Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 22 marzo 2016 |
Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo illimitato per l'anno 2016. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice", che prevede la possibilita' di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonche' l'art. 1006 del medesimo codice che estende tale facolta' nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa; Visto l'art. 986, commi 1, lettera a), e 2, del codice, il quale dispone che il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio d'autorita', con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice; Visto l'art. 997, comma 1, lettera b), del codice, che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; nonche' l'art. 939, comma 2, in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento; Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e specialita' dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonche' dell'Arma dei carabinieri; Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno 2016, all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo illimitato;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2016 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: a) per l'Esercito, 11 ufficiali per periodi di 95 giorni (5 + 45 + 45 gg.) ovvero 24 ufficiali per periodi di 45 giorni o 216 ufficiali per periodi di 5 giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a 3 ufficiali in ragione d'anno; b) per la Marina militare, 24 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 2 ufficiali in ragione d'anno. |
| Art. 2
1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo. |
| Art. 3
1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Roma, 22 marzo 2016
Il Ministro: Pinotti |
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