Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 74
Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 19;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro del Consiglio n. 2009/315/GAI
relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra
gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario
giudiziario e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n.
L 93.
- La decisione quadro del Consiglio n. 2009/316/GAI che
istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'art. 11 della
decisione quadro 2009/315/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E.
7 aprile 2009, n. L 93.
- Il testo degli articoli 1 e 19 della legge 9 luglio
2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Art. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26
febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto
degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte
dal casellario giudiziario). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante le
norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa
all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli
Stati membri di informazioni estratte dal casellario
giudiziario, nel rispetto delle procedure e dei principi e
criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti
dall'art. 31, commi 2, 5 e 9, e dall'art. 32, comma 1,
lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n.
234, nonche' delle disposizioni previste dalla decisione
quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici,
realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui
all'art. 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorita' centrale da designare ai
sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia
individuata presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere che qualsiasi condanna penale
pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel
casellario giudiziale venga comunicata senza indugio
all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza
della persona condannata o a piu' autorita' centrali in
caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui
la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;
d) prevedere che le successive modifiche o
soppressioni delle informazioni contenute nel casellario
giudiziale, gia' inviate allo Stato o agli Stati membri di
cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorita'
centrale di detti Stati;
e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia
della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonche'
qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per
consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali
provvedimenti a livello nazionale;
f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi
dell'art. 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano
conservate integralmente dall'autorita' centrale
individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di
cittadinanza italiana della persona condannata,
conformemente all'art. 11, paragrafi 1 e 2, della decisione
quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'art.
7 della medesima decisione quadro;
g) introdurre la richiesta di informazioni sulle
condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione
quadro, secondo le seguenti modalita':
1) quando si richiedono informazioni al casellario
giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale
contro una persona o a fini diversi da un procedimento
penale, prevedere che l'autorita' centrale individuata
presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al
diritto nazionale, rivolgere all'autorita' centrale di un
altro Stato membro un'istanza di estrazione di informazioni
e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;
2) qualora sia una persona a richiedere
informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere
che l'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia a cui la richiesta e' stata presentata
possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere
all'autorita' centrale di un altro Stato membro una
richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse
attinenti dal casellario giudiziale, purche' l'interessato
sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano
o dello Stato membro richiesto;
3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno
Stato membro, scaduto il termine di cui all'art. 11,
paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni
sul proprio casellario giudiziale all'autorita' centrale
individuata presso il Ministero della giustizia senza
essere cittadina italiana, prevedere che la stessa
autorita' possa rivolgere all'autorita' centrale dello
Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di
informazioni e dati a esse attinenti dal casellario
giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a
esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;
4) prevedere che gli organi della giurisdizione
penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni
all'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia sia in relazione alle condanne dei
cittadini italiani ricevute ai sensi dell'art. 4 della
decisione quadro, sia perche' venga rivolta all'autorita'
centrale di un altro Stato membro una richiesta di
estrazione di informazioni e dati sulle condanne in
relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia
perche' venga rivolta alle autorita' centrali di piu' Stati
membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati
sulle condanne in relazione a un cittadino di un Paese
terzo o a un soggetto apolide;
h) introdurre la risposta a una richiesta di
informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'art. 6
della decisione quadro, conformemente al modulo ivi
allegato, secondo le seguenti modalita':
1) prevedere che, quando una richiesta di
informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta
all'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai
fini di un procedimento penale, tale autorita' centrale
trasmetta all'autorita' centrale dello Stato membro
richiedente le informazioni relative:
1.1) alle condanne pronunciate nello Stato
italiano e iscritte nel casellario giudiziale;
1.2) alle condanne pronunciate da altri Stati
membri che le siano state trasmesse, in applicazione
dell'art. 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi
dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;
1.3) alle condanne pronunciate in altri Stati
membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012
e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
1.4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi di
cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel
casellario giudiziale;
2) prevedere che, quando una richiesta di
informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta
all'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini
diversi da un procedimento penale, tale autorita' centrale
risponda, in conformita' al diritto nazionale e per il fine
e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste,
indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e
quelle pronunciate in Paesi terzi che le siano state
notificate e che siano state iscritte nel suo casellario
giudiziale nonche' che, per le informazioni sulle condanne
pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato
italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'art. 5,
paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmesse
entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario
giudiziale;
3) prevedere che, nel caso di una richiesta di
informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta
all'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini
diversi da un procedimento penale, la suddetta autorita'
centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'art.
4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorita'
centrali degli Stati membri di cittadinanza che le
informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio
territorio e ad esse trasmesse non possano essere
ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;
4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di
informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta
da un Paese terzo all'autorita' centrale individuata presso
il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino
italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle
condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti
applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri
Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di
informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta
all'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini
diversi da un procedimento penale;
5) prevedere che, quando una richiesta di
informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta
all'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia non in relazione a un cittadino italiano,
quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne
pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a
carico di cittadini di Paesi terzi e di apolidi iscritte
nel suo casellario giudiziale nella misura prevista
dall'art. 13 della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, di cui alla legge 23
febbraio 1961, n. 215;
i) prevedere che il termine di risposta alla
richiesta di cui all'art. 6, paragrafo l, della decisione
quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e
comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data
di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle
informazioni complementari necessarie per identificare la
persona a cui la richiesta si riferisce nonche' di venti
giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'art.
6, paragrafo 2, della decisione quadro;
l) prevedere, ad eccezione del caso in cui si tratti
di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi
della decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato
membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una
richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi
dell'art. 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai
fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'art. 7,
paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi
da un procedimento penale, possano essere usati dallo Stato
membro richiedente rispettivamente solo ai fini del
procedimento penale per il quale sono stati richiesti
ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati
richiesti, come specificato nel modulo allegato alla
decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un
pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza
nonche' che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i
dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a
un Paese terzo, a norma dell'art. 7, paragrafo 3, della
decisione quadro;
m) prevedere che nel presentare le richieste di
informazioni sulle condanne nonche' nel rispondere a
suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una
delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto
ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;
n) prevedere che costituiscano informazioni
obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che
siano ignote all'autorita' centrale:
1) le informazioni relative alla persona
condannata: nome completo, data e luogo di nascita,
composto di citta' e Stato, sesso, cittadinanza ed
eventuali nomi precedenti;
2) le informazioni relative alla natura della
condanna: data della condanna, nome dell'organo
giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata
definitiva;
3) le informazioni relative al reato che ha
determinato la condanna: data del reato che ha determinato
la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del
reato nonche' riferimento alle disposizioni giuridiche
applicabili;
4) le informazioni relative al contenuto della
condanna: pena, eventuali misure accessorie, misure di
sicurezza e decisioni successive che modificano
l'esecuzione della pena;
o) prevedere che costituiscano informazioni
facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel
casellario giudiziale:
1) il nome dei genitori della persona condannata;
2) il numero di riferimento della condanna;
3) il luogo del reato;
4) le interdizioni derivanti dalla condanna;
p) prevedere che costituiscano informazioni
supplementari che devono essere trasmesse se sono a
disposizione dell'autorita' centrale:
1) il tipo e il numero del documento
d'identificazione della persona condannata;
2) le impronte digitali della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata;
q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali
ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel
casellario giudiziale;
r) prevedere che tutte le informazioni in conformita'
dell'art. 4, le richieste in conformita' dell'art. 6, le
risposte in conformita' dell'art. 7 della decisione quadro
e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via
elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi
mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da
consentire all'autorita' centrale dello Stato membro
ricevente di accertarne l'autenticita', qualora con detto
Stato membro non sia ancora completa l'operativita' del
sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati
membri sulle condanne, di cui all'art. 1, lettera c), della
decisione quadro.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento
della decisione quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
modalita' e i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 181 - supplemento ordinario n. 57.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo
A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003
n. 36 - supplemento ordinario n. 22.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro del
Consiglio n. 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni
estratte dal casellario giudiziario si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro del
Consiglio n. 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo
di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in
applicazione dell'art. 11 della decisione quadro
2009/315/GAI si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;
d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.
 
