Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 marzo 2016, n. 58
Regolamento recante disciplina dell'attivita' di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015, nonche' il parere finale espresso nell'adunanza del 22 ottobre 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 18 dicembre 2015 ai sensi del predetto articolo;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
«Art. 44 (Frequenza di uffici giudiziari). - 1.
L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e'
disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio
superiore della magistratura e il CNF.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
(Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148):
«Art. 6 (Tirocinio per l'accesso). - 1. Il tirocinio
professionale e' obbligatorio ove previsto dai singoli
ordinamenti professionali, e ha una durata massima di
diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni
sanitarie prevista dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a
contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e'
finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per
l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio
territoriale e' tenuto il registro dei praticanti,
l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento del
tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel
registro dei praticanti e' necessario, salva l'ipotesi di
cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea
o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per
l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le
altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno
cinque anni di anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto
ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale
alla sua finalita' e non puo' assumere la funzione per piu'
di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata
autorizzazione rilasciata dal competente consiglio
territoriale sulla base di criteri concernenti l'attivita'
professionale del richiedente e l'organizzazione della
stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale
dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del
ministro vigilante.
4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non
superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri
Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio
della professione. Il tirocinio puo' essere altresi' svolto
per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione
quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio,
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il
ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del
corso di studio per il conseguimento della laurea
necessaria. I consigli territoriali e le universita'
pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi
a quella di cui al periodo precedente, per regolare i
reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe
convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi
e il ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie
prevista dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio puo' essere svolto in costanza di
rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro
subordinato privato, purche' le relative discipline
prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a consentirne
l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione
vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale, fermo quanto disposto dall'art. 9, comma 4,
ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi,
senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini
dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre
un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio puo'
avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo
completamento dell'intero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme
deontologiche dei professionisti e sono soggetti al
medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso
un professionista, puo' consistere altresi' nella frequenza
con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di
specifici corsi di formazione professionale organizzati da
ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere
organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e
da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli
ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di
autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli
nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al
ministro vigilante al fine di acquisire il parere
vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio
disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere
favorevole del ministro vigilante, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei
corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire
la liberta' e il pluralismo dell'offerta formativa e della
relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di
formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo
un carico didattico non inferiore a duecento ore;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei
corsi di formazione da parte del praticante nonche' quelle
per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate
a una commissione composta da professionisti e docenti
universitari, in pari numero, e presieduta da un docente
universitario, in modo da garantire omogeneita' di giudizio
su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della
commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o
gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su
indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio,
dell'idoneita' dei corsi organizzati a norma del comma 9
sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere
dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e'
applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale
e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza
che segua il superamento dell'esame di Stato quando
previsto. Quando il certificato perde efficacia il
competente consiglio territoriale provvede alla
cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di
cui al comma 2.
13. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse
attribuite dall'art. 117 della Costituzione, possono
disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione
di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto gia'
previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.».
«Art. 10 (Disposizioni speciali sul tirocinio forense
per l'accesso). - 1. Fermo in particolare quanto disposto
dall'art. 6, commi 3 e 4, il tirocinio puo' essere svolto
presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale
di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal
ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario,
per non piu' di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per
almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o
presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale
di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal
ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
periodo di un anno.
4. Il praticante puo', per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo
ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio
dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi
che lo giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto.
5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di
praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata
con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle
magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti
presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i
magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro
ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi
si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio
dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente
comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita',
di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del
decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al
riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento
di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere
l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui
distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando
il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la
vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in
distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base
al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31
gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione
dei procedimenti civili, amministrativi e tributari
pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario
determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono specificate le
motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
direttivo ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono
comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e
sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1
viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati
gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza
della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma
1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
b) all'art. 9:
1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'art. 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per
i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il
contributo e' dovuto nella misura di cui all'art. 13, comma
1.»;
c) all'art. 10, comma 1, le parole: «il processo
esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'art. 10, al comma 3, le parole: «i processi di
cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
«i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
e V, del codice di procedura civile»;
e) all'art. 10, al comma 6-bis, le parole: «per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'art. 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a
1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'art. 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'art. 4, comma 16, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'art. 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di valore
superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi
di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI,
del codice di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898,»;
h) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
«euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le parole:
«euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le parole:
«euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole:
«euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole:
«euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo
dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi
lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi
esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il
contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di
opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 146.»;
p) all'art. 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono
inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di
lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo
quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis»;
q) all'art. 13, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.";
r) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'art. 13, il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
«6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lettere
a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e'
di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso
tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di
euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.»;
t) all'art. 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il
seguente:
«6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.»;
u) all'art. 14, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.»;
v) all'art. 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e'
soppressa la seguente: "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono
inserite le seguenti: "e nel processo tributario";
z) all'art. 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»; (299)
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
aa) all'art. 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del
contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
cc) l'art. 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai
procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ",
fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115".
9. All'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r),
7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario, e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le
modalita' di cui al periodo precedente, per la
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
amministrativa.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di
euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione
del personale amministrativo appartenente agli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo
periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate
per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 50 per cento
all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella
misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
amministrativa.
12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano
pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno
precedente. Relativamente ai giudici tributari,
l'incremento della quota variabile del compenso di cui
all'art. 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso di pronuncia
su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di
merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla
data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale
indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al
cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno
della magistratura amministrativa e tributaria provvedono
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali
di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e
della produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'art. 13 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002 e' abrogato.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure
autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura
gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della
giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,
una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che
comprende anche un monitoraggio delle spese relative al
semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate
annualmente dalla legge di bilancio per le spese di
giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disposto l'incremento del contributo unificato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, in misura tale da garantire l'integrale copertura
delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque
non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 36 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta,
in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono
soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione
nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione
degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del
sito del Ministero della giustizia" sono soppresse;
b) all'art. 729, primo comma, del codice di procedura
civile, le parole: "e in due giornali indicati nella
sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e
pubblicata nel sito internet del Ministero della
giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione
del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e il Consiglio della magistratura militare,
affidano il controllo sulla regolarita' della gestione
finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza,
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
un Collegio dei revisori dei conti, composto da un
Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio
designato dal Presidente della Corte dei conti e da due
componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte
dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
dei conti o tra i professori ordinari di contabilita'
pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e
l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'art. 16, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per
cento dei posti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 4
maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai
magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro
della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato puo' attribuire
esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni
requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in
deroga all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.".
 
Art. 2
Requisiti per lo svolgimento del tirocinio
presso un ufficio giudiziario

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
c) aver gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Il tirocinio di cui al presente decreto puo' essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove e' costituito il consiglio dell'ordine al quale e' iscritto il praticante avvocato.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 41 della citata legge
31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 41 (Contenuti e modalita' di svolgimento del
tirocinio). - 1. Il tirocinio professionale consiste
nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del
praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le
capacita' necessarie per l'esercizio della professione di
avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' a
fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine e' tenuto il
registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale e'
condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17.
4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad
attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche'
con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e
puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di
conflitto di interesse.
5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per
diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi,
senza alcun giustificato motivo, anche di carattere
personale, comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente
l'iscrizione nel registro, che puo' essere deliberata
previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine
della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente
legge.
6. Il tirocinio puo' essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione
all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio
legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario
per non piu' di dodici mesi;
c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese
dell'Unione europea presso professionisti legali, con
titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati
all'esercizio della professione;
d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza con il
corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli
studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di
studio per il conseguimento del diploma di laurea in
giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per
almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o
presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio puo' essere svolto anche presso due
avvocati contemporaneamente, previa richiesta del
praticante e previa autorizzazione del competente consiglio
dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di
lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al
praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
periodo di un anno.
10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio
si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di
cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu' di
tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione
rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa
valutazione dell'attivita' professionale del richiedente e
dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale. Negli studi legali privati, al praticante
avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute
per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura
dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere
riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato
un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta per
conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto
professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e
tenuto altresi' conto dell'utilizzo dei servizi e delle
strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al
praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove
previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il
praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel
registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza, puo' esercitare attivita'
professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la
responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari
non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di
fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito
penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace,
in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in
base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione
decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito
registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il
caso di sospensione dall'esercizio professionale non
determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che
permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto
adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e le
relative procedure di controllo da parte del competente
consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del
tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'eta',
alla salute, alla maternita' e paternita' del praticante
avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) i requisiti di validita' dello svolgimento del
tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.
14. Il praticante puo', per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo
ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio
dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi
che lo giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 42-ter del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 42-ter (Nomina dei giudici onorari di tribunale).
- I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, in conformita' della
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura,
su proposta del consiglio giudiziario competente per
territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma
1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Per la nomina e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica e psichica;
d) eta' non inferiore a venticinque anni e non
superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in
cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e'
presentata domanda, fatta eccezione per coloro che
esercitano la professione di avvocato o le funzioni
notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non
colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina
l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle
onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella
qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto
dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27
novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle
universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle
cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di
dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa
carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con
qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva
nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici
economici.
Costituisce altresi' titolo di preferenza, in assenza
di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del
diploma di specializzazione di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura, sono disciplinate le modalita' del
procedimento di nomina.».
 
