Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2016 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 23 dicembre 2015
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Collegamento Lecco-Bergamo, s.p. ex s.s. 639 dei Laghi Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco - reiterazione vincolo preordinato all'esproprio per il 1° lotto funzionale. Approvazione progetto definitivo 1° lotto funzionale e assegnazione risorse. (Delibera n. 106/2015).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. legge obiettivo), art. 1, e s.m.i., che stabilisce che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, a mezzo di un programma (Programma delle infrastrutture strategiche) predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, nonche' l'Ente Roma capitale ove interessato, e che lo stesso e' inserito, previo parere di questo Comitato e intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di economia e finanza - DEF), in apposito allegato (Allegato infrastrutture);
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra i "Sistemi stradali e autostradali" del "Corridoio plurimodale padano", l'intervento "Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)" e che riporta all'allegato 2, tra i "Corridoi autostradali e stradali" della Regione Lombardia, il "Sistema Pedemontano e opere complementari (compreso Bergamo - Lecco)";
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella "Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche", nell'ambito dell'infrastruttura "Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto", l'intervento "Bergamo Lecco: variante ex SS 639 - Cisano Bergamasco";
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e vista in particolare la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente:
l'art. 127, comma 5, che indica in 45 giorni dalla trasmissione del progetto il termine entro il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere e statuisce che, decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare;
l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", e la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;
l'art. 165, comma 7-bis, il quale dispone che, per le infrastrutture strategiche, qualora il vincolo preordinato all'esproprio sia decaduto, questo Comitato ne puo' disporre la reiterazione con deliberazione motivata, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istanza del soggetto aggiudicatore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e sono state trasferite alle direzioni generali competenti del Ministero i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";
Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto CCASGO ha esposto le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;
Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 89 (registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58/2007) e 2 aprile 2008, n. 68 (Gazzetta Ufficiale n. 13/2009), con le quali questo Comitato, relativamente all'intervento concernente il "Collegamento Lecco - Bergamo, S.P. ex S.S. 639 dei laghi Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco", rispettivamente:
ha approvato il progetto preliminare, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per un costo pari a 25,82 milioni di euro;
ha assegnato programmaticamente all'opera un contributo di 2,388 milioni di euro per 15 anni, con decorrenza 2010, a valere sul contributo pluriennale previsto dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilendo che il contributo stesso, all'epoca suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 25,820 milioni di euro, sarebbe stato assegnato definitivamente in sede di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 3, che:
ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
al comma 2, ha stabilito che con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro gli interventi di cui alla lettera b) del comma stesso, "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015", compreso il "completamento asse viario Lecco - Bergamo";
al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto dei termini di appaltabilita' e cantierabilita' fissati al comma 2, per gli interventi di cui tra l'altro alla succitata lettera b), determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dello stesso decreto-legge n. 133/2014;
Visto il decreto 14 novembre 2014, n. 498, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, ha:
quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 133/2014 (tra cui 15 milioni di euro per il "completamento asse viario Lecco - Bergamo", imputati per 5 milioni di euro sull'anno 2014 e per 10 milioni di euro sull'anno 2015), prevedendo che l'utilizzo dei finanziamenti per gli interventi da sottoporre all'approvazione di questo Comitato avvenga con le modalita' di erogazione indicate dal decreto stesso, "da riportarsi nella delibera di approvazione del finanziamento ovvero di modifica del quadro economico";
indicato, per ogni intervento, le condizioni temporali per il raggiungimento delle finalita' precisate dal decreto-legge n. 133/2014, precisando che, per l'intervento in esame, il finanziamento assegnato sarebbe stato mantenuto in caso di trasmissione, all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "dei progetti definitivi aggiornati per il loro inoltro al CIPE" entro il 31 ottobre 2015;
previsto che la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporta, per il soggetto aggiudicatore, la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento;
Vista la proposta di cui alla nota 22 ottobre 2015, n. 39114, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'intervento denominato "Collegamento Lecco - Bergamo, SP ex SS 639 dei laghi Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco", trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con note 25 novembre 2015, n. 9841, e 15 dicembre 2015, n. 10354;
Vista la nota della Regione Lombardia, assunta al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) il 12 novembre 2015, al n. 4815, con la quale e' stata trasmessa la dichiarazione 11 novembre 2015, n. 99721, concernente il parere favorevole espresso dal Presidente della stessa Regione in merito alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili e sulle aree interessati alla realizzazione del 1° lotto della variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il vincolo preordinato all'esproprio, apposto da questo Comitato con la citata delibera n. 89/2006, e' scaduto il 30 novembre 2013;
che il progetto complessivo della "Variante di Cisano Bergamasco ex S.S. 639" s'inserisce tra gli interventi di potenziamento e completamento del sistema viario relativo al quadrante nord-ovest della Provincia di Bergamo ed e' parte integrante del piu' esteso progetto di sviluppo stradale denominato "Collegamento Lecco - Bergamo", di circa 23 chilometri complessivi, di cui parte in esercizio, parte in realizzazione e parte da realizzare;
che il progetto definitivo dell'intera variante di Cisano Bergamasco, redatto l'8 agosto 2008, consiste in un collegamento nord-sud che by-passa il centro abitato di Cisano Bergamasco, assumendo le funzioni di vera e propria "tangenziale" e consentendo di sgravare il traffico lungo la viabilita' locale;
che il progetto definitivo generale e' caratterizzato da una strada di tipo C1 "strada extraurbana secondaria" di sviluppo complessivo pari a 3,430 km, con inizio sulla provinciale ex SS 639, a nord-ovest dell'abitato di Cisano Bergamasco, e fine in corrispondenza di una rotatoria d'intersezione con la SP 169, in comune di Villa d'Adda;
che in prossimita' dell'inizio del tracciato si prevedono due rami di svincolo atti a ripristinare i collegamenti esistenti da e verso il centro di Cisano Bergamasco e che l'asse stradale si sviluppa poi all'interno della galleria Cisano, proseguendo, dopo una rotatoria di svincolo, lungo la sponda idrografica destra del torrente Sonna, per poi portarsi sul lato opposto, mediante un ponte a luce unica di 44,50 m;
che, superato il torrente Sonna, la variante entra dapprima nel territorio del Comune di Pontida e successivamente nel Comune di Villa d'Adda, dove prosegue fino a intercettare l'asse della SP 169, punto in cui sara' realizzata una rotatoria a 3 braccia;
che le maggiori opere d'arte sono il ponte sul torrente Sonna, caratterizzato da una larghezza trasversale dell'impalcato di 14,75 m, le due gallerie artificiali denominate Cisano, di 640 m, e Tre Fontane, di 55 m, e il sottopasso della strada Colombera;
che, rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare, in sede di progettazione definitiva sono state apportate alcune modifiche, per adeguare il progetto stesso alle prescrizioni e alle raccomandazioni della delibera n. 89/2006 di approvazione del progetto preliminare stesso e a intervenuta normativa regionale;
che sono stati considerati, tra l'altro:
le opere aggiuntive prescritte in sede di approvazione del progetto preliminare (ad es. varianti di tracciato, adozione asfalto drenante e fonoassorbente, difese di sponda del torrente Sonna);
il recepimento della normativa regionale per la progettazione degli svincoli stradali (legge regionale 24 aprile 2006, n. 7 "Norme tecniche per la progettazione delle strade"), che ha comportato la ridefinizione dello svincolo n. 1, con maggiore occupazione delle aree a valle della strada provinciale e maggiori lavori;
la modifica della sezione tipo della galleria artificiale Cisano, con una larghezza maggiorata di 2,50 m per garantire la corretta visibilita', appositi locali tecnici e un'uscita di sicurezza;
l'inserimento di apposite vasche di trattamento delle acque prima dello scarico nei recapiti finali, in accordo con le prescrizioni della delibera di approvazione del progetto preliminare;
l'introduzione di tutte le dotazioni impiantistiche nei tratti in galleria, nel rispetto delle nuove normative (antincendio, monitoraggio, illuminazione, segnaletica);
l'inserimento delle modifiche plano-altimetriche del tracciato e della posizione delle rotatorie in relazione alle suddette prescrizioni, in special modo a quelle di carattere archeologico-architettonico e paesaggistico, in relazione alla verifica delle visuali libere, alle interferenze con il reticolo idrografico, alle esigenze di mascheramento del tracciato e al bilanciamento terre fra tratti in scavo e tratti in riporto per il contenimento dei costi;
l'inserimento di modifiche planimetriche alla strada locale Tre Fontane, parallela al tracciato della nuova variante, per limitare l'interferenza di quest'ultima con un versante boschivo, e della modifica plano-altimetrica dei rami dello svincolo sulla ex S.S. 639 per non incidere su un versante interessato dalla ferrovia Lecco - Bergamo;
che, in particolare, il succitato recepimento della normativa regionale per la progettazione degli svincoli stradali ha comportato la modifica del piano degli espropri, implicando la necessita' di provvedere all'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 per le tratte tra le progressive dal km 1+180 al km 1+460 e dal km 2+100 sino a fine intervento;
che il suddetto progetto complessivo, approvato in linea tecnica dalla Giunta provinciale di Bergamo con delibera 29 agosto 2008, n. 421, e' stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 2 settembre 2008, con invii di documentazione integrativa a febbraio 2009;
che il 28 gennaio 2009 la Provincia di Bergamo, in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha pubblicato sui quotidiani "Avvenire" e "La Repubblica - edizione Lombardia" nonche' sul Bollettino ufficiale della Regione l'avviso di avvio del procedimento;
che con deliberazione 8 aprile 2009, n. VIII/9274, la Giunta della Regione Lombardia ha espresso, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo complessivo;
che, considerata l'indisponibilita' di risorse per il finanziamento dell'intera opera, con nota 5 giugno 2012, n. 58076, la Provincia di Bergamo ha proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di suddividere il progetto definitivo generale in due lotti funzionali e procedere alla sottoposizione a questo Comitato del progetto definitivo relativo al 1° lotto funzionale;
che il 30 ottobre 2014 e' stato redatto il suddetto progetto definitivo del 1° lotto funzionale, che prevede la realizzazione di una strada di tipo C1 "strada extraurbana secondaria" dello sviluppo complessivo di circa 2 km, con inizio a nord-ovest dell'abitato di Cisano Bergamasco, circa 70 m prima dell'imbocco lato Lecco della galleria artificiale Cisano, e termina verso sud in corrispondenza della rotatoria di connessione con la S.P. 169;
che rispetto al progetto definitivo complessivo sopra descritto, il 1° lotto prevede lo stralcio del tratto compreso fra la ex SS 639 e la galleria artificiale "Cisano" (che sara' realizzato nell'ambito del 2° lotto) nonche' l'inserimento, nei pressi dell'imbocco lato Lecco della predetta galleria, di un collegamento provvisorio alla via Tre Fontane mediante una rotatoria a raso, per assicurare la funzionalita' del lotto;
che le principali opere d'arte del 1° lotto funzionale in esame sono il ponte sul torrente Sonna e la galleria Cisano;
che, con nota 21 novembre 2014, n. 96423, la Provincia di Bergamo ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo del predetto 1° lotto funzionale;
che, tenuto conto dell'individuazione del citato 1° lotto funzionale, il 9 gennaio 2015 e' stato pubblicato sui quotidiani "Avvenire", "La Repubblica" e "L'eco di Bergamo" l'avviso di avvio del procedimento;
che la conferenza di servizi si e' tenuta il 12 gennaio 2015;
che con delibera 18 febbraio 2015, n. X/3152, la Regione Lombardia ha formulato parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto definitivo del lotto funzionale in questione, ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo n. 163/2006, e ha espresso la propria intesa in merito alla localizzazione dell'intervento;
che con nota 24 febbraio 2015, n. 4426, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo del lotto funzionale in esame;
che, con nota 8 giugno 2015, n. 50302, la Provincia di Bergamo ha inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) il progetto del citato 1° lotto funzionale, provvedendo, su richiesta del medesimo Consiglio, a successive integrazioni documentali, l'ultima delle quali avvenuta con nota 5 agosto 2015, n. 63709;
che, con decreto 18 settembre 2015, n. 223, il Presidente della Provincia di Bergamo ha approvato il linea tecnica il progetto definitivo del predetto del "Collegamento Lecco - Bergamo - S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale";
che, con nota 14 ottobre 2015, n. 80475, la Provincia di Bergamo ha chiesto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per il lotto in esame;
che, essendo decorsi 45 giorni dall'ultima trasmissione di documenti al CSLP da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla citata nota 5 agosto 2015, n. 63709, senza che il Consiglio stesso si sia pronunciato, e tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza del 31 ottobre 2015 per la presentazione del progetto a questo Comitato nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto-legge n. 133/2014, il predetto Ministero, con la citata nota 22 ottobre 2015, n. 39114, ha proposto a questo Comitato l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;
che il progetto definitivo in esame e' corredato della relazione del progettista, concernente la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare nonche' alle relative prescrizioni e raccomandazioni;
che gli elaborati progettuali includono il programma di risoluzione delle interferenze, nonche' il piano degli espropri;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dagli Enti interferiti e ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo in esame;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' la Provincia di Bergamo;
che la modalita' di affidamento e' l'appalto integrato;
che il cronoprogramma allegato al progetto definitivo indica la durata complessiva dell'appalto in 750 giorni;
sotto l'aspetto finanziario:
che il progetto definitivo dell'opera complessiva ha un costo di 53,045 milioni di euro, di cui 33,646 milioni di euro per lavori (compresi 1,278 milioni di euro per oneri per la sicurezza), 11,323 milioni di euro per somme a disposizione e 8,076 milioni di euro per IVA;
che il maggior costo del suddetto progetto definitivo rispetto al preliminare e' stato determinato, oltre che dalle modifiche progettuali sopra indicate, anche dall'incremento dei prezzi unitari, a causa del passaggio dal prezziario ANAS 2000 al prezziario ANAS 2008, che ha determinato un aumento medio dei costi per i lavori dell'ordine del 25-30 per cento;
che il 1° lotto funzionale all'esame ha un costo di 40 milioni di euro, cosi' articolato:

(importi in milioni di euro)
===================================================================== | | | di cui 0,907 milioni| | | |di euro per oneri di | | | | sicurezza non | | | |soggetti a ribasso e | | | |0,370 milioni di euro| | | | per progettazione | |  Lavori |    27,230 | esecutiva | +=================================+===========+=====================+ | | | di cui 6,440 milioni| | Somme a disposizione | |di euro per IVA al | |dell'Amministrazione |  12,770 |22% | +---------------------------------+-----------+---------------------+ | TOTALE |  40,000 |  | +---------------------------------+-----------+---------------------+

che, con deliberazione 22 maggio 2014, n. 45, il Consiglio provinciale di Bergamo ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016, nel quale ha inserito il lotto in esame, per il citato costo di 40 milioni di euro;
che, tenuto conto dell'assegnazione di 15 milioni di euro per il "Completamento dell'asse viario Lecco - Bergamo" di cui al decreto interministeriale 14 novembre 2014, n. 498, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 settembre 2015 le Province di Lecco e di Bergamo hanno destinato 6,9 milioni di euro alla "Variante alla ex S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco, ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - lotto San Gerolamo" e i restanti 8,100 milioni di euro alla realizzazione dell'intervento in esame;
che il suddetto importo di 8,100 milioni di euro e' imputato integralmente sull'annualita' 2015;
che, per il finanziamento dell'intervento in esame risultano disponibili complessivamente 40,033 milioni di euro costituiti da:
25,820 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 68/2008;
8,1 milioni di euro quale quota delle risorse di cui al suddetto decreto interministeriale n. 498/2014;
5 milioni di euro a carico della Regione Lombardia, come dalla deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3833, relativa al "1° aggiornamento a stralcio per l'anno 2012" del programma degli interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse regionale;
1,113 milioni di euro a carico della Provincia di Bergamo derivanti da impegni assunti per la progettazione definitiva;
che il Ministero prevede di erogare il finanziamento statale complessivo di 33,920 milioni di euro, corrispondente alla somma del finanziamento di 25,820 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 68/2008 e dei sopracitati 8,100 milioni di euro, compatibilmente con le disponibilita' di competenza e cassa, secondo le seguenti modalita':
25 per cento in unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dal verbale di consegna dei lavori;
ulteriore 25 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della prima erogazione;
30 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del RUP, corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata con le due precedenti rate;
19,5 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione della dichiarazione del RUP corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata con le tre precedenti rate;
il saldo (lo 0,5 per cento) a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dalla dichiarazione del RUP che attesti di aver speso il 95 per cento del costo dell'opera, corredata dalla copia del verbale di ultimazione dei lavori e dalla copia del certificato di collaudo con relativo atto d'approvazione;
Ritenuto di assegnare definitivamente all'opera in esame il contributo programmatico di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 68/2008, riservandolo al 1° lotto funzionale della stessa, come sopra descritto;
Ritenuto di dover prevedere che gli eventuali oneri per indennita' a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato debbano trovare capienza nel quadro economico del progetto;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 118657, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha ribadito il parere positivo relativo alla localizzazione e alla compatibilita' ambientale dell'intervento;
Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.
