Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 maggio 2016
Modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009;
Visto il comma 1 dell'art. 13 della citata legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009, il quale stabilisce che per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), oggi Agenzia per l'Italia digitale, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visti in particolare i seguenti allegati al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011:
n. 6 concernente il piano dei conti integrato;
n. 8 concernente gli schemi delle variazioni del bilancio di previsione;
n. 9 concernente lo schema del bilancio di previsione;
n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione;
n. 11 concernente il bilancio consolidato;
n. 13 concernente l'elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
n. 14 concernente l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa;
n. 15 concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi degli enti non sanitari;
Considerato che il comma 3 dell'art. 13 della citata legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009 prevede che, relativamente agli enti territoriali, l'acquisizione dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA, oggi Agenzia per l'Italia digitale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
Visto l'art. 4, commi 6 e 7, del successivo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo aggregate secondo la struttura del piano dei conti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali), che prevede la trasmissione in modalita' telematica da parte degli enti locali alla Corte dei conti dei rendiconti, che sono acquisiti in un apposito sistema informativo della medesima denominato SIRTEL e successivamente trasmessi alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13, comma 3, della legge 28 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale sono state definite le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto;
Ritenuto che dall'integrazione in un'unica modalita' di trasmissione dei dati contabili da parte degli enti territoriali, condivisa tra il Ministero dell'economia e finanze e la Corte dei conti, possano derivare consistenti economie di scala e maggiore efficienza, in linea con quanto previsto dalle recenti normative in materia di revisione e contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto che la trasmissione dei dati di rendiconto, prevista dal presente decreto ed effettuata utilizzando le tassonomie XBRL, condivise dal Ministero e dalla Corte dei conti, possa costituire per l'ente territoriale contestuale adempimento agli obblighi normativi citati, conformemente a quanto auspicato dalla stessa Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (seduta del 24 marzo 2016).
Sentito l'ISTAT che, con la nota n. SP/276.16 del 5 aprile 2016, ha espresso parere positivo, con la richiesta di assicurare sin da subito il pieno accesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, cui sara' data attuazione nell'ambito dell'apposito Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Istituto nazionale di statistica;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, con la nota n. 0011331 del 24 marzo 2016, ha espresso parere favorevole osservando che sarebbe opportuno predisporre l'allegato tecnico di cui all'art. 5 previo parere di Agid e, al fine di favorire gli obiettivi previsti dal presente decreto, sottolineando l'importanza di avviare iniziative riguardanti lo sviluppo di sistemi contabili uniformi e condivisi per le PA del territorio, l'adozione obbligatoria dell'ordinativo informatico locale e l'aggiornamento delle anagrafiche delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005;
Sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5 della legge n. 42 del 2009 che, nella seduta del 24 marzo 2016, ha espresso parere favorevole chiedendo:
che la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche sia effettivamente unitaria, evitando la duplicita' di trasmissione dei dati;
l'accesso alla Banca dati anche alle Associazioni rappresentative e, quindi, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'ANCI e all'UPI. Alla richiesta sara' data attuazione con le modalita' individuate dall'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'accesso alla Banca dati degli enti territoriali;

Decreta:

Art. 1

Trasmissione alla banca dati
delle Amministrazioni pubbliche

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:
a) i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
c) le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.
2. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali che adottano la contabilita' economico patrimoniale, ed i loro organismi strumentali, trasmettono alla BDAP, secondo le modalita' ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:
a) il budget economico, compreso il prospetto relativo alla ripartizione delle previsioni dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all'allegato n. 15 al decreto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
b) il bilancio di esercizio, compreso il prospetto relativo alla ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all'allegato n. 15 del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
3. Gli organismi strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale delle regioni, delle province autonome, degli enti locali, e dei loro enti strumentali, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica, quali le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli enti strumentali degli enti territoriali sono definiti dall'art. 11-ter, del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
5. I commi 1 e 2 non riguardano gli enti strumentali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati dall'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e i corrispondenti enti delle autonomie speciali.
6. L'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di trasmissione telematica alla Corte dei conti.
 
Art. 2

Piano dei conti - trasmissione previsioni

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, trasmettono alla BDAP, i seguenti dati afferenti al bilancio di previsione secondo la struttura di quarto livello del piano finanziario del piano dei conti integrato, con le modalita' ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:
a) per ciascuna voce delle previsioni di entrata di quarto livello del piano finanziario di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, trasmettono i dati contabili riguardanti:
a1) i residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio;
a2) le previsioni definitive di competenza dell'anno N-1, precedente quello cui si riferisce il bilancio;
a3) le previsioni definitive di cassa dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio;
a4) le previsioni di competenza dell'anno N;
a5) le previsioni di cassa dell'anno N;
a6) le previsioni di competenza dell'anno anno N+1;
a7) le previsioni di competenza dell'anno anno N+2;
Le lettere da a1) a a7) corrispondono alle voci previste nello schema del bilancio di previsione - Entrate, di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
b) per ciascuna voce delle previsioni di spesa di IV livello del piano finanziario di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, distintamente per ciascun programma di cui all'allegato n. 14 del predetto decreto legislativo 2011, n. 118, con l'esclusione delle voci del piano dei conti riguardanti il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale, trasmettono i dati contabili riguardanti:
b1) i residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio;
b2) le previsioni definitive di competenza dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio;
b2) le previsioni definitive di competenza dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio - di cui gia' impegnato;
b3) le previsioni definitive di competenza dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio - di cui fondo pluriennale vincolato;
b4) le previsioni definitive di cassa dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio;
b5) le previsioni definitive di competenza dell'anno N;
b6) le previsioni definitive di competenza dell'anno N - di cui gia' impegnato;
b7) le previsioni definitive di competenza dell'anno N - di cui fondo pluriennale vincolato;
b8) le previsioni definitive di cassa dell'anno N;
b9) le previsioni definitive di competenza dell'anno N+1;
b10) le previsioni definitive di competenza dell'anno N+1 - di cui gia' impegnato;
b11) le previsioni definitive di competenza dell'anno N+1 - di cui fondo pluriennale vincolato;
b12) le previsioni definitive di competenza dell'anno N+2;
b13) le previsioni definitive di competenza dell'anno N+2 - di cui gia' impegnato;
b14) le previsioni definitive di competenza dell'anno N+2 - di cui fondo pluriennale vincolato.
Le lettere da b1) a b14) corrispondono alle voci previste nello schema del bilancio di previsione - Spese, di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
 
Art. 3

Piano dei conti - trasmissione rendiconto

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, trasmettono alla BDAP, i seguenti dati afferenti il rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato, con le modalita' ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:
a) per ciascuna voce di entrata, di IV e V livello del piano finanziario di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, trasmettono:
a1) il codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dell'Unione europea;
a2) il codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente;
a3) il codice identificativo del perimetro sanitario (solo per le regioni);
a4) il totale dei residui attivi al 1/1/20.. (RS);
a5) le previsioni definitive di competenza (CP);
a6) le previsioni definitive di cassa (CS);
a7) il totale delle riscossioni in c/residui (RR);
a8) il totale delle riscossioni in c/competenza (RC);
a9) il totale dei riaccertamenti dei residui (R);
a10) il totale degli accertamenti (A).
Le lettere da a1) a a3) sono compilate solo per le voci di quinto livello del piano dei conti.
Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti.
Le lettere da a4) a a10) corrispondono alle voci previste nello schema del rendiconto della gestione "Conto del bilancio - Gestione delle entrate", di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
b) per ciascuna voce di spesa, di IV e V livello del piano finanziario di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, distintamente per ciascun programma di cui all'allegato n. 14 del predetto decreto legislativo 2011, n. 118, con l'esclusione delle voci del piano dei conti riguardanti il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale, trasmettono:
b1) il codice COFOG;
b2) il codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dell'Unione europea;
b3) il codice identificativo del perimetro sanitario (solo per le regioni);
b4) il codice identificativo della spesa ricorrente e non ricorrente;
b5) il codice unico di progetto (CUP);
b6) il totale dei residui passivi al 1/1/20.. (RS);
b7) le previsioni definitive di competenza (CP);
b8) le previsioni definitive di cassa (CS);
b9) il totale dei pagamenti in conto residui (PR);
b10) il totale dei pagamenti in c/competenza (PC);
b11) il totale del riaccertamento dei residui (R);
b12) il totale degli impegni (I);
b13) il totale del fondo pluriennale vincolato (FPV).
Le lettere da b1) a b5) sono compilate solo per le voci di quinto livello del piano dei conti.
Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti.
Le lettere da b6) a b13) corrispondono alle voci previste nello schema del rendiconto della gestione "Conto del bilancio - Gestione delle spese", di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
c) per i componenti positivi del conto economico, ciascuna voce del piano economico di sesto livello riporta:
totale dare;
totale avere.
d) per i componenti negativi del conto economico, distintamente per programma, ciascuna voce del piano economico di sesto livello riporta:
totale dare;
totale avere.
e) per ciascuna voce del piano patrimoniale riporta:
totale dare;
totale avere.
 
Art. 4

Tempi della trasmissione

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, trasmettono alla BDAP i dati contabili:
a) di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e di cui all'art. 2, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2017. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016 e' trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016;
b) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 3, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi consigli e organismi strumentali, trasmettono alla BDAP anche i dati contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 3 relativi allo schema di rendiconto approvato, entro 30 giorni dall'approvazione della Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo, entro 30 giorni dalla scadenza per l'approvazione da parte della Giunta. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, e gli enti strumentali delle regioni, se il rendiconto della gestione non e' approvato entro i termini previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, entro i 30 giorni successivi, trasmettono anche i dati contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 3 relativi allo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo;
c) di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) entro 30 giorni dall'approvazione, delle variazioni di bilancio, a decorrere dalle variazioni di bilancio approvate nell'esercizio 2017;
d) di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consolidato, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016;
e) di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o del rendiconto per gli enti locali e dei loro organismi e enti strumentali, e entro 30 giorni dall'approvazione del piano per le regioni e i loro organismi ed enti strumentali, a decorrere da quello relativo al rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017.
2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, trasmettono alla BDAP:
a) il budget economico, entro 30 giorni dall'approvazione, a decorrere dal budget relativo all'esercizio 2017. Gli enti trasmettono l'allegato concernente la ripartizione delle previsioni di pagamenti per missioni e programmi a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello di avvio della rilevazione SIOPE;
b) il bilancio di esercizio, entro 30 giorni dall'approvazione, a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2017. Gli enti trasmettono l'allegato concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio di avvio della rilevazione SIOPE.
3. Le Autonomie speciali ed i loro enti e organismi strumentali che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, trasmettono i propri bilanci, rendiconti e dati contabili alla BDAP a decorrere dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria.
 
Art. 5

Modalita' della trasmissione

1. La trasmissione alla BDAP dei dati di cui agli articoli 1, 2 e 3, dovra' rispettare il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica "eXtensible Markup Language" (XML) secondo le tassonomie e le modalita' tecniche individuate d'intesa con la Corte dei conti rese disponibili su apposito allegato tecnico di trasmissione pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Portale BDAP entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Gli allegati ai bilanci e ai rendiconti riguardanti le relazioni, sono trasmessi in formato pdf secondo le modalita' tecniche di cui al comma 1.
 
Art. 6

Modalita' aggiornamento informazioni anagrafiche

1. I responsabili finanziari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano tempestivamente gli aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche necessarie per la trasmissione dei bilanci e degli altri dati contabili.
2. A tal fine comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it, gli aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche pubblicate dal 30 giugno 2016 nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Portale BDAP, negli elenchi degli enti tenuti alla trasmissione dei propri bilanci e dati contabili.
3. Sono tenuti alla comunicazione delle informazioni anagrafiche di cui ai commi 1 e 2 anche gli enti di nuova istituzione, quelli di cui all'art. 1, comma 1, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, e quelli in liquidazione o in gestione commissariale. La trasmissione dei dati alla BDAP prosegue anche in caso di gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla comunicazione della soppressione, si segnala l'avvio della gestione liquidatoria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2016

Il Ministro: Padoan
 
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