Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 21 aprile 2016
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica dell'Ecuador in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 16 aprile 2016. (Ordinanza n. 388).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;
Vista la nota del 17 aprile 2016 con la quale il Governo della Repubblica dell'Ecuador ha richiesto l'assistenza della Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione europea;
Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli Affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2016 con cui e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 16 aprile 2016 nel territorio della Repubblica dell'Ecuador;
Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati, la distruzione di numerosi centri abitati;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Dispone:

Art. 1

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nel territorio della Repubblica dell'Ecuador in conseguenza dell'evento calamitoso in premessa, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, garantisce in raccordo con la Commissione Europea (DGECHO), con l'Ufficio per il coordinamento degli Affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) e gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato al soccorso ed all'assistenza della popolazione della Repubblica dell'Ecuador.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio di un modulo operativo e di valutazione composto da funzionari e tecnici del Dipartimento medesimo e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Detto modulo operativo e di valutazione concorrera', anche a supporto del team inviato dalla Commissione europea nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, alla realizzazione delle iniziative necessarie alla messa in sicurezza degli edifici ed alla stima dei danni, secondo le necessita' rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento dell'Unione europea, dall'Ufficio per il coordinamento degli Affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), nonche' dalle autorita' competenti della Repubblica interessata.
 
Art. 2

Disposizioni amministrative

1. Gli oneri per il trasferimento in missione del personale di cui all'art. 1, comma 2 e per la gestione operativa in loco, sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile, nel limite delle risorse di cui all'art. 5.
2. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate anche al fine di garantire idonea copertura al personale di cui all'art. 1, comma 2, nonche' contratti gia' stipulati per la fornitura dei beni e servizi necessari.
3. Il personale del Dipartimento della protezione civile, inviato in loco, qualora dovessero manifestarsi esigenze urgenti nel territorio della Repubblica dell'Ecuador colpito dall'evento sismico in premessa ai cui oneri non potessero fare fronte direttamente in misura integrale, e' autorizzato a sostenere detti oneri mediante utilizzo della carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e del conseguente decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 di rep.
 
Art. 3
Disposizioni per il personale impiegato nelle attivita' di emergenza

1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa, puo' essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, di una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato in loco nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile puo' essere autorizzata la corresponsione del compenso di cui al comma 1, al netto dell'eventuale concorso riconosciuto dalla Commissione Europea.
3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza sul territorio nazionale, anche con compiti di supporto, da individuarsi con apposito provvedimento, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti ordinariamente previsti, fino alla conclusione delle attivita' operative di cui al comma 1.
4. Al personale dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso nelle attivita' di cui al comma 1, puo' essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, di una indennita' forfettaria pari al 40% della retribuzione mensile di rischio in godimento, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede entro il limite delle risorse di cui all'art. 5 della presente ordinanza.
 
Art. 4

Deroghe a specifiche disposizioni

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 100.000,00 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2016, citata in premessa, e dell'Unione europea.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio
 
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