1.1 Ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, e' reiterato, a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera, il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 89/2006 sulle aree e sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale", ad eccezione delle tratte comprese tra le progressive dal km 1+180 al km 1+460 e dal km 2+100 sino a fine intervento.
1.2 Gli eventuali oneri per le indennita' dovute a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato dovranno essere ricompresi nel quadro economico dei progetti di cui ai punti 4.1 e 4.2 e rimarranno comunque a carico del soggetto aggiudicatore. 2. Assegnazione definitiva finanziamento.
E' assegnato definitivamente all'intervento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale" il contributo di euro 2.387.699 per quindici anni, assegnato programmaticamente con la delibera n. 68/2008, a valere sul contributo pluriennale di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2010. 3. Assegnazione ulteriore finanziamento e relative modalita' di erogazione.
3.1 Nell'ambito dell'importo di 15 milioni di euro che il decreto interministeriale n. 498/2014 ha assegnato al "Completamento asse viario Lecco - Bergamo", a valere sulle risorse di cui all'art. 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 133/2014, l'importo di 8,100 milioni di euro e' assegnato al finanziamento dell'intervento denominato "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale", con imputazione sull'annualita' 2015.
3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale n. 498/2014, eroghera' il contributo di cui al precedente punto 3.1, nei limiti degli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle variazioni che potranno essere apportate dal disegno di legge di stabilita' 2016, mediante trasferimento a favore del soggetto aggiudicatore.
3.3 L'erogazione di cui al punto precedente sara' disposta dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del suddetto Ministero a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, previa verifica, da parte di quest'ultima, dello stato di realizzazione dei lavori, dei crediti maturati nel rispetto del piano delle erogazioni elaborato dal medesimo soggetto aggiudicatore in raccordo con il cronoprogramma dei lavori, nonche' dell'insussistenza di contenzioso o di riserve da parte dei soggetti esecutori dei lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 69/2013.
3.4 In ogni caso il Ministero trasferira' le risorse statali di cui ai punti 2 e 3.1, al netto di eventuali disponibilita' finanziarie eccedenti il limite di spesa di cui al successivo punto 4.4, compatibilmente con le disponibilita' di competenza e cassa, secondo le seguenti modalita':
25 per cento in unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dal verbale di consegna dei lavori;
ulteriore 25 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della prima erogazione;
30 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del RUP, corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata con le due precedenti rate;
19,5 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione della dichiarazione del RUP corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata con le tre precedenti rate;
il saldo (lo 0,5 per cento) a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dalla dichiarazione del RUP che attesti di aver speso il 95 per cento del costo dell'opera, corredata dalla copia del verbale di ultimazione dei lavori e dalla copia del certificato di collaudo, con relativo atto d'approvazione.
3.5 Ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 498/2014, la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comportera' la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento. 4. Approvazione progetti definitivi.
4.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui ai successivi punti 4.5 e 4.6, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale", ad eccezione delle tratte comprese tra le progressive dal km 1+180 al km 1+460 e dal km 2+100 sino a fine intervento.
4.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui ai successivi punti 4.5 e 4.6, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale", limitatamente alle tratte comprese tra le progressive dal km 1+180 al km 1+460 e dal km 2+100 sino a fine intervento.
4.3 Le approvazioni di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nei progetti approvati. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.
4.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 40 milioni di euro, IVA inclusa, come sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'opera di cui ai punti 4.1 e 4.2.
4.5 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui ai punti 4.1 e 4.2 sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 4.4.
4.6 Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle raccomandazioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 4.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
4.7 Il programma di risoluzione delle interferenze e' riportato nell'elaborato progettuale n. 2.4.4 ("Piano di utilizzo dei materiali di scavo - planimetria sottoservizi"), il piano particellare degli espropri e' riportato nell'elaborato progettuale n. 1.8.1.2. ("Acquisizione aree - piano particellare"), mentre l'elenco delle ditte da espropriare e' riportato nell'elaborato progettuale n. 1.8.1.3 ("Acquisizione aree - elenco ditte"). 5. Copertura finanziaria.
Le disponibilita' destinate all'intervento sono articolate come segue:
25,820 milioni di euro, derivanti dall'assegnazione definitiva di cui al precedente punto 2;
8,1 milioni di euro a carico delle risorse di cui al decreto-legge n. 133/2014 e al decreto interministeriale n. 498/2014;
5 milioni di euro a carico della Regione Lombardia, come dalla deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3833;
1,113 milioni di euro a carico della Provincia di Bergamo, come dagli impegni gia' assunti. 6. Disposizioni finali.
6.1 Alla luce dell'incremento di costo dell'intero collegamento "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco" rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valutera' l'opportunita' di effettuare una ricognizione delle eventuali risorse residue di cui al decreto-legge n. 133/2014, che potrebbero essere destinate al completamento dell'opera.
6.2 Il contributo quindicennale a valere sui fondi ex lege n. 244/2007, di cui al precedente punto 2, potrebbe sviluppare una copertura finanziaria superiore ai 25,820 milioni di euro indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'eventuale eccedenza dovra' essere mantenuta in capo all'opera complessiva.
6.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti definitivi di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2.
6.4 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1.
6.5 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero.
6.6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
6.7 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovra' contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.
6.8 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la Provincia di Bergamo, soggetto aggiudicatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.
6.9 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
6.10 Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, dovra' essere revocato il CUP E71B04000030001, gia' assegnato all'intervento complessivo "Collegamento Lecco - Bergamo. S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco", e richiesto un CUP specifico per il 1° lotto funzionale dello stesso, che dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il lotto.
Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: Renzi
Il segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1265
 
Allegato 1

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
Collegamento Lecco - Bergamo, S.P. ex S.S. 639
dei Laghi Pusiano e Garlate -
Variante di Cisano Bergamasco
Approvazione progetto definitivo 1° lotto funzionale
Parte Prima - Prescrizioni
Ministero per i beni e le attivita' culturali
1. Si dovra' pervenire, nella fase di progettazione esecutiva, ad un affinamento progettuale del viadotto di attraversamento del torrente Sonna, al fine di assicurare al manufatto la qualita' progettuale necessaria ad un suo ottimale inserimento nello specifico contesto paesaggistico e naturalistico, da concordare con la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. La sistemazione spondale del torrente dovra' essere oggetto di una piu' attenta progettazione di naturalizzazione secondo i principi dell'ingegneria naturalistica, facendo in modo che i lavori previsti siano tali che a conclusione degli stessi agli alvei sia riconosciuta l'immagine naturalistica. Detta progettazione andra' sottoposta alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano.
3. L'attraversamento dei principali corsi d'acqua dovra' essere oggetto di un progetto di rinaturalizzazione degli argini secondo i principi dell'ingegneria naturalistica, concordando, anche in questo caso, gli elaborati progettuali con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano.
4. Dovra' essere assicurata l'assistenza archeologica continua in corso d'opera nei lavori di sterro lungo tutto il tracciato, da effettuarsi con benna liscia fino al raggiungimento dello sterile e/o al raggiungimento della quota di progetto.
