Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 marzo 2016
Concessione di anticipazioni, fino all'importo complessivo di 40 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede, nell'anno 2015, l'attribuzione, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso risultano commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di diciotto mesi, di un'anticipazione di liquidita', fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
Visto il successivo comma 2, del predetto art. 6 in base al quale l'anticipazione di liquidita' in esame e' concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto, con le modalita' fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i quindici giorni successivi;
Visto che la normativa sopra richiamata prevede che qualora le istanze contengano richieste di liquidita' superiori al limite di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita' siano concesse in misura proporzionale alle predette istanze;
Visto il comma 3, primo periodo, del predetto art. 6, il quale stabilisce che la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi;
Visto il comma 3, terzo periodo, del citato art. 6, il quale dispone che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 3, quarto periodo, del richiamato art. 6, secondo cui, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari dell'anticipazione e sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
Ritenuto che in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie dovute dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sulla base dei dati comunicati dal medesimo Ministero, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 18 agosto 2015, nella sezione «Estratti, sunti e comunicati», con il quale si da ufficialmente notizia dell'avvenuta adozione del decreto del Ministero dell'interno del 14 agosto 2015, di approvazione delle modalita' per la trasmissione, con procedura informatizzata, delle richieste che gli enti locali debbono presentare, entro il termine perentorio del 16 settembre 2015, per ottenere, nell'anno 2015, la concessione dell'anticipazione di liquidita' in esame;
Viste le istanze presentate al Ministero dell'interno, entro il termine del 16 settembre 2015, dalle quali scaturisce una richiesta complessiva di anticipazione di liquidita' per euro 203.355.710,04 da parte di trentadue enti locali, come da unito elenco;
Considerato che nel complesso e' stato superato il limite dei 40 milioni di euro e che quest'ultimo rappresenta il 19,66996648% del totale delle richieste di euro 203.355.710,04;
Ritenuto che l'anticipazione di liquidita' puo' essere concessa a ciascun ente in misura pari al 19,66996648% dell'importo dell'istanza presentata;
Considerato che il piano di ammortamento con l'indicazione dell'importo di ciascuna rata, distinta tra quota capitale e quota interesse, potra' essere predisposto dal Ministero dell'interno solo successivamente all'adozione del presente decreto interministeriale e, quindi, trasmesso a ciascun ente richiedente, per la relativa dichiarazione di assenso ed accettazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, disciplina le modalita' di concessione, di una anticipazione di liquidita' fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nell'anno 2015, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2015, risultano commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di diciotto mesi, che hanno presentato apposita istanza al Ministero dell'interno entro il termine del 16 settembre 2015.
 
Allegato 1 al decreto interministeriale emesso ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 Determinazione dell'anticipazione di liquidita' agli enti locali
beneficiari

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Agli enti locali indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui fa parte integrante, e' concessa un'anticipazione di liquidita', per l'anno 2015, per l'importo indicato a fianco di ciascuno ente,per un importo complessivo di euro 40.000.000,00.
2. Ciascun ente si impegna a destinare in via esclusiva le somme concesse a titolo di anticipazione di liquidita' per garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
 
Art. 3

Ammortamento - Interessi

1. La restituzione dell'anticipazione di liquidita', da parte degli enti locali di cui al precedente art. 2, e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti annuali, comprensive di interessi, applicando il tasso annuo di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, rilevato sul Mercato telematico dei titoli di Stato (MTS) il giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso noto sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze con comunicato del Direttore generale del Tesoro.
2. La decorrenza dell'ammortamento, entro il limite di durata massima di trenta anni, e' fissata al 1° gennaio del 2019 e si protrarra' per il periodo richiesto da ciascuno degli enti locali indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.
3. Il piano di ammortamento con l'indicazione dell'importo di ciascuna rata, distinta tra quota capitale e quota interesse, sara' predisposto dal Ministero dell'interno e trasmesso a ciascun ente che dovra' accettarlo, dandone formale comunicazione al medesimo Ministero.
4. Ciascun ente, con la predetta formale comunicazione di accettazione, assume contestualmente l'obbligo di effettuare il pagamento di ogni rata annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante versamento sul capitolo 4862 e sul capitolo 3252, appartenenti al capo 14 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, relativi rispettivamente alla quota capitale e alla quota interessi.
5. Gli importi dei versamenti della quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 
Art. 4

Erogazione dell'anticipazione di liquidita'

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito provvedimento, rendera' disponibili, su un capitolo inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, le risorse finanziarie relative all'anticipazione di liquidita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. L'erogazione della predetta anticipazione di liquidita' sara' disposta dal Ministero dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione con cui gli enti locali dichiarano di accettare il piano di ammortamento ricevuto e, comunque, successivamente alla formalizzazione del provvedimento di cui al precedente comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2016

Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2016 Interno, foglio n. 737
 
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