Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 marzo 2016, n. 70 |
Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Sentito il Consiglio nazionale forense che si e' espresso con parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalita' di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonche' i requisiti di validita' del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea. 2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facolta' del praticante di avvalersi delle modalita' alternative di svolgimento del tirocinio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, 15, 40, 41, 44 e 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - (Omissis). 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle commissioni parlamentari competenti. (Omissis).». «Art. 15 (Albi, elenchi e registri). - 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le societa' di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non piu' impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; l) l'elenco delle associazioni e delle societa' comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7; n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalita' di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia e' inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui e' custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Le modalita' di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonche' le modalita' di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.». «Art. 40 (Accordi tra universita' e ordini forensi). - 1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci. 2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facolta' di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.». «Art. 41 (Contenuti e modalita' di svolgimento del tirocinio). - 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il consiglio dell'ordine e' tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17. 4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. 5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che puo' essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 6. Il tirocinio puo' essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non piu' di dodici mesi; c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione; d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40. 7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. 8. Il tirocinio puo' essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. 10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu' di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attivita' professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. 11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresi' conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, puo' esercitare attivita' professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'eta', alla salute, alla maternita' e paternita' del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validita' dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 14. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.». «Art. 44 (Frequenza di uffici giudiziari). - 1. L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.». «Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). - 1. Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. 2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.». - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): «Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). - 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i tribunali amministrativi regionali. La Regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i tribunali amministrativi regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo stage e' condotta in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e con le scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal capo dell'ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. 10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato formatore. 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. 12. 13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. 16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.». 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria. 20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Note all'art. 1: - Per l'art. 41, comma 13, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. |
| Art. 2 Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro
1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attivita' di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalita' di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attivita' lavorativa si svolga secondo modalita' e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attivita' lavorative e a mutamenti delle modalita' di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari. 2. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 17 (Iscrizione e cancellazione). - 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; b) avere superato l'esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'art. 18; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. 2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'art. 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale. 3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili. 4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1. 5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento. 6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato puo' entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo. 8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'art. 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'art. 21; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'art. 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta. 10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione; b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili. 11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno: a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10; b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. 12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente. 13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato. 14. L'interessato puo' presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7. 16. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 58. 17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario. 18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF puo' provvedere in via sostitutiva. 19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.». |
| Art. 3 Modalita' di svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita', diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduita' si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante e' presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. 3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 4. L'attivita' di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari e' disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento. 6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 43 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). - 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.». - Per l'art. 44 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. - Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127): «Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni legali). - 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.». - Per l'art. 41, comma 9, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. - Per l'art. 73, comma 13, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda melle note alle premesse del presente decreto. |
| Art. 4 Periodo e durata
1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi. 2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione. 3. Il tirocinio professionale e' compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica gia' compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.
Note all'art. 4: - Per l'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto. |
| Art. 5 Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari
1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facolta' di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalita' di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonche' l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non e' esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere gia' ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea. 4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario puo' chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, e' cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. 5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. 6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell'ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facolta', dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni e' condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.
Note all'art. 5: - Per l'art. 40, comma 2, e 41, comma 6, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. - Per l'art. 43 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 6 Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea
1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne da' comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgera' il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta. 2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettivita' del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione e' prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed e' accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Note all'art. 6: - Per l'art. 17, comma 7, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto. |
| Art. 7 Interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio e' svolto, di regola, in forma continuativa. 2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi puo' essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'eta' del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio e' svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessita' di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. 3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese puo' essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto indicando e documentando le ragioni. 5. Se il consiglio dell'ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito. 6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio e' sospeso dalla data di presentazione della istanza. 7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuita', con l'anzianita' della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell'ordine. 8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti. |
| Art. 8 Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica
1. Il consiglio dell'ordine accerta e promuove la disponibilita' tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale. 2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita', ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici. 3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio e' affidata al consiglio dell'ordine presso cui il praticante e' iscritto. 4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attivita', nonche', nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalita' alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresi', la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro. 5. Delle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione. 6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale e' svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facolta' di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Note all'art. 8: - Per l'art. 17, commi 7 e 9, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 42 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 42 (Norme disciplinari per i praticanti). - 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.». |
| Art. 9 Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato
1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attivita' professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. 2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo e' comunicato dal consiglio dell'ordine: a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non e' possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica e' svolta. 3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato e' comunicato, dal consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 marzo 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1090
Note all'art. 9: - Per l'art. 41, comma 12, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 8 (Impegno solenne). - 1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole della dignita' della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealta', onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".». |
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