Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 aprile 2016
Incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimita' del pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016).


IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta una disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimita' del pensionamento di vecchiaia,come modificato dall'art. 2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Visto l'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ridefinisce i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
Visto l'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, individua la base di calcolo per la determinazione delle quote retributive pensionistiche per i lavoratori a tempo parziale che abbiano i requisiti di cui al comma 5 del medesimo art. 41;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' necessario provvedere a stabilire le modalita' di attuazione di quanto ivi disposto

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
 
Art. 2
Soggetti destinatari e beneficio

1 I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d'accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
2. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale e' indicata la misura della riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.
3. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 e' riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.
4. La somma di cui al comma 1, erogata dal datore di lavoro, e' omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non e' assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 
Art. 3
Procedura di ammissione al beneficio

1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4.
3. Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinche' la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.
4. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto di cui al comma 1 nonche' le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3.
5. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica di cui al comma 4 l'INPS ne comunica l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento dell'istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilita', per ciascuna delle annualita' in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualita', il limite delle risorse, l'INPS respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.
6. L'accoglimento delle singole istanze determina che l'importo stimato della contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, va a ridurre l'ammontare delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa e' accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui al presente articolo.
7. Il datore di lavoro comunica all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
8. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1823
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone