Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 71
Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni;
Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare gli articoli 9 e 10, contenenti principi e criteri direttivi per l'attuazione, rispettivamente, della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/91/UE;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerato che le modifiche da introdurre nel TUF in attuazione della direttiva 2014/91/UE riguardano, tra l'altro, le sanzioni previste anche nella direttiva 2014/65/UE e considerata la necessita' di allineare la disciplina sanzionatoria degli Oicr italiani al quadro normativo europeo nel settore dei servizi finanziari;
Considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2015, autorizza il Governo ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dott. Matteo Renzi e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria procedente in ordine ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.»;
b) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera b), le parole: «o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il depositario puo' svolgere altre attivita' nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr.»;
c) dopo l'articolo 98-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 98-sexies. (Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni). - 1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse nell'ambito di un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM.»;
d) all'articolo 188, comma 1, ultimo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile»;
e) all'articolo 189, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile»;
f) all'articolo 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile»;
2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3,» sono soppresse;
3) al comma 2-bis, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.»;
g) all'articolo 190-bis, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, applicano la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.»;
h) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente:
«Art. 191. (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.
3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile.
4. Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
i) all'articolo 194-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni»;
2) al comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
l) all'articolo 194-quater, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «79-bis» sono inserite le seguenti: «98-ter, commi 2 e 3»;
2) dopo le parole: «delle relative disposizioni attuative,» sono inserite le seguenti: «e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater»;
m) dopo l'articolo 194-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 194-septies. (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.»;
n) all'articolo 195-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia o la Consob escludono la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.»;
o) all'articolo 195-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E.
17 novembre 2009, n. L 302.
- La direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE
concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni e'
pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12
giugno 2014, n. L 173.
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 9 luglio
2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:
«Art. 9. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo
e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del
regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della
direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali
autorita' competenti per lo svolgimento delle funzioni
previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n.
600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni
di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed
apportando le modifiche necessarie per rendere piu'
efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di
vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u)
del presente comma, perseguendo l'obiettivo di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia,
sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in
ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto
dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la
potesta' regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la
ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal
comma 2-ter del medesimo articolo 6, come modificato ai
sensi della lettera e) del presente comma;
d) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti
dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n.
600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove
possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i
casi in cui e' necessaria l'acquisizione del parere
dell'altra autorita';
e) in applicazione del criterio di attribuzione delle
competenze secondo le finalita' indicate nell'articolo 5,
commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti
relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma
2-bis, lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo
unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini
dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del
presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa,
attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che
fornisce l'intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca
d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo
ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e
imprese di investimento e ferme restando le competenze di
vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle banche e
sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB
poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il
potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni
di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti
con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura
organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le
banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi
di negoziazione e, in relazione all'attivita' di
negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo
17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di
negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di
indagine e, ove opportuno, il potere di adottare
disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai
soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i
canali di pubblicazione delle informazioni sulle
negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB
delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti
finanziari;
h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere
preventivo della CONSOB ai fini del rilascio
dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei
servizi e delle attivita' d'investimento;
i) modificare la disciplina sull'operativita'
transfrontaliera delle societa' di intermediazione
mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di
autorizzazione delle imprese di investimento
extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e
attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei
confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti
professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della
direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente
all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di
stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di
autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della
direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE
sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il
ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e
dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle
autorita' anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di
indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze,
con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB,
alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' sugli altri prodotti
rientranti nella nozione di prodotto di investimento
assicurativo contenuta nel citato articolo 91, numero 1),
lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di
recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in
materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati
membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di
consulenti finanziari, societa' di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo
sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio,
della CONSOB, ordinato in forma di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato, la tenuta
dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei
confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese
relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei
soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate
contributive per la CONSOB;
p) disciplinare modalita' di segnalazione,
all'interno degli intermediari e verso l'autorita' di
vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della
direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di
protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo
misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente
estendendo le modalita' di segnalazione anche ad altre
violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire
alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure
amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7,
della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai
paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai
criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m),
della legge 7 ottobre 2014, n. 154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare
misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70,
paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei
limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria
adottata in attuazione della lettera q), valutare di non
prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie
previste dall'articolo 166 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento
(UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti
dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
settori interessati dalla normativa da attuare e per la
gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il
miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
u) dare attuazione all'articolo 75 della direttiva
2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i
reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le
disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie
disciplinate dal citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e con le altre disposizioni
nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE. Alla copertura delle relative
spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le
risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche'
con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
medesime.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 10. (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante
modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative in materia di taluni organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche
retributive e le sanzioni). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva 2014/91/UE;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca
d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso
nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla
CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere
di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per
le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE
con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;
d) provvedere affinche' siano posti in atto i
dispositivi e le procedure per la segnalazione di
violazioni di cui all'articolo 99-quinquies della direttiva
2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
soggetti coinvolti;
e) adottare, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai principi e
criteri direttivi previsti dal presente comma, le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione europea, per i settori interessati dalla
direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e
dell'integrita' dei mercati finanziari.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
2016 (Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla
dott.ssa Federica GUIDI dalla carica di Ministro dello
sviluppo economico e conferimento dell'incarico di reggere
ad interim il medesimo dicastero al Presidente del
Consiglio dei ministri dott. Matteo RENZI) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2016, n. 80.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla
normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con
l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere
la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob
interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione
dei sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o
alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b),
c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso
del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza
su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in
piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di
accordi con le autorita' competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di
supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre
autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo'
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti di Stati
membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la
Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della
giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le
modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle
sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i
reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli
articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la
successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo
195-ter, comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia
possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria
procedente in ordine ai procedimenti penali per i reati
previsti dal comma 13-bis.».
