Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 aprile 2016
Ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell'articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 595/2004, della Commissione, del 30 marzo 2004, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, del 26 marzo 2015 e in particolare l'art. 15 paragrafo 1, che prevede che gli Stati membri possono consentire il pagamento dei prelievi sul latte prodotto in eccesso, dovuti per il periodo che va dal primo aprile 2014 al 31 marzo 2015, in tre rate annuali di pari importo;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regime di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, in particolare gli articoli 8-bis e 8-ter;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e in particolare l'art. 1, comma 214, che istituisce un fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseari, i cui criteri e modalita' di accesso, nonche' la quota di partecipazione alla singola operazione, sono definiti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011, relativa al metodo di calcolo dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) connesso a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2013) 5035 del 31 luglio 2013, con la quale la stessa Commissione europea ha considerato trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 gli aiuti concessi attraverso il fondo credito;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 190 del 2014, ai sensi del quale gli investimenti nel settore lattiero caseario che accedono al relativo fondo sono assistiti dalle garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo agroalimentare ISMEA, secondo i criteri e le modalita' definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015, recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 7 febbraio 2002, sulle attivita' di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 215, della legge n. 190 del 2014, il contributo concesso a ciascuna azienda non puo' superare i limiti stabiliti dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 214, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014, non possono essere ammessi a contributo i produttori non in regola con il pagamento dei prelievi derivanti dall'eccesso di produzione lattiera;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione delle risorse disponibili del citato fondo di cui all'art. 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
"Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
"Banca": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni);
"Garanzia ISMEA": la garanzia rilasciata da ISMEA ai sensi dell'art. 17, commi 2, 3 e 4 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
"Fondo credito": fondo prestiti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2014;
"Finanziamento": il finanziamento bancario concesso ad una impresa produttrice di latte bovino da una banca con provvista interamente privata ovvero parzialmente a valere sul Fondo Credito;
"Soggetto Istruttore": Istituto di Servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Risorse disponibili

1. Le risorse provenienti dal Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a 15 milioni di euro per l'anno 2016, oltre a 3 milioni di euro aggiuntivi in conto residui e a 38 milioni di euro per l'anno 2017.
 
Art. 3
Agevolazioni e finanziamenti concedibili

1. Le risorse di cui all'art. 2 sono destinate:
a) nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 17 milioni di euro per l'anno 2017, al riconoscimento di contributi per la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti erogati dalle banche per la ristrutturazione dei debiti correlati alla gestione delle aziende produttrici di latte bovino e della commissione sulla eventuale Garanzia ISMEA acquisita sul finanziamento, nella misura e con le modalita' previste agli articoli 6 e 7;
b) nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 15 milioni di euro per l'anno 2017, al Fondo Credito per il finanziamento di investimenti, mediante l'istituzione di sezione specializzata destinata al finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 3 le imprese produttrici di latte bovino che alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7 risultano in regola con i pagamenti dei prelievi sulle eccedenze di produzione lattiera, ai sensi dell'art. 1, comma 214, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 5
Caratteristiche del finanziamento

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 3 e' condizionata all'adozione da parte di una Banca della delibera di finanziamento, per una o piu' delle seguenti finalita':
a) investimenti finanziati mediante prestiti a medio e lungo termine a valere sul Fondo Credito;
b) consolidamento di passivita' a breve della stessa banca o gruppo bancario;
c) consolidamento di passivita' a breve di banche o gruppi bancari diversi rispetto alla banca finanziatrice;
d) pagamento dei debiti commerciali a breve.
2. Le operazioni di consolidamento di cui alla lettera, b) e c) sono ammesse in relazione alle passivita' a breve termine esistenti alla data di presentazione della domanda, comprese le rate di finanziamento a medio e lungo termine in maturazione nei 18 mesi successivi alla data di presentazione della domanda e quelle scadute e non pagate da non oltre novanta giorni alla medesima data.
3. Le operazioni di finanziamento devono avere una durata minima di 18 mesi e non avere un ammontare superiore all'importo della somma delle passivita' a breve consolidate.
4. I finanziamenti relativi alle finalita' di cui alle lettere a), c e d) del comma 1 possono essere assistiti dalla Garanzia ISMEA.
 