5. Nelle aree in cui viene adottata la stabilizzazione a calce del fondo stradale, dovranno essere eseguiti sondaggi fino alla quota interessata dal trattamento, allo scopo di escludere il trattamento di eventuale stratigrafia sottostante.
6. Tutti gli interventi di assistenza archeologica dovranno essere eseguiti da una ditta archeologica specializzata, che operi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica della Lombardia.
7. In caso di ritrovamenti archeologici durante l'esecuzione dei lavori, le modalita' di intervento dovranno essere concordate di volta in volta con la suddetta direzione scientifica. Ministero per la difesa
8. Dovra' essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovra' essere inviato anche al Comando militare Esercito competente per territorio.
9. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della Difesa 9 agosto 2000, n. 146/394/4422, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi gia' con riferimento alle opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV.
10. Dovra' essere osservato quanto disposto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m.
11. Dovra' essere osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. Regione Lombardia
12. La Provincia di Bergamo, utilizzando eventuali economie di finanziamento o, in alternativa, risorse proprie dovra' procedere ad una sistemazione dell'intersezione tra la SP 169 e la strada comunale via per Odiago con soluzioni progettuali (rotatoria, incrocio canalizzato, ecc.) che tengano conto degli effettivi flussi di traffico e delle componenti dello stesso (utenza debole, mezzi pesanti, ecc.), con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza da garantire soprattutto alle utenze deboli; le suddette valutazioni dovranno essere effettuate a seguito dell'entrata in esercizio della variante. Flora, fauna ed ecosistemi.
13. I passaggi faunistici previsti nel progetto dovranno essere aumentati e migliorati come di seguito descritto:
i tre passaggi faunistici individuati nelle relative tavole di progetto dovranno essere riprogettati, in quanto le dimensioni previste non ne garantiscono la piena funzionalita'. In alternativa dovranno essere realizzati con manufatti scatolari o semicircolari di ampiezza minima di 1,50 m, altezza 0,80-1,00 m, con fondo naturale e con una banchina laterale rialzata che garantisca il passaggio contemporaneo della fauna e di acqua eventualmente incanalata. Dovra' inoltre essere predisposto il raccordo tra la soglia di ingresso al passaggio ed il piano campagna, adeguatamente rinverdito e piantumato;
in prossimita' dello svincolo n. 3 di collegamento con la SP 169, al limite dell'area d'intervento, dovra' essere adeguatamente sistemato a passaggio faunistico l'esistente tombotto di attraversamento della SP, attualmente non funzionale al passaggio della fauna minore.
14. Per quanto attiene le tipologie di barriere per gli anfibi proposte in progetto, le barriere localizzate a valle dell'attraversamento sul torrente Sonna, cosi' come raffigurate nelle relative tavole di progetto, dovranno essere prolungate in direzione sud verso la rotonda di collegamento con la SP n. 169, fino al limite dell'intervento, cosi' da evitare il possibile attraversamento della fauna anfibia proveniente dall'intera piana e dalle colline soprastanti. Aree agricole.
15. Al fine della tutela delle attivita' agricole e' necessario che vengano definite azioni compensative:
rivolte alle aziende di settore interferite e penalizzate dalla sottrazione di suolo agricolo: preliminarmente dovranno essere analizzati quali/quantitativamente gli impatti indotti sulle imprese agricole interessate dalle opere in progetto, con particolare riferimento alla ricomposizione delle proprieta' frammentate e alla difesa della produzione;
per la perdita di funzioni ambientali svolte dal suolo (valore ecologico e capacita' di stoccaggio di carbonio organico): per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a metodi e schemi interpretativi gia' collaudati (es.: Metodo STRAIN); si chiede inoltre di valutare la possibilita' di ricorrere a interventi di ripristino delle condizioni di fertilita' di suoli a oggi impermeabilizzati e, ove possibile, a interventi di compensazione preventiva.
Dovranno in ogni caso essere garantiti:
il ripristino della fertilita' iniziale dei suoli interessati, sia lungo il tracciato sia nelle aree adibite a cantiere/deposito;
la creazione di fasce arbustive di raccordo con le superfici boscate e/o cortine arboree e arbustive idonee alla mitigazione dell'impatto dell'infrastruttura sul territorio agricolo;
l'accesso dei mezzi agricoli ai terreni separati con la creazione del nuovo asse stradale, attraverso la realizzazione di sottopassaggi di adeguate dimensioni che potranno servire anche come ecodotti;
il trattamento delle acque di prima pioggia come da normativa vigente, assicurando la continuita' del sistema idraulico.
16. Dovra' inoltre essere garantita la compensazione delle superfici disboscate, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale 21 settembre 2005, n. VIII/675, e successive modifiche e integrazioni.
17. In particolare dovra' essere garantita la vitalita' di tutte le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuovo impianto. Tali essenze dovranno essere autoctone e rispettare la normativa di settore. A questo scopo dovra' essere effettuata una verifica nei tre anni successivi alla semina da parte del proponente stesso, con obbligo di sostituzione nel caso di fallanze.
18. Si ricorda infine che, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 2011, n. 181, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e in particolare il criterio del Valore Agricolo Medio (VAM), le procedure di esproprio dovranno considerare criteri d'indennita' basati su requisiti specifici del bene e il reale valore commerciale dello stesso. Per i siti compresi nella Rete Natura 2000.
19. Per i siti compresi nella Rete Natura 2000 e' necessario che venga eseguito uno studio d'incidenza che analizzi i potenziali effetti che l'intervento in esame, sia in fase di cantierizzazione che in fase di esercizio, potra' avere sui Siti interessati (SIC "IT2030005 Palude di Brivio", a integrazione della documentazione presentata, e ZPS "IT2030008 II Toffo"), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche".
Lo studio d'incidenza di cui sopra dovra':
valutare i possibili tracciati stradali alternativi esterni alla ZPS "IT2030008 II Toffo", includendo anche l'opzione zero;
recepire il perimetro corretto e ufficiale del SIC "IT2030005 Palude di Brivio" disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
approfondire e contestualizzare l'analisi delle valenze ambientali e presenze floro/faunistiche nelle aree dei siti (SIC e ZPS) piu' direttamente e marcatamente coinvolte dal progetto, laddove vi siano habitat (intesi sia come habitat vegetazionali che habitat per specie faunistiche) sia adiacenti che interferiti dal tracciato viabilistico o comunque oggetto di ripercussione della pluralita' di impatti, sia temporanei che definitivi;
con riferimento agli elementi emergenti dall'analisi di maggior dettaglio di cui al precedente punto c), esplicitare e localizzare le misure di mitigazione sito specifiche piu' appropriate per la risoluzione o riduzione delle interferenze individuate;
valutare gli effetti prodotti dall'inquinamento luminoso provocato dagli impianti di illuminazione del tracciato stradale;
prevedere il programma di monitoraggio floristico e faunistico, ante, durante e post operam.
Si dovra':
valutare adeguatamente l'eventuale incidenza delle opere in progetto, con particolare riferimento ai possibili effetti delle fasi di cantiere sugli habitat e stille specie tutelate nel sito;
limitare, in adiacenza del SIC e della ZPS, per quanto possibile, la fase di cantiere al periodo agosto/gennaio, escludendo i lavori nel periodo febbraio/luglio. Cio' al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica;
garantire, per le opere di mitigazione e ricostruzione degli habitat, per un congruo periodo, la relativa manutenzione. Aspetti geologici, idrogeologici e sismici.
20. Dovra' essere assicurato che non vengano occluse di fatto le sezioni idrauliche in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Sonna, anche monitorando lo stato di manutenzione dei versanti e delle sponde del corso d'acqua per escludere la possibilita' che, a causa di fenomeni di erosione e dilavamento, alberi di alto fusto possano essere trasportati dal torrente in piena.
21. Le opere di protezione idraulica previste sulle sponde e nell'alveo del torrente, in corrispondenza dell'intersezione con il ponte in progetto (scogliera con massi ciclopici e talee), in nessun caso potranno restringere la sezione attuale dell'alveo; e' da escludere inoltre la presenza delle talee verdi, in quanto andrebbero a modificare il coefficiente di scabrezza del corso d'acqua e con la crescita e la scarsa manutenzione potrebbero, in pochi anni, rendere insufficiente la sezione. Si ritiene altresi' opportuno sigillare con calcestruzzo gli spazi tra i singoli massi ciclopici.
22. Per quanto concerne lo smaltimento delle acque di piattaforma, premesso che le superfici stradali non rientrano esplicitamente nel campo di applicazione di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 ("Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"), si ritiene tuttavia, in ragione della peculiarita' del territorio attraversato e del notevole flusso di veicoli atteso sull'infrastruttura in progetto, che i rischi di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento da tali superfici possano essere equivalenti alle tipologie individuate al comma 1, lettere c) e d), dello stesso art. 3. Cio' premesso, si sottolinea che il sistema di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia deve essere opportunamente dimensionato; le vasche di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, inoltre, cosi' come definite dal Regolamento, devono servire anche per il contenimento di sversamenti incidentali e per le acque di spegnimento di incendi, che dovranno essere raccolte e tempestivamente smaltite come rifiuto.
23. La realizzazione del nuovo ponte e di ogni altro manufatto, che andra' a occupare aree demaniali e/o di scorrimento delle acque, dovra' essere oggetto, prima dell'inizio dei lavori, di apposita istanza di concessione, corredata da apposita documentazione grafica (in cui siano specificamente evidenziate e dichiarate le aree demaniali occupate, nonche' la relativa quantificazione), in quanto soggette al pagamento dei relativi canoni di occupazione permanente e/o provvisoria.
24. Nello studio esecutivo, ogni scarico, attraversamento con sottoservizi e/o eventuale opera provvisionale interessante il torrente Sonna, sara' vincolato alla redazione di apposito progetto in cui siano riportati tutti i dati necessari all'acquisizione delle relative concessioni, nonche' al calcolo dei canoni per occupazione demaniale. Rischio sismico.
25. Nel progetto esecutivo dovranno essere approfondite la natura dei materiali e gli aspetti di caratterizzazione dei terreni con misure dirette, finalizzate all'individuazione dei parametri da utilizzare per la definizione dell'azione sismica di progetto, individuando altresi' l'eventuale presenza di paleomorfologie sepolte in grado di generare effetti di sito sismoindotti.
26. In fase esecutiva, in applicazione delle norme tecniche di cui al decreto interministeriale 14 gennaio 2008, si dovra' tenere conto dell'opportuna caratterizzazione sismica per quanto riguarda:
analisi di stabilita' dei pendii naturali e non;
opere in sotterraneo;
opere di materiali sciolti e fronti di scavo;
opere di sostegno;
opere di ancoraggio;
opere di fondazione.
Si dovra' definire l'azione sismica di progetto per tutti gli stati limite. Inquinamento luminoso.
27. Dovranno svolgersi le opportune valutazioni in tema d'inquinamento luminoso conseguente agli impianti d'illuminazione del tracciato stradale, riducendo, per quanto possibile, le fonti luminose in prossimita' degli svincoli 1 e 3 e prevedendo l'adozione delle piu' restrittive norme in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso. Piani di Monitoraggio.
28. Il piano di monitoraggio ambientale (PMA) dovra' essere modificato e integrato, valutando i possibili cambiamenti territoriali-ambientali/progettuali nel frattempo intervenuti.
29. Tutti gli aspetti puntuali e attuativi del PMA (metodologie, parametri, localizzazione punti di misura, modalita' di trattamento dei dati e di interventi di risoluzione delle criticita') e le modalita' di verifica di ottemperanza alle relative prescrizioni dovranno essere concordati nel dettaglio con ARPA.
30. E' opportuno che il proponente si faccia carico di attivare, tempestivamente, e comunque prima dell'avvio della fase di monitoraggio ante operam, un confronto con ARPA per integrare e aggiornare per la fase operativa il PMA e gli elaborati progettuali esecutivi e concordare le modalita' di attuazione del monitoraggio.
31. Relativamente alla gestione di specifiche criticita', alle modalita' di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali nonche' per la risoluzione delle questioni puntuali, sara' opportuno individuare delle forme, anche semplificate, di Osservatorio ambientale.
32. Gli oneri per l'esecuzione dei rilievi, per la rendicontazione degli stessi, nonche' per la suddetta attivita' di audit saranno a carico della Provincia di Bergamo.
33. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere accessibili, concordando la modalita' di gestione dei flussi informativi.
34. La Provincia di Bergamo dovra' comunque farsi carico delle eventuali azioni mitigative nel caso in cui i risultati del monitoraggio evidenziassero situazioni di criticita' o di superamento delle soglie fissate, indicando altresi' i tempi di attuazione delle misure mitigative e/o correttive.
35. Dovra' essere assicurata, per un congruo periodo dopo la realizzazione dell'infrastruttura, la manutenzione delle opere di mitigazione. Inquinamento acustico.
36. Nella documentazione presentata, le valutazioni previsionali di impatto acustico ripropongono il 2006 come anno di riferimento per lo scenario ante operam e il 2015 come anno di riferimento per il post operam. E' necessario che sia dato adeguato riscontro del fatto che i suddetti scenari (2006, 2015) siano effettivamente rappresentativi, rispettivamente, dell'attuale stato di fatto e della prevista situazione di progetto.
37. La valutazione dell'impatto acustico dell'infrastruttura in progetto, e percio' l'individuazione delle situazioni critiche e la progettazione delle necessarie opere di mitigazione, e' stata effettuata utilizzando come descrittori acustici i parametri Lday e Lnight mentre i limiti di rumore fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si riferiscono agli indicatori Leq(A) diurno e Leq(A) notturno. Si ritiene che tale scelta necessiti di una piu' precisa motivazione e debba essere supportata da adeguate valutazioni sulle caratteristiche del traffico per i diversi periodi temporali della giornata. In particolare, dovra' essere verificata la stima dei livelli di rumore in Leq (anche e in particolare rispetto al periodo di riferimento da utilizzare) al fine del confronto con i valori limite di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004.
38. Per quanto attiene il monitoraggio acustico post operam, questo dovra' in primo luogo essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore e l'efficacia delle misure di mitigazione previste e, se necessario, a dimensionarne di ulteriori. Ai termine del monitoraggio acustico post operam, dovra' essere predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformita' ai limiti e l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessarie nonche' dei tempi della loro attuazione.
39. Nell'elaborato 9.1.1 e' presentata una campagna di rilievi fonometrici realizzata nel luglio 2008 "al fine di monitorare degli attuali livelli sonori sul territorio che sara' coinvolto dalla variante di Cisano Bergamasco ex SS 639, oggetto del presente studio, in particolare presso quei ricettori potenzialmente piu' disturbati." Nello stesso elaborato s'ipotizza l'utilizzo della suddetta campagna come rappresentativa delle misure ante operam per il PMA. In considerazione del tempo trascorso, si ritiene opportuno che sia rivalutata l'effettiva rappresentativita' delle misure 2008 rispetto alla situazione attuale del clima acustico (e dunque il loro utilizzo come AO nel piano di monitoraggio).
40. In sede di verifica post operam dovra' essere previsto, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998, che i livelli sonori misurati in facciata ai recettori considerino anche gli effetti delle riflessioni e che, in relazione ad eventuali superamenti dei limiti, il proponente si faccia carico, per quanto di competenza, dei necessari interventi di mitigazione al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004.
41. Al fine della messa a punto del monitoraggio, dovranno essere considerate le indicazioni che seguono:
per le infrastrutture esistenti, fatta salva l'applicabilita' del limite indicato in tabella (quello delle nuove infrastrutture), in caso di superamento dei limiti il gestore e' tenuto, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, a predisporre un piano di contenimento e abbattimento del rumore con le modalita' definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000;
per infrastrutture di nuova realizzazione, il rispetto dei limiti del rumore deve essere garantito da subito. Si evidenzia, a questo proposito, che presso alcuni recettori in prossimita' della localita' Torchio sono stimati livelli di rumore post operam mitigati superiori ai limiti. Le mitigazioni dovranno essere pertanto adeguate per conseguire il rispetto dei limiti.
