Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2016, n. 91
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, commi 5 e 6, a mente dei quali entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi discendenti, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive secondo le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, attraverso interventi normativi diretti ad introdurre le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare;
Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2016;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 19, 20 e 21 aprile 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche', per i profili di competenza, con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in
senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle
Forze armate

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-bis:
1) al comma 2, la parola: «, annualmente,» e' soppressa;
2) al comma 3, dopo le parole: «della commissione interministeriale» sono inserite le seguenti: «, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati,»;
b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «e unita' dell'Esercito deputate per il territorio»;
c) all'articolo 95, comma 3, lettera a), le parole: «per il territorio», sono sostituite dalle seguenti: «militare della Capitale»;
d) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Organizzazione generale dell'Esercito italiano). - 1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano e' organizzato in comandi, enti e unita' titolari di capacita' operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.»;
e) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente:
«Art. 102 (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano e' posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
f) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano). - 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitu' militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati e' effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresi' individuati i Comandi, le unita' e i reparti competenti per territorio o presidio.
2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unita' di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni amministrative dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.»;
g) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teulie'";
b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;
c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;
d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
h) l'articolo 105 e' sostituito dal seguente:
«Art. 105 (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanita' e veterinaria, e tecnico;
b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
e) il Policlinico militare di Roma;
f) il Centro militare di veterinaria.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
i) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano). - 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unita' intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
l) all'articolo 154, comma 1, alinea, le parole: «del servizio commissariato e amministrazione del comando logistico» sono sostituite dalle seguenti: «e' posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa dell'Aeronautica militare e»;
m) all'articolo 195, comma 1, lettera a), le parole: «di collaborazione e sperimentazione clinica con il centro studi e ricerche della sanita' veterinaria dell'Esercito italiano», sono sostituite dalle seguenti: «di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario»;
n) all'articolo 306:
1) al comma 2:
1.1) al primo periodo, le parole: «Entro il 31 marzo di ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni due anni, entro il mese di marzo,» e la parola: «annuale» e' soppressa;
1.2) al terzo periodo, dopo le parole: «in favore del conduttore» sono inserite le seguenti: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» e le parole: «non proprietario di altra abitazione» sono soppresse;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» sono soppresse;
o) all'articolo 307, comma 3-bis, al nono periodo, dopo la parola: «prelazione» sono inserite le seguenti: «tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione»;
p) all'articolo 2188-bis al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 11), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016»;
1.2) il numero 16) e' soppresso;
1.3) dopo il numero 34) sono inseriti i seguenti:
«34-bis) Comando militare esercito Trentino Alto-Adige, entro il 31 maggio 2016;
34-ter) Centro studi e ricerche di sanita' e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016;»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 10), le parole: «del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC» sono sostituite dalle seguenti: «degli Enti di sostegno TLC»;
2.2) al numero 12), le parole: «alle soppressioni del 2° FOD e «sono sostituite dalle seguenti: «alla soppressione»;
2.3) al numero 13), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole « conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed e' posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono soppresse;
2.4) il numero 14) e' soppresso;
2.5) al numero 18), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole: «e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter)»;
2.6) al numero 21), le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» e le parole: «in Comando militare esercito interregionale Nord-Ovest» sono sostituite dalle seguenti: «e ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni»;
2.7) al numero 22), dopo la parola: «Roma» sono aggiunte infine le seguenti: «in Comando forze operative terrestri e Comando operativo esercito»;
2.8) al numero 23) dopo la parola: «riconfigurato» e' inserita la seguente: «e ridenominato»;
2.9) al numero 26), dopo la parola: «riconfigurato» e' inserita la seguente: «e ridenominato»;
2.10) al numero 27), le parole: «Comando per il territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «Comando militare della Capitale, entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le»;
2.11) al numero 28), le parole: «31 dicembre 2018, e' riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
2.12) al numero 29), le parole: «il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
2.13) dopo il numero 29) sono inseriti i seguenti:
«29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord, entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-ter) il Comando delle truppe alpine, entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-quater) il Comando forze di difesa interregionale Sud, entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;
29-quinquies) il Comando supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri di supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;
29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il 31 maggio 2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.»;
q) all'articolo 2188-quater, comma 1:
1) alla lettera a), al numero 1), la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2016»;
2) alla lettera b), dopo il numero 8) e' inserito il seguente: «8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (Ogliastra), entro il 31 maggio 2016 e' riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.».

