Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92 |
Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l'articolo 1, commi 610 e 613; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35; Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Ritenuto che il tempestivo esercizio della delega consente, con l'attuazione anche parziale del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, il mantenimento in servizio senza soluzione di continuita' e previo giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, attesa l'imminente scadenza del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016; Sulla proposta del Ministro della giustizia;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Primo mandato dei magistrati onorari in servizio
1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2. 2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di eta'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): "610. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016." "613. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».". Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O. Il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 (Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56. Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28. Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace): "Art. 2. Principi e criteri direttivi. (Omissis). 17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri: 1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneita' formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonche' dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni; 2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti inerenti all'ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possano svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell'incarico, riconosca l'esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente all'ufficio per il quale la domanda di conferma e' proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all'esercizio di funzioni giudiziarie. Dall'attuazione del presente numero non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 3) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla scadenza di tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di eta' di cui al numero 4); 4) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi con il raggiungimento del sessantottesimo anno di eta'; b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri: 1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1; 2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace; 3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale; 4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2); 5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennita' spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data; c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 per la liquidazione delle indennita' spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data; d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data; e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 continuino ad applicarsi, se piu' favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data. 18. (Omissis).". |
| Art. 2 Procedura di conferma
1. La domanda di conferma e' presentata, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma e' richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma e' presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda di conferma e' trasmessa al Consiglio giudiziario. 2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull'attivita' svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, all'autorelazione del magistrato onorario, alle statistiche dell'attivita' svolta nei due anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, e' trasmesso al Consiglio giudiziario. 3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti. 4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneita' ai fini della conferma. Il giudizio e' espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresi' del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. 5. Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o piu' sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento. 6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma. 7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto. 8. La procedura di conferma e' definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto. 9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma di cui al presente articolo. La conferma dell'incarico produce effetti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura. 10. Per i magistrati onorari che, all'esito dell'elezione straordinaria prevista dall'articolo 5, compongono la sezione autonoma di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneita' e' espressa, sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.
Note all'art. 2: Per i riferimenti al citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, si veda nelle note all'articolo 3 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150): "Art. 11. Valutazione della professionalita'. 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita'. 2. La valutazione di professionalita' riguarda la capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita' di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacita', oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita' e alle specializzazioni; c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, nonche' alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche' per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalita'; c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi; d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione. 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta: a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame; c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti; e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato; f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalita', con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. 5. Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni. 7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalita' sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonche' sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi di conoscenza. 9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu' dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu' dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo". 10. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio e' "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 11. Se il giudizio e' «negativo», il magistrato e' sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e' dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. 13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal servizio. 14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione puo' essere differita per una sola volta. 15. La valutazione di professionalita' consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita', del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. 16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere e' espresso sulla base della relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purche' attinente alla professionalita' , che dimostri l'attivita' in concreto svolta. 17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.". |
| Art. 3 Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"ART. 10 (Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)
1. Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione: a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo; b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei; c) al giudizio di idoneita' per la conferma nell'incarico; d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari. 2. La sezione autonoma e' altresi' competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attivita' dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 3. La sezione autonoma e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da: a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2; b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3; c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis. 4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. 6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non puo' partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto."; b) l'articolo 12-ter e' sostituto dal seguente:
"ART. 12-ter (Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario).
1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. 2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. 3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari di cui all'articolo 10, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata."; c) all'articolo 12-quater, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari". d) all'articolo 13, comma 2, le parole: "ed il componente rappresentante dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari". |
| Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ed i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari"; b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "ed i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari"; c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "e dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari", le parole: "sia per i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari" e le parole: "non piu' di trecento magistrati e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: " non piu' di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari"; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: "distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "distinti tra magistrati ordinari e onorari" e, al terzo periodo, le parole: " I magistrati o i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari"; d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari"; 2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario e' espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna."; e) all'articolo 8, le parole: " A4 e A5" sono sostituite dalle seguenti: "A4, A5 e A5-bis"; f) all'allegato A5 le parole: "giudici di pace" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "giudici onorari di pace" e le parole: "giudice di pace" sono sostituite dalle seguenti: "giudice onorario di pace"; g) dopo l'allegato A5 e' aggiunto il seguente:
"Allegato A5-bis (articolo 8) Modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari (colore bianco)
ELEZIONE DEI COMPONENTI VICE PROCURATORI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO Presso la Corte di appello di -----
|========|======================================| | Lista | Componente vice procuratore onorario | |--------|--------------------------------------| | | | |========|======================================|
Note all'art. 4: Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e dell'allegato A5 all'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal presente decreto: "Art. 1. Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario. 1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. 2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festivita' della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedi' immediatamente successivi. 3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario. Art. 2. Uffici elettorali. 1. Entro il martedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello. 2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione e' composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianita' di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalita'. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianita'. 3. Il primo presidente della Corte di cassazione puo' delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello puo' delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani. 4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianita' di servizio. 5. Le liste di candidati sono presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. 6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni. Art. 3. Articolazione degli uffici elettorali. 1. Se l'organico dei magistrati ordinari dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari degli uffici del distretto supera le trecento unita', il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari, presso uno o piu' degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non piu' di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale. 2. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e onorari, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi e' consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura votano nell'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. 3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti. Art. 4. Votazione. 1. La votazione e' segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedi' successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia. 2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti l'indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista. 3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della procura generale se il votante e' in servizio presso uffici di legittimita' o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna. 4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario e' espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna. 5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 e' nullo; e', altresi', nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili." "Art. 8. Modelli di schede elettorali. 1. I modelli di scheda per le elezioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A5-bis del presente decreto." "Allegato A5 (articolo 8) In vigore dal 7 marzo 2008 Modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici onorari di pace dei consigli giudiziari (colore celeste) ELEZIONE DEI COMPONENTI GIUDICI ONORARI DI PACE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO Presso la Corte di appello di ---- |========|======================================| | Lista | Componente Giudice onorario di pace | |--------|--------------------------------------| | | | |========|======================================| .". |
| Art. 5 Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari
1. In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella penultima domenica e nel lunedi' seguente del mese di luglio immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, i giudici di pace che compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui al presente articolo. 3. La proclamazione degli eletti determina la decadenza dalla carica dei giudici di pace che, alla data della predetta proclamazione, gia' compongono le sezioni autonome dei consigli giudiziari. 4. Alle elezioni straordinarie previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35. 5. Le schede sono fornite dal Ministero della giustizia, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. I magistrati onorari eletti a norma del presente articolo restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito e' istituita la sezione autonoma della quale sono componenti. 7. Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25: "Art. 13. Durata in carica dei consigli giudiziari. 1. (Omissis). 2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. (Omissis).". Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, si veda nelle note all'articolo 4. |
| Art. 6 Disposizioni di coordinamento
1. Per lo svolgimento delle elezioni straordinarie previste dall'articolo 5 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni ad esse relative, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal presente decreto, la categoria del "giudice onorario di pace" deve intendersi composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1 che hanno riguardo alla consistenza dell'organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.
Note all'art. 6: Per i riferimenti ai decreti legislativi 27 gennaio 2006, n. 25, e 28 febbraio 2008, n. 35, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 maggio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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