42. Vengono fomite le mappe di rumore delle simulazioni eseguite, ma tali mappe forniscono una rappresentazione dei risultati schematica e non esaustiva. E' necessario che nelle mappe di rumore post operam siano quantomeno individuati i recettori con superamenti e che le mappe siano corredate con uno sfondo cartografico (CTR ortofoto, ecc.) che consenta di contestualizzare territorialmente i risultati.
43. La descrizione del monitoraggio acustico fornita nel documento 12.1 risulta sintetica e incompleta nelle informazioni: e' infatti opportuno che venga fornita la mappa con l'ubicazione dei punti di misura e che vengano integrate le informazioni relative alle posizioni dei punti stessi nel contesto territoriale e ai criteri adottati per la localizzazione (vicinanza ad aree interessate dai cantieri, vicinanza ai percorsi del traffico cava-cantiere, vicinanza al tracciato stradale e in particolare presso quei ricettori piu' disturbati). Le informazioni fomite per i recettori devono pertanto essere integrate con dati relativi alla distanza dall'infrastruttura e alla destinazione d'uso, in particolare, qualora fossero presenti recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura).
44. Il progetto di monitoraggio prevede misure di breve, media e lunga durata. E' necessario che esso che venga integrato con l'indicazione relativa ai criteri adottati per decidere la durata delle misure e quali punti interessare dalle diverse tecniche di monitoraggio.
45. Per ciascuna postazione vengono riportati i valori del Leq (orari, media giornaliera diurna e notturna, media settimanale diurna e notturna). Poiche' i punti di misura I- AC01/D/T1 - Via Bisone, II-AC01/S/T1 - Via Tre Fontane e IV-AC03/S/T1 - Via Solferino non sono stati compresi nella campagna del luglio 2008, e' necessario che il monitoraggio ante operam venga integrato con le misure presso le suddette postazioni.
46. Si evidenzia la necessita' di prevedere due ulteriori punti di monitoraggio in corrispondenza del gruppo di recettori 9-13 (area residenziale prossima a Via Colombera di Sotto) e 41-43 (area industriale di Via Torchio) dove, pur non evidenziando superamenti dei limiti di legge, le simulazioni prevedono un significativo incremento del rumore dovuto all'infrastruttura in progetto.
47. Per quanto riguarda la fase di cantiere:
si sottolinea la necessita' di prevedere una specifica procedura per la tempestiva comunicazione all'organo di controllo dei dati di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle azioni adottate per il contenimento del rumore e delle eventuali opere di mitigazione provvisorie;
si evidenzia l'opportunita' di effettuare il monitoraggio del rumore anche in corrispondenza dei recettori prospicienti la pista di accesso all'area di lavoro per la costruzione della galleria, esposti al rumore generato dalla movimentazione dei mezzi pesanti di cantiere.
48. Relativamente alle elaborazioni effettuate per la valutazione dell'impatto acustico della nuova infrastruttura, si sono evidenziati alcuni aspetti critici, come di seguito descritti, per i quali occorre prevedere misure correttive/integrative:
descrivere le tecniche di stima del rumore del tratto in galleria ed in particolare delle zone d'imbocco della stessa;
specificare le caratteristiche delle infrastrutture esistenti, descritte nella relazione come simili alla variante in progetto, prese in considerazione per la taratura del modello;
integrare la relazione con valutazioni relative agli scostamenti registrati tra i risultati delle misure e quelli del modello nonche' alle situazioni in cui questi scarti risultano piu' significativi. Inquinamento atmosferico.
49. Con riferimento al piano di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, riferito alle fasi ante operam, in corso d'opera e post operam, si evidenzia quanto segue:
l'altezza di prelievo indicata per i parametri chimici da rilevare, pur rientrando nel range fissato dalla norma, non e' quello indicato dal decreto interministeriale 2 aprile 2002, n. 60, All. VIII (1,5 m - 4 m). Si ritiene opportuno, trattandosi di criteri generali, richiamare e utilizzare le tecniche di prelievo definite dalla norma;
la misura degli idrocarburi non metanici (NMHC) non e' piu' richiesta ai sensi di legge, pertanto non si ritiene necessaria. La misura di C6H6 in aria e di IPA nel particolato e' ritenuta sufficiente a garantire l'informazione su tali composti organici;
le campagne di misura devono garantire la copertura temporale minima prevista per le misure indicative di cui all'All. X del decreto interministeriale n. 60/2002 (14 per cento dei giorni dell'anno, garantendo la rappresentativita' della variabilita' stagionale).
in merito al posizionamento dei punti di misura, si esprimono le seguenti valutazioni:
il sito in localita' Torchio e' rappresentativo dell'impatto che avra' la variante sugli insediamenti abitativi di Cisano Bergamasco;
il punto di imbocco a sud galleria puo' essere considerato come rappresentativo della fase di corso d'opera;
il sito in prossimita' dell'apertura della galleria non puo' considerarsi rappresentativo della valutazione della potenziale esposizione della popolazione;
il sito della palude di Brivio e' da considerarsi adeguato esclusivamente per la protezione della vegetazione;
Si propone d'individuare, anche nel tratto stradale urbano esistente, almeno un punto di misura AO e PO al fine di verificare gli effettivi vantaggi complessivi attesi dell'opera. La microlocalizzazione dei punti di misura, inoltre, dovra' avvenire in accordo con ARPA, previo sopralluogo congiunto;
il monitoraggio dovra' prevedere anche la misura delle concentrazioni degli inquinanti all'interno e all'esterno della galleria (imbocchi e apertura centrale); cio' anche al fine di verificare la necessita' di ulteriori interventi mitigativi, quali l'installazione di idonei sistemi di ventilazione, aspirazione e abbattimento delle emissioni. Per le superfici della galleria si raccomanda di valutare l'opportunita' di utilizzare vernici fotocatalitiche;
non sono illustrati i criteri di valutazione dei dati al fine di individuare eventuali anomalie riscontrate. Il soggetto proponente/attuatore dovra' pertanto farsi carico di integrare il PMA nella fase di confronto con ARPA.
50. Relativamente allo studio di qualita' dell'aria, nella parte descrittiva del quadro generale delle norme si cita la zonizzazione precedente a quella attualmente in vigore.
51. Relativamente allo studio modellistico di qualita' dell'aria, si ritiene necessaria la sua revisione in quanto, dall'analisi del materiale disponibile, non sono del tutto chiare le ipotesi assunte nella modellazione delle emissioni e delle concentrazioni. Flora, fauna ed ecosistemi.
52. La localizzazione dei punti di monitoraggio degli effetti indotti sull'habitat dovra' avvenire in accordo con ARPA, previo sopralluogo congiunto.
53. Sara' necessario indicare i punti di monitoraggio sopra richiamati su apposite tavole, precisando i tipi di rilevamenti effettuati nelle varie stazioni di monitoraggio vegetazionale e faunistico e specificando il tipo di indagine, la metodica di monitoraggio e la tempistica.
54. Ad esempio, considerando la distribuzione frammentaria dell'habitat prioritario 91EO, ne sara' effettuato il monitoraggio in piu' stazioni, in modo da coprire almeno la meta' della sua superficie di ripartizione nell'area interessata dall'intervento.
55. Si dovra' eseguire un monitoraggio vegetazionale basato su rilievi fitosociologici per lo meno lungo il tratto prospiciente l'intervento ed eventuali programmi d'intervento per il contenimento delle specie invasive.
L'intervento, infatti, puo' comportare il rischio di diffusione di specie aliene e invasive con conseguente impatto sulle popolazioni di specie autoctone (predazione, competizione, ecc.). Considerando che lo stesso Ente Parco Adda Nord ha evidenziato la problematica della crescente presenza di specie invasive, si ritiene che le opere di mitigazione e compensazione previste (sistemazione a verde) possano non essere sufficienti a contenere tali effetti. Contenimento degli impatti nelle fasi di cantiere.
