Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 aprile 2016
Modalita' di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e, in particolare, l'art. 5, comma 3-sexies, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale;
Vista la Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago, il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e, in particolare, l'art. 3, che ne prescrive l'applicabilita' solo agli aeromobili civili, con esclusione, degli aeromobili di Stato, impegnando comunque gli Stati contraenti ad emanare le disposizioni per i propri aeromobili tenendo in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili;
Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1597/2002 e la Direttiva 2004/36/CE e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, che stabilisce che la relativa disciplina non si applica agli aeromobili impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia o servizi analoghi, ma comunque prevede che gli Stati membri si adoperino per assicurare che tali servizi tengano nella debita considerazione gli obiettivi del regolamento, nella misura del possibile;
Visto il Regolamento (CE) n. 2150/2005, della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo;
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la «Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» e, in particolare l'art. 17, comma 1;
Visto il Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983 concernente il registro degli aeromobili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in dotazione alla Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006, recante «Individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», adottato ai sensi dell'art. 743, comma 2, del Codice della navigazione;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante «Struttura del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;
Visto i regolamenti «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» emanati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 16 dicembre 2013 e il 16 luglio 2015;
Vista la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/A/421.2/43 del 9 dicembre 2002, concernente «Nuovi criteri sperimentali per il Piano coordinato di controllo del territorio»;
Viste le normative militari della direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilita';
Viste le normative tecniche che disciplinano l'iscrizione nel registro degli aeromobili militari e l'ammissione alla navigazione aerea, denominata rispettivamente AER P-7, ed. 21 febbraio 2012, con supplemento AER P-7A del 30 novembre 2012, e AER P-2, ed. 8 maggio 2013, emanate dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa;
Ritenuto di dover disciplinare le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale;
Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto): sistema costituito da un mezzo aereo a pilotaggio remoto e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto;
b) Forze di polizia: Forze di polizia di cui all'art. 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
c) ENAC: Ente nazionale per l'aviazione civile;
d) ENAV: Ente nazionale di assistenza al volo;
e) DAAA: Direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilita';
f) APR (Aeromobile a pilotaggio remoto): mezzo aereo a pilotaggio remoto;
g) BLOS (Beyond line of sight): operazioni di volo condotte oltre il contatto visivo;
h) CTR (Controlled traffic region): spazio aereo controllato;
i) ATZ (Aerodrome traffic zone): zona di traffico aeroportuale;
l) AIP (Aeronautical information publication): informazioni, regole e procedure da applicare nello spazio aereo italiano pubblicate dall'ENAV;
m) ATS (Air traffic services): ente di controllo del traffico aereo;
n) ARP (Aerodrome reference point) posizione convenzionalmente presa come riferimento geografico per ogni aeroporto.
 
Art. 3

Finalita' di impiego dei SAPR

1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano i SAPR ai fini del controllo del territorio per finalita' di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale.
 
Art. 4

Modalita' di impiego dei SAPR

1. L'impiego dei SAPR da parte delle Forze di polizia nello svolgimento dell'attivita' di controllo del territorio e' pianificato nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto.
2. L'impiego dei SAPR nell'ambito dei servizi di ordine pubblico e' disposto dal questore.
3. Le speciali modalita' operative di impiego dei SAPR nell'attivita' e nei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono definite, ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare, sentito per i profili di safety l'ENAC, all'esito della sperimentazione di cui all'art. 15. Il medesimo decreto disciplina l'impiego dei SAPR in situazioni di emergenza.
4. Le speciali modalita' operative di impiego dei SAPR per le ulteriori finalita' di cui all'art. 3, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale, sono definite, ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento, secondo le disposizioni emanate da ciascuna Forza di polizia.
5. L'eventuale concorso nelle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 4 dei SAPR in dotazione o in uso alle Forze armate e' regolato da apposite intese.
 
Art. 5

Certificazione, immatricolazione
ed ammissione alla navigazione

1. I SAPR in dotazione alle Forze di polizia sono certificati, ammessi alla navigazione e immatricolati mediante iscrizione nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa. Resta fermo quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983.
2. Le Forze di polizia possono iscrivere nei propri registri i SAPR in dotazione certificati dall'ENAC conformemente ai regolamenti emanati dal medesimo Ente.
3. La Forze di polizia possono, altresi', immatricolare i SAPR in dotazione, mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale, secondo i regolamenti vigenti.
 
Art. 6

Regolamentazione tecnica dei SAPR
iscritti nel registro degli aeromobili militari

1. Ai SAPR iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa, si applicano le regolamentazioni tecniche emanate dalla direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilita' del medesimo Ministero.
 
Art. 7

Caratteristiche dei SAPR

1. Le caratteristiche specifiche dei SAPR impiegati nell'attivita' e nei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, includono i requisiti di sicurezza stabiliti dall'ENAC in ragione del peso del mezzo aereo.
 