Art. 3
Autorita' centrale competente

1. L'autorita' centrale competente per le finalita' di cui al presente decreto e' l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 2 e 19 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cosi'
recita:
«Art. 2 (R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) "casellario giudiziale" e' l'insieme dei dati
relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi
riferiti a soggetti determinati;
b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei
dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a
soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato;
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari che applicano, agli enti con personalita'
giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di
personalita' giuridica, le sanzioni amministrative
dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati
relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con
personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato
l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica,
la societa' e l'associazione, anche priva di personalita'
giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il
decreto penale e ogni altro provvedimento emesso
dall'autorita' giudiziaria;
g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il
provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato
o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione cori
strumenti diversi dalla revocazione;
h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o il
codice individuato ai sensi dell'art. 43;
i) "numero identificativo del procedimento" e' il
numero del procedimento assegnato dal sistema al momento
dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 del codice
di procedura penale;
l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento
giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario
soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze
nella materia del presente testo unico;
n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il
giudice di pace, che ha competenze nella materia del
presente testo unico;
o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e
presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze
nella materia del presente testo unico;
p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero
della giustizia, che ha competenze nella materia del
presente testo unico;
q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato
del casellario giudiziale, del casellario dei carichi
pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti
degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.».
«Art. 19 (R) (Ufficio centrale). - 1. L'ufficio
centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando
separatamente quelli delle iscrizioni relative ai
minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee
modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato
utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente
andati persi e per la compilazione dei certificati di
emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati
eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di
funzionamento del sistema di cui all'art. 42, relative
all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e
conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli
uffici;
f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le
misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali
irregolarita';
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli
interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento
delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario
dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato.
2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed
elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti
amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema
l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato
italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed
amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia'
iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse
si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su
istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale
caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio
centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti
giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario
giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio
iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
centrale, che provvede alla successiva iscrizione,
acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia.
3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto
del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.
5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni
relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone
che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei
provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi
dell'art. 5, comma 4.
6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti
attivita' di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati
relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in
materia penale;
b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica
amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in
ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando
anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate,
fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati
personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per
ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti
ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti
autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti
cittadini stranieri. (art. 3, regio decreto n. 778/1931).».
 