56. Per la fase di costruzione, al fine del contenimento delle emissioni di polveri, oltre alle misure di mitigazione indicate nello studio e a quelle previste dalla delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, dovranno essere attuati i seguenti interventi:
impiego, ove possibile, di apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico);
dotazione di filtri di abbattimento del particolato per le macchine di cantiere funzionanti con motore diesel e utilizzo di carburanti con basso tenore di zolfo (<50 ppm);
utilizzo di gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche per minimizzare le emissioni in atmosfera;
rispetto del divieto di combustione all'aperto, come introdotto dalla delibera di Giunta regionale 11 luglio 2008, n. 7635, ma esteso a tutto l'anno.
57. Negli ambiti posti all'interno del Parco regionale Adda Nord, l'utilizzo del territorio agricolo e forestale in fase di cantiere dovra' essere limitato allo stretto necessario; dovranno essere altresi' attuati tutti gli interventi atti a contenere le emissioni inquinanti (segnatamente le polveri) e gli eventuali sversamenti di inquinanti al suolo.
58. Nella fase di costruzione dell'opera occorre prevedere interventi volti alla salvaguardia delle superfici boscate confinanti con l'area di cantiere ed alla conservazione della struttura dei suoli. Al termine della costruzione, occorre prevedere interventi di ripristino e valorizzazione ambientale mediante inerbimenti delle scarpate viarie, delle aree interessate dai cantieri e delle piste di accesso ai cantieri.
59. Massimizzare il riutilizzo e il recupero del materiale da scavo, smaltendo solo la parte residua non recuperabile, nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa vigente.
60. Dovra' essere prestata particolare attenzione agli effetti cumulativi dell'opera con altri interventi infrastrutturali in programma, coordinando sia la cantieristica che il progetto di mitigazione e compensazione. Comune di Villa D'Adda.
61. Il progetto infrastrutturale dovra' tener conto della situazione della SP 169 in localita' Boschetto, che nelle attuali condizioni non puo' in alcun modo sostenere un aumento del traffico, sia per il tracciato che per le pendenze che presenta.
62. Sara' necessario prevedere la realizzazione, in lato est del tratto della SP 169, di una pista ciclopedonale che garantisca una certa sicurezza a chi si trova necessariamente a dover percorrere quel tratto di strada, che non sara' sicuramente piu' considerabile una strada locale.
63. A garanzia dei fruitori della pista ciclopedonale e dei residenti, dovra' essere realizzato un attraversamento con impianto semaforico a chiamata in corrispondenza dell'intersezione di via Zappello ed un attraversamento ciclopedonale sicuro in prossimita' della rotatoria posta al Km 3,5 della SP 169.
64. Lungo il nuovo tratto della SP ex 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto stralcio, considerato il territorio su cui insistera', si dovra' provvedere a realizzare quanto necessario per un'adeguata mitigazione ambientale. Parco Adda Nord Prescrizioni parere urbanistico Parco Adda Nord.
65. Dovra' essere effettuato un approfondimento specifico relativamente alle caratteristiche dell'area in cui l'opera s'inserisce, con particolare riferimento, all'interno della relazione paesaggistica, alle interferenze dell'opera con la ZPS del Toffo.
66. Il progetto dovra' essere integrato con la specifica previsione, definita anche in termini di computo metrico estimativo, di ripristini vegetazionali, quali interventi di ricostituzione della vegetazione erbacea, arbustiva, arborea danneggiata/eliminata per attivita' di cantiere e per la realizzazione delle opere di progetto (es. lungo rogge, torrenti), cosi' come specificamente indicato nella determinazione relativa alla Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA), predisposta dal Parco Adda Nord.
67. Le opere di mitigazione attualmente previste dovranno essere implementate, con specifico riferimento a quanto contenuto nella determinazione relativa alla VINCA predisposta dal Parco Adda Nord, ed in particolare si dovra' procedere a:
a) prevedere mitigazioni urbane, a principale valore estetico e paesaggistico (riguardanti scarpate, aree intercluse alla viabilita', aiuole, raccordi), che non possono essere considerate mitigative delle alterazioni, temporanee e/o permanenti, dei luoghi, delle connessioni ecologiche degli habitat naturali e seminaturali;
b) prevedere mitigazioni con valore funzionale ed ecologico, con la finalita' di ridurre e mitigare gli effetti negativi indotti dalla cantierizzazione e dal regolare funzionamento dell'opera; in particolare si dovranno progettare ulteriori attraversamenti e barriere faunistiche lungo la porzione meridionale della palude di Brivio, dove gia' attualmente sono segnalate presenze soprattutto di anfibi e mammiferi negli ambienti prospicienti la viabilita', spesso oggetto di incidenti causati nel tentativo di attraversamento della viabilita'.
68. La proposta progettuale relativa alle opere di mitigazione dovra' essere integrata con la previsione progettuale di ulteriori interventi, da realizzarsi a titolo compensativo, ed in particolare si dovra' procedere al versamento, al Parco Adda Nord, della monetizzazione relativa alla compensazione della trasformazione del bosco, cosi' come calcolata in progetto, che verra' utilizzata dall'Ente per la realizzazione di interventi di miglioramento forestale.
69. E' necessario integrare la relazione e gli elaborati relativi alla cantierizzazione con documentazione maggiormente dettagliata, dalla quale si evincano con chiarezza gli effettivi impatti sull'ambiente in sede di cantierizzazione e, al contempo, le misure mitigative e cautelative previste.
In particolare:
si dovranno indicare puntualmente in planimetria tutte le aree destinate allo stoccaggio, le quali dovranno essere specificatamente e singolarmente progettate, cosi' come dovra' essere specificatamente e puntualmente progettata la fase del loro smantellamento e del ripristino dello stato dei luoghi, al fine di poter verificare e monitorare le attivita' di cantiere e le loro interferenze con il territorio in termini di inquinamento;
si dovra' procedere alla redazione di specifico piano scavi, oltre che di progetto di ripristino, in rapporto alle previste opere provvisorie che determinano spostamenti di terra e opere di riempimento, con ridefinizione, seppure temporanea, dell'assetto morfologico dei luoghi. Prescrizioni valutazione incidenza.
70. Dovra' essere recepito, laddove riportato, il perimetro corretto e ufficiale del Sito di importanza comunitaria IT2030005 Palude di Brivio, reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
71. Dovra' essere approfondita e contestualizzata l'analisi delle valenze ambientali e presenze floro/faunistiche nelle aree dei siti (SIC e ZPS) piu' direttamente e marcatamente coinvolte dal progetto, laddove vi siano habitat (intesi sia come habitat vegetazionali che habitat per specie faunistiche) sia adiacenti che interferiti dal tracciato viabilistico, o comunque oggetto di ripercussione della pluralita' di impatti, sia temporanei che definitivi, sia della fase di cantiere che regolare esercizio.
72. Con riferimento agli elementi emergenti dall'analisi di maggior dettaglio di cui al precedente punto, dovranno essere rivalutate e incrementate le misure di mitigazione sito specifiche piu' appropriate per la risoluzione o riduzione delle interferenze; ad esempio, lungo il tracciato stradale adiacente la porzione meridionale della palude di Brivio, dovranno essere previste adeguate barriere e sottopassi faunistici per ridurre il rischio di mortalita' animale per attraversamento della carreggiata, fenomeno gia' attualmente verificatosi, con l'attuale traffico in transito; analoghe considerazioni di dettaglio dovranno essere condotte rispetto alla ZPS II Toffo.
73. Dovra' essere integrata la valutazione degli impatti, considerando anche l'inquinamento luminoso conseguente agli impianti di illuminazione del tracciato stradale, riducendo per quanto possibile le fonti luminose in prossimita' degli svincoli 1 e 3 e prevedendo l'adozione delle piu' restrittive norme in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.
74. Nelle opere di mitigazione, compensazione, ripristino delle formazioni vegetazionali arbustive e o arboree, diversamente dagli schemi di impianto proposti, dovra' essere prevista una disposizione delle piante naturale e plurispecifica.
75. Tra le specie arboree autoctone segnalate per formazioni igrofite, utilizzare dovra' essere utilizzata Alnus glutinosa invece di Alnus incana.
76. La progettazione esecutiva dovra' comprendere e declinare chiaramente, distinguendoli, ripristini ambientali, opere di mitigazione e opere di compensazione, intendendo:
come ripristini vegetazionali, gli interventi di ricostituzione della vegetazione erbacea, arbustiva, arborea danneggiata/eliminata per attivita' di cantiere e per la realizzazione delle opere di progetto (es. lungo rogge, torrenti). Tali opere non sono quindi da intendersi mitigazioni ma rimesse in pristino, pertanto obbligatorie;
come opere di mitigazione:
le mitigazioni urbane, a principale valore estetico e paesaggistico (riguardanti scarpate, aree intercluse alla viabilita', aiuole, raccordi), che non possono essere considerate mitigative delle alterazioni, temporanee e/o permanenti dei luoghi, delle connessioni ecologiche degli habitat naturali e seminaturali;
le mitigazioni con valore funzionale ecologico, da integrare nel progetto presentato, perche' risultino calmierati, laddove possibile, gli effetti negativi indotti dalla cantierizzazione e dal regolare funzionamento dell'opera;
come opere di compensazione:
le compensazioni conseguenti alla trasformazione d'uso del bosco, che il proponente dichiara di voler monetizzare all'ente forestale e che l'ente utilizzera' per interventi di miglioramento forestale, ove ritenuto opportuno;
la compensazione per il danno paesistico-ambientale derivante dalla realizzazione dell'opera;
la compensazione per l'incidenza negativa esercitata sugli habitat di specie, presenti nel SIC e nella ZPS, attraverso la realizzazione d'interventi di riqualificazione e miglioramento ambientale all'interno dei siti, che favoriscono la naturalita' e la conservazione degli habitat nonche' la permanenza di popolazioni delle specie faunistiche e floristiche per la cui tutela i siti sono stati istituiti.
77. Lo studio d'incidenza, che dovra' essere presentato, dovra' essere comprensivo di un programma di monitoraggio floristico e faunistico, ante, durante e post operam.
78. Rispetto alla cantierizzazione dell'opera, dovra' essere previsto di non localizzare piste di cantiere o aree di stoccaggio e affini all'interno dei siti di Rete Natura 2000, predisponendo inoltre barriere cieche continue a delimitazione del cantiere stesso, verso i siti.

Parte Seconda - Raccomandazioni

1. In fase di cantiere si raccomanda di definire un piano temporale delle opere che eviti lo svolgimento dei lavori nel momento riproduttivo della fauna.
2. Al termine dei lavori si raccomanda la rimessa in pristino di tutte le aree interessate dai cantieri.
3. Si raccomanda di tenere in considerazione la Rete ecologica regionale (RER), alla quale e' stata riconosciuta la valenza di infrastruttura prioritaria per la Lombardia nell'ambito del Piano territoriale regionale approvato con delibera di Giunta regionale 16 gennaio 2008, n. 6447.
4. Si suggerisce di corredare la relazione con una trattazione specifica, coerente e lineare delle modalita' di riconnessione dei diversi ambiti.
5. Per tutte le misure di mitigazione sara' privilegiato l'utilizzo di specie autoctone la cui provenienza sia certificata, ad esempio, per quanto riguarda le erbacee, dal Centro flora autoctona della Regione Lombardia.
6. Si evidenzia l'opportunita' di fare riferimento ai "Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale", redatti nell'ambito di un progetto piu' ampio intitolato "Studio interdisciplinare sui rapporti tra protezione della natura e infrastrutture di trasporto" e approvato il 7 maggio 2007, con decreto n. 4517 del Direttore generale della Qualita' dell'ambiente.
7. Per l'attuazione delle opere si richiede di fare prioritariamente riferimento all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica cosi' come individuate nel Quaderno tipo di cui alla delibera di Giunta regionale 29 febbraio 2000, n. VI/48740.
8. Si raccomanda, in generale, di definire un piano temporale delle opere che eviti lo svolgimento dei lavori nel momento riproduttivo della fauna, cio' con particolare riferimento alle aree poste nelle vicinanze del SIC "Palude di Brivio" e della ZPS "IT2030008 II Toffo".
9. Tenuto conto delle attivita' di prevenzione dei rischi promosse da Regione Lombardia e di quanto previsto nel Programma regionale di sviluppo vigente e dai contenuti del Programma regionale integrato di mitigazione dei rischi (PRIM) 2007-2010, approvato con delibera di Giunta regionale n. 7243/2008, si raccomanda che vengano tenuti in considerazione i sempre piu' frequenti allagamenti, e conseguenti blackout elettrici, connessi anche ai cambiamenti climatici in corso, che determinano precipitazioni particolarmente intense. Pertanto si invita a prevedere strumentazioni idonee a ridurre l'impatto di eventuali situazioni, con particolare attenzione ai tratti stradali in galleria artificiale e in trincea, come ad esempio la predisposizione di idrovore dotate di gruppo di alimentazione autonoma e di segnalazione semaforica di divieto di accesso in caso di allagamento delle stesse.
10. In merito ad alcuni aspetti progettuali si suggerisce di valutare a livello di progettazione esecutiva:
gli eventuali interventi di stabilizzazione dell'area in dissesto in localita' Odiago (stato di fatto, attivita' svolte ed eventuali sistemi di monitoraggio installati);
le eventuali opere di difesa prese in considerazione, o le motivazioni per le quali non sono state previste, per affrontare la possibilita' di fenomeni attivi d'instabilita' diffusa interessanti il versante nord della collina Ceregallo.
11. Si mette in evidenza che nella relazione sismica non si fa riferimento alla recente disposizione regionale in materia. Dal 14 ottobre 2014, data di pubblicazione della deliberazione regionale n. 2489/2014, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica di Regione Lombardia (delibera di Giunta regionale n. 2129/2014), nei Comuni che saranno riclassificati dalla zona 4 alla zona 3 e dalla zona 3 alla zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni - pubbliche e private - dovranno essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle zone 3 e 2. Tale provvedimento si e' reso necessario per evitare l'utilizzo di "procedure semplificate" di progettazione in quei Comuni di zona 4 che gia', secondo le NTC08, sono caratterizzati da parametri per l'azione sismica riconducibili a quelli di zona 3.
Si ricorda che la Conferenza delle Regioni e Province autonome, in data 11 novembre 2008, ha approvato gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (ICMS) che sono diventati, pertanto, un riferimento a livello nazionale per gli studi finalizzati alla caratterizzazione sismica del territorio.
12. Al fine della prevenzione del rischio sismico, si suggerisce una revisione della sezione geologica dell'asse principale A (allegato n. 2.3.6).
13. Qualora, attraverso i dati, le valutazioni e gli ulteriori elementi che verranno acquisiti con il PMA si configurino situazioni di potenziale impatto negativo per la salute, lo stesso PMA potra' essere integrato con ulteriori dati ed informazioni che consentano, da parte di ASL, una valutazione d'impatto e/o rischio per la salute della popolazione che potra' risultare potenzialmente esposta. Cio', sia nella fase di realizzazione che in quella di esercizio dell'opera. Ci si riferisce in particolare alla qualita' dell'aria, al rumore, alla contaminazione di prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, all'incidentalita' stradale.
14. Per una buona gestione della fase di cantiere, orientata alla sicurezza e tutela della salute, anche ad integrazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono fornite le seguenti raccomandazioni:
nei bandi di gara deve essere inserito l'impegno per l'appaltatore ad adottare, nel pieno rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, le tecnologie utili al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
l'impresa affidataria deve individuare (attraverso un'apposita delega) un dirigente tecnico della sicurezza che deve essere sempre presente in cantiere. Egli deve avere a disposizione sufficienti risorse umane ed economiche al fine di poter svolgere al meglio le attivita' programmate e concordate;
dovra' essere valutata l'opportunita' di effettuare specifici corsi di alfabetizzazione per i lavoratori stranieri con un insufficiente grado di comprensione della lingua italiana parlata. E' necessario che, all'interno delle squadre di lavoro in cui siano presenti operatori stranieri, vi sia almeno un lavoratore straniero che conosca l'italiano e lo sappia parlare correttamente a scopo di fungere da interprete per gli altri colleghi.
 
Allegato 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara,
indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere di cui ai dd.ii. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cosiddette informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria.
 
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