Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 maggio 2016
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 344).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'articolo11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto maggio 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15ottobre 2013, n. 119 ed in particolare l'art. 10;
Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;
Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;
Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
Viste le Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione tecnica concernente "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico" di cui all'art. 2, comma l, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
Visto il parere favorevole, rilasciato nella seduta del 23 novembre 2015, della Commissione tecnica per il supporto alla microzonazione sismica, di cui all'art. 5, comma 7 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri 13 novembre 2010, n. 3907;
Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 24 marzo 2016;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2015.
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza e di quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e il tavolo tecnico di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014 definiscono le modalita' per far confluire i suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
 
Allegato 1

Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:
1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.
3. Per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovra' al piu' presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).
4. I criteri di assegnazione delle priorita' e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attivita' di protezione civile successive a un terremoto.
5. Nella definizione delle priorita' su edifici privati e pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sara' posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.
6. Per la prima annualita' ci si affidera' a stime di pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosita' a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.
7. Sempre per la prima annualita' sara' possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a partire dalla pericolosita' di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.
8. Ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sara' finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).
9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilita' di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.
10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).
11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di sotto delle quali non e' necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.
 
Allegato 2

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario e' la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosita' sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima ag, cosi' come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione e' riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.
2. Si determina per ciascun comune la pericolosita' sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno «ag» per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, cosi' come riportata anche negli allegati alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008: il valore rappresentativo della pericolosita' sismica di ciascun comune e' il valore piu' elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune.
3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:
a. Si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima e' effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.
b. Al fine di tener conto sia della entita' assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.
c. I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi pari a 0,769 per Pc e 0.231 per Pcp, ottenendo l'indice finale.
d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entita' del contributo complessivo disponibile.
 
Allegato 3

Criteri di priorita' per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorita' di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terra' conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalita' descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.
In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

Tab. 1: Punteggi base relativi alla struttura
ed all'epoca di realizzazione
===================================================================== | | |Struttura in | | |  Epoca di |  Struttura in | Muratura o |Struttura in | | realizzazione | Calcestruzzo armato | mista  | Acciaio | +=================+=====================+=============+=============+ | Prima del 1919 |  100|  100| 90| +-----------------+---------------------+-------------+-------------+ | Tra il 1920 ed | | | | |il 1945 |  80|  90| 80| +-----------------+---------------------+-------------+-------------+ | Tra il 1946 ed | | | | |il 1961 |  60|  70| 60| +-----------------+---------------------+-------------+-------------+ | Tra il 1962 ed | | | | |il 1971 |  50|  60| 40| +-----------------+---------------------+-------------+-------------+ | Tra il 1972 ed | | | | |il 1981 |  30|  40| 20| +-----------------+---------------------+-------------+-------------+ | Tra il 1982 ed | | | | |il 1984 |  20|  30| 10| +-----------------+---------------------+-------------+-------------+ | Dopo il 1984 |  0|  0| 0| +-----------------+---------------------+-------------+-------------+ | Dopo il 1984 con| | | | |classificazione | | | | |sismica piu' | | | | |sfavorevole |  10|  15| 5| +-----------------+---------------------+-------------+-------------+

2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore «F» proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unita' ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attivita' produttive per le unita' immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'art. 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non puo' superare 100):
F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100
3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 e' incrementato del 30%.
4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.
5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'art. 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.
 
Allegato 4
Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'art. 14, comma 5
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento locale (assenza di
carenze gravi) - art. 11, comma 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6
Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le
procedure di erogazione dei contributi - art. 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione e' riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unita' strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu' edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e' bassa e' possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e' il progettista definisce l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo' rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi puo' essere prodotta dall'Amministratore in conformita' al regolamento adottato dal condominio.
b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimita', con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14.
c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante puo' essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo e' quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.
4. I contributi sono concessi dalle regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale e' erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonche' con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.
7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.
 
Allegato 7

Elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g
e periodi di classificazione

(Pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).
 
Allegato 8

Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica

(Pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).
 
