Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 febbraio 2016
Criteri per la determinazione del compenso aggiuntivo da corrispondere ai giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di trattamento economico spettante ai giudici tributari in servizio presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006, con il quale e' stato determinato, a decorrere dallo stesso anno, l'ammontare del compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito spettante ai giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
Visto l'art. 1, commi 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale sono state istituite le sezioni regionali della Commissione tributaria centrale;
Visto l'art. 1, comma 354, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale e' stabilito, tra l'altro, che - a decorrere dal 1° maggio 2008 - i compensi dei Presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, con riferimento ai compensi spettanti rispettivamente ai presidenti di sezione ed ai componenti delle Commissioni tributarie regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2009, con il quale e' stato determinato, a decorrere dallo stesso anno, l'ammontare dei compensi fissi e variabili spettanti ai componenti della Commissione tributaria centrale;
Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, con il quale si e' stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinnanzi alla cessata Commissione tributaria centrale proseguono presso la Commissione tributaria regionale del Lazio;
Vista la sentenza n. 6086/2014 del 28 ottobre 2014, depositata l'11 dicembre 2014, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha affermato il principio secondo il quale i criteri per la liquidazione dei compensi aggiuntivi spettanti ai componenti delle Commissioni tributarie, anche in caso di riunione dei ricorsi, debbono essere individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Ritenuto necessario adottare, in attuazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la liquidazione dei compensi aggiuntivi, nei casi di riunione dei ricorsi;
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria formulato con delibera n. 1058 del 5 maggio 2015;
Ritenuto di non poter accogliere le ragioni del suddetto parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria dal momento che le stesse non risultano conformi alle disposizioni presenti nell'art. 13, commi l e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in base alle quali il pagamento del compenso aggiuntivo spetta per ogni ricorso definito dalla Commissione tributaria provinciale e regionale;
Tenuto conto che il ricorso presentato presso la Commissione tributaria provinciale, regionale e Centrale e' deciso con un apposito provvedimento definitorio riguardante le sole domande prodotte dai ricorrenti nei rispettivi gradi di giudizio;

Decreta:

Art. 1

1. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni tributarie provinciali e' dovuto per ogni ricorso definito in primo grado, anche se riunito ad altri ricorsi.
2. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni tributarie regionali e' dovuto, per ogni ricorso in appello definito in secondo grado, anche se riunito ad altri appelli.
3. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti della Commissione tributaria centrale e' dovuto per ogni ricorso definito dalla predetta Commissione, anche se riunito ad altri ricorsi presentati nella medesima Commissione.
 
Art. 2

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo.
Roma, 5 febbraio 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 476
 
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