Art. 8

Titoli o qualifiche di pilotaggio

1. Il pilotaggio degli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e' affidato a personale munito di licenza/brevetto militare di pilotaggio o qualifica equiparabile a quella prevista per il personale militare dalle disposizioni di cui all'art. 248 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il pilotaggio degli APR di peso uguale o superiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e' affidato a personale in possesso di un titolo aeronautico di pilota equipollente a quello che in ambito militare consente la conduzione di APR di analoga classe.
 
Art. 9

Procedure operative di decollo e atterraggio
di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi

1. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati nell'ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e atterrano, di massima, nella medesima localita', nel rispetto delle disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale 1° febbraio 2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.
 
Art. 10
Procedure di volo di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi in
attivita' di controllo del territorio o servizi di ordine pubblico

1. Le Forze di polizia che impiegano APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, nell'ambito dell'attivita' o dei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, osservano le seguenti prescrizioni:
a) a ciascuna delle persone cui e' affidato il pilotaggio e' consentito condurre le operazioni di volo di un solo aeromobile;
b) le operazioni di volo sono condotte in condizioni di costante contatto visivo senza l'ausilio di dispositivi ottici, in un volume di spazio di 150 metri di altezza e 500 metri di raggio dalla persona cui e' affidata la conduzione dell'aeromobile.
2. Ove l'ambiente non consenta di soddisfare anche uno dei limiti indicati nelle lettere a) e b), sempreche' sia garantito il comando radio tra la stazione di controllo a terra e l'aeromobile, il controllo dello stesso e la sicurezza delle operazioni sono garantiti con soluzioni procedurali individuate dalle Forze di polizia che prevedano, alternativamente o congiuntamente:
a) l'uso di osservatori equipaggiati con dispositivi atti a consentire comunicazioni foniche in modalita' full duplex tra gli stessi e chi conduce l'APR;
b) l'impiego di piu' operatori con stazioni di controllo a terra in grado di porre in essere un passaggio di condotta dell'APR da una stazione remota ad una differente stazione remota.
 
Art. 11

Sorvolo di assembramenti

1. Qualora esigenze operative richiedano il sorvolo di assembramenti, l'attraversamento deve essere effettuato con modalita' tali da ridurre il rischio per le persone sorvolate.
 
Art. 12

Volo in condizioni BLOS

1. L'impiego di SAPR in condizioni BLOS e' effettuato secondo uno specifico protocollo tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia, di concerto con l'ENAC, sentiti l'ENAV e l'Aeronautica militare per gli aspetti relativi alla gestione del controllo del traffico aereo.
2. Per gli aspetti certificativi relativi alle esigenze di impiego in condizioni BLOS, il protocollo tecnico-operativo di cui al comma 1 e' adottato di concerto con l'ENAC e con la direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilita' del Ministero della difesa.
 
Art. 13
Volo in spazi aerei controllati, all'interno della zona di traffico
aeroportuale, in prossimita' di aviosuperfici e in servizio di
pronto intervento di polizia

1. Le operazioni di volo in spazi aerei controllati (CTR) e all'interno della zona di traffico aeroportuale (ATZ), se pianificate, sono effettuate in conformita' ai regolamenti mezzi aerei a pilotaggio remoto dell'ENAC, salvaguardando, attraverso il coordinamento con i servizi ATS, le competenze e le esigenze operative e addestrative delle FF.AA..
2. Alle operazioni di volo non pianificabili e di pronto intervento si applicano le misure previste per gli aeromobili in servizio di pronto intervento di polizia (BAT - Buster air traffic) secondo le regole e procedure applicate nello spazio aereo italiano e pubblicate nelle informazioni aeronautiche italiane (AIP).
3. Le operazioni all'interno della zona di traffico aeroportuale (ATZ) di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio, sono coordinate con l'Ente di controllo del traffico aereo (ATS) responsabile.
4. Per gli aeroporti non dotati di zona di traffico aeroportuale (ATZ), le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5 Km dall'aeroporto (ARP) sono coordinate con il gestore dell'aeroporto.
5. Le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5 Km da un'aviosuperficie, come definite dall'art. 701 del Codice della navigazione e le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ENAC, sono coordinate con il gestore dell'aviosuperficie.
 
Art. 14

Regola di precedenza

1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha diritto di precedenza sui SAPR.
2. Il pilota di SAPR, e' responsabile di evitare interferenze con il traffico aereo pilotato. Nel rilevare una possibile interferenza, egli si porta ad una quota di sicurezza.
 
Art. 15

Disciplina transitoria

1. Allo scopo di definire le speciali modalita' operative di impiego dei SAPR nello svolgimento dell'attivita' e dei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito un tavolo tecnico interforze e interdisciplinare per la predisposizione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di apposite linee guida. Il medesimo tavolo tecnico individua le province presso le quali effettuare, per un periodo non superiore ad un anno, la sperimentazione delle linee guida.
 
Art. 16

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 17

Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 aprile 2016
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro della difesa
Pinotti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone