Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2016
Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalita' e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 975, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che ai fini della predisposizione del suddetto Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 1, comma 976, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che "Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi' definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita' di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.";
Visto l'art. 1, comma 977, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che "Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.";
Visto, altresi', che l'art. 1, comma 978, della citata legge n. 208 del 2015 ha stabilito che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che a tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti commi da 974 a 978 del richiamato art. 1 della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata in Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000", ed in particolare il preambolo, ove si riconosce che "il paesaggio e' in ogni luogo un elemento importante della qualita' della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualita', nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana";
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 135, comma 4, ove si stabilisce che "Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: ... b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate";
Ritenuto, pertanto, che le finalita' di interesse generale previste dall'articolo 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, volte alla "realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate", comprendono la riqualificazione paesaggistica quale obiettivo necessario per il recupero della dignita' e dell'identita' espressiva dei luoghi, e che tale obiettivo rafforza la coesione sociale, l'attrattivita' turistica ed il rilancio economico-sociale delle zone degradate;
Ritenuto, altresi', che nel quadro della riqualificazione assume un ruolo di rilievo la qualita' degli interventi architettonici, in quanto interventi capaci di rappresentare poli catalizzatori di tali forme di riqualificazione e rinnovamento;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 aprile 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Approvazione e contenuti del bando

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' approvato il bando allegato, con il quale sono definiti: le modalita' e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta; la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti; il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti.
2. Ai fini del presente decreto e del bando allegato, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalita' economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.
3. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 1.
Ente banditore

La presente procedura di selezione e' indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di seguito Programma).

Art. 2.
Oggetto e dotazione finanziaria

1. Oggetto della presente procedura e' la selezione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.
2. Per l'attuazione del Programma e' istituito un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Art. 3.
Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del bando: le citta' metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la citta' di Aosta.
2. Ai fini dell'individuazione degli interventi, gli enti di cui al precedente comma 1 favoriscono la piu' ampia partecipazione all'attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati.
3. Le citta' metropolitane presentano proposte che comprendono progetti specifici per il comune del loro territorio con il maggior numero di abitanti, distinti dalle ulteriori iniziative per le quali si richiede il finanziamento, e proposte che interessano anche i comuni contermini alla citta' capoluogo all'interno del perimetro metropolitano.
4. Gli enti di cui al precedente comma 1 promuovono i progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio.

Art. 4.
Oggetto dei progetti

1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.
2. Ai fini del presente bando, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalita' economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.
3. Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno riguardare una o piu' delle seguenti tipologie di azione:
a) progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano;
b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalita' di interesse pubblico;
c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana;
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
e) progetti per la mobilita' sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
4. Qualora i progetti rechino interventi su beni culturali o su immobili o su aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, per i quali sono gia' state rilasciate autorizzazioni o preventiva dichiarazione in merito alla loro compatibilita', le stesse sono trasmesse a corredo del progetto.
5. Una quota del 5% delle risorse dell'investimento per ciascuna citta' puo' essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilita', studi di fattibilita' e/o atti necessari per la costituzione di societa' pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti).

Art. 5.
Documentazione ed elaborati richiesti

1. Le domande, redatte in carta semplice, su carta intestata del comune e firmate dal sindaco della citta' metropolitana, del comune capoluogo di provincia o della citta' di Aosta, o da un loro delegato, devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: programma.periferieurbane@pec.governo.it
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilita', in formato PDF, i seguenti documenti:
a) una relazione generale di non piu' di 10 cartelle in formato A4 (2000 battute ciascuna, spazi inclusi), nella quale sono chiaramente illustrati:
i. la tipologia e le caratteristiche del progetto;
ii. il costo complessivo del progetto, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie previste;
iii. la tipologia e il numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalita' di individuazione;
iv. i tempi di esecuzione;
v. le aree in cui saranno svolte le attivita' progettuali;
vi. la dimensione dell'investimento da realizzare con indicazione dei risultati attesi;
vii. la partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalita' di coinvolgimento attraverso procedure di evidenza pubblica;
b) il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
c) una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto, con indicazione del relativo apporto finanziario;
d) le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);
e) la delibera di approvazione del progetto - che deve presentarsi, come ribadito al successivo articolo 6 - da parte del Comune e il decreto di nomina del responsabile del procedimento (RUP);
f) una dichiarazione del RUP relativa alla conformita' degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonche' con i regolamenti edilizi.
2. Nel caso in cui la domanda riguardi il finanziamento di una iniziativa relativa a lavori, il progetto e' corredato da una documentazione grafico/fotografica di non piu' di 10 cartelle, in formato A3, contenente una planimetria d'insieme, nella scala minima di 1:1000, e schemi interpretativi o disegni tecnici in scala adeguata, che illustrino compiutamente il progetto proposto.
3. Nel caso in cui la domanda riguardi solo il finanziamento di progetti relativi a servizi, la stessa e' accompagnata soltanto dai documenti di cui ai punti a), i, ii, iii, iv, vi, vii, b), c), d), e), f), e dai relativi capitolati approvati dall'amministrazione.
4. I progetti che recano interventi che insistono su beni culturali e/o su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, dovranno essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilita' degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tali documenti dovranno essere allegati ai progetti al momento della loro presentazione, se disponibili, o consegnati di seguito, contestualmente al progetto definitivo o esecutivo, laddove questi ultimi fossero trasmessi successivamente alla domanda.
5. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il progetto dovra' essere corredato delle autorizzazioni/nulla osta rilasciate dalle autorita' competenti in materia ambientale. Tali documenti dovranno essere allegati ai progetti al momento della loro presentazione, se disponibili, o consegnati di seguito, contestualmente al progetto definitivo o esecutivo, laddove questi ultimi fossero trasmessi successivamente alla domanda.