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Il testo dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione
dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima
materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
2013, n. 13, e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto e modalita' di esercizio della
delega). - 1.-4. (Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non
superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte
corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto
di quanto previsto dall' art. 3, comma 155 , ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e
successive modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro
il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con
le medesime procedure di cui al comma 3 del presente
articolo, al fine di assicurare la sostanziale
equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 2 , comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo
1992, n. 216 , e dei criteri direttivi di cui all' art. 8 ,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015,
n. 124 .
6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono
effettuati introducendo le necessarie modificazioni al
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , di seguito denominato
«codice dell'ordinamento militare».
7. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7
(Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo
dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) della
legge 31 dicembre 2012, n. 244) e il decreto legislativo 28
gennaio 2014, n. 8 (Disposizioni in materia di personale
militare e civile del Ministero della difesa, nonche'
misure per la funzionalita' della medesima amministrazione,
a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3,
commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31
dicembre 2012, n. 244) sono pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2010, n. 140.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 24-bis
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
« Art. 24-bis (Commissione interministeriale per
l'espressione del parere sulle cause degli incidenti
occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai
fini di prevenzione) - 1. (Omissis).
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della commissione interministeriale di cui al comma 1,
presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono
definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con gli altri Ministri interessati.
3. Ai componenti della commissione interministeriale,
nominati per la durata di un biennio con decreto del
Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri
interessati, non e' dovuto alcun compenso, compresi gettoni
di presenza e rimborsi spese.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 31 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 31 (Comandi regione militare interforze). - 1.
Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa possono
essere costituiti Comandi regione militare interforze cui
devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai
Comandi e unita' dell'Esercito deputate per il territorio,
dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi
di regione aerea.».
- Si riporta il testo del comma 3, lettera a),
dell'art. 95 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 95 (Bande musicali). - 1.-2. (Omissis).
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze
amministrative e disciplinari:
a) del Comando militare della Capitale, quella
dell'Esercito italiano;
b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina
militare;
c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma,
quella dell'Aeronautica militare;
d) del Comando della Legione allievi carabinieri di
Roma, quella dell'Arma dei carabinieri.
4. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 154 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 154 (Direzione di amministrazione
dell'Aeronautica militare). - 1. La Direzione di
amministrazione del Comando logistico e' posta alle
dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilita'
amministrativa dell'Aeronautica militare e assolve i
seguenti compiti:
a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la
disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione
centrale sulle apposite contabilita' speciali e la resa dei
relativi conti;
b) svolge le funzioni di natura giuridico
amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di
Forza armata;
c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei
confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di
revisione degli atti di gestione anche per conto
dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della difesa.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'art. 195 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 195 (Strutture sanitarie interforze). - 1. Le
strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e
alle attivita' di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura
polispecialistica che svolge anche attivita' di
sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in
ambito sanitario e veterinario;
b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze
nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del
personale militare;
c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi
competenza medico-legale.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 306 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 306 (Dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa). - 1. (Omissis).
2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro
della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
definisce con proprio decreto il piano di gestione del
patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione
dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione
degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il
piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono
mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di
altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il
regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di
alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del
conduttore non proprietario di altra abitazione nella
provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della
piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
da parte del conduttore, le modalita' della vendita
all'asta con diritto di preferenza in favore del personale
militare e civile del Ministero della difesa. I proventi
derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio
alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi
alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli
esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma
pluriennale di cui all'art. 297, il Ministero della difesa
provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili
nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero
non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da
alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto
della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di
usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte dello stesso, con
diritto di preferenza per il personale militare e civile
del Ministero della difesa, con prezzo di vendita
determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto
nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per
cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare,
della presenza di portatori di handicap tra i componenti di
tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo
alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi
dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge
superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso
reddito familiare, non superiore a quello determinato con
il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con
componenti familiari portatori di handicap, dietro
corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita,
aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli
alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti
dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
4. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'art. 307
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 307 (Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa). - 1.-3. Omissis.
3-bis. Con uno o piu' decreti, il Ministero della
difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la
concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima
di dieci anni, dei beni immobili militari gia' individuati
e proposti per le finalita' di cui all'art. 56-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non
siano stati richiesti in proprieta' dai comuni, dalle
province, dalle citta' metropolitane e dalle regioni. I
medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del
demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a
chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa
nella quale dimostri di essere in possesso di idonei
requisiti economici e imprenditoriali per la loro
valorizzazione, nonche' di un piano di utilizzo. Sulla
accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa
con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni.
La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni
immobili ad essa trasferiti, e' condizionata al versamento
di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei
termini e secondo le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in
quanto compatibili, che sara' restituito al termine della
concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di
valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il
concessionario, per tutta la durata della concessione, si
impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da
qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le
procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di
cui al citato art. 56-bis, nei limiti in cui essi sono
compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto
trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia
valorizzato il bene nei termini indicati al momento della
concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facolta'
di revocare la medesima mediante una dichiarazione
unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La
concessione non e' rinnovabile. Entro sei mesi dalla
scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad
evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al
concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli
investimenti effettuati durante il periodo di concessione.
In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti
eventualmente realizzati dal concessionario sul bene
immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo
Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta'
dell'autorita' concedente di ordinare la restituzione del
bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non
puo' essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo
giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione.
All'Amministrazione concedente e' data facolta', comunque e
a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena
proprieta' dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto
con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di
cessione, o quando subentra un interesse pubblico a
riacquisire l'immobile concesso.
4 - 11-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2188-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2188-bis (Disposizioni transitorie in materia di
provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di
comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito
italiano). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con
i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e
2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non
inferiore al 30% imposta dall'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il
raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito
italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati
ai sensi dell'art. 10, comma 3, sentite, per le materie di
competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione,
di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza
armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b),
secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi
indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) - 10) (Omissis).;
11) Comando 2° FOD entro il 31 maggio 2016;
12) - 15) (Omissis).;
16) (soppresso).;
17) - 34) (Omissis).;
34-bis) Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige,
entro il 31 maggio 2016;
34-ter) Centro studi e ricerche di sanita' e
veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio
2016;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) - 9) (Omissis).;
10) il Polo Mantenimento dei mezzi di
Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie
dipendenze degli Enti di sostegno TLC;
11) omissis;
12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31
dicembre 2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa
Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti
alla soppressione del Centro documentale di Napoli;
13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 maggio
2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni;
14) (soppresso).;
15) - 17) (Omissis).;
18) il Comando Divisione "Tridentina", entro 31 maggio
2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al
nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa
dell'Esercito in sistema con la riorganizzazione del
Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter);
19) - 20) (Omissis).;
21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31
maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in ragione
della rideterminazione delle relative attribuzioni;
22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente
dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, e'
riconfigurato nella sede di Roma in Comando Forze Operative
Terrestri e Comando Operativo Esercito;
23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato e ridenominato in ragione
della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando
Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di
Chieti;
24) - 25) (Omissis).;
26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato e ridenominato in ragione
della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Ancona;
27) il Comando militare della Capitale, entro il 31
maggio 2016, e' riconfigurato in ragione dei compiti e
funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018
acquisisce le relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Roma;
28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro
il 31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in
ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31
dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro
Documentale di Cagliari;
29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro
il 31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in
ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31
dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro
Documentale di Palermo;
29-bis) il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD,
entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato
come struttura di comando a valenza interregionale e
multifunzione, in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle attribuzioni e della
riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-ter) il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31
maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura
di comando a valenza interregionale e multifunzione, in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
