Estratto determina V&A n. 706/2016 del 20 aprile 2016
Medicinale: INTRATECT. Numero di procedura: DE/H/0470/001-002/II/030 Modifica riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.8, 8 e corrispondenti modifiche ai paragrafi del foglio illustrativo. Nelle forme e confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 037240052 - «50 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml; A.I.C. 037240064 - «50 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml; A.I.C. 037240076 - «50 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml; A.I.C. 037240088 - «50 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 ml; A.I.C. 037240090 - «100 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml; A.I.C. 037240102 - «100 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml; A.I.C. 037240114 - «100 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml; A.I.C. 037240126 - «100 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 ml. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione. Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GMBH (Codice S.I.S. 752).
Stampati
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |