Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2016, n. 72
Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, n. 13;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Matteo Renzi, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico bancario)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «capo» e' sostituita dalla seguente: «titolo»;
b) al comma 3 le parole: «dal capo II» sono sostituite dalle seguenti: «dai capi I-bis e II».
2. Al Titolo VI dopo il Capo I del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

«Capo I-bis
Credito immobiliare ai consumatori

Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l'espressione:
a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;
g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;
n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.
Art. 120-sexies (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) contratti di credito in cui il finanziatore:
1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;
2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;
b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attivita' principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;
c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
d) contratti di credito in cui il credito e' concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;
e) contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorita' prevista dalla legge;
g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;
h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
i) contratti di credito in cui la durata non e' determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed e' destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di un bene immobile.
Art. 120-septies (Principi generali). - 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
b) basano la propria attivita' sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
Art. 120-octies (Pubblicita'). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito.
2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:
a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito;
b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sara' garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;
c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;
d) l'importo totale del credito;
e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
f) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
g) la durata del contratto di credito, se determinata;
h) se del caso, l'importo delle rate;
i) se del caso, l'importo totale che il consumatore e' tenuto a pagare;
l) se del caso, il numero delle rate;
m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore e' tenuto a pagare.
3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo.
4. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo.
Art. 120-novies (Obblighi precontrattuali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:
a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;
b) l'avvertimento che il credito non puo' essere accordato se la valutazione del merito creditizio non puo' essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;
c) se verra' consultata una banca dati, in conformita' dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) se del caso, la possibilita' di ricevere servizi di consulenza.
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo e' consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformita' all'articolo 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.
3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta e' vincolante per il finanziatore e il consumatore puo' accettare l'offerta in qualunque momento.
4. Quando al consumatore e' proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa e' accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:
a) il modulo non e' stato fornito in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;
c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-novies del Codice del consumo;
d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.
Art. 120-decies (Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito). - 1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attivita' di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;
b) il registro in cui e' iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
c) se l'intermediario del credito e' soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o piu' finanziatori; in questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito puo' dichiarare di essere indipendente se e' un consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2;
d) se presta servizi di consulenza;
e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;
f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell'intermediario del credito e le modalita' di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;
g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non e' noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sara' comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;
h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;
i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o piu' finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.
2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.
3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore e' tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito.
4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.
Art. 120-undecies (Verifica del merito creditizio). - 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore puo' chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.
3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore ne' vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.
4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.
5. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125.
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui puo' vertere l'ipoteca.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 120-duodecies (Valutazione dei beni immobili). - 1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.
2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.
Art. 120-terdecies (Servizi di consulenza). - 1. Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza puo' essere qualificato come indipendente solo se e' reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;
c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.
Art. 120-quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta estera). - 1. Se il credito e' denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui e' denominato il contratto in una delle seguenti valute:
a) la valuta in cui e' denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della piu' recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;
b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.
2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:
a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;
b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore puo' essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.
3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione e' pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la domanda di conversione.
4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e' denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui e' stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.
Art. 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore). - 1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta' nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonche' ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita e' inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita e' superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non puo' essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater.
4. Agli effetti del comma 3:
a. il finanziatore non puo' condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;
b. se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore e' assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza;
c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2;
d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia e' stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all'inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 120-duodecies.
5. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.
6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito dell'escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.
Art. 120-sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare). - 1. L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.
Art. 120-septiesdecies (Remunerazioni e requisiti di professionalita'). - 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonche' prestare servizi di consulenza.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
Art. 120-octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata). - 1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.
2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo.
Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.
3. All'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «aventi una durata superiore a cinque anni;» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.».
4. All'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Il mediatore creditizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,».
5. All'articolo 128-septies, al comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «articolo 128-sexies, comma 2» sono inserite le seguenti: «, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis,».
6. All'articolo 128-octies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.».
7. All'articolo 128-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorita' di vigilanza di settore.».
8. All'articolo 128-duodecies, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del comma 3-bis».
9. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.»;
b) al comma 5-bis, le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti «e) ed e-bis)»;
c) al comma 8, le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti «e) ed e-bis)».
10. Il decreto di cui all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto e' adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori
relativi a beni immobili residenziali e recante modifica
delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento
(UE) n. 1093/2010 e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio
2014, n. L 60.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato B
della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015,
n. 176:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