Art. 6.
Ulteriori requisiti di ammissibilita'

I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda - a pena di inammissibilita' - i seguenti ulteriori requisiti:
a) rientrare nelle tipologie di intervento di cui all'art. 4;
b) essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi. I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di carattere preliminare. In tal caso si impegnano ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo;
c) essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;
d) se costituiti da lotti funzionali, essere autonomamente fruibili. Tale requisito dovra' essere dimostrato con apposita relazione tecnica da allegare alla domanda di contributo.

Art. 7.
Criteri di valutazione dei progetti

1. Nella selezione dei progetti saranno applicati i seguenti criteri di valutazione, con relativi punteggi:
a) tempestiva esecutivita' degli interventi (fino a 25 punti);
b) capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo finanziario di questi ultimi sia pari almeno al 25% dell'importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto proposto (fino a 25 punti);
c) fattibilita' economica e finanziaria e coerenza interna del progetto, anche con riferimento a singoli moduli funzionali (fino a 20 punti);
d) qualita' e innovativita' del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico (fino a 20 punti);
e) capacita' di innescare un processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento (fino a 10 punti).
2. Il Nucleo per la valutazione dei progetti, di cui al successivo articolo 9, stabilisce un punteggio minimo per l'ammissione dei progetti a finanziamento.

Art. 8.
Modalita' di finanziamento

1. Il finanziamento puo' essere finalizzato:
a) alla copertura dei costi di progettazione;
b) alla copertura dei costi per procedure di gara e di affidamento dei lavori;
c) alla copertura dei costi per la realizzazione dell'intervento.
2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro fissato dall'articolo 2, e' determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola citta' e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna citta' metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna citta' metropolitana e per la citta' di Aosta. I progetti presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente e' in grado di garantire comunque la fattibilita' dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati, o ridimensionando l'iniziativa assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili.
3. I soggetti privati possono concorrere per una quota parte significativa, secondo criteri di convenienza, efficacia ed efficienza, sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art. 9.
Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti e' effettuata dal Nucleo tecnico di cui all'art. 2 del DPCM.
2. Il Nucleo opera avvalendosi di una segreteria tecnica ed eventualmente del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati di specifiche competenze.

Art. 10.
Esito della selezione

1. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, dovra' procedersi alla stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Art. 11.
Responsabile del procedimento

1. E' responsabile del procedimento per il presente bando la dott.ssa Valentina Tucci.

Art. 12.
Pubblicita' e comunicazione

1. Il presente bando sara' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e verra' reso disponibile sul sito del governo: www.governo.it
 
Art. 2
Istituzione e funzionamento del Nucleo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 976, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (di seguito Nucleo).
2. Il Nucleo e' composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione professionale, anche estranei alla pubblica amministrazione, due dei quali designati, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. I componenti del Nucleo sono nominati, dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi.
5. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale.
6. Il Nucleo viene convocato dal presidente. Il presidente convoca la prima seduta entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalita' operative di funzionamento del Nucleo stesso, nonche' gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti.
7. Il Nucleo opera ordinariamente fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti. Conclusa tale fase, puo' essere riconvocato laddove residuino risorse a seguito della revoca parziale o totale dei finanziamenti concessi per la realizzazione di alcuni progetti, o non si proceda alla stipula delle convenzioni o degli accordi previsti dall'articolo 10 del bando.
8. Il Nucleo si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale, operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Il Nucleo puo' avvalersi del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze.
10. Ai componenti del Nucleo e della segreteria tecnico-amministrativa non e' corrisposto alcun emolumento o indennita'. E' previsto il rimborso delle sole spese di viaggio per i componenti del Nucleo non residenti a Roma.
11. Agli esperti estranei alla pubblica amministrazione di cui al precedente comma 2, puo' essere riconosciuto un compenso omnicomprensivo nel limite massimo di 10.000 euro ciascuno.
 
Art. 3
Individuazione dei progetti

1. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel bando allegato al presente decreto, con le relative indicazioni di priorita' in base al punteggio ottenuto.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorita' definito ai sensi del comma 1, i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonche' i termini per la stipulazione stessa. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, nonche' di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con lo stesso decreto, inoltre, si definisce la procedura per l'eventuale riassegnazione delle risorse in caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite dal bando, dalle convenzioni o dagli accordi di programma.
3. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia organizzativa (con specifico riferimento alle scadenze da rispettare e alle modalita' di interruzione, laddove necessario, dell'erogazione delle risorse ancora non trasferite, o di restituzione delle risorse medesime, qualora gia' nella disponibilita' dei beneficiari). Sono inoltre definite le relative procedure.
4. Le convenzioni prevedono che la realizzazione del progetto, per la parte oggetto di finanziamento pubblico, avvenga nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.
5. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo l'ordine di priorita' definito ai sensi del comma 1 e compatibilmente con le risorse disponibili.
6. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 977, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
 
Art. 4
Finanziabilita' degli interventi

1. Le convenzioni o gli accordi di programma costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2016.
2. Nelle convenzioni e negli accordi di programma sono determinate le modalita' per l'erogazione del finanziamento, in coerenza con il quadro economico presentato e con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente art. 3, comma 2.
3. Una quota di finanziamento non superiore al 10% puo' essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma. Una quota pari al 30% puo' essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma.
4. La restante parte di finanziamento e' erogata a conclusione del progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura definita nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2.
5. Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini

 
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