Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 aprile 2016 |
Disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 145 della legge n. 107 del 2015, per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», nel seguito legge n. 107 del 2015, ed in particolare l'art. 1, comma 148, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalita' con cui i contribuenti debbono effettuare il versamento ad apposito capitolo delle entrate dello Stato delle erogazioni liberali agli istituti del sistema nazionale di istruzione, per aver diritto al credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 145, della predetta legge; Premesso che l'art. 1, comma 145, della gia' vista legge n. 107 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 231, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti; Visto che l'art. 1, comma 146, della legge n. 107 del 2015 prevede che il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 145 sia riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non sia cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese; Visto che l'art. 1, comma 147, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 145 sia ripartito in tre quote annuali di pari importo, che le spese di cui al comma 145 siano ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta e che per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Considerato che il gia' visto art. 1, comma 148, della legge n. 107 del 2015 prevede altresi' che le somme versate all'entrata del bilancio dello stato da parte dei contribuenti siano riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la successiva erogazione alle scuole beneficiarie destinandone una quota pari al 10 per cento alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalita' definite con il presente decreto; Visto che l'art. 1, comma 149, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;
E m a n a il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina: a) le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti al fine del conseguente riconoscimento del credito di imposta; b) le modalita' di assegnazione alle istituzioni scolastiche, che risultino destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, del 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul Fondo di cui all'art. 3, comma 4. |
| Art. 2
Beneficiari del credito d'imposta
1. Ai sensi del richiamato art. 1, comma 146 della legge n. 107 del 2015 il credito d'imposta e' riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. 2. Il credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e' previsto in favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti. 3. Per istituti del sistema nazionale di istruzione si intende istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali. 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 3, in favore dei soggetti di cui al comma 3 per le finalita' di cui al comma 2. |
| Art. 3
Modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle erogazioni liberali in denaro
1. Il credito d'imposta e' riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilita' degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600. 2. I versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria. 3. Nella causale del versamento deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito indicato: a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie; b) il codice della finalita' alla quale e' vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti: i. C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche; ii. C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti; iii. C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti; c) il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa. 4. Le somme versate in entrata sono riassegnate al capitolo n. 1260, denominato «Fondo per l'erogazione alle scuole beneficiarie delle erogazioni liberali in denaro destinati agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorano l'occupabilita' degli studenti» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 4
Modalita' di utilizzo del credito d'imposta
1. Le spese di cui al comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. 2. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali. Il credito e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata puo' essere riportata in avanti senza alcun limite temporale. 3. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attivita' commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. 4. Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. |
| Art. 5
Modalita' di assegnazione delle risorse agli istituti del sistema nazionale di istruzione
1. Agli istituti del sistema nazionale di istruzione beneficiari delle erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti e' erogato, in un'unica soluzione, il 90 per cento delle erogazioni liberali annualmente iscritte sul Fondo di cui all'art. 3, comma 4. 2. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca viene definito lo schema di convenzione che ciascuna istituzione scolastica beneficiaria di erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti deve stipulare con il relativo ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento. 3. Ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 2 del presente articolo eroga le risorse all'ente locale nel quale ha sede l'edificio scolastico oggetto dell'intervento secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, ai sensi della convenzione di cui al comma 2. 4. Agli istituti del sistema nazionale di istruzione che beneficiano delle erogazioni di cui al comma 1 in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno e' riservato il 10 per cento delle somme annualmente iscritte sul fondo di cui all'art. 3, comma 4. Il predetto 10 per cento e' ripartito tra le istituzioni del primo periodo, con prioritario riferimento a quelle che percepiscono, ai sensi del comma 1, una somma minore per alunno, ed assicurando, a tutte le istituzioni destinatarie, uno stesso importo per alunno, tra le erogazioni di cui al comma 1 e quelle di cui al presente comma. |
| Art. 6
Adempimenti delle istituzioni scolastiche
1. Gli istituti del sistema nazionale di istruzione beneficiari dell'erogazione liberale pubblicano sul sito web istituzionale, in una pagina dedicata, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche' le modalita' di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attivita' da realizzare o in corso di realizzazione. |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate per la copertura finanziaria del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia. |
| Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 8 aprile 2016
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1511 |
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