Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 aprile 2016 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «Domus Sud societa' cooperativa», in Giffoni Val di Piana e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa in data 13 giugno 2015 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies codice civile nei confronti della societa' cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa» con sede in Giffoni Valle Piana (SA) in quanto gli ispettori hanno riscontrato all'interno del sodalizio aspri contrasti tra i soci e l'organo amministrativo nonche' gravi irregolarita' nella gestione dell'ente; Considerato che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la societa' cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa» e' stata costituita in data 20 gennaio 1989 con lo scopo di «assegnare ai propri soci in proprieta', in godimento o in locazione .....immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa...»; Preso atto che la cooperativa risulta iscritta all'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie poiche' in possesso dei requisiti necessari per ottenere tale iscrizione e, precisamente, una compagine sociale di 18 soci che hanno sottoscritto e versato una quota sociale minima di € 258,23 e che in virtu' della citata iscrizione all'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie, ha potuto partecipare al Bando per la concessione di un contributo, in conto capitale, da parte della Regione Campania ed ha ottenuto l'erogazione di un finanziamento; Considerato che gli ispettori hanno evidenziato che l'ente, a fronte di una compagine sociale di 18 soci, ha realizzato solo 12 alloggi escludendo dal godimento del bene dell'alloggio n. 6 soci e concretando, in assenza di nuovi programmi edificatori, la violazione del principio di parita' di trattamento previsto dall'art. 2516 c.c.; Considerato, altresi', che gli ispettori hanno evidenziato una ulteriore violazione del principio di parita' di trattamento nella mancata adozione di un criterio uniforme relativamente all'esclusione di soci morosi; Tenuto conto che le risultanze ispettive evidenziano che la base sociale della cooperativa risulta costituita da 17 soci che non partecipano alle riunioni assembleari, che tutte le delibere assembleari risultano assunte in seconda convocazione e con un ricorso sistematico all'istituto della delega e che tali soci che non partecipano all'attivita' sociale e non hanno contribuito alla realizzazione dello scopo sociale avrebbero dovuto essere esclusi, per tale motivo dalla compagine dell'ente, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale; Considerato che la cooperativa non risultava in grado di raggiungere lo scopo sociale per la quale'e' stata costituita, come peraltro evidenziato nel verbale ispettivo, in quanto e' riuscita solo parzialmente a raggiungere lo scopo per cui era stato costituita (il soddisfacimento dei bisogni abitativi dei propri soci a condizioni possibilmente migliori di quelle ottenibili sul mercato), avendo realizzato solo 12 alloggi per una compagine sociale di 18 soci ed in assenza di nuovi programmi edificatori e che sulla base di tali considerazioni e tenuto conto della mancata partecipazione dei soci all'attivita' sociale e alla realizzazione dello scopo sociale nonche' della circostanza che gran parte delle delibere assembleari risultavano assunte in seconda convocazione e con un ricorso sistematico all'istituto della delega, si era riscontrata la ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' previsto dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Vista la nota n. 121888 del 17 luglio 2015 con la quale questa Direzione generale, sulla base delle considerazioni sopra esposte, comunicava alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' ex art. 2545-septiesdecies c.c.; Vista la nota del 6 agosto 2015, con la quale la cooperativa faceva pervenire le proprie controdeduzioni, rivolte quasi esclusivamente alle risultanze del verbale di ispezione straordinaria del 13 giugno 2015; Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in data 24 febbraio 2016 dal Comitato centrale per le cooperative; Considerato che il Comitato centrale per le cooperative nell'esprimere il proprio parere ha evidenziato che gli elementi addotti (a cui si aggiungono le complesse irregolarita' rilevate dagli ispettori) siano idonei a convalidare l'ipotesi di irregolare funzionamento e, per l'effetto, supportare l'adozione della gestione commissariale, anche al fine di sanare le irregolarita' concernenti l'esclusione di alcuni soci ed eventualmente dissipare ogni dubbio circa l'esistenza di una possibilita' oggettiva di perseguire lo scopo sociale ovvero di soddisfare il bisogno abitativo dei soci non assegnatari; Vista la nota n. 68503 inviata in data 10 marzo 2016, con la quale questa direzione generale ha comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies codice civile alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato centrale per le cooperative in ordine alle gravi irregolarita' emerse dalle risultane ispettive e precisamente: 1) irregolare tenuta dei libri sociali; 2) violazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto sociale, per avere iscritto i soci nel relativo libro senza che gli stessi abbiano versato la quota sociale; 3) disparita' di trattamento tra i soci cooperatori in netto contrasto con quanto stabilito dall'art. 2516 c.c.; infatti, l'ente ha realizzato solo 12 alloggi per una compagine sociale di 18 soci, escludendo dal godimento del bene dell'alloggio n. 6 soci; 4) scarsa partecipazione dei soci alla vita assembleare della societa' cooperativa; 5) mancata adozione di un criterio uniforme relativamente all'esclusione di soci morosi; 6) mancata sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea delle delibere del Consiglio di amministrazione del 3 novembre 2012 relativa all'adozione del regolamento di condominio, fra l'altro, non approvato dall'Assemblea dei soci, in contrasto con le previsioni dell'art. 1138 del codice civile e relativa al bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione e manutenzione degli stabili sociali (istallazione gas metano, lavori di riparazione per infiltrazioni, lavori relativi agli impianti termo-idrici); Vista la nota del 25 marzo 2015, acquisita con il numero di protocollo n. 0086688 in data 29 marzo 2016, con la quale la cooperativa faceva pervenire le proprie controdeduzioni; Preso atto che nella citata nota di controdeduzioni il legale rappresentante afferma che l'ente ha sanato l'irregolarita' relativa alla violazione degli articoli 7 e 8 dello statuto in quanto tutte le quote sociale sono state versate dopo l'ispezione ministeriale, con cio' ammettendo la riscontrata irregolare procedura di ammissione dei soci; Considerato che il legale rappresentante dichiara che sul terreno dove e' stato realizzato il programma edificatorio, non era obiettivamente possibile realizzare, per motivi tecnici ed urbanistici, un numero di alloggi superiore a 12, pena la perdita della concessione del terreno da parte del Comune di Giffoni, con cio' implicitamente riaffermando di aver realizzato un numero di alloggi insufficiente a realizzare lo scopo sociale di tutti i 18 soci, a nulla rilevando l'affermazione che la cooperativa sarebbe in trattativa per acquistare un nuovo suolo edificabile in Giffoni Valle Piana per procedere ad una nuova costruzione, che allo stato viene riferita come mera ipotesi che potrebbe anche non perfezionarsi; Considerato, altresi', che la giustificazione della mancata assegnazione a tutti i soci riposerebbe nella anzianita' di iscrizione alla compagine sociale mentre in realta' l'anzianita' di iscrizione fa sicuramente maturare un diritto ad avere assegnato l'alloggio con priorita' rispetto ai soci iscritti successivamente ma pur sempre nell'ambito della possibilita' di assicurare l'alloggio a tutti i soci, in quanto cio' concreta lo scopo sociale dell'ente; Tenuto conto che le argomentazioni in ordine alle censure relative alla scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale, al ricorso sistematico all'istituto della delega ed in ordine alla mancata adozione di un criterio uniforme in ordine al trattamento dei soci morosi risultano destituite da ogni fondamento ed insuscettibili di mutare l'orientamento di questa Amministrazione; Tenuto conto, altresi', che in merito alla irregolarita' relativa alla mancata sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea delle delibere del Consiglio di amministrazione del 3 novembre 2012 relative all'adozione del regolamento di condominio, il legale rappresentante afferma che per operare una equa e corretta distribuzione delle spese generali, la cooperativa con assemblea tenutasi nel termine di 60 giorni dall'ispezione, ha approvato la ripartizione delle spese secondo un criterio del concorso equo e proporzionale, con cio' implicitamente affermando la correttezza delle censure mosse; Preso atto, infine, che per quanto attiene all'effettivo possesso dell'ente dei requisiti per la partecipazione al bando regionale per l'accesso al finanziamento, il legale rappresentante si limita a dichiarare che tali requisiti sono stati verificati dalla Regione Campania che si assume aver fornito a questo ufficio conferme in tal senso mentre, al riguardo, si evidenzia che il quesito formulato da questo ufficio all'ente regione in data 4 novembre 2015 e' rimasto inevaso; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Giulio Trimboli;
Decreta:
Art. 1
Il Consiglio di amministrazione della Societa' cooperativa «Domus Sud», con sede in Giffoni Val di Piana (SA), C.F.02538790656, costituita in data 20 gennaio 1989, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, ivi residente in Via Francesco Paolo Volpe, n. 19, (C.F.TRMGLI73R17H7030), e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiehe evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Roma, 20 aprile 2016
Il direttore generale: Moleti |
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