attribuzioni e della riarticolazione delle relative
componenti ordinative;
29-quater) il Comando Forze di Difesa Interregionale
SUD, entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e
riconfigurato come struttura di comando a valenza
interregionale e multifunzione, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e
della riarticolazione delle relative componenti ordinative
anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;
29-quinquies) il Comando Supporti in Verona, entro il
31 dicembre 2018, e' riconfigurato in Comando delle Forze
Operative Terrestri di Supporto, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni;
29-sexies) l'Istituto Geografico Militare, entro il 31
maggio 2016, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle proprie
attribuzioni nel settore territoriale.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a), numero
1) e lettera b), numero 8-bis) dell'art. 2188-quater come,
rispettivamente modificato e inserito dal presente decreto:
«Art. 2188-quater (Disposizioni transitorie in materia
di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di
comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica
militare). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con
i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e
2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non
inferiore al 30% imposta dall'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il
raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica
militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati
ai sensi dell'art. 10, comma 3, sentite, per le materie di
competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione,
di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza
armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b),
secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi
indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre
2016;
2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA),
entro il 31 dicembre 2015;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) - 8) (Omissis).;
8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (OG),
entro il 31 maggio 2016 e' riconfigurato e razionalizzato
in riduzione nelle strutture e relativi organici.
2. (Omissis).».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali
della Marina militare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 118 e' sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Corpi della Marina militare). - 1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio della Marina;
c) Corpo sanitario militare marittimo;
d) Corpo di commissariato militare marittimo;
e) Corpo delle capitanerie di porto;
f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo del genio della Marina e' articolato nelle seguenti specialita':
a) genio navale;
b) armi navali;
c) infrastrutture.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:
a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello
b) per il Corpo del genio della Marina:
1) per la specialita' genio navale: ufficiali G.N.;
2) per la specialita' armi navali: ufficiali A.N.;
3) per la specialita' infrastrutture: ufficiali INFR.;
c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanita';
d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;
e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;
f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.»;
b) all'articolo 119, comma 1, lettera e) le parole: «del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo del genio della marina, specialita' armi navali»;
c) all'articolo 120:
1) alla rubrica, la parola: «navale» e' sostituita dalla seguente: «della Marina»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina, specialita' genio navale»;
2.2) alla lettera a) le parole: «e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare» sono soppresse;
2.3) alla lettera b), le parole: «, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare» sono soppresse;
2.4) alla lettera e), le parole: «, le direzioni e sezioni del genio militare per la marina militare» sono soppresse;
2.5) alla lettera f), le parole: «del corpo» sono soppresse;
2.6) alla lettera g), le parole: «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture:
a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;
e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.
f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»:
d) l'articolo 121 e' abrogato;
e) all'articolo 130, comma 1, le parole: «Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali»;
f) all'articolo 812, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture»;
2) la lettera c) e' soppressa;
3) alla lettera h), la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture»;
4) la lettera i) e' soppressa;
g) dopo l'articolo 833-ter e' inserito il seguente:
«Art. 833-quater (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture.
2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture, secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
h) all'articolo 926, ovunque ricorrono, le parole: «navale e del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «della Marina»;
i) all'articolo 1015, comma 1, le parole: «navale, delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti «della Marina»;
l) all'articolo 1043, comma 1, alla lettera c), le parole: «degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo» sono sostituite dalla seguenti: «di ciascuno degli altri corpi o specialita' della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialita'»;
m) all'articolo 1072-bis, comma 1, lettera c), la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina»:
n) all'articolo 1264, comma 2:
1) alla lettera b), la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina»;
2) alla lettera c), le parole: «capitano di corvetta del corpo delle armi navali e» sono soppresse;
3) la lettera d) e' soppressa;
o) alla Tabella 2 allegata al codice:
1) il Quadro I e' sostituito dal Quadro I allegato al presente decreto legislativo;
2) il Quadro II e' sostituito dal Quadro II allegato al presente decreto legislativo;
3) il Quadro VII e' sostituito dal Quadro VII allegato al presente decreto legislativo;
4) il Quadro VIII e' sostituito dal Quadro VIII allegato al presente decreto legislativo;
5) i Quadri III e IX sono abrogati.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 119, comma 1, lettera
e) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 119 (Corpo di stato maggiore). - 1. Rientra nelle
competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
a) - d) (Omissis).;
e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi
delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a
bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in
concorso con gli ufficiali del Corpo del genio della
Marina, specialita' armi navali, e amministrare il relativo
materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i
reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della
Marina militare;
f) - l) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 120 (Corpo del genio della Marina). - 1. Rientra
nelle competenze del Corpo del genio della Marina,
specialita' genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi
stabiliti dagli organi competenti, nonche', con il
personale in possesso dei previsti titoli e requisiti
professionali, progettare, seguire e controllare la
costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli
aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i
relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo
delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e
degli attrezzi relativi;
c) - d) (Omissis).;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della
Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e
lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria
privata per conto della Marina militare;
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo
alle costruzioni navali;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul
funzionamento dei servizi di propria competenza.
1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio
della Marina, specialita' armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi
dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova
costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione
dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli
organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i
materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del
munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito
all'art. 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico
relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del
Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti
aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni
inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di
riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a)
nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e
requisiti professionali, progettare, seguire e controllare
la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli
aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i
relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della
Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e
lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria
privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul
funzionamento dei servizi di propria competenza.
1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio
della Marina, specialita' infrastrutture:
a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello
Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi
competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato
maggiore della Marina;
b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il
mantenimento e il collaudo degli immobili e delle
infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi
competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato
maggiore della Marina;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del
Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti
aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare
per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore
infrastrutture in ambito interforze;
e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e
lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria
privata per conto della Marina militare.
f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul
funzionamento dei servizi di propria competenza.».
- L'art. 121 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, abrogato dal presente decreto, recava "Corpo delle
armi navali".
- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 130 (Istituto per le telecomunicazioni e
l'elettronica della Marina militare «Giancarlo
Vallauri»). - 1. Alla direzione dell'Istituto per le
telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare
«Giancarlo Vallauri» e' preposto un ufficiale di grado non
inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio della
Marina, specialita' armi navali. All'Istituto sono inoltre
destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di
truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle
stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il
personale di cui al presente comma e' compreso nei
rispettivi organici.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 812, comma 1, lettere
b), c), h) e i) del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 812 (Ruoli del personale in servizio permanente).
- 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente sono i seguenti:
a) (Omissis).;
b) ruolo normale del Corpo del genio della Marina,
suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e
infrastrutture;
c) (soppressa);
d) - g) (Omissis).;
h) ruolo speciale del Corpo del genio della Marina,
suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e
infrastrutture;
i) (soppressa).;
l) - n) (Omissis).;
2. -3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 926 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 926 (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali
della Marina militare). - 1. I limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di
eta', per gli ufficiali della Marina militare, in relazione
al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i
seguenti:
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale
del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo
e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo
sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle
capitanerie di porto;
b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del
Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo
normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio
del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di
commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale
del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo
normale del Corpo del genio della Marina; capitano di
vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo
di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
capitano di vascello dei ruoli speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 1015, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1015 (Abilitazione all'esercizio della
professione d'ingegnere). - 1. Gli ufficiali generali e gli
ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare,
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio
della Marina, del genio aeronautico e delle armi
dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente
dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati
all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo
di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere
tutti i requisiti indicati nel regolamento.
2. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1043, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1043 (Commissione ordinaria di avanzamento della
Marina militare). - 1. La commissione ordinaria di
avanzamento della Marina militare e' composta:
a) - b) (Omissis).;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di
vascello di ciascuno degli altri corpi o specialita' della
Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo
Corpo o specialita'.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1072-bis, comma 1,
lettera c) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri). -
1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il
numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4,
allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al
grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle
promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel
grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle
capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato
maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di
porto, in misura non superiore a:
a) - b) (Omissis).;
c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario
dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo
del genio aeronautico;
d) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1264, comma 2, lettere
b), c) e d) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 1264 (Ufficiali dei vari Corpi della Marina
militare). - 1. (Omissis).
2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini
dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui
al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di
appartenenza sono i seguenti:
a) (Omissis).;
b) capitano di corvetta, tenente di vascello e
sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina:
1 anno di imbarco o di servizio tecnico;
c) capitano di corvetta, tenente di vascello e
sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del
Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle
capitanerie di porto: 1 anno di servizio;
d) (soppressa).».
 
Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del
genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2214, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2214-bis (Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare). - 1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.
2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalita' indicate all'articolo 2214-ter.
3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter.
4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialita' e' pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed e' suddiviso nelle varie specialita' con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.
Art. 2214-ter (Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina). - 1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.
2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.
3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:
a) al corpo di provenienza;
b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;
c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialita' infrastrutture.
4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianita' assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialita' di transito.
5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.»;
b) dopo l'articolo 2221, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2221-bis (Aspettativa per riduzione quadri). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:
a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialita' di assegnazione;
b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.
2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialita'.
Art. 2221-ter (Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali). - 1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797.».
 
Art. 4
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e
dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 643, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.»;
b) all'articolo 649, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»;
c) all'articolo 686:
1) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio e' definitivo. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto.»;
2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.»;
d) all'articolo 724, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella gia' contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.»;
e) all'articolo 726, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
f) all'articolo 727, comma 1, lettera a), dopo le parole: «con obbligo di ultimare la ferma contratta» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
g) all'articolo 728, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
h) all'articolo 730, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
i) all'articolo 731, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.»;
l) all'articolo 732, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
m) all'articolo 733, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
n) all'articolo 735:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la ferma contratta», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
2) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
o) all'articolo 742, comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi»;
p) l'articolo 907 e' sostituito dal seguente:
«Art. 907 (Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado.»;
q) all'articolo 935, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneita' in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.»;
r) all'articolo 984:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non e' ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.»;
2) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare puo' essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianita' posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacita', l'attitudine, gli studi compiuti, l'attivita' svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilita' al richiamo in servizio da parte del richiedente.»;
s) all'articolo 1392, comma 1, dopo le parole: «giudizio penale,» sono inserite le seguenti: «salvo il caso in cui l'amministrazione abbia gia' proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1,»;
t) l'articolo 1393 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravita', punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorita' competente, solo nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non e' comunque promosso e se gia' iniziato e' sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilita' di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale e' definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare puo' comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre e' stata irrogata una diversa sanzione.
4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalita' previste.»;
u) all'articolo 1398:
1) al comma 1:
1.1) le lettere b) e c) sono soppresse;
1.2) al comma 1, alla lettera d), le parole: «al termine di inchiesta formale» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito della valutazione operata dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, e' instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.»;
v) all'articolo 1508, al comma 1, le parole: «per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni» sono soppresse;
z) alla rubrica della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro quarto, dopo le parole: «Procedimento disciplinare di stato» sono aggiunte le seguenti: «e rapporto tra procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 643 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
« Art. 643 (Conferimento di posti disponibili agli
idonei). - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale
delle Forze armate, i termini di validita' delle
graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono
prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal
presente codice.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 649 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). - 1.-3.
(Omissis).
3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari
che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo
la percentuale massima stabilita nel bando di concorso,
nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti
idonei che sono alle armi in qualita' di ufficiali
inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in
ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio
effettivamente svolto.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera e) e del
comma 2, lettera d) dell'art. 686 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 686 (Prove concorsuali). - 1. Gli esami per
l'ammissione al corso di cui all'art. 684, sono costituiti
da:
a) una prova di efficienza fisica;
b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di
conoscenza della lingua italiana;
c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di
concorso;
d) un accertamento attitudinale di idoneita' al
servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori
dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione
e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in
sede di detto accertamento e' definitivo;
e) una visita medica da parte di una commissione,
costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a
tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali
medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo
svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio e'
definitivo. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma,
a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento e'
limitato alla verifica dell'assenza di infermita'
invalidanti in atto.
2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di
cui all'art. 685, sono costituiti da:
a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi
di istituto e la cultura generale;
c) un accertamento attitudinale di idoneita' al
servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori
dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione
e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in
sede di detto accertamento e' definitivo;
d) una visita medica da parte di una commissione,
composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a
tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali
medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo
svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare
l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli
appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e
carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non
idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita
medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori
infermita' invalidanti in atto.
3. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 724 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, modificato dal
presente decreto:
«Art. 724 (Obblighi di servizio degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1. Gli allievi delle
accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono
vincolati a una ferma di tre anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i
frequentatori dei corsi normali dell'Accademia
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di
nove anni che assorbe quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di
cinque anni di durata;
b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di
sei anni di durata;
c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti
normale dell'Aeronautica militare.
4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie,
se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento
del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma
di durata pari al periodo di proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo
normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai
rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi
stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente
dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della
precedente ferma.
6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio
permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di
pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma
volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non
portano a termine o non superano il corso di pilotaggio
sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di
completare la ferma precedentemente contratta. Gli
ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica
militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali
del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle
capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito
dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di
quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato
al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore
militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.
6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio
permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2°
livello o corsi formativi equivalenti in materie
idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici
anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale
ferma assorbe quella gia' contratta e non opera nel caso di
mancato superamento o dimissioni dal corso.
7. - 8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 726 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 726 (Mancato superamento del corso di
applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'
art. 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all' art. 725,
comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi
prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio
permanente, ai sensi dell' art. 655, comma 1, lettera d),
sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali
e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso
della stessa anzianita' assoluta. (369)
1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso
perche' non idonei in attitudine militare sono posti in
congedo secondo le modalita' previste dall'art. 935, comma
1, lettera c-bis.)
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli
ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il
ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della
laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale,
su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a
un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo
di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono
una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga
concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono
il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti,
compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli
speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di
Forza armata, nonche' una detrazione di anzianita' nel
ruolo pari alla proroga concessa.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'art. 727 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 727 (Mancato transito nei ruoli speciali). - 1.
Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito
nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera
d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo
articolo:
a) sono collocati nella categoria del complemento con
obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per
i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis);
b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorita',
ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di
Forza armata.».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 728 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito
dal presente decreto:
«Art. 728. (Formazione degli ufficiali subalterni dei
ruoli normali). - 1. I frequentatori dell'Accademia navale
che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del
ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio
permanente. Fino al completamento del ciclo formativo
prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali
subalterni e' rideterminata secondo le modalita' stabilite
nel regolamento.
2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal
ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in
ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle
sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per
motivi di salute, riconosciuti con determinazione
ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo
formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che
a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi
previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo
formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo,
solo se non ne hanno gia' ripetuto uno negli anni
precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e
sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del
corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita'
assoluta.
5. Fermo restando quanto previsto dall' art. 660, gli
ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli
studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o
non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo
per i motivi indicati al comma 4, possono essere
trasferiti, purche' idonei in attitudine professionale,
anche in soprannumero, con il proprio grado e con la
propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi
con le modalita' indicate dall' art. 655, comma 1, lettera
d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in
possesso della stessa anzianita' assoluta.
5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso
perche' non idonei in attitudine professionale sono dimessi
dal corso e posti in congedo, secondo le modalita' previste
dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).
6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini
giuridici, alla data di acquisizione del grado di
aspirante.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 730 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 730 (Mancato transito nei ruoli speciali). - 1.
Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito
nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera
d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo
articolo, o dell'art. 728, comma 5, sono collocati nella
categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma
contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935,
comma 1, lettera c-bis).»
- Si riporta il testo dell'art. 731 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 731 (Formazione degli ufficiali subalterni dei
ruoli normali). - 1. I sottotenenti dei ruoli normali sono
tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che
hanno completato con esito favorevole il terzo anno di
corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi
dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare
gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea
entro i periodi prescritti dal piano degli studi
dell'Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano
l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal
piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo
ordine di anzianita' e' determinato, con decreto
ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di
classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del
punto attribuito all'ufficiale al completamento degli
studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo
le norme del regolamento.
4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo
anno del corso regolare nelle sessioni successive alla
prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno
superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi
di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo,
se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al
posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il
corso al loro turno.
5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea
magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno
del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari
grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti
sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.
6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al
termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite
dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno
successivo. In tale caso essi transitano al corso
successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in
ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al
quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita'
assoluta.
7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini
giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di
aspirante.».
- Si riporta il testo dell'art. 732 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 732 (Mancato completamento degli iter formativi).
- 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli
studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e
la propria anzianita', previo parere favorevole della
competente commissione ordinaria d'avanzamento:
a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli
obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo
naviganti normale una volta conseguito il brevetto di
pilota militare o di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno
conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore
militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in
precedenza con quelli previsti dall' art. 724, comma 2, con
decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma
contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno
completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota
militare o di navigatore militare sono trasferiti
d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita',
nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui
all' art. 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente
assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e
anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del
punteggio di merito elaborato ai sensi dell' art. 731,
comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa
l'anzianita' complessiva maturata nel grado.
3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del
ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo
l'inizio della prima sessione di esami del primo anno
accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo
parere favorevole espresso da parte di un'apposita
commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia
per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli
normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli
esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono
trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio
permanente e sono collocati nella categoria del congedo in
qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di
appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non
sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore
militare.
4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso
perche' non idonei in attitudine militare e professionale
sono posti in congedo secondo le modalita' previste
dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, se non
esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono
trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al
verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo
ruolo non puo' avere decorrenza anteriore alla data di
trasferimento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 733 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 733 (Mancato transito nei ruoli speciali). - 1.
Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito
nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera
d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo
articolo, o dell'art. 732, comma 1, sono collocati nella
categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma
contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935,
comma 1, lettera c-bis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c) dell'art.
735 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto, e del comma 1-ter del
medesimo articolo, come inserito dal presente decreto:
«Art. 735 (Mancato superamento dei corsi di
applicazione e di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del
ruolo normale che non superano il corso di applicazione per
essi prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in
eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e
previo parere favorevole della commissione ordinaria di
avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado,
l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i
pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta;
c) se non presentano domanda o non ottengono il parere
favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento
previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria
del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta,
fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1,
lettera c-bis).
1-bis. (Omissis).
1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso
perche' non idonei in attitudine militare e professionale
sono posti in congedo secondo le modalita' previste
dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 742 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 742 (Dimissioni dai corsi). - 1. Gli allievi che
dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e
delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze
contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non
frequentino almeno due terzi delle lezioni ed esercitazioni
sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore
generale del personale militare.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c-bis)
dell'art. 935 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 935 (Applicazione delle norme sulla formazione).
- 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in
applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III,
capo II del presente libro, in caso di:
a) mancato superamento del corso applicativo per
ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;
b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali
dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione
iniziale;
c) mancato superamento del corso applicativo per
ufficiali dei ruoli speciali.
c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei
ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di
applicazione e collocamento in congedo nella categoria del
complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata
non idoneita' in attitudine militare per l'Esercito e
l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la
Marina e attitudine militare e professionale per
l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione
ordinaria di avanzamento.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 984 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come sostituito
dal presente decreto, e del comma 5-ter del medesimo
articolo come inserito dal presente decreto:
«Art. 984 (Trasferimento di armi e servizi per gli
ufficiali). - 1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito
italiano puo' essere trasferito da un'arma a un'altra arma
o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo,
quando e' in possesso del titolo di studio richiesto dalle
norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i
trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il
quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del comma 2,
i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorita' e,
nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a
domanda.
2. Il trasferimento al Corpo sanitario e' obbligatorio,
prescindendo dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali
inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto
titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facolta' di non
effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che,
appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di
rimanervi.
3. L'ufficiale e' trasferito con il proprio grado e la
propria anzianita'; nei trasferimenti da un'arma a un corpo
e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario,
l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente e'
trasferito col grado di tenente e con l'anzianita' che
aveva in tale grado.
4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non
e' ammesso trasferimento da corpo a corpo.
5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare
non e' ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.
5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli
altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare
puo' essere trasferito a domanda, con il grado,
l'anzianita' posseduti e la propria posizione di stato, in
ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare
diverso da quello di appartenenza, previa determinazione
ministeriale su indicazione della competente commissione di
avanzamento, tenuti presenti la capacita', l'attitudine,
gli studi compiuti, l'attivita' svolta nella vita civile e
la dichiarazione di disponibilita' al richiamo in servizio
da parte del richiedente.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1392 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1392 (Termini del procedimento disciplinare di
stato). - 1. Il procedimento disciplinare di stato a
seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui
l'amministrazione abbia gia' proceduto disciplinarmente ai
sensi dell'art. 1393, comma 1, deve essere instaurato con
la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90
giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto
conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale
irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento
di archiviazione.
2. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettere b), c) e d)
dell'art. 1398 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto, e del comma
1-bis del medesimo articolo come inserito dal presente
decreto:
«Art. 1398 (Procedimento disciplinare). - 1. Il
procedimento disciplinare deve essere instaurato senza
ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) (soppressa).;
c) (soppressa).;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo
all'esito della valutazione operata dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 1393 di non avviare il
procedimento disciplinare di stato o al termine
dell'inchiesta formale.
1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui
all'art. 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, e'
instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della
sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo
concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. - 8. (Omissis). ».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1508 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1508 (Reclutamento e trasferimento ad altri
ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le modalita'
per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del
personale delle bande musicali delle Forze armate, nonche'
le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e
collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) - c) (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica della Sezione II
del Capo IV del Titolo VIII del Libro quarto, come
modificato dal presento decreto:
«Libro quarto - Titolo VIII - Capo IV - Sezione II-
Procedimento disciplinare di stato e rapporto tra
procedimento disciplinare di stato e di corpo e
procedimento penale».
 