Art. 4
Condanne pronunciate in Italia nei confronti
di cittadino di altro Stato membro

1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale e' comunicata senza indugio all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana.
2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati.
4. Sono altresi' inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonche' ogni altra informazione pertinente.
 
Art. 5
Condanne pronunciate in altro Stato membro
nei confronti di cittadino italiano

1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorita' giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorita' che ne fa richiesta.
 
Art. 6
Richiesta di informazioni sulle condanne

1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, e' redatta in conformita' al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Allo stesso modo e' redatta la richiesta di informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla autorita' di altro Stato membro.
2. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorita' di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche per finalita' diverse, puo' rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all'autorita' centrale di un altro Stato membro.
3. Allo stesso modo puo' provvedere quando la richiesta e' proposta dall'interessato, purche' questi sia o sia stato cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorita' centrale sono richiesti i dati e le informazioni.
4. Se l'interessato richiedente non e' cittadino italiano, l'Ufficio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie all'autorita' centrale dello Stato membro di cui l'interessato e' cittadino.
 
Art. 7
Informazioni sulle condanne

1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalita':
a) quando la richiesta, proposta per un procedimento penale o anche per fini diversi, si riferisce a un cittadino italiano, trasmette le informazioni relative:
1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;
2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;
3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento penale, indica all'autorita' richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni;
c) quando la richiesta e' proposta dalle autorita' di un Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorita' di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;
d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorita' giudiziaria italiana puo' ottenere le stesse informazioni in casi analoghi.
2. Con la risposta alle richieste delle autorita' di un Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti.
3. Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto e' corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale.
 
Art. 8
Termini di risposta

1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorita' centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
 
Art. 9
Condizioni di utilizzo dei dati personali

1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorita' centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.
 
Art. 10
Lingua degli atti nello scambio di informazioni

1. La richiesta di informazioni sulle condanne e' redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.
2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne e' redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.
 
Art. 11
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.».

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 110 (Richiesta dei certificati). - 1. Non appena
il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e'
stato iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del
codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall'art. 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi
pendenti;
c-bis) il certificato del casellario giudiziale
europeo.
2.».
 
Art. 12
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il casellario giudiziale, » sono inserite le seguenti: «il casellario giudiziale europeo,»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) «casellario giudiziale» e' il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) «casellario giudiziale europeo» e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»;
3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) «procedimento penale» e' il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;»;
4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) «condanna» e' ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;»;
5) dopo la lettera p) e' inserita la seguente:
«p-bis) «autorita' centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;»;
6) alla lettera q) dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»;
c) dopo il titolo secondo e' inserito il seguente:

«Titolo II-bis
Casellario giudiziale europeo

Art. 5-bis (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:
a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale;
b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.
Art. 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile). - 1. Ogni estratto di condanna ricevuto e' conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:
a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata definitiva;
3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
1) nome dei genitori della persona condannata;
2) numero di riferimento della condanna;
3) luogo del reato;
4) interdizioni derivanti dalla condanna;
c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorita' centrale dello Stato di condanna:
1) numero di identita' o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata.
Art. 5-quater (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorita' centrale di altro Stato membro di condanna.»;
d) all'articolo 19, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita' centrali degli altri Stati membri di condanna;
b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi;
f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;
g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorita' centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale.»;
e) alla rubrica del capo I del titolo VII dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
f) all'articolo 21, alla rubrica, dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
g) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea). - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorita' centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:
a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;
b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.»;
h) alla rubrica dell'articolo 22 dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
i) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
«Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;
l) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 27,» sono inserite le seguenti: «nonche' all'articolo 28-bis,»;
m) dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;
n) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Modalita' di rilascio dei certificati). - 1. Le modalita' di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.»;
o) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorita' centrali competenti.»;
p) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28» sono inserite le seguenti: «, 28-bis»;
q) all'articolo 42, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.».

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 1 (L) (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo
unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario
giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti,
l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, i servizi
certificativi, le relative procedure. In particolare,
disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione
e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli
uffici interessati.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 2 (R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) "casellario giudiziale" e' il registro nazionale che
contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti
determinati;
a-bis) "casellario giudiziale europeo" e' l'insieme dei
dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna
adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei
confronti di cittadini italiani;
b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei
dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a
soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato;
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari che applicano, agli enti con personalita'
giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di
personalita' giuridica, le sanzioni amministrative
dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati
relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con
personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato
l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica,
la societa' e l'associazione, anche priva di personalita'
giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
e-bis) "procedimento penale" e' il procedimento, sia
nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi
successive all'esercizio dell'azione penale;
f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il
decreto penale e ogni altro provvedimento emesso
dall'autorita' giudiziaria;
g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il
provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato
o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione con strumenti
diversi dalla revocazione;
g-bis) «condanna» e' ogni decisione definitiva di
condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei
confronti di una persona fisica in relazione a un reato e
riportata nel casellario giudiziale;
h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o il
codice individuato ai sensi dell'art. 43;
i) "numero identificativo del procedimento" e' il
numero del procedimento assegnato dal sistema al momento
dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335, del
codice di procedura penale;
l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento
giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario
soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze
nella materia del presente testo unico;
n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il
giudice di pace, che ha competenze nella materia del
presente testo unico;
o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e
presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze
nella materia del presente testo unico;
p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero
della giustizia, che ha competenze nella materia del
presente testo unico;
p-bis) "autorita' centrali" sono gli enti competenti
per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di
condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;
q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato
del casellario giudiziale, del casellario giudiziale
europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato.».
- L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (R) (Ufficio centrale) - (art. 3, regio
decreto n. 778/1931). - 1. L'ufficio centrale svolge i
seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando
separatamente quelli delle iscrizioni relative ai
minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee
modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato
utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente
andati persi e per la compilazione dei certificati di
emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati
eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di
funzionamento del sistema di cui all'art. 42, relative
all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e
conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli
uffici;
f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le
misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali
irregolarita';
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli
interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento
delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario
dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato.
2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed
elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti
amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema
l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato
italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed
amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia'
iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse
si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su
istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale
caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio
centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti
giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario
giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio
iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
centrale, che provvede alla successiva iscrizione,
acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia.
3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto
del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.
5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni
relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone
che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei
provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi
dell'art. 5, comma 4.
5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i seguenti
compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del
casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita'
centrali degli altri Stati membri di condanna;
b) trasmette le informazioni relative alle condanne
pronunciate nel proprio territorio nei confronti di
cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati
membri richiesta di estrazione di informazioni sulle
condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini
di Paesi terzi e ad apolidi;
d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati
membri le risposte alle richieste di estrazione di
informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a
cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad
apolidi;
e) risponde alle richieste di informazioni sulle
condanne degli organi della giurisdizione penale italiana
relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e
apolidi;
f) risponde alle richieste di informazioni sul
casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino
italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni
sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato
membro rivolgendo istanza all'autorita' centrale dello
Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;
g) risponde alle richieste di informazioni sulle
condanne formulate dalle autorita' centrali di altri Stati
membri, per fini diversi da un procedimento penale.
6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti
attivita' di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati
relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in
materia penale;
b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica
amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in
ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando
anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate,
fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati
personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per
ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti
ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti
autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti
cittadini stranieri.».
- La rubrica del capo I del titolo VII del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita: «Titolo VII - Servizi
certificativi, capo I - Servizi certificativi del
casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e
del casellario dei carichi pendenti».
- L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale,
del casellario giudiziale europeo e del casellario dei
carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria) -
(art. 688, codice di procedura penale: comma 1, primo
periodo, comma 2; art. 110, comma 1, lettera c), decreto
legislativo n. 271/1989). - 1. Per ragioni di giustizia,
gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli
del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un
determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il
pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso
certificato concernente la persona offesa dal reato o il
testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di
procedura penale.».
- L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (L) (Certificato richiesto dalle
amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici
servizi) - (art. 688, comma 1, codice di procedura penale,
art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 448/1988). - 1. Le amministrazioni pubbliche
e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i
certificati di cui all'art. 23 e all'art. 27, nonche'
all'art. 28-bis, relativo a persone maggiori di eta',
quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle
loro funzioni.».
 
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
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