- Il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 48. (Compiti del depositario). - 1. Il
depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse
dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a
prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio
delle funzioni di depositario e le altre attivita' svolte.
2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia
degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica
della proprieta' nonche' alla tenuta delle registrazioni
degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi,
detiene altresi' le disponibilita' liquide degli Oicr.
3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie
funzioni:
a) accerta la legittimita' delle operazioni di
vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento
delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi
dell'Oicr;
b) accerta la correttezza del calcolo del valore
delle parti dell'Oicr;
c) accerta che nelle operazioni relative all'Oicr
la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
d) esegue le istruzioni del gestore se non sono
contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni
degli organi di vigilanza;
e) monitora i flussi di liquidita' dell'Oicr, nel
caso in cui la liquidita' non sia affidata al medesimo.
3-bis. Il depositario puo' svolgere altre attivita'
nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore
delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della
disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che
separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale,
l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri
suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali
conflitti di interesse siano identificati, gestiti,
monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana
disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal
depositario cui possono essere affidate le disponibilita'
liquide, alle modalita' di deposito di tali disponibilita'
liquide, nonche' alle condizioni per la delega della
custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del
depositario.».
- Il testo dell'articolo 188 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 188. (Abuso di denominazione). - 1. L'uso,
nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del
risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale
variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale
fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital";
"EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale";
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di
investimento o del servizio di gestione collettiva del
risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente,
dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione
del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti
abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013,
relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA),
e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per
l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a
cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di
euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a cinque milioni di euro e il
fatturato e' disponibile e determinabile.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.».
- Il testo dell'articolo 189 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 189. (Partecipazioni al capitale). - 1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle
richieste ai sensi dell'articolo 17 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a
cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di
euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a cinque milioni di euro e il
fatturato e' disponibile e determinabile.
2. La stessa sanzione si applica in caso di
violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso
di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti
dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61,
comma 7, e 80, comma 8.
2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
- Il testo dell'articolo 190 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie
in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e
della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1.
Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
operative essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque
milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato,
quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e
il fatturato e' disponibile e determinabile, per la mancata
osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8,
commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma
1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3,
30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2,
33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36,
commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5,
40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4,
41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2,
3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e
4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater,
55-quinquies, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La
stessa sanzione si applica nei confronti di societa' o enti
in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18,
comma 2, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di
gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro
di cui all'articolo 50-quinquies.
1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) alle societa' di gestione del mercato, nel caso
di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del
titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
b) alle societa' di gestione accentrata, nel caso
di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II
della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli intermediari indicati nell'articolo
79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi
di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli
68 e 69, comma 2, alla societa' indicata nell'articolo 69,
comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di
quelle applicative delle medesime;
f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui
non osservino le disposizioni previste dall'articolo
25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;
h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di
quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative.
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative.
2-ter. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
centocinquantamila:
a) nei confronti di Sim, imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, imprese di
investimento extracomunitarie, intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB,
banche italiane, banche comunitarie con succursale in
Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio
dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione delle controparti centrali,
in caso di violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, e delle relative disposizioni attuative;
b) nei confronti dei gestori in caso di violazione
dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1,
comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle
relative disposizioni attuative.
3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies,
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'articolo 190-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 190-bis. (Responsabilita' degli esponenti
aziendali e del personale per le violazioni in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione
accentrata di strumenti finanziari). - 1. Fermo restando
quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti
dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza
delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e
190, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione o di controllo, nonche' nei confronti del
personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la
tutela degli investitori o per l'integrita' ed il corretto
funzionamento del mercato;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7,
comma 2, e 12, comma 5-bis;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies,
2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di
remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il
personale e' la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche'
del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'articolo 194-quater da parte della societa' o
dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti
dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob
possono applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o
presso fondi pensione.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto
dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, applicano la
sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al
comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata
gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni,
l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni.
4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
- Il testo dell'articolo 194-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-bis. (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente
decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del
fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.».
- Il testo dell'articolo 194-quater del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-quater. (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le
rispettive competenze, per le violazioni delle norme
previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33,
comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, e delle
relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai
sensi dell'articolo 98-quater quando esse siano connotate
da scarsa offensivita' o pericolosita', in alternativa
all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie,
possono applicare nei confronti delle societa' o degli enti
interessati una sanzione consistente nell'ordine di
eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le
misure da adottare ed il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le
rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per la violazione originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo.".
- Il testo dell'articolo 195-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 195-bis. (Pubblicazione delle sanzioni). - 1.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per
estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della
Consob, in conformita' alla normativa europea di
riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione sia adita l'autorita'
giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano
l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a
margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob,
tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori
per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative
spese a carico dell'autore della violazione.
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione,
la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione
in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando
quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere
rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute
meno.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob escludono la
pubblicita' del provvedimento sanzionatorio, se consentito
dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni
stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad
assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
messa a rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle
decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.».
- Il testo dell'articolo 195-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 195-ter. (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM
sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica
all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o
alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189,
190 e 190-bis e 194-quater, ivi comprese quelle pubblicate
in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai
soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le
rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le
informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse
applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate
dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini
dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla
normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».
 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim, Ministro
dello sviluppo economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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