Art. 5
Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1067, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 1084, al comma 1, primo periodo, le parole: «appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;
c) all'articolo 1090, comma 3:
1) le parole: «All'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale»;
2) le parole: «agli articoli 1093 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
d) all'articolo 1099, il comma 5 e' abrogato;
e) alla nota a dei quadri: IV e V della tabella 1 allegata al codice, IV e V della tabella 2 allegata al codice, nonche' IV e V della tabella 3 allegata al codice, dopo le parole: «una promozione aggiuntiva nel grado.» sono aggiunte le seguenti: «Il Direttore generale o corrispondente e' posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo non 66 del 2010.»;
f) dopo la nota a dei quadri IV e V:
1) della tabella 1 allegata al codice, in corrispondenza del grado di maggiore generale, e' inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato di una unita' con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed e' a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»;
2) della tabella 3 allegata al codice, in corrispondenza del grado di generale ispettore, e' inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato di una unita' con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo naviganti normale ed e' a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»;
g) i quadri II e VII della tabella 3 allegata al codice sono rispettivamente sostituiti dai Quadri II e VII allegati al presente decreto legislativo;
h) al quadro VIII della tabella 3 allegata al codice, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di capitano, le parole: «3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente»;
i) al quadro II della tabella 4 allegata al codice, nella colonna 5, in corrispondenza del grado di capitano, il numero: «10» e' sostituito dal seguente: «9».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1067, comma 4 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1067 (Formazione dei quadri di avanzamento degli
ufficiali). - (Omissis).
3. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno
cui si riferiscono.
4. (abrogato).
5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data
comunicazione dell'esito dell'avanzamento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1067 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1084 (Personale militare che cessa dal servizio
per infermita'). - 1. Ai militari deceduti o divenuti
permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o
malattie riportate in servizio e per causa di servizio
durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e'
attribuita la promozione al grado superiore il giorno
precedente la cessazione dal servizio, previo parere
favorevole della competente commissione d'avanzamento, che
tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato
l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e
gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione
al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli
speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la
corresponsione di un trattamento economico inferiore a
quello in godimento, all'interessato e' attribuito un
assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il
trattamento economico in godimento e quello spettante nel
nuovo grado.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1090 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1090 (Giudizi annullati in sede di tutela
amministrativa o giurisdizionale). - (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e
1093, all'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha
superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che
raggiunge il limite di eta' prima del compimento del
periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto
per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui
all'art. 1096.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1099, comma 5 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a
disposizione). - (Omissis).
5. (abrogato).».
- Si riporta il testo della nota "a" dei Quadri: IV e V
della Tabella 1, dei Quadri IV e V della Tabella 2, nonche'
dei Quadri IV e V della Tabella 3 allegate al citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«a) In caso di nomina del maggiore generale a Direttore
generale o incarico corrispondente, in relazione ad
esigenze ordinative, si effettua una promozione aggiuntiva
nel grado. Il Direttore generale o corrispondente e' posto
in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado
e tale posizione non rileva ai fini del computo delle
eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto
legislativo non 66 del 2010.».
- Si riporta il testo della nota "a-bis" dei Quadri: IV
e V della Tabella 1, allegata al citato decreto legislativo
n. 66 del 2010 come inserito dal presente decreto:
«a-bis) Il volume organico puo' essere incrementato di
una unita' con determinazione del Ministro della difesa
all'atto della formazione del quadro di avanzamento.
Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo
normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni ed e' a quest'ultimo riportata in
incremento, con corrispondente sottrazione dal volume
organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a
quello di apertura del quadro di avanzamento.».
- Si riporta il testo della nota "a-bis" dei Quadri: IV
e V della Tabella 3, allegata al citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato di
una unita' con determinazione del Ministro della difesa
all'atto della formazione del quadro di avanzamento.
Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo
naviganti normale ed e' a quest'ultimo riportata in
incremento, con corrispondente sottrazione dal volume
organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a
quello di apertura del quadro di avanzamento.».
 
Art. 6
Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2233-bis, al comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta puo' prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unita' per difetto. Il numero di promozioni non conferite non puo' essere riportato in aumento per l'anno successivo.»;
b) all'articolo 2236-bis, la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2014»;
c) all'articolo 2239, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
«3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, e' richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianita' di grado 2010.»;
d) dopo l'articolo 2250-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2250-ter (Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unita':
a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2233-bis
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno
2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero
al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla
determinazione delle dotazioni organiche di cui all'art.
2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al
grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio
permanente e' annualmente fissato, con decreto del Ministro
della difesa, secondo i seguenti criteri:
a) - c) (Omissis).;
c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a
specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai
criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che
fissa il numero delle promozioni a scelta puo' prevedere
una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado
di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle
tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite
massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unita' per
difetto. Il numero di promozioni non conferite non puo'
essere riportato in aumento per l'anno successivo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2236-bis
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento
degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato
maggiore della Marina). - 1. Fino all'inserimento in
aliquota di valutazione per la promozione al grado di
tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo
normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2014, i
periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i
seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite
massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore;
aver conseguito la laurea specialistica.».
 