Art. 3
Progetto formativo

1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attivita' di formazione del praticante avvocato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri organi di autogoverno delle magistrature.
 
Art. 4
Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio
giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine

1. L'attivita' di praticantato puo' essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonche' il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, e' indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza in ordine ad una o piu' materie ai fini dello svolgimento dell'attivita' di praticantato.
3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
b) il punteggio di laurea;
c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;
e) ogni altro requisito di professionalita' ritenuto rilevante.
4. Quando la domanda di cui al presente articolo e' accolta, il capo dell'ufficio comunica al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato e' iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
-Testo A):
«Art. 46. (R) Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'.
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per l'art. 41, comma 7, della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del
presente decreto.
 
Art. 5
Durata dell'attivita' di praticantato

1. L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari puo' essere svolta per non piu' di dodici mesi.
2. Il praticante avvocato puo' proseguire l'attivita' di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purche' presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Si applica l'articolo 4. Quando l'ufficio presso il quale l'attivita' di praticantato e' proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o piu' degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi puo' presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

Note all'art. 5:
- Per l'art. 41, comma 14, della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano
riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale
civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di
appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di
sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata
complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi
requisiti, possono accedere a un periodo di formazione
teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il
Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che
consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La
Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e
delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage
formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento
presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'
necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di
specializzazione per le professioni legali, secondo le
modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli
stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla
pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le
professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i
requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario, nonche' i termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal
capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
12.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e
a vice procuratore onorario.
16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
 
Art. 6
Numero massimo di praticanti avvocati
per ogni magistrato

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilita'.
2. Ogni magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Al fine di agevolare l'attivita' formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attivita' di praticantato il magistrato puo' chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

Note all'art. 6:
- Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, si veda nelle note all'art. 5 del presente
decreto.
- Per l'art. 37, commi 4 e 5, del citato decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, si veda nelle note all'art. 1 del
presente decreto.
 
Art. 7
Criteri per la selezione dei praticanti avvocati

1. Quando non e' possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
 
Art. 8
Attivita' del praticante avvocato

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalita' di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
2. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato puo' continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.
4. Per espletare le attivita' di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalita' stabilite dal magistrato affidatario.
5. Il praticante avvocato non puo' avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni e' stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non puo' rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario ne' assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.
6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.
7. L'attivita' del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attivita'.
8. L'attivita' di praticantato non puo' essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attivita' professionale.
9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non puo' avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attivita' di praticantato presso la relativa procura.
10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante e' ammesso a frequentarli.
11. Il tirocinio puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attivita' svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attivita' di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicita' dei dati in essa contenuti e la conformita' del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione e' trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale e' iscritto il praticante avvocato.
14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attivita' di praticantato si e' svolta a norma del presente regolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.

Note all'art. 8:
- Per l'art. 41, comma 7, della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 43 della citata legge
31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla
professione di avvocato). - 1. Il tirocinio, oltre che
nella pratica svolta presso uno studio professionale,
consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di
corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da
ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti
previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento:
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei
corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini
e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera
da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta
formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in
modo da ricomprendervi, in quanto essenziali,
l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli
atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di
redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di
ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non inferiore a
centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei
corsi di formazione da parte del praticante avvocato
nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del
profitto, che sono affidate ad una commissione composta da
avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da
garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio
nazionale. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.».
- Per l'art. 73, comma 5, del citato decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, si veda nelle note all'art. 5 del
presente decreto.
 
Art. 9
Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 2016

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 926
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone