Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone»



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il vigente disciplinare di produzione della IGT «Rubicone», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Prodotti DOP e IGP, sezione Vini DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 7 aprile 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Vista l'istanza presentata dal citato Consorzio di tutela in data 22 aprile 2016 con la quale, in ottemperanza alla richiesta ministeriale n. 66182 del 5 ottobre 2015 per l'adeguamento delle disposizioni di etichettatura per le tipologie qualificate con il nome del vitigno previste dal disciplinare in questione, in conformita' alle vigenti norme dell'Unione europea, il citato Consorzio ha comunicato il relativo adeguamento;
Visto il parere favorevole dalla regione Emilia-Romagna sulla predetta richiesta di adeguamento con nota n. PG/2016/316768 del 29 aprile 2016;
Ritenuto di apportare l'adeguamento normativo alla proposta di modifica del disciplinare, sulla quale e' stato acquisito il parere favorevole del richiamato Comitato nazionale;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato

Annesso

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone»
Art. 1.
Denominazioni e vini

1.1. La indicazione geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La indicazione geografica tipica «Rubicone» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;
rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante, novello, passito (categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato;
rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato.
2.2. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
2.3 La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati: Alicante, Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso, Fortana, Garganega, Grechetto Gentile, Malbo gentile, Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia istriana), Manzoni bianco, Marzemino, Merlot, Montu', Moscato bianco, Müller Thurgau, Negretto, Grechetto gentile, Pinot bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Riesling, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi, Verdicchio bianco, e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.
2.4. I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi, nella tipologia Passito per i vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo Gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai vini bianchi.
2.5. La indicazione geografica tipica «Forli'» con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 e' riservata ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, nonche', limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, nella tipologia Passito per i vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo Gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la indicazione geografica tipica «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
4.2. Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale. La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianco a tonnellate 29, per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 26; per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:
«Rubicone» Alicante t/ha 20
«Rubicone» Ancellotta t/ha 20
«Rubicone» Barbera t/ha 22
«Rubicone» Bombino bianco t/ha 29
«Rubicone» Cabernet franc t/ha 22
«Rubicone» Cabernet sauvignon t/ha 22
«Rubicone» Canina nera t/ha 26
«Rubicone» Centesimino t/ha 15
«Rubicone» Chardonnay t/ha 24
«Rubicone» Ciliegiolo t/ha 22
«Rubicone» Famoso t/ha 29
«Rubicone» Fortana t/ha 26
«Rubicone» Garganega t/ha 29
«Rubicone» Grechetto Gentile t/ha 24
«Rubicone» Malbo gentile t/ha 22
«Rubicone» Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia Aromatica e/o Malvasia Istriana) t/ha 29
«Rubicone» Manzoni bianco t/ha 24
«Rubicone» Marzemino t/ha 25
«Rubicone» Merlot t/ha 22
«Rubicone» Montu' t/ha 29
«Rubicone» Moscato bianco t/ha 29
«Rubicone» Müller Thurgau t/ha 24
«Rubicone» Negretto t/ha 22
«Rubicone» Pinot bianco t/ha 24
«Rubicone» Pinot Grigio t/ha 20
«Rubicone» Pinot nero t/ha 22
«Rubicone» Raboso (da Raboso veronese) t/ha 22
«Rubicone» Refosco dal peduncolo rosso t/ha 22
«Rubicone» Riesling t/ha 24
«Rubicone» Riesling italico t/ha 24
«Rubicone» Sangiovese t/ha 25
«Rubicone» Sauvignon t/ha 24
«Rubicone» Syrah t/ha 22
«Rubicone» Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano) t/ha 29
«Rubicone» Uva Longanesi t/ha 23
«Rubicone» Verdicchio bianco t/ha 29
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
8,50% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati bianchi;
8,50% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati rossi e rosati;
8,50% vol per gli spumanti.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Emilia Romagna e che le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate nell'intero territorio della regione Emilia Romagna e delle regioni limitrofe.
5.2. E' consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
5.3. Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica «Rubicone», nonche' nelle operazioni di frizzantatura e spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente.
5.4. Per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione dei vino Passito rosso, anche con la specificazione di uno o due vitigni di cui al comma 4, dell'art. 2, che non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica tipica.
5.6. E' consentito a favore dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica «Rubicone» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1. I vini ed i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 10% vol, ad eccezione delle tipologie Passito rosso e novello, con o senza la specificazione del vitigno, per le quali il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari ad almeno 11% vol.
In particolare, i vini afferenti all'indicazione geografica tipica «Rubicone» presentano le seguenti caratteristiche: «Rubicone» bianco
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l «Rubicone» bianco vivace
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l «Rubicone» bianco frizzante
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l «Rubicone» bianco spumante
colore: giallo paglierino;
odore: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane piu' o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente secco e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l «Rubicone» rosso
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l «Rubicone» rosso Passito
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;
sapore: dal secco al dolce, caratteristici, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. «Rubicone» rosso vivace
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell'areale di coltivazione;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l «Rubicone» rosso frizzante
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note floreali e fruttate fresche;
sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l «Rubicone» rosso novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l «Rubicone» rosato
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l «Rubicone» rosato vivace
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l «Rubicone» rosato frizzante
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate piu' decise;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l «Rubicone» rosato spumante
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento piu' o meno prolungato sui lieviti;
sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l «Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle
tipologie frizzante, spumante e vivace)
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: di buona intensita', con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensita' a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento piu' o meno prolungato sui lieviti; i vini con l'indicazione di vitigno «Famoso», «Moscato» e «Malvasia» possono presentare note di moscato e di rosa piu' o meno spiccate;
sapore: da secco a dolce, piu' o meno fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l «Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle
tipologie frizzante e vivace)
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;
sapore: da secco a dolce, piu' o meno morbido e piu' o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidita' e pienezza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l «Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca nera nella tipologia
Passito
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;
sapore: dal secco al dolce, caratteristico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. «Rubicone» novello, con indicazione di vitigno a bacca nera
colore: rosso rubino brillante, piu' o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;
odore: con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
acidita' totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. Alla indicazione geografica tipica «Rubicone» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
7.2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.
7.4. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» e' consentito utilizzare la menzione «vivace» secondo la normativa vigente in materia.
7.5. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'indicazione geografica tipica «Rubicone» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizioni che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a indicazione geografica tipica «Rubicone» Passito e' consentito utilizzare nella etichettatura la specificazione APPASSIMENTO utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Rubicone».

Art. 8.
Confezionamento

8.1 I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La IGT «Rubicone» ricalca grossomodo i tanto discussi confini della Romagna, che di fatto non sono mai stati stabiliti in senso amministrativo, ma definiscono un territorio piuttosto uniforme dal punto di vista geo-pedologico e per il carattere della sua gente, modellato su una storia comune di sacrifici e privazioni.
L'area definita dalla IGT «Rubicone» ricomprende tre zone geo-morfologicamente distinte, la pianura alluvionale, la pedecollina e la collina vera e propria, e due modi di fare viticoltura differenti riconducibili ai due modelli principali di viticoltura storica, ovvero quello greco e quello etrusco.
L'Appennino romagnolo ha un'origine geologica comune, che risale all'Era terziaria, e si compone, in linea generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la Romagna e' la «Marnoso-arenacea», una fascia piu' o meno ampia di stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall'oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella «Vena del gesso». Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia a «calanchi», riscontrabile nelle valli basse.
I terreni pedecollinari, tendenzialmente piani, appartengono al Quaternario recente e spesso sono terreni molto evoluti e tendenzialmente decarbonatati.
Da questa successione di rocce e' normale che siano derivati, per effetto dell'erosione naturale e dell'intervento dell'uomo, terreni piu' o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di costituzione diversa.
La pianura, di origine alluvionale, si compone di terreni a tessitura da franca ad argillosa, passando per tutta una serie di composizioni intermedie, che i Romagnoli hanno sempre saputo valutare ai fini della scelta colturale.
Quindi l'area dell'IGT comprende terreni anche piuttosto diversi tra loro, ma con una buona uniformita' all'interno di fasce, piu' o meno ampie, parallele al crinale appenninico e che si ripropongono in modo pressoche' simile nelle varie province interessate: Bologna, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini (minor presenza di suoli derivati dalla Marnoso-arenacea).
Dal punto di vista climatico, l'indice di Winkler, presenta valori crescenti dall'Appennino verso la pianura, per poi ridursi nuovamente verso il litorale per effetto dell'azione mitigatrice del mare. Valori dell'indice di Winkler intorno a 1.500-1.600 gradi giorno, nelle zone piu' alte di coltivazione della vite (intorno a 4-500 m slm), salgono a 2.000-2.200 gradi giorno in pianura e scendono leggermente verso il mare (1.900-2.000 GG circa). 2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Un'importante via d'acqua come il Po e la vicinanza al mare consentirono l'arrivo in Romagna di diverse civilta' e con loro di vitigni e tecniche colturali differenti. Indubbiamente la domesticazione della vite silvestre in loco e' stato un fatto importante, testimoniato ancora oggi dalla presenza di viti dioiche nelle Pinete costiere, ma l'introgressione genica su materiale autoctono di varieta' medio-orientali e' stata la fondamentale per la nascita di uve di buona qualita', adatte anche a situazioni fredde e umide come quelle della pianura romagnola.
Queste condizioni ambientali portarono ad allevare la vite su alberi d'alto fusto, in modo da sfuggire alla stratificazione del freddo verso il basso in primavera (gelate tardive) e all'umidita', complice dello sviluppo di malattie fungine. Nelle aree collinari, invece, le varieta' introdotte trovarono condizioni piu' simili a quelle di origine e poterono essere allevate secondo la modalita', tipicamente Greca, dell'alberello, che ancora oggi sporadicamente persiste.
I classici latini parlano di viti particolarmente produttive nelle aree tra Rimini e Faenza, cio' non toglie che comunque originassero vini di un certo pregio, vista la fama dei vini di «Caesenas» e del «Faventinum». Dopo la caduta dell'Impero romano, la coltura della vite in Romagna viene mantenuta grazie alla continuita' politica dell'Impero romano d'oriente e al contributo dei monasteri nello sviluppo di tecniche atte al miglioramento delle coltivazioni.
Nel XV secolo si diffonde, accanto alla vigna, la coltura promiscua della vite a «piantata», che raggiungera' la sua massima espressione nel XVIII secolo con l'introduzione della Mezzadria, poiche' consentiva di coltivare su tre livelli: al livello piu' alto si trovavano alberi d'alto fusto, che producevano frutti, foglie e legname, al livello intermedio si stendevano i tralci della vite con i loro grappoli e al suolo si mettevano per lo piu' fagioli o altre colture erbacee poco esigenti in termini di luce.
Occorre sottolineare, poi, come la Romagna abbia attraversato un lungo periodo di arretratezza economica e sociale durante tutto il governo pontificio (fu domino papale dal 1559 al 1796 e dal 1815 al 1860). Questa situazione di arretratezza colpi' anche la vitivinicoltura, tanto che, a fine Ottocento, le Commissioni Provinciali del Comitato Centrale Ampelografico denunciarono uno stato molto grave del settore, caratterizzato da una miriade di vitigni e mancanza di tecnologia.
Sicuramente la situazione non miglioro' dopo l'arrivo di oidio, peronospora e fillossera dall'America. Dopo il Primo conflitto mondiale, parti' la ristrutturazione dei vigneti rovinati dalla fillossera, con un notevole restringimento della base ampelografica. Per assistere ad uno sviluppo e ad un miglioramento tecnico e tecnologico della vitivinicoltura romagnola piu' decisi, pero', occorre aspettare gli anni '60. La stratificazione di conoscenze ed esperienze in una tradizione che partiva da molto lontano ha consentito alla Romagna di arrivare, negli anni '90 del Novecento, ad un buon livello qualitativo, con una gamma di tipologie di vino idonee a soddisfare le piu' varie esigenze dei consumatori. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
I terreni argillosi consentono un naturale contenimento della vigoria e un buon equilibrio vegeto-produttivo, tanto che normalmente su questi suoli di ottengono vini strutturati senza troppi interventi agronomici, che possono diventare importanti man mano ci si sposta verso terreni di medio-impasto, o comunque piu' freschi e piu' fertili.
La presenza di calcare tende ad incentivare sensazioni floreali o di fruttato fresco nei vini, diversamente dai prodotti ottenuti su suoli decarbonatati.
Le esposizioni verso nord e le altitudini maggiori tendono a far ottenere vini piu' freschi e profumati. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Non bisogna dimenticare che accanto ad una tradizione viti-vinicola importante, la Romagna e' stata anche la culla della frutticoltura moderna e le minori esigenze della vite rispetto ai fruttiferi, hanno fatto si' che questa venisse collocata solo nei terreni meno fertili, quindi in collina e nelle terre «dure» di pianura.
Il gradiente termico tra collina e pianura e la maggiore umidita' in quest'ultima area, hanno orientato la scelta degli agricoltori di pianura verso vitigni a maturazione piu' tardiva e a maggiore tolleranza ai marciumi, riservando le varieta' precoci per i limiti superiori e le esposizioni piu' a nord della viticoltura romagnola.
La raccolta abbastanza tardiva, cui soprattutto nel passato seguivano autunni freddi, faceva si' che il vino mantenesse un certo residuo zuccherino durante l'inverno e, messo in bottiglia, riprendesse a fermentare con i primi caldi primaverili, ottenendo una frizzantatura naturale. Da questa prassi piuttosto comune, l'apprezzamento dei Romagnoli sia per i vini abboccati, che secchi fermi o frizzanti o spumanti.
A seconda dell'orografia, della geo-pedologia e del clima e' possibile trovare la migliore interazione tra fattori ambientali e vitigno per arrivare alla migliore espressione delle varie tipologie di vino previste dal disciplinare a IGT «Rubicone» e riprese dalla tradizione locale.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

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La Societa' Valoritalia e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'art. 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 3).
 
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