Art. 7
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e
dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 682:
1) al comma 4, lettera a), n. 3), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;
2) al comma 4, lettera b), n. 1), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;
3) al comma 4, lettera b), n. 4), le parole: «nella media» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla media»;
4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.»;
b) all'articolo 760, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.
5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.
5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo e' riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;
c) all'articolo 1056, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianita' sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.»;
d) all'articolo 1059, al comma 5, le parole: «nei fogli d'ordine ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «sui portali istituzionali»;
e) all'articolo 1062, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.»;
f) all'articolo 1275, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialita' o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;
g) all'articolo 1280, al comma 4-bis, dopo le parole: «in reparti operativi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;
h) all'articolo 1287, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 682 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli). -
(Omissis).
4. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera
a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) - 2) (Omissis).;
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui e' bandito il concorso, fermo restando
che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i
concorrenti devono sostenere una specifica prova di
selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di
concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di
laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i
militari di leva in servizio che, alla data prevista dal
bando:
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui e' bandito il concorso, fermo restando
che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i
concorrenti devono sostenere una specifica prova di
selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di
concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di
laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
2) - 3) (Omissis).;
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente
nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni.
5. (Omissis).
5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze
armate, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed
esami per trarre, con il grado di Maresciallo e
corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al
Corpo delle capitanerie di porto;
b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata
nel bando di concorso.
6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 760 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 760. (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado).
- 1. Il personale vincitore del concorso di cui all' art.
679, comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a frequentare un
corso di formazione e di specializzazione, nonche' il
tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni,
presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle
assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle
categorie e specialita', alle esigenze specifiche di Forza
armata, al risultato della selezione psico-fisica e
attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli
arruolati; al termine del periodo di formazione e
istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare,
gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio
per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate,
per il personale vincitore del concorso di cui all'art.
679, comma 1, lettera b), puo' essere previsto, in
alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di
qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.
2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base
della graduatoria di merito, marescialli e gradi
corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal
giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli
esami finali; gli allievi non idonei possono essere
trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il
primo esame utile.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste
dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi impediti da infermita' temporanea
debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento
disciplinare o sospesi dal servizio per motivi
precauzionali o per altra comprovata causa di forza
maggiore non possono partecipare agli esami finali per
l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il
servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al
cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non
comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla
prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con
la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive
di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal
posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio
globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari
grado medesimi.
4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per
il reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679, comma
1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del
presente articolo, al superamento degli esami e' nominato,
sulla base della stessa graduatoria di merito del personale
di cui all'art. 679, comma 1, lettera a), maresciallo o
grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza
dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine
gli esami finali.
5. Il personale vincitore del concorso interno per il
reclutamento dei marescialli di cui all' art. 679, comma 1,
lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui
al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo dei marescialli con
il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con
decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina
dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al
comma 1, concluso nell'anno.
5-bis. I candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682,
comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non
superiore a un anno accademico le cui modalita' sono
disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di
stato maggiore.
5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al
comma 5-bis e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo
dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al
comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5,
iscritti in ruolo nello stesso anno.
5-quater. I candidati che non superano il corso
applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in
congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi
di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se
gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale
allievo e' riconosciuto come servizio effettivamente
svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile
ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 1056
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito
dal presente decreto:
«Art. 1056 (Avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali
e dei volontari in servizio permanente). - (Omissis).
6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianita' sono
pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza
armata.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1059 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali). -
(Omissis).
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei
fogli d'ordine ministeriali sui portali istituzionali della
rispettiva Forza armata.
6. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 1062
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito
dal presente decreto:
«Art. 1062 (Avanzamento per meriti eccezionali dei
sottufficiali e dei graduati). - (Omissis).
6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti
conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado
di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti
di Forza armata.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1275 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1275 (Ulteriori condizioni particolari per
l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare). -
1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il
periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il
personale appartenente alla categoria ovvero alla
specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi
e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come
imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in
riserva, esclusivamente il personale in servizio che
ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o
specialita' o specializzazione posseduta e previsti
dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o
presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta
corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione
di specialista d'elicottero o d'aereo.
3. - 6-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 1280
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1280 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei marescialli della Marina militare). - (Omissis).
4-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi
periodi minimi indicati possono essere svolti anche in
reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza
armata.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1287
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1287 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei sergenti della Marina militare). - (Omissis).
3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi,
definiti dall'ordinamento di Forza armata.
4. (Omissis).».
 
Art. 8
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico,
formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2197:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della meta'»;
2) il comma 3 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2197, e' inserito il seguente:
«Art. 2197-bis (Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dei commi 1, lettera b) e 3,
dell'art. 2197 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2197 (Regime transitorio del reclutamento nel
ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Al fine di
favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari
in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi gia' banditi
o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo
marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 679, in misura:
a) non superiore al 70% dei posti disponibili in
organico, dagli allievi delle rispettive scuole
sottufficiali;
b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in
organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo
dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono
essere destinati nel limite della meta' agli appartenenti
al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo
quadriennio in servizio permanente la qualifica di
«superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi
restando i requisiti previsti all'art. 682, comma 5. I
rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio
permanente con sette anni di servizio comunque prestato di
cui almeno quattro in servizio permanente.
2. - 2-quater. (Omissis).
3. (abrogato).».
 
Art. 9
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di
truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 842, dopo il comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti:
«3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.»;
b) all'articolo 968:
1) al comma 1, le parole: «e i sottufficiali,» sono sostituite dalle seguenti: «, i sottufficiali e i graduati,»;
2) dopo il comma 2, e' inserito in seguente:
«2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalita' previste per i sottufficiali.»;
c) all'articolo 1308, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono inserite le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;
d) all'articolo 1309, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialita' o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;
e) all'articolo 1798, al comma 1, le parole: «nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791.».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art.
842 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 842 (Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma
o in rafferma). - (Omissis).
3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati
secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio
dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita'
effettuata oltre il normale orario di servizio,
disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale
sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a
quelli dei volontari in servizio permanente, salve le
esigenze operative, addestrative e di servizio dei
reparti.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 968 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 968 (Abilitazione). - 1. Gli ufficiali, i
sottufficiali e i graduati, addetti ai servizi della
circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per
poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello
spazio aereo devono essere in possesso di apposita
abilitazione conseguita con il superamento dei corsi
formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.
2. (Omissis).
2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di
abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo
dello spazio aereo con le medesime modalita' previste per i
sottufficiali.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1308
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1308 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei volontari della Marina militare). - 1.-3. Omissis.
3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi,
definiti dall'ordinamento di Forza armata.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1309 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1309 (Ulteriori condizioni particolari per
l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1.-2.
(Omissis).
2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come
imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in
riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti
alla specifica categoria o specialita' o specializzazione
posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata
presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli
aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il
conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero
o d'aereo.
3. - 5.(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1798 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e
accademie militari). - 1. Agli allievi ufficiali, agli
allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette
giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al
valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del
ruolo dei volontari in servizio permanente nella misura
percentuale di cui al comma 2 all'art. 1791.
2. - 6. (Omissis).».
 
