Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 aprile 2016
Individuazione delle modalita' applicative dell'interpello sui nuovi investimenti.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, e in particolare l'art. 2, rubricato «Interpello sui nuovi investimenti»;
Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente articolo»;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) per «decreto» si intende il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese», il cui art. 2 disciplina l'interpello sui nuovi investimenti;
b) per «imprese» ai sensi dell'art. 2 del decreto si considerano i seguenti soggetti che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato:
1) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente all'attivita' commerciale eventualmente esercitata;
4) i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle societa' semplici;
5) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
6) i gruppi di societa' o raggruppamenti di imprese;
7) le persone fisiche diverse da quelle individuate al numero 1), a condizione che l'investimento comporti lo svolgimento di un'attivita' commerciale o si traduca nella partecipazione al patrimonio di soggetti svolgenti attivita' commerciale;
8) i soggetti individuati dall'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei casi diversi da quelli indicati al numero 3), a condizione che l'investimento comporti lo svolgimento di un'attivita' commerciale o si traduca nella partecipazione al patrimonio di soggetti svolgenti attivita' commerciale;
c) per «piano di investimento» si intende un progetto di investimento nel territorio dello Stato, come descritto all'art. 2, comma 1, del decreto, ossia qualsiasi progetto di realizzazione di un'iniziativa economica avente carattere duraturo, nonche' di ristrutturazione, ottimizzazione od efficientamento di un complesso aziendale gia' esistente, e di iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell'impresa. L'investimento deve avere ricadute occupazionali significative in relazione all'attivita' in cui avviene e durature e la relativa realizzazione puo' avere carattere pluriennale.
 
Art. 2

Tipologia e criteri di quantificazione dell'investimento

1. L'investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), puo' coinvolgere:
a) la realizzazione di nuove attivita' economiche o l'ampliamento di attivita' economiche preesistenti;
b) la diversificazione della produzione di un'unita' produttiva esistente;
c) la ristrutturazione di un'attivita' economica esistente al fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
d) le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa.
2. Ai fini della determinazione del valore dell'investimento occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento. Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di societa' o raggruppamenti di imprese occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa.
3. Ai fini della verifica della soglia minima dell'investimento, l'istante deve illustrare il metodo prescelto per la relativa quantificazione monetaria.
 
Art. 3
Modalita' di presentazione e contenuto dell'istanza di interpello sui
nuovi investimenti

1. Le imprese indirizzano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, individuato con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all'ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico. L'istanza puo' altresi' essere presentata per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o secondo le altre modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016. Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di societa' o raggruppamenti d'imprese, i soggetti partecipanti all'investimento conferiscono un mandato speciale per la presentazione dell'istanza ad una delle imprese del gruppo o del raggruppamento.
2. L'istanza deve contenere:
a) la denominazione dell'impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione dell'impresa, nonche' l'indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura. Nel caso in cui piu' soggetti intendano partecipare all'investimento, l'istanza deve contenere la denominazione e gli elementi identificativi di tutte le imprese partecipanti all'investimento;
b) la descrizione dettagliata del piano di investimento, sul quale si chiede la valutazione dell'Agenzia delle entrate con riferimento al trattamento fiscale dello stesso e alle operazione societarie pianificate per la relativa attuazione. La descrizione deve necessariamente specificare: l'ammontare dell'investimento, non inferiore a trenta milioni di euro, e la metodologia seguita per la quantificazione; i tempi e le modalita' di realizzazione dello stesso; le ricadute occupazionali significative, in termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale, da valutare in relazione alla attivita' in cui avviene l'investimento e durature, e i riflessi, anche in termini quantitativi, dell'investimento oggetto dell'istanza sul sistema fiscale italiano;
c) le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione o in relazione alle quali si chiede di valutare l'eventuale abusivita' delle operazioni connesse al piano di investimento, nonche' le specifiche disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione e gli specifici regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso;
d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano di investimento, con esplicitazione delle soluzioni e dei comportamenti che l'istante intende adottare in relazione alla sua attuazione;
e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non e' contenuta in calce o al margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
3. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.
4. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad un ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tale caso, il termine previsto dall'art. 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
 
Art. 4

Inammissibilita' dell'istanza

1. L'istanza di cui all'art. 3 e' inammissibile:
a) se e' totalmente priva dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, se non regolarizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza;
b) se non e' inoltrata preventivamente alla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione nella quale devono trovare applicazione le disposizioni tributarie oggetto dell'istanza di interpello o per l'assolvimento di altri obblighi tributari, correlati alle suddette disposizioni, aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima;
c) nella parte in cui ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l'istante ha gia' ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
d) nella parte in cui verte su questioni oggetto delle procedure di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 1 del decreto, fatta eccezione per i quesiti che richiedono la preventiva valutazione in ordine all'esistenza o meno di un'azienda che configuri stabile organizzazione;
e) se verte su questioni per le quali siano state gia' avviate attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.
 