«Allegato B
(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1° giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
- Il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
dicembre 2010, n. 295.
- Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169
(Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico
bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2012, n. 230.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 115 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 115 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attivita' svolte nel
territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri
soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano
espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di
credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di
pagamento disciplinati dal capo II-bis.
- Il testo dell'art. 122 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 122 (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o
superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia
minima si prendono in considerazione anche i crediti
frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi
sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli
articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di
appalto di cui all'art. 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di
interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e'
tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un
importo non significativo, qualora il rimborso del credito
debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla
conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o
su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di
investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente
a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi
all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo
raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra
autorita' prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente
concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile,
se il consumatore non e' obbligato per un ammontare
eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia
prevista l'espressa clausola che in nessun momento la
proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'art. 111 e
altri contratti di credito individuati con legge relativi a
prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di
interesse generale, che non prevedono il pagamento di
interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti
sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per
il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a
tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul
mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento
del conto corrente, salvo quanto disposto dall'art.
125-octies.
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera
a), il presente capo si applica ai contratti di credito non
garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile
residenziale, anche se il finanziamento ha un importo
superiore a 75.000 euro.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente,
qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su
richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo,
non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a
f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies,
125-octies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che,
anche sulla base di accordi separati, non comportano
l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del
consumatore, non si applica l'art. 125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita'
agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate
tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore,
non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis,
125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal
CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere
contratti di credito nella sola forma della dilazione del
prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di
altri oneri.».
- Il testo dell'art. 128-sexies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). - 1. E'
mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione,
anche attraverso attivita' di consulenza, banche o
intermediari finanziari previsti dal titolo V con la
potenziale clientela per la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai
soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies.
2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via
esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a
oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di
cui al comma 2.
3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente
l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse
o strumentali.
3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere
esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita'
connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato
esclusivamente dal cliente.
4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui
al comma 2-bis, svolge la propria attivita' senza essere
legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano
compromettere l'indipendenza.».
- Il testo dell'art. 128-septies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 128-septies (Requisiti per l'iscrizione
nell'elenco dei mediatori creditizi). - 1. L'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 128-sexies, comma 2, ovvero
nella sezione speciale di cui all'art. 128-sexies, comma
2-bis, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto
dall'art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di
organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita';
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita', compreso il superamento di un apposito
esame;
f).
1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in
aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter,
all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento
professionale.
1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.».
- Il testo dell'art. 128-octies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128-octies (Incompatibilita'). - 1. E' vietata la
contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
individua, con regolamento adottato, sentita la Banca
d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita' con
l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 128-sexies,
comma 2-bis.
2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e
di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono
svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore
di piu' soggetti iscritti.».
- Il testo dell'art. 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme
dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per
l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di
contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere
istituito, da parte degli agenti previsti dall'art.
128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle
disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne
da' comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. Se
mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa
autorita'. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e
delle finanze che, sentito il Ministero degli affari
esteri, puo' vietare ai suddetti agenti di intraprendere
nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone
comunicazione all'autorita' del Paese d'origine.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati
gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle
misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza
delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e'
pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto
interessato, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi
di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,
comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi
precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie
attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi
di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito
(oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni
gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo
VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire
l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione
delle sanzioni di competenza delle Autorita' di vigilanza
di settore.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma
3-bis.».
- Il testo dell'art. 144 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al
10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies,
69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies,
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma
3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e
128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per
l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma
1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata
adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si
applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso di
un unico contratto di credito al consumo in una pluralita'
di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore
al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma
1, lettera a).
5.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed
e-bis) e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti
dall'art. 125-novies o la violazione dell'art. 128-decies,
comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive
e trasmette la documentazione relativa alle violazioni
riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art.
128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), e) ed e-bis) e 4 si applicano quando le infrazioni
rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere
generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla
complessiva organizzazione e sui profili di rischio
aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attivita' di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia.».
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:
a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore;
b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
1) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attivita' finanziaria aventi personalita' giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;
2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
3. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'art.
128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio di
agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione
creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di
fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento
unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla
base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli
intermediari finanziari. In tali contratti non sono
ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche,
intermediari finanziari, imprese di investimento, societa'
di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative,
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e
Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla
prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria
e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari
finanziari ed altri soggetti operanti nel settore
finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito
delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di
finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni,
le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'art. 128-novies, comma 1. Quanto
previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di
servizi controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, costituite dalle associazioni stesse per il
perseguimento delle finalita' associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
conto del soggetto abilitato che ha conferito loro
l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato
cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori
finanziari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione
regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, su mandato diretto di banche ed intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura
l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi
mandatari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto
1988, n. 400, le attivita' di segnalazione, relative ai
contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI,
capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che, se prestate a titolo accessorio, non
costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
ne' di mediazione creditizia.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi
su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di
servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a
condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un
contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le
modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente
materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri
dispositivi.
2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale
previsti per i soggetti di cui all'art. 1742 del codice
civile. L'Organismo previsto dall'art. 128-undecies
individua forme di collaborazione e di scambio di
informazioni con gli enti di previdenza.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Disposizioni di attuazione dell'art.
128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385). - 1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere
contratti, nonche' effettuare, per conto di banche o di
intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e
ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di
altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I
mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di
finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima
istruttoria per conto dell'intermediario erogante e
inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia,
stabilisce:
a) gli ulteriori requisiti, condizioni e
incompatibilita' per lo svolgimento dell'attivita' di cui
all'art. 120-terdecies, comma 2, definendo anche
accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza
indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione
speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato
in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del
consumatore;
b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai
sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385:
1) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di
aggiornamento professionale degli agenti in attivita'
finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione presso agenti in attivita'
finanziaria aventi personalita' giuridica, mediatori
creditizi e dei consulenti di cui all'art. 128-sexies,
comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;
2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e
incentivazione del personale e dei collaboratori degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,
cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina
prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. In conformita' all'art. 5, comma 1, della legge 3
febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di
mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista
dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Requisiti patrimoniali). -1. L'Organismo
definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita',
della polizza di assicurazione prevista dagli articoli
128-quinquies, e 128-septies e le modalita' di verifica
dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli
128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che
prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a
ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap
in materia di polizza di assicurazione della
responsabilita' civile.
1-bis. Con riguardo ai contratti di credito
disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica
il regolamento adottato ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2014/17/UE.
2. Ai sensi dell'art. 128-septies, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale
versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'art.
2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo
puo' essere modificato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La clausola di cui all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non puo' essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito come definito dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il 30 settembre 2016.
4. I commi 3 e 4 dell'articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 116 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 116 (Pubblicita'). - 1. Le banche e gli
intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai
clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre
condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi
offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute
applicate per l'imputazione degli interessi. Per le
operazioni di finanziamento, comunque denominate, e'
pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto
dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono
noti gli indicatori che assicurano la trasparenza
informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di
costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli
sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite
internet ai servizi bancari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai
titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle
eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela
in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e
propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a
pubblicita';
b) dette disposizioni relative alla forma, al
contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla
conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei
tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli
altri elementi che incidono sul contenuto economico dei
rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli
previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli
annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo
effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115
rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei
servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono
offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice
civile.».
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 aprile 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim, Ministro
dello sviluppo economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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