Art. 6
Misura del contributo concedibile

1. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singolo produttore, il rispetto dei massimali stabiliti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ovvero, del regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione UE, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
2. Il contributo e' riconosciuto per un importo massimo pari a 15.000,00 euro, in relazione al costo degli interessi passivi sul finanziamento, desumibile dal piano di ammortamento dello stesso, e alla commissione della eventuale Garanzia ISMEA a carico del soggetto beneficiario.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste all'art. 2 del presente decreto. Il Ministero comunica, mediante avviso pubblicato nel proprio sito web l'avvenuto esaurimento delle risorse.
 
Art. 7
Modalita' di presentazione della domanda e procedure per la
concessione ed erogazione del contributo. Revoca del contributo.

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3, le imprese interessate presentano alla Banca prescelta e al Soggetto Istruttore la richiesta di finanziamento, unitamente alla domanda di accesso al contributo, secondo lo schema allegato al presente decreto. Alla domanda sono accluse:
a) la dichiarazione, rilasciata da AGEA attestante il rispetto dell'art. 4, comma 1;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti de minimis percepiti negli ultimi tre anni;
c) dichiarazione sostitutiva di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante i dati del certificato di iscrizione alla CCIAA con relativa vigenza.
2. Il Soggetto Istruttore effettuate le opportune verifiche di cui all'art. 4, circa la congruita' del finanziamento richiesto con le spese di gestione dell'impresa lattiera e ne comunica, entro 15 giorni, le risultanze alla Banca. La Banca, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Soggetto Istruttore, sulla base del principio di sana e prudente gestione e secondo le proprie procedure interne, valuta il merito di credito dell'impresa e, se ricorrono i presupposti, stipula il contratto di finanziamento, condizionando eventualmente la sua erogazione all'effettivo ottenimento del contributo da parte dell'impresa.
3. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, la Banca comunica al Soggetto Istruttore gli elementi del finanziamento stesso:
a) importo;
b) durata;
c) ammontare complessivo degli interessi passivi, attualizzato alla data di erogazione prevista in contratto;
d) costo dell'eventuale Garanzia ISMEA;
e) elenco delle passivita' a breve termine con i relativi importi e l'indicazione della Banca o altro creditore, oggetto dell'operazione di consolidamento secondo le fattispecie previste all'art. 5, comma 1;
f) la dichiarazione dell'impresa sul costo dell'eventuale Garanzia ISMEA sulla copertura ottenuta da un confidi sul Finanziamento.
5. Il Soggetto Istruttore procede con l'erogazione del contributo, al netto dell'aiuto calcolato in caso di Finanziamenti a valere sul Fondo Credito, sul conto corrente dell'impresa beneficiaria, dandone informazione alla Banca che procede all'erogazione del finanziamento. Il Soggetto Istruttore aggiorna l'elenco dei contributi concessi al fine di un corrente monitoraggio della disponibilita' finanziaria ancora presente.
6. Entro i primi quindici giorni del trimestre solare, il Soggetto Istruttore trasmette al Ministero la rendicontazione dei contributi richiesti, concessi, in corso di istruttoria, negati o assoggettati a decadenza. Il Soggetto Istruttore e' inoltre tenuto a segnalare al Ministero quando il livello delle disponibilita' finanziarie destinate al contributo raggiunge il 50, 30 e 10 per cento dell'ammontare originariamente stanziato.
7. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale del contributo, il Beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca nonche' i costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate.
 
Art. 8
Azioni di ricerca

1. I contributi di cui all'art. 2 sono destinati alla realizzazione di azioni di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte e dei prodotti lattiero caseari, dal punto di vista nutrizionale, con particolare riferimento all'incidenza della qualita' delle materie prime sugli aspetti qualitativi dei prodotti caseari, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2016, oltre a un milione di euro aggiuntivo in conto residui e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla definizione e al finanziamento delle azioni di cui al comma 1.
 
Art. 9
Campagne promozionali o di comunicazione

1. I contributi di cui all'art. 2 sono destinati alla realizzazione di campagne promozionali o di comunicazione istituzionale per il consumo del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari di elevata qualita' nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2016, oltre a 2 milioni di euro aggiuntivi in conto residui e di 4 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, ai sensi della normativa vigente, all'espletamento delle gare necessarie per la realizzazione delle campagne promozionali e di comunicazione di cui al comma 1.
 
Art. 10
Disposizioni finali

1. Gli importi residui, non utilizzati per l'applicazione delle misure di cui al titolo II e III, sono utilizzati, per lo stesso anno, nei limiti del necessario, per la realizzazione delle misure per le quali i fondi a disposizione non sono risultati sufficienti.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2016

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari
e forestali
Martina
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 990
 
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