Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 75
Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi'
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari
(ECRIS) in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro
2009/315/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n.
L 93.
- Il testo degli articoli 1 e 20 della legge 9 luglio
2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Art. 20 (Delega al Governo per l'attuazione della
decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile
2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'art. 11
della decisione quadro 2009/315/GAI). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile
2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'art. 11
della decisione quadro 2009/315/GAI, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi generali
rispettivamente stabiliti dall'art. 31, commi 2, 5 e 9, e
dall'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge
24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle disposizioni
previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in
cui non richiedono uno specifico adattamento
dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici, realizzando il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre un sistema informatizzato che si
interfacci con il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali, conformemente all'art. 3, paragrafi
1, 2, 3, 4, 5 e 6, della decisione quadro;
b) prevedere che la responsabilita' della gestione del
sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata
all'autorita' centrale istituita presso il Ministero della
giustizia;
c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle
informazioni, ai sensi dell'art. 4, paragrafi 2 e 3, e
dell'art. 7 della decisione quadro 2009/315/GAI:
1) nel trasmettere le informazioni relative alla
denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle
disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione
del codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati
nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui
all'allegato A della decisione quadro o, in via
eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna
sottocategoria, usare il codice "categoria aperta" della
pertinente o piu' vicina categoria di reati o, in mancanza,
un codice "altri reati";
2) nel trasmettere le informazioni relative al
contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali
misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni
successive che modificano l'esecuzione della pena,
introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna
delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base
alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B della
decisione quadro o, in via eccezionale, qualora la pena o
misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il
codice "categoria aperta" della pertinente o piu' vicina
categoria di pene e misure o, in mancanza, il codice "altre
pene e misure";
3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene
previsti dall'ordinamento italiano e quelli individuati
rispettivamente nelle tavole di cui agli allegati A e B
della decisione quadro e un aggiornamento periodico della
medesima;
4) introdurre la possibilita' di fornire, altresi', le
informazioni disponibili riguardanti il livello di
realizzazione del reato e il grado di partecipazione alla
sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause
di esonero totale o parziale dalla responsabilita' penale o
della recidiva nonche' le informazioni disponibili
riguardanti la natura e le condizioni di esecuzione della
pena o della misura inflitta;
5) prevedere, inoltre, che il parametro "decisioni non
penali" sia indicato soltanto nei casi in cui lo Stato
membro di cui la persona interessata abbia la cittadinanza
fornisca, su base volontaria, informazioni su dette
decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle
condanne.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento
della decisione quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
modalita' e i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo
A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003,
n. 36, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro
2009/316/GAI, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne.
 
Art. 3
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari

1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente all'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.
2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro
2009/316/GAI, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 2 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 2 (R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) "casellario giudiziale" e' l'insieme dei dati
relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi
riferiti a soggetti determinati;
b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei
dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a
soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato;
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari che applicano, agli enti con personalita'
giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di
personalita' giuridica, le sanzioni amministrative
dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati
relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con
personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato
l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica,
la societa' e l'associazione, anche priva di personalita'
giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il
decreto penale e ogni altro provvedimento emesso
dall'autorita' giudiziaria;
g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il
provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato
o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione con strumenti
diversi dalla revocazione;
h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o il
codice individuato ai sensi dell'art. 43;
i) "numero identificativo del procedimento" e' il
numero del procedimento assegnato dal sistema al momento
dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335, del
codice di procedura penale;
l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento
giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario
soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze
nella materia del presente testo unico;
n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il
giudice di pace, che ha competenze nella materia del
presente testo unico;
o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e
presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze
nella materia del presente testo unico;
p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero
della giustizia, che ha competenze nella materia del
presente testo unico;
q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato
del casellario giudiziale, del casellario dei carichi
pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti
degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.».
«Art. 19. (R) (Ufficio centrale) (art. 3 regio decreto
n. 778/1931). - 1. L'ufficio centrale svolge i seguenti
compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando
separatamente quelli delle iscrizioni relative ai
minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee
modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato
utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente
andati persi e per la compilazione dei certificati di
emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati
eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di
funzionamento del sistema di cui all'art. 42, relative
all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e
conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli
uffici;
f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le
misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali
irregolarita';
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli
interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento
delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario
dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato.
2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed
elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti
amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema
l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato
italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed
amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia'
iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse
si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su
istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale
caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio
centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti
giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario
giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio
iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
centrale, che provvede alla successiva iscrizione,
acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia.
3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto
del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.
5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni
relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone
che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei
provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi
dell'art. 5, comma 4.
6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti
attivita' di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati
relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in
materia penale;
b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica
amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in
ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando
anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate,
fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati
personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per
ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti
ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti
autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti
cittadini stranieri.».
 
Art. 4
Modalita' di trasmissione delle informazioni

1. Nella trasmissione delle informazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili si menziona il codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati secondo la tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato di cui all'allegato A al presente decreto.
2. In assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri reati».
3. Nella trasmissione delle informazioni sul contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle misure di sicurezza nonche' sulle decisioni successive che applicano misure alternative si menziona il codice corrispondente a ciascuna delle pene e delle misure, secondo la tavola comune delle categorie e delle sottocategorie delle pene e delle misure di cui all'allegato B al presente decreto.
4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria di pene e misure o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altre pene e misure».
5. L'Ufficio centrale provvede a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure di cui al comma 3, con le indicazioni delle tavole di cui agli allegati A e B al presente decreto, curando altresi' l'aggiornamento delle stesse.
6. L'Ufficio centrale, nel fornire le informazioni richieste, specifica, ove possibile, se il reato e' stato commesso in forma consumata o tentata, con modalita' concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilita', cause di giustificazione o cause di non punibilita', se e' stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Puo' dare, altresi', se pertinenti, informazioni circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate, secondo i parametri di cui all'allegato B al presente decreto.
7. L'Ufficio centrale indica il parametro «decisioni non penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.
 
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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