Art. 10
Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la
riduzione delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo
delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2209-septies:
1) al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza»;
3) al comma 2, lettera b):
3.1) la parola: «due» e' sostituita dalle seguente: «tre»;
3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite le seguenti: «e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»;
b) all'articolo 2209-octies, comma 1:
1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;
2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;
c) all'articolo 2229:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.»;
2) al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
d) all'articolo 2230, comma 1:
1) alla lettera g), il numero: «33» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «570» e' sostituito dal seguente: «643» e il numero: «603» e' sostituito dal seguente: «708»;
2) alla lettera h), il numero: «45» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «795» e' sostituito dal seguente: «830» e il numero: «840» e' sostituito dal seguente: «895»;
3) alla lettera i), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «60», il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «251» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «311»;
4) alla lettera l), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «55» e il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «297» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «352»;
5) alla lettera m), il numero: «6» e' sostituito dal seguente: «29», il numero: «90» e' sostituito dal seguente: «226» e il numero: «96» e' sostituito dal seguente: «255»;
6) dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:
«m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2, lettere a) e b)
dell'art. 2209-septies del citato decreto legislativo n. 66
del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad
estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di
quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1.
Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi
compreso quello di cui all'art. 2210, comma 1, lettere a),
b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le
modalita' di cui all'art. 2209-quinquies, qualora si trovi
nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri,
indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata,
dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in
aspettativa per riduzione di quadri in ragione della
maggiore anzianita' anagrafica, secondo il seguente ordine
di priorita':
a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il
personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a
non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di
eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza;
b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di
ciascuna programmazione triennale di cui all'art.
2209-quater, per il personale a non piu' di tre anni dal
compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione
dal servizio permanente e qualora abbia maturato i
requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico
anticipato.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2209-octies
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la
destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla
progressiva riduzione del personale militare). - 1. A
decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi
derivanti dalla progressiva riduzione del personale
militare, accertati secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
e' destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei
servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare, in misura non
inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento,
informato il Consiglio centrale della rappresentanza
militare.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 2229
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in
ausiliaria). - 1. Omissis.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
entro i limiti del contingente annuo massimo di personale
di ciascuna categoria indicata dall'art. 2230 e comunque
nel limite delle risorse disponibili nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e
583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero
delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'art. 2230, le residue posizioni possono essere
portate in aumento nell'altra, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo
precedente.
3. - 5. (Omissis).
6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia
prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il
periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2230, comma 1, lettere
g), h), i) e l) del citato decreto legislativo n. 66 del
2010 come modificato dal presente decreto e lettere m-bis),
m-ter), m-quater) e m-quinquies) del medesimo articolo come
inseriti dal presente decreto:
«Art. 2230 (Unita' di personale da collocare in
ausiliaria). - 1. Le unita' di personale da collocare in
ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'art. 2229,
sono cosi' determinate per l'anno di riferimento:
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;
g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708 ;
h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895;
i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311;
l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352;
m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255;
m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale
240;
m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale
256;
m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale
326;
m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284;
totale 344.».
 
Art. 11
Disposizioni in materia di personale civile
del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1:
1) dopo le parole: «e assistenti, il personale», sono aggiunte le seguenti: «militare e civile»;
2) le parole «con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri»;
b) dopo l'articolo 1529 e' inserito il seguente:
«Art. 1529-bis (Formazione). - 1. La formazione e' il complesso delle attivita' con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacita' e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalita' acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.
2. Le attivita' di formazione si sviluppano attraverso, l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale.
3. I criteri e le modalita' di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.»;
c) all'articolo 2259-ter, comma 7:
1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;
2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;
d) all'articolo 2259-quater:
1) al comma 2, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonche' dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
2) al comma 3, alinea, e' sostituito dal seguente: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonche' agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione e' riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare e' pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.»;
e) all'articolo 2259-sexies, comma 1, dopo le parole: «direttore dell'ente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche', nei casi di perdurante vacanza di una o piu' cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 36 (Uffici degli addetti delle Forze armate in
servizio all'estero). - 1. L'addetto dispone di un ufficio,
del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e
assistenti, il personale militare e civile assegnato dal
Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di
cui al comma 2 e dei connessi oneri.
2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1
sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia
e finanze.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2259-ter
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni
organiche del personale civile). - (Omissis).
7. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi
derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile,
accertati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e'
destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle
produttivita' del personale civile del Ministero della
difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non
superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni
sindacali, con le modalita' previste dal citato articolo.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 5 dell'art.
2259-quater del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 2259-quater (Piani di miglioramento individuale
della professionalita' del personale civile). - (Omissis).
2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono
essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma
triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e
funzionari pubblici», di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le
esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al
comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico
di cui all'art. 1013, comma 5-bis e dagli enti di
formazione della Difesa nonche' dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo
di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio
di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da
attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2,
anche attraverso strutture decentrate, che individua in
particolare:
a) moduli formativi dedicati alla riconversione
professionale del personale civile appartenente all'area
seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero
della difesa ovvero del trasferimento presso altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le
amministrazioni di destinazione;
b) moduli formativi di base e di specializzazione, per
ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli
arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai
centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della
Difesa;
c) moduli formativi destinati al personale militare di
grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree
seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del
piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti
nei ruoli del personale civile delle amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 2209-quater, d'intesa con le
amministrazioni di destinazione.
4. (Omissis).
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con
il Segretario generale, sentite le organizzazioni
sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da
riservare a favore del personale civile per la
partecipazione ai corsi svolti presso i centri di
formazione militare, con esclusione dei corsi di cui
all'art. 715, comma 2, nonche' agli articoli 716, 717, 720,
722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754,
755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786
e di altri corsi la cui partecipazione e' riservata al solo
personale militare. La percentuale dei posti da riservare
e' pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.
6. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2259-sexies
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2259-sexies (Enti dipendenti dai comandi
logistici di Forza armata). - 1. Fino al 31 dicembre 2024,
ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga
all'art. 51 del presente codice, le dotazioni organiche di
ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di
Forza armata, di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), sono
stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui
all'art. 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di
riduzione graduale del personale, nonche' con gli obiettivi
di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche
attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di
servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle
esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i
programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa,
su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per
il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite
le organizzazioni sindacali per le materie di competenza,
si provvede alla ricognizione annuale dell'organico
effettivo di personale militare e civile e ad apportare le
coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la
ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo
decreto puo' essere rideterminato il grado dell'ufficiale
preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente,
nonche', nei casi di perdurante vacanza di una o piu'
cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di
grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in
seno all'ente.
2. -3. (Omissis).».
 
Art. 12
Revisione della disciplina comune in materia di sanita' militare,
misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 206, e' inserito il seguente:
«Art. 206-bis (Profilassi vaccinale del personale militare). - 1. La Sanita' militare puo' dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettivita'.
2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresi' l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalita' di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.
3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito e' rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.»;
b) all'articolo 1836, comma 3, le parole: «decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1836 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1836 (Fondo casa). - (Omissis).
3. Con il regolamento sono stabilite le modalita' di
gestione del fondo di cui al comma 1.
4. (Omissis).».
 
Art. 13

Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento
a normativa sopravvenuta

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 168, comma 4, le parole: «; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.» sono sostituite dalle seguenti: «; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.»;
b) all'articolo 583, comma 1, la parola: «2215» e' sostituita dalla seguente: «2207»;
c) all'articolo 909, comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 1053, al comma 1, lettera b), le parole: «, salvo il disposto di cui al comma 2» sono soppresse;
e) all'articolo 1097, al comma 1, lettera a), le parole: «e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3,» sono soppresse;
f) all'articolo 1244, al comma 1, le parole: «le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076 e» sono soppresse;
g) all'articolo 2210, comma 3, la parole: «, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082» sono soppresse;
h) all'articolo 2216:
1) al comma 1, la parola: «799» e' sostituita dalla seguente: «798-bis» e la parola: «2215» e' sostituita dalla seguente: «2207»;
2) al comma 2, la parola: «2215» e' sostituita dalla seguente: «2207»;
i) all'articolo 2136, al comma 1, la lettera v) e' soppressa;
l) all'articolo 2224, al comma 1:
1) alla lettera a) la parola: «2020» e' sostituita dalle seguenti: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
2) alla lettera b), la parola: «2021» e' sostituita dalle seguenti: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
m) all'articolo 2268, comma 1, numero 151), la parola: «, 9» e' soppressa;
n) all'articolo 2269, comma 1, il numero 111) e' soppresso;
o) all'articolo 2270, comma 1, numero 10), le parole: «: articolo 5;» sono sostituite dalle seguenti: «: articoli 5 e 19;».
2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 168 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 168 (Attribuzioni del Vice comandante generale).
- (Omissis).
4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni
vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante
generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti
delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento
degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante
generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.».
- Si riporta il testo del comma 1, alinea, dell'art.
583 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 583 (Oneri per le consistenze dei volontari in
ferma prefissata e in rafferma) - 1. Gli oneri riferiti
alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del
Ministro della difesa, di cui all'art. 2207, sono
stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione
degli oneri complessivamente previsti per l'anno di
riferimento dall'art. 582, nei seguenti importi in euro:
a) - o) (Omissis). ».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 909 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri). -
(Omissis).
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di
aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal
servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in
servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.
9. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 1053 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1053 (Formazione delle aliquote di valutazione
degli ufficiali). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il
Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare, con apposite determinazioni, indica per
ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di
avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni
sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte
dall'art. 1093;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti
in quadro;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono
venute a cessare le cause che ne avevano determinato la
sospensione della valutazione o della promozione.
4. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'art. 1097 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1097 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento
degli ufficiali avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano,
maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale
di brigata, generale di divisione e generale di corpo
d'armata e gradi corrispondenti.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1244 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1244 (Estensione di norme). - 1. Agli ufficiali
piloti e navigatori di complemento sono estese in quanto
applicabili le altre norme sull'avanzamento degli
ufficiali.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2210 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2210 (Ruoli a esaurimento degli ufficiali). - 1.
Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli
ufficiali:
a) ruolo a esaurimento in servizio permanente
dell'Esercito italiano;
b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della
Marina militare;
d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina
militare;
e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle
capitanerie di porto;
f) ruolo a esaurimento in servizio permanente
dell'Aeronautica militare;
g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica
militare;
h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri;
i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi
permangono a esaurimento.
3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1,
lettere a), c), f) e h) e', fino alla vigilia della
cessazione dal servizio attivo, quello di tenente
colonnello.
4. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1,
lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue:
a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
b) ufficiali inferiori: 61 anni.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2216
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2116 (Contingente di inquadramento dei volontari
in ferma prefissata di un anno). - 1. Al fine di
inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma
prefissata di un anno, necessari per raggiungere la
consistenza totale stabilita' dall'art. 798-bis e fino al
31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite,
dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto
dall'art. 2207, e' computato un contingente di personale
militare determinato annualmente nelle misure di seguito
indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747
volontari in servizio permanente.
2. Al fine di compensare il personale in formazione non
impiegabile in attivita' operative, fino al 31 dicembre
2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto
del Ministro della difesa, adottato di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art. 2207,
e' computato un contingente di volontari in ferma
prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure
progressivamente decrescenti di seguito indicate:
a) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
b) 406 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al
2020.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera v) dell'art.
2136 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del
Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del libro IV del codice
dell'ordinamento militare:
(Omissis).;
v) (soppressa).;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2224 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2224 (Rafferme dei volontari di truppa). - 1.
L'ammissione alle rafferme di cui all'art. 954 e'
subordinata al rispetto dei limiti delle risorse
finanziarie disponibili e delle consistenze organiche
previste:
a) fino al 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto
dall'art. 2207, secondo un andamento coerente con
l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per
l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero dal giorno
successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'art.
5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'art.
798-bis.
2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme
sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.».
- Si riporta il testo del comma 1, numero 151)
dell'art. 2268 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 2268 (Abrogazione espressa di norme primarie). -
1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del
regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti
normativi primari e le successive modificazioni:
1) - 150) (Omissis).;
151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi
articoli 5 e 19;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, numero 111)
dell'art. 2269 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2269 (Abrogazione espressa di norme secondarie).
- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del
regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti
normativi secondari e le successive modificazioni:
(Omissis).
111) (soppresso).;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, numero 10) dell'art.
2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2270 (Norme che rimangono in vigore). - 1. In
attuazione dell' art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005,
n. 246, restano n vigore i seguenti atti normativi primari,
e le relative successive modificazioni:
(Omissis).;
10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: art. 5 e 19;
(Omissis).».
 
Art. 14
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
di nomina dei vertici militari

1. Alla legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;»;
2) le lettere p), q), t) e v) sono soppresse.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.»;
b) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: « e' retto da un ammiraglio di squadra», sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa»;
c) all'articolo 142, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Comandante della squadra aerea e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.»;
d) all'articolo 852, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il grado iniziale e' conferito:
a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;
b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.»;
e) dopo l'articolo 2126 e inserito il seguente:
«Art. 2126-bis (Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13). - 1. Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.».
3. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il comma 1 dell'articolo 94 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Pinotti, Ministro della difesa

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Lorenzin, Ministro della salute

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere o),
p), q), t) e v) della legge 12 gennaio 1991, n. 13
(Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica)
che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio
1991, n. 14, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme
costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al
personale del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente:
a) - n) (Omissis).;
o) nomine di militari delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, prevede
l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;
p) (soppressa);
q) (soppressa);
r) - s) (Omissis);
t) (soppressa);
u) (Omissis).;
v) (soppressa);
z) - ii) (Omissis).
2. L'elencazione degli atti di competenza del
Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e'
tassativa e non puo' essere modificata, integrata,
sostituita o abrogata se non in modo espresso.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 29 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 29 (Comando operativo di vertice interforze). -
1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle
dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,
svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle
operazioni nonche' delle esercitazioni interforze e
multinazionali, assicurando le necessarie forme di
collegamento con i Comandi operativi di componente delle
Forze armate.
1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice
interforze e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il
Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con
il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di
squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente
effettivo.
2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando
operativo di vertice interforze sono stabilite nel
regolamento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 112 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 112 (Organizzazione operativa della Marina
militare). - 1. Il Comando in capo della Squadra navale e'
il vertice dell'organizzazione operativa della Marina
militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore
della Marina militare ed e' retto da un ammiraglio di
squadra nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il
Capo di stato maggiore della difesa.
2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente
le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e
i reparti delle forze operative, individuati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina
militare, che, con medesimo atto, ne determina anche
l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 142 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 142 (Comando della squadra aerea). - 1. Il
Comando della squadra aerea, retto da un generale di
squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di
stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le
attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e
approntamento operativo dei reparti, affinche' gli stessi
acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza
operativa.
1-bis. Il Comandante della squadra aerea e' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore
della difesa.
2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento
e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti sono
stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica militare.».
- Si riporta il testo dell'art. 852 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 852 (Conferimento del grado). - 1. Il grado e'
conferito con atto di nomina o con atto di promozione.
1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto
di promozione.
2. Il grado iniziale e' conferito:
a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con
decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai
ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio
permanente, con determinazione dirigenziale;
b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e
carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
c) per i militari di truppa, con determinazione del
rispettivo comandante di corpo.».
- Si riporta il testo dell'art. 94 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 94 (Ordinamento del Comando operativo di vertice
interforze). - 1. (abrogato).
2. Gli organici del Comando sono stabiliti su base di
equilibrata rappresentativita' delle Forze armate con
determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che
definisce anche la sua ulteriore articolazione. ».
 
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