Allegato 9

Monitoraggio stato di attuazione

Ad ogni comune viene attribuita una "classe" in funzione del livello conoscitivo, valutativo e del livello attuativo di alcune attivita' di mitigazione del rischio sismico, quali la microzonazione sismica, l'analisi della condizione limite per l'emergenza e la valutazione e la programmazione degli interventi. A valle delle fasi riguardanti gli studi di MS di L2/L3 e la valutazione della CLE, ai fini dell'attribuzione della classe, ciascun comune deve effettuare la loro adozione almeno nella pianificazione di emergenza e, se del caso, un aggiornamento della stessa.
Le classi sono 5 (da A ad E), dove E e' la classe piu' bassa e indica "assenza degli studi di microzonazione sismica". La classe D indica la presenza di studi di MS (articolata in D.1 - livello 1 - e D.2 - livelli 2 e 3 - per differenziare il livello di approfondimento degli studi). La classe C indica la presenza di analisi della CLE. Le singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori (per esempio la classe B implica la presenza dei livelli conoscitivi propri di C e D).
La classe B include il livello valutativo. Nel momento in cui e' stata effettuata l'analisi della CLE, e' possibile valutare la condizione di operativita' strutturale del sistema di gestione dell'emergenza, con riferimento ai soli elementi analizzati nell'analisi della CLE stessa. Infine la classe A indica se sono in corso programmi e interventi finalizzati al miglioramento dell'operativita' (per esempio interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici strategici).
Nella Tabella 1 viene riportata la casistica delle classi applicabili. Nella Figura 1 viene riportato il flusso procedurale di assegnazione della classe.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. La somma disponibile per l'anno 2015 e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, con priorita' per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresi', consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., e' ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purche' nell'edificio interessato non siano piu' ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. La ricostruzione puo' essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione, avendo preventivamente sentito i comuni interessati.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g.
3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali gia' eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalita'.
4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita' immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attivita' produttiva.
5. Nel caso delle attivita' produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo di cui all'allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione.
6. Le regioni attivano per l'annualita' 2015, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro.
7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalita' informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalita', delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le regioni definiscono le modalita' di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attivita' dei comuni previste dalla presente ordinanza.
8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico determinati dal medesimo dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.
2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. Le regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attivita' per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessate o le ANCI Regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorita' degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, art. 6.
5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i programmi di attivita' di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.
6. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), e' effettuato dal tavolo tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e da tre rappresentanti dell'ANCI. A detti componenti, altresi', non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, ne' il gettone di presenza o altro emolumento.
 
Art. 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unita' strutturali interferenti, nonche' le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.
2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
3. Un edificio e' ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari o superiore alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
 
Art. 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 e' destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008 e successive linee guida integrative, unitamente all'analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18.
2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.
3. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali e' prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalita' di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.
4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli gia' esistenti;
c. rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita' delle aree stesse, non determina la necessita' di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica gia' predisposti dalla commissione tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla commissione tecnica stessa.
7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. La commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e puo' fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 6

1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla commissione tecnica.
2. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni.
3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.
4. Le regioni informano la commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.
5. Le regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'art. 18, ne danno comunicazione alla commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.
6. La commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'art. 18, trasmessi dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
7. Le regioni, acquisito il parere della commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, nonche' le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo.
 
Art. 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 e' riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 e' doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2, qualora siano stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della Regione, come individuati dall'art. 2 comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in corso di certificazione, secondo le modalita' di cui all'art. 6.
3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.
4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attivita':
a. realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;
b. completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;
c. realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori di cui al precedente punto b), su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;
d. realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati.

Tabella 1

===================================================
|  Popolazione |  Contributo |
+=========================+=======================+
| Ab  ≤ 2.500 | € 11.250,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 2.500 < ab.  ≤ 5.000 | € 14.250,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 5.000 < ab.  ≤ 10.000 | € 17.250,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 20.250,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 24.750,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 27.750,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 100.000 < ab. | € 32.250,00|
+-------------------------+-----------------------+

 
Art. 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, e' determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:
a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale e' consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente regione.
 
Art. 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilita' e/o innesco di collassi locali.
2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:
a. volti ad aumentare la duttilita' e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilita' di elementi murari;
c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.
3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacita'/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e, comunque, un aumento della capacita' non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
5. Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovra' presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potra' essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, che comunque dovra' garantire interventi strutturali sulle parti piu' vulnerabili dell'edificio. La regione provvedera' a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lettera a) dell'art. 8 e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al dipartimento.
6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
7. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'art. 11, comma 1, della presente ordinanza.
 
Art. 10

1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite.
2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Piu' in particolare, definito con αSLV il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a:
100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;
0% del costo convenzionale se α > 0,8 ;
[(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8
Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.
3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosita' attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa partecipante della costruzione.
 
Art. 11

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.
 
Art. 12

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari;
b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari;
c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari.
 
