Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93 |
Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185; Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sentita la Corte dei conti in data 14 marzo 2016 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visti i pareri delle Commissioni parlamentari, competenti per materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente: «1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.». 2. Con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' per la compilazione del piano finanziario dei pagamenti da presentare in sede di formazione del bilancio di previsione in modo da garantirne la coerenza con quello da predisporre in sede di gestione. 3. Al comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in termini di efficacia e di efficienza della spesa», sono inserite le seguenti: «nonche' della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione». 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'art. 42 della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 42. (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa). - 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria; c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese; d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c); e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina; f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' dall'art. 2 della presente legge; h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attivita' di sperimentazione. 3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto puo' essere comunque adottato dal Governo. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal presente articolo.». - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria), come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 9 del 2016: «1. - 4. (Omissis). 5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 13 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001): «Art. 13 (Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'art. 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. 1-bis. Al fine di garantire tempestivita' nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'art. 33, comma 1. 1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruita' e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, nonche' della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'art. 35, comma 2, delle risultanze delle attivita' di analisi dei nuclei di cui all'art. 39, comma 1. 3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo. 4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. La legge di bilancio e' formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilita'. 5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.». |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Leggi di spesa pluriennale
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono sostituiti dai seguenti: «1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e' data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. 2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1.». 2. Il comma 11 dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'art. 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e' data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. 2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1. 3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalita' di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. 4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passivita' finanziarie. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano gia' state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. 6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a norma dell'art. 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. 7. Il disegno di legge di stabilita' indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data. 8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. 9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorita', in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al "fondo opere" si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. 10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 11. (Abrogato).». |
| Art. 3 Impegno e pagamento
1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. 2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, con contestuale, specifica pubblicita' nonche' nel rispetto delle leggi vigenti. L'assunzione dei suddetti impegni e' possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno e', altresi', consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. 3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto. 4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. 5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonche' alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione. 7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese, di tale piano viene data pubblicita'. 8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza l'obbligazione. 9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato. 10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi. 11. A partire dal 1° gennaio 2017, e' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati. 12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici.». |
| Art. 4 Disposizioni in materia di entrata
Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalita' da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e).». |
| Art. 5 Modifiche al sistema dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;»; b) all'articolo 5, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.»; c) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilita' del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonche' di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.»; d) all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.»; e) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; f) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.»; g) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario.»; h) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito con il seguente: «1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonche' dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11, comma 1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). - 1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile. 2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti; b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito; c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo; d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio; f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi; g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto del patrimonio; g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente. 3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimita'. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa e contabile. 3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5. 4. I contratti dichiarati segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all'art. 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Controllo contabile). - 1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'art. 5, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite. 2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora: a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilita' del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonche' di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione; b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio, ovvero dell'articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in articoli; c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui; d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa; e) non si rinviene la compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Controllo amministrativo). - 1. A seguito della registrazione contabile prevista dall'art. 6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarita' amministrativa, con riferimento alla normativa vigente. 1-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'art. 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'art. 8. 3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilita' del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'art. 10.". - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati). - 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile i seguenti atti: a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale; b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilita' speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonche' da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato; c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma; d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge; e) conti giudiziali; e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. 2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonche' alla conclusione dell'intervento delegato. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e' individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza. 3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 5, comma 2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario. 4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessita' della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto. 5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati alla realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono essere stabilite procedure di controllo di tipo concomitante sui contratti di particolare rilevanza e complessita', secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. 6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo. - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Programma di controllo). - 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonche' dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo art. 11, comma 1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel programma di controllo sono restituiti all'amministrazione emittente con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.». |
| Art. 6 Modifica alla normativa sui residui passivi
1. Gli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono abrogati. Conseguentemente all'articolo 275, comma 2, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole: «di cui all'articolo 36, secondo comma, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti: «Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). - 1. Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio. 2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. 3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo' applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30. 4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. 5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non piu' dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalita' per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione all'utilizzo delle predette risorse e' concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilita' dell'operazione con il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi della legislazione vigente. 6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato. 7. La gestione dei residui e' tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa. Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio. 2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa. 3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 275 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), come modificato dal presente decreto: «Art. 275 (Omissis). - Tale dimostrazione deve indicare distintamente: a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati; b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti; c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali; d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non e' consentito il trasporto nonche' quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non e' stato disposto il relativo pagamento; e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonche' ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra; f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Omissis).». |
| Art. 7 Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato
1. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato). - 1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalita' sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresi' rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.». 2. Le tabelle di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce allegato della predetta legge. Eventuali modifiche ed integrazioni alle predette tabelle sono apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 8 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari ad euro 7.180.000 per l'anno 2016, ad euro 6.770.000 per l'anno 2017, ad euro 7.485.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo vigente del comma 188 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): «188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'art. 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.». |
| Art. 9 Sperimentazione ed entrata in vigore
1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 2, 5, 6 e 7 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017. 2. Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2018, salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una sperimentazione della durata massima di 12 mesi. I termini e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche' le tipologie di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 9: - Per il riferimento al testo della citata legge n. 196 del 2009, vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 1969) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. - Il citato regio decreto n. 827 del 1924 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O. |
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