Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 aprile 2016
Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. (Decreto n. 95269).


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che prevede l'istituzione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo;
Visto l'art. 3, comma 44, della legge 28 giugno 2012, n. 92, abrogato dall'art. 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevedeva l'adeguamento della disciplina del Fondo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 alle disposizioni della legge n. 92 del 2012, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo»;
Visto l'art. 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale stabilisce che la disciplina del Fondo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 e' adeguata alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplinano il funzionamento dei fondi di solidarieta' e, in particolare, l'art. 26, commi 9 e 10, che stabiliscono le finalita' dei fondi istituiti in relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientrano nei settori coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, recante «Definizione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS»;
Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ANPAC, ANPAV, AVIA, con cui, in attuazione dell'art. 3, comma 44, della legge n. 92 del 2012, e' stato convenuto di adeguare la disciplina del Fondo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012;
Visto il verbale integrativo dell'accordo del 27 giugno 2013, stipulato in data 8 agosto 2014 tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI e FILT CGIL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ANPAC, ANPAV, AVIA, con il quale le parti confermano la volonta' di adeguare la disciplina del Fondo nonche' le finalita', le prestazioni e le fonti di finanziamento previste nell'accordo del 27 giugno 2013, e aggiungono la previsione di un'ulteriore prestazione integrativa, nella durata, alle prestazioni di mobilita' e di ASpI;
Visto il verbale integrativo dell'accordo del 27 giugno 2013, stipulato in data 11 novembre 2014, tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ANPAC, ANPAV, AVIA con il quale e' stata stabilita al 1° gennaio 2016 la data di decorrenza dell'adeguamento del Fondo;
Visto il verbale integrativo al verbale di accordo dell'11 novembre 2014, stipulato in data 14 luglio 2015, tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC, ANPAV;
Visto il verbale integrativo all'accordo del 14 luglio 2015, stipulato in data 27 luglio 2015, tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC, ANPAV, con il quale le parti, nel comune impegno volto ad assicurare effettivita' agli accordi e ai verbali sottoscritti, hanno convenuto che la prestazione integrativa pari nel massimo a due anni rispetto all'ammortizzatore di riferimento (mobilita', ASPI/NASPI) per i lavoratori che hanno richiesto le prestazioni ASpI/NASpI e mobilita' a partire dal 1° luglio 2014 e che hanno esaurito la fruizione dell'ammortizzatore sociale entro il 31 dicembre 2015 sara' deliberata dal Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
Visto il verbale di riunione del 14 ottobre 2015 nel quale le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale hanno confermato di adeguare il Fondo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi dell'art. 40 comma 9, del medesimo decreto legislativo e la relativa nota a verbale sottoscritta dalle medesime organizzazioni in pari data;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina la disciplina del Fondo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015 sulla base degli accordi del 27 giugno 2013, dell'8 agosto 2014, dell'11 novembre 2014, del 14 luglio 2015, del 27 luglio 2015 e del 14 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1

Adeguamento del fondo

1. Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004 e' adeguato alle previsioni degli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e assume la denominazione di Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce una gestione dell'INPS. Il Fondo acquisisce tutto il patrimonio, assume i diritti e gli obblighi e subentra in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, facenti capo al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
 
Art. 2

Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di erogare, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 2015, interventi e trattamenti aventi le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell'ASpI/NASpI o dell'indennita' di mobilita';
b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
 
Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da esperti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori istitutive del Fondo in numero complessivamente non superiore a dieci o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del Fondo e firmatarie dell'accordo del 27 giugno 2013.
2. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni e, comunque, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato.
4. Il Comitato elegge il presidente, a turno, tra i componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
5. Nel caso in cui, durante il mandato, un componente del Comitato cessi anticipatamente dall'incarico, per qualunque causa, l'organizzazione sindacale che lo ha designato provvede alla sua sostituzione, designando un altro componente che resta in carica per il periodo residuo.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
 
Art. 4

Compiti del Comitato amministratore

1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consultivo, della gestione corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto per la gestione del Fondo;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui agli articoli 26, comma 3, e 35, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 27 giugno 2013, proposte di modifica dell'importo delle prestazioni o della misura delle aliquote di contribuzione;
g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
 
Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo puo' erogare le seguenti prestazioni:
a) prestazioni integrative della misura dell'indennita' di mobilita', di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarieta'. La durata massima delle prestazioni integrative e' pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore e' beneficiario;
b) in relazione alle indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che, al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI, e' assicurata a carico del Fondo una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo a due anni, dell'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore e' beneficiario. Il Comitato amministratore, valutata la sostenibilita' finanziaria e previa domanda del datore di lavoro, delibera di estendere la prestazione integrativa della durata ai lavoratori le cui prestazioni di mobilita' o di ASpI/NASpI, ancorche' richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la prestazione integrativa della durata, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo e' calcolata, dall'INPS, con le medesime modalita' previste per la prestazione pubblica da integrare. L'erogazione della prestazione integrativa della durata cessa se il lavoratore matura il diritto a un qualsiasi trattamento pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa e' soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI.
c) assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonche' di favorire la rioccupabilita' dei lavoratori in CIGS, mobilita' o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
3. La predetta retribuzione lorda complessiva dovra' essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro. Per i lavoratori con part - time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attivita' lavorativa. Nei mesi di sospensione dell'attivita' per part time non viene invece corrisposto il trattamento integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base.
4. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettera c), la misura degli assegni straordinari e' definita con successivo decreto, tenuto conto di eventuali accordi intervenuti tra le parti istitutive.
5. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettera d), il 50% dei contributi ordinari versati e' accreditato per l'80% su un conto individuale, definito conto azienda, intestato a ciascuna impresa per i propri interventi formativi, e per il restante 20% ad un conto comune, definito conto sistema.
6. La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi e' pari alla retribuzione contrattuale oraria/giornaliera lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. La retribuzione di riferimento sia per i lavoratori in attivita' che per quelli in CIGS, mobilita' e fruitori di indennita' ASpI/NASpI viene calcolata in base ai criteri indicati ai commi 2 e 3.
7. Le imprese accedono alle prestazioni previste dal Fondo soltanto se in regola con il versamento dei contributi dovuti all'INPS, ivi compresi i versamenti dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e all'art. 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012. La regolarita' contributiva dell'impresa e' verificata anche con riferimento alla normativa in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC). Il datore di lavoro la cui domanda e' stata rigettata a causa di irregolarita' contributive ha facolta' di presentare, una volta regolarizzata la propria posizione debitoria, una nuova domanda.
8. Al fine del monitoraggio della spesa, le prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall'INPS.
9. Sono fatte salve le prestazioni gia' deliberate al 31 dicembre 2015 in vigenza del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
 
Art. 6

Finanziamento

1. Il Fondo e' alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, al Fondo affluisce anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005.
3. Gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione e delle addizionali che affluiscono al Fondo.
4. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
 
Art. 7
Priorita' nell'erogazione delle prestazioni e modalita' di
presentazione delle domande.

1. Qualora le disponibilita' non risultino sufficienti ad erogare gli importi richiesti dalle aziende, i finanziamenti verranno concessi nel rispetto del seguente ordine di priorita':
1) per le prestazioni integrative dell'indennita' ASpI/NASpI e mobilita'. Quest'ultima per gli eventi di licenziamento fino al 30 dicembre 2016;
2) per le prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria;
3) per le prestazioni integrative dei trattamenti derivanti dall'applicazione dei contratti di solidarieta';
4) per i programmi di incentivazione all'esodo;
5) per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.
2. A parita' di istituto prevale la data di presentazione all'INPS della domanda da parte dell'azienda e, a parita' di data, la priorita' di protocollo.
3. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica, all'INPS.
4. Le domande relative alle prestazioni di mobilita' devono essere presentate all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento. Ciascuna istanza dovra' essere riferita a lavoratori aventi la medesima data di licenziamento. Pertanto, qualora nell'accordo fossero presenti licenziamenti scaglionati nel tempo e, quindi, con decorrenze diverse, si procedera' mediante l'invio di successive istanze nel termine di 60 giorni dal licenziamento.
5. Le domande relative alla prestazione integrativa nella durata pari ad un massimo di due anni riferite ai lavoratori le cui prestazioni di mobilita' o ASpI/NASpI, ancorche' richieste dal 1° luglio 2014, siano gia' concluse alla data del 31 dicembre 2015, sono presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Le domande trasmesse con modalita' differenti e oltre i termini perentori sopra previsti non potranno essere acquisite e conseguentemente istruite.
7. Alle domande di accesso alla prestazione integrativa dell'indennita' di mobilita' sono allegati:
a) la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della legge 223/1991, dell'elenco dei lavoratori licenziati;
b) l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati con i relativi dati anagrafici e retributivi;
c) il verbale di accordo o di mancato accordo conclusivo della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 commi da 2 a 8, della legge 223/1991.
8. Per ciascuno degli interventi di cui al comma 1, punti 2), 3) e 5), le delibere non possono avere durata superiore ai 12 mesi. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 punti 2) e 3) sono subordinate all'adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'adozione del decreto stesso.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016 e si applica alle prestazioni a carico del Fondo che decorrono da tale data, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b). Le prestazioni gia' deliberate che prevedono erogazioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2016 potranno essere oggetto di apposita delibera.
 
Art. 9

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1461
 
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