Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 aprile 2016, n. 61
Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' i criteri per l'assegnazione degli arbitrati nei casi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente ella Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile):
«Art. 1. (Trasferimento alla sede arbitrale di
procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria) -
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado
d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti
indisponibili e che non vertono in materia di lavoro,
previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non
e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza
congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento
arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo
VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale
facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su
diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la
propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia
previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le
controversie di valore non superiore a 50.000 euro in
materia di responsabilita' extracontrattuale o aventi ad
oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui
sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il
consenso di questa alla richiesta di promuovere il
procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si
intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica
amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta
giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni
di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute, dispone la trasmissione del
fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del
circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di
appello per la nomina del collegio arbitrale per le
controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le
parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le
controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli
arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal
presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati
iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine
circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni
condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e
che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una
dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e
l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono
incompatibili. Tale incompatibilita' si estende anche per i
consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva
alla conclusione del loro mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri.
Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali
prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi
effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e'
disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non
si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi
giorni dall'accettazione della nomina del collegio
arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il
termine perentorio dei successivi sessanta giorni. E' in
facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti,
richiedere che il termine per il deposito del lodo sia
prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo e'
riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se
nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine,
il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del
codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo
830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata la
nullita' del lodo pronunciato entro il termine di
centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso,
entro la scadenza di quello per la riassunzione, il
processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto
regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono essere
stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi
degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo
814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura
civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi'
stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra
i quali, in particolare, le competenze professionali
dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del
contendere e alla materia oggetto della controversia,
nonche' il principio della rotazione nell'assegnazione
degli incarichi, prevedendo altresi' sistemi di
designazione automatica.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto», il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
b) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine circondariale forense;
c) «presidente», il presidente del Consiglio dell'ordine.
 
Art. 3
Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali

1. I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento.

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense, ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247):
«Art. 10. (Procedimenti arbitrali rituali e
irrituali) - 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed
irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi
previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla
tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati,
rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi
previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.».
Per i riferimenti normativi relativi agli articoli 1,
2, 4 e 5 del presente decreto, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4
Elenco degli arbitri

1. Il presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilita' indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianita' e di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo del decreto. La dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. L'avvocato e' tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei requisiti di onorabilita'.
3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilita' dell'avvocato iscritto nell'elenco, il presidente procede alla cancellazione. Il presidente procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilita'.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di modificare la propria disponibilita' quanto all'area professionale di riferimento. Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell'articolo 5, comma 3.
 
Art. 5
Criteri per l'assegnazione degli arbitrati

1. Il presidente, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto, individuate le ragioni del contendere e la materia oggetto della controversia, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A.
2. All'interno dell'area professionale di riferimento, la designazione dell'arbitro, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, e' operata in via automatica da sistemi informatizzati di cui il Consiglio dell'ordine si dota previa validazione tecnica da parte della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento e' collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo e' stato designato a norma del comma 2.
4. Quando e' necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2.
5. La rotazione nell'assegnazione degli incarichi a norma del presente articolo opera non tenendo conto dei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.
 
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 aprile 2016

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1083
 
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