Art. 5

Adempimenti dell'Agenzia delle entrate

1. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate e' notificata o comunicata con le medesime modalita' consentite per la presentazione dell'interpello entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, prorogabili, nel caso in cui non sia possibile formulare la risposta sulla base dei documenti allegati o comunque forniti dall'istante, ovvero degli elementi informativi appresi nel corso delle interlocuzioni o dell'accesso di cui ai commi 3 e 4, di ulteriori novanta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni necessarie, nonche' della documentazione integrativa. La documentazione deve essere trasmessa con le modalita' di presentazione dell'istanza, preferibilmente su supporto informatico. In alternativa, il contribuente e' tenuto ad esplicitare i motivi della mancata esibizione della documentazione richiesta.
2. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, l'Agenzia delle entrate invita l'impresa alla relativa regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. L'integrazione dell'istanza avviene entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito con le stesse modalita' della presentazione dell'istanza di interpello. Nei casi in cui nell'istanza non siano indicati i recapiti del contribuente, l'invito a regolarizzare e' notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai registri ufficiali di posta elettronica certificata o dall'anagrafe tributaria. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata effettuata. Se la regolarizzazione non viene effettuata entro il predetto termine di trenta giorni, l'istanza e' dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate puo' effettuare interlocuzioni con l'istante, anche invitandolo a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la regolarita' dell'istanza e la completezza delle informazioni fornite e di acquisire ulteriori elementi informativi.
4. Qualora lo si reputi necessario, funzionari dell'Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa o della stabile organizzazione, previa intesa con l'istante e nei tempi con questo concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Di ogni attivita' svolta in contraddittorio e' redatto processo verbale, copia del quale e' rilasciata al soggetto istante.
5. Quando la documentazione richiesta ai sensi del comma 1 non e' trasmessa entro un anno dalla data della relativa richiesta, l'Agenzia delle entrate prende atto della rinuncia all'interpello ed effettua la relativa notificazione o comunicazione senza indugio. In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta ferma la possibilita' per i contribuenti di presentare con le modalita' consentite la rinuncia espressa all'interpello.
6. Nel caso in cui nell'istanza di interpello siano sollevati profili relativi a tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima inoltra, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la richiesta ai competenti enti impositori che rendono in via autonoma risposta al contribuente, ai sensi della disciplina generale in tema di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 6

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta vincola l'Agenzia delle entrate in relazione al piano di investimento come descritto nell'istanza di interpello ed e' valida finche' restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa e' stata resa.
2. Avvalendosi degli ordinari poteri istruttori di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa. Nelle ipotesi in cui, nell'esercizio dei predetti poteri istruttori, emerga un mutamento delle circostanze di fatto o di diritto, oppure si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dall'impresa sono non veritiere o non complete, la risposta resa dall'Agenzia delle entrate non produce gli effetti di cui al comma 1.
3. Gli organi preposti all'effettuazione dei controlli sulle imprese nei confronti delle quali si producono gli effetti di cui al comma 1 sono tenuti, prima dell'eventuale redazione del processo verbale di constatazione o di ogni altro atto avente contenuto impositivo o sanzionatorio, ad interpellare l'ufficio che ha reso la risposta all'istanza per il necessario coordinamento.
4. Qualora la risposta dell'Agenzia delle entrate su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), non pervenga all'impresa istante entro il termine di cui all'art. 5, comma 1, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alle questioni oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi di ogni genere, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati dall'Amministrazione finanziaria in difformita' della risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, ovvero della interpretazione sulla quale si e' formato il silenzio assenso.
 
Art. 7

Coordinamento con l'attivita' di accertamento e contenzioso

1. Resta fermo l'esercizio degli ordinari poteri di controllo di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 52, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
 
Art. 8

Coordinamento con l'istituto
dell'adempimento collaborativo

1. Il contribuente che si conforma al contenuto della risposta resa dall'Agenzia delle entrate puo', a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sempre che ricorrano gli altri requisiti necessari per l'accesso al regime previsto da tale istituto.
2. La facolta' di accesso al regime di adempimento collaborativo alle condizioni del comma 1 e' riconosciuta alle imprese che effettuano l'investimento.
3. Nel caso di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo e' riconosciuta all'impresa il cui patrimonio e' oggetto dell'investimento.
 
Art. 9

Norme di rinvio

1. Fermo quanto disposto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di interpello del contribuente di cui al titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro: Padoan
 
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