Art. 13

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.
2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
 
Art. 14

1. La ripartizione fra le regioni dei contributi di cui all'art. 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i comuni interessati.
3. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
4. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorita', tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.
5. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.
6. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.
7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori e' certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. E' data facolta' alle regioni di accordare proroghe non superiori ai 90 giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.
9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.
10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della regione per l'annualita' successiva.
11. Le regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualita' precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilita' e priorita' del contributo.
12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale e' stata formulata la graduatoria relativa all'annualita' in corso.
 
Art. 15

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualita' con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualita' successiva, per le medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 2 per cui sono stati concessi i contributi.
 
Art. 16

1. Per l'annualita' 2015 si provvede utilizzando le risorse - pari a 145.100 milioni di euro, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:
a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;
b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 124 milioni di euro;
c) art. 2, comma 1, lettera d): 3,8 milioni di euro;
d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.
 
Art. 17

1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.
2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.
3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.
4. Le regioni inviano alla commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e' possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.
 
Art. 18

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attivita' di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell'art. 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalita' delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilita' e connessione con il contesto territoriale.
3. Le regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5 determinano le modalita' di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.
4 Al fine di conseguire risultati omogenei, la commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.
5. L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:
a. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
b. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unita' strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale.
6. Le attivita' derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 19

1. Al fine di avviare l'attivita' per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, le risorse stanziate per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalita' di cui all'art. 6.
2. L'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti.
3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.
4. Le regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.
 
Art. 20

1. Le regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, per i quali sono stati gia' effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalita' di cui all'art. 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la cui entita' e' riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.
2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

Tabella 2

===================================================
|  Popolazione |  Contributo |
+=========================+=======================+
|Ab ≤ 2.500 |  € 3.000,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 |  € 3.000,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 |  € 3.000,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 |  € 3.000,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 |  € 5.000,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 50.000 < ab. ≤ 100.000 |  € 5.000,00|
+-------------------------+-----------------------+
|100.000 < ab. |  € 7.000,00|
+-------------------------+-----------------------+

 
Art. 21

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 puo' essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza dovra' essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalita' definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.
2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 puo' essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.

Tabella 3

===================================================
|  Popolazione |  Contributo |
+=========================+=======================+
|Ab ≤ 2.500 | € 12.750,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 | € 16.150,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 | € 19.550,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 22.950,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 28.050,00|
+-------------------------+-----------------------+
| 50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 31.450,00|
+-------------------------+-----------------------+
|100.000 < ab. | € 36.550,00|
+-------------------------+-----------------------+

3. Nelle regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.
 
Art. 22

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facolta' di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.
2. Per la sperimentazione del programma le regioni e le province autonome individuano uno o piu' unioni di comuni e/o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le regioni e le province autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), in particolare per:
a. il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorita' di competenza territoriale;
b. il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;
c. l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con le autorita' locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il tavolo tecnico, di cui all'art. 3, comma 6, supportera' le regioni e le province autonome.
4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'art. 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tabella 4

=====================================================
|  Popolazione |  Contributo |
+=========================+=========================+
|Ab ≤ 2.500 |  € 15.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 |  € 19.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 |  € 23.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 |  € 27.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 |  € 33.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 50.000 < ab. ≤ 100.000 |  € 37.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
|100.000 < ab. |  € 43.000,00|
+-------------------------+-------------------------+

 
Art. 23

1. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attivita' di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente ordinanza, le regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima dell'utilizzazione dei fondi previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno dei comuni di cui al comma 1, la classe che verra' attribuita a conclusione delle attivita' e trasmettono gli elenchi al Dipartimento della protezione civile. I criteri di attribuzione delle classi sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 24

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 25

1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza certificati nelle modalita' di cui all'art. 6, sul restante 10% dei comuni la regione potra' assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 21 comma 1.
2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni, di cui all'allegato 7, di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza certificati nelle modalita' di cui all'art. 6, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la regione potra' assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5 in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 21 comma 1.

Tabella 5

=====================================================
|  Popolazione |  Contributo |
+=========================+=========================+
|Ab ≤ 2.500 |  € 15.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 |  € 19.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 |  € 23.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 |  € 27.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 |  € 33.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
| 50.000 < ab. ≤ 100.000 |  € 37.000,00|
+-------------------------+-------------------------+
|100.000 < ab. |  € 43.000,00|
+-------------------------+-------------------------+

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio
 
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