Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 marzo 2016
Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Crisicoccus pini Kuwana nel territorio della Repubblica italiana.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 16 della citata direttiva 2000/29/CE a tenore del quale ciascuno Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Considerato che un focolaio di Crisicoccus pini e' stato rinvenuto nell'ottobre 2015 in un'area urbana della localita' Milano Marittima del comune di Cervia (RA) nella regione Emilia-Romagna;
Ravvisata la necessita' di adottare misure fitosanitarie per prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo Crisicoccus pini;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 24 febbraio 2016;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana, al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo Crisicoccus pini.
 
Art. 2

Indagini sul territorio nazionale

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza di Crisicoccus pini nel territorio di propria competenza.
2. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente per iscritto al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di Crisicoccus pini in zone del territorio di propria competenza in cui la presenza dell'organismo nocivo non era conosciuta o dove si riteneva fosse stata eradicata.
3. Il servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione UE e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 2.
 
Art. 3

Definizione delle zone delimitate

1. Qualora le indagini di cui all'art. 2, comma 1, confermano la presenza di Crisicoccus pini in una determinata zona, i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente la zona delimitata in conformita' al comma 2.
2. La zona delimitata e' costituita da una zona infestata e una zona cuscinetto.
La zona infestata comprende tutte le piante su cui e' stata riscontrata la presenza di Crisicoccus pini. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 100 m intorno zona infestata.
3. I confini della zona delimitata sono modificati, in caso di accertamento della presenza di Crisicoccus pini al di fuori della zona infestata,
4. La delimitazione della zona puo' essere revocata, nel caso in cui le indagini di cui all'art. 2, comma 1 non rilevano, per un periodo non inferiore a due anni consecutivi, la presenza di Crisicoccus pini nella zona delimitata.
5. In deroga al comma 1, il servizio fitosanitario regionale puo' decidere di non definire una zona delimitata, nel caso di rinvenimento di esemplari isolati di Crisicoccus pini e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. vi e' motivo di credere che l'organismo nocivo sia stato introdotto di recente nella zona;
b. non e' stata riscontrata ulteriore presenza dell'organismo nocivo sulla base di un monitoraggio specifico condotto nella zona.
 
Art. 4

Misure per il contenimento delle popolazioni nelle aree delimitate

1. Nelle aree delimitate si applicano le idonee misure fitosanitarie di natura selvicolturale, agronomica, biologica e chimica, secondo le disposizioni impartite dal competente servizio fitosanitario regionale.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1051
 
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