Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 marzo 2016
Criteri e modalita' semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 2012, recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che ha apportato ulteriori modificazioni e integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia, finalizzate al rafforzamento degli interventi del medesimo Fondo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione del citato l'art. 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, i «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e, in particolare, l'art. 4 che, al comma 1, fissa i requisiti delle piccole e medie imprese innovative e, al comma 9, stabilisce che alle «PMI innovative» si applicano talune delle disposizioni in favore delle «start-up innovative» di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tra cui quelle previste dall'art. 30, comma 6, dello stesso decreto-legge;
Visto il citato art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevede che l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso gratuitamente e secondo criteri e modalita' semplificati, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
b) «PMI innovative»: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui al medesimo art. 4, comma 2;
c) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
d) «disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative del Fondo.
 
Art. 2
Ambito e finalita' di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 3/2015, stabilisce criteri e modalita' semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di PMI innovative.
 
Art. 3
Criteri e modalita' di concessione della garanzia

1. In deroga a quanto previsto nei «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 dicembre 2013, le richieste di garanzia riferite a PMI innovative possono accedere al Fondo mediante procedura «semplificata» anche nel caso in cui l'impresa rientri nella «fascia 2» di valutazione. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti nel citato allegato per l'accesso al Fondo mediante procedura «semplificata».
 
Art. 4
Norme finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2016

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1080
 
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