Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 maggio 2016
Apporto di immobili di proprieta' dello Stato, in uso al Ministero della difesa e non piu' utilizzati a fini istituzionali, al comparto 8-quater del fondo i3-Stato/Difesa.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo e' sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;
Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli artt. 1, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge 351»);
Visto il comma 8-ter dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 33, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;
Visto il comma 8-quater dell'art. 33 il quale prevede che, per le medesime finalita' del comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la citata societa' di gestione del risparmio, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013, che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la Societa' per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio Societa' per Azioni» (di seguito «la Societa'») per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento immobiliari chiusi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati a fini istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari;
Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, con il quale e' stata dichiarata la proprieta' in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo, tra i quali e' incluso l'immobile denominato «Caserma Cesare di Saluzzo», sito in Torino;
Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 3 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 10 novembre 2014 - di rettifica dei decreti n. 25933 del 19 luglio 2002 e n. 28212 del 26 novembre 2013 - con il quale sono stati individuati, tra gli altri, i beni immobili di proprieta' dello Stato denominati «Piazza d'Armi e Magazzini Militari di Baggio» siti in Milano, «Palazzo Rinaldi» sito in Padova, «Ex Caserma Romagnoli» sito in Padova;
Vista la nota n. U3359/2015 del 27 novembre 2015 con la quale la Societa' ha comunicato che con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2015 e' stato istituito il fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato multicomparto, denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»);
Visto il regolamento di gestione del Fondo, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione della Societa' del 26 novembre 2015 (di seguito «Regolamento») e, in particolare, il par. 1.1 il quale prevede che il Fondo sia composto di due comparti rispettivamente denominati «i3-Stato/Difesa-comparto 8-ter» e «i3-Stato/Difesa-comparto 8-quater»;
Vista la nota n. U2806/2015 del 13 ottobre 2015 con la quale la Societa' ha trasmesso i risultati dell'attivita' estimale e la relazione di due diligence effettuata in data 9 ottobre 2015 dalla societa' Patrigest S.p.a. incaricata in qualita' di esperto indipendente per gli immobili da destinare ai Comparti 8-ter e 8-quater;
Vista la nota n. U3114/15/2015 del 9 novembre 2015 con la quale la Societa' ha trasmesso i nuovi risultati dell'attivita' estimale effettuata in data 5 novembre 2015 dalla societa' Patrigest Spa per gli immobili da destinare ai comparti 8-ter e 8-quater;
Vista la nota n. U3365/15 del 27 novembre 2015 con la quale la Societa' ha trasmesso l'elenco concernente gli identificativi catastali del perimetro immobiliare, individuato dalla Societa' stessa, oggetto di apporto ai comparti 8-ter e 8-quater del Fondo;
Vista la nota prot.U3354/15 del 27 novembre 2015 con la quale la Societa' comunica che, relativamente agli immobili da apportare ai comparti 8-ter e 8-quater, possono considerarsi completati dalle competenti amministrazioni comunali i relativi iter di valorizzazione urbanistica attinenti la pianificazione generale e, pertanto, tali compendi hanno acquisito destinazioni funzionali conformi al loro futuro sviluppo/riqualificazione delineato dalle strategie del Fondo;
Vista la nota prot. U3595/2015 del 3 dicembre 2015 con la quale la Societa' comunica che il Consiglio di amministrazione riunitosi il 2 dicembre 2015 ha approvato l'operazione di apporto di immobili limitatamente al comparto 8-quater;
Vista la nota n. U3669/2015 del 10 dicembre 2015 con la quale la Societa' ha evidenziato le motivazioni per le quali il Consiglio di mministrazione, nella riunione del 2 dicembre 2015, ha ritenuto di limitare l'approvazione al comparto 8-quater;
Vista la nota n. 2015/23047/DGP del 28 dicembre 2015 con la quale l'Agenzia del demanio nel comunicare di aver preso in consegna la porzione denominata Magazzini di Baggio in Milano e l'immobile denominato ex Caserma Cesare di Saluzzo in Torino, dichiara che sussistono le condizioni per l'apporto degli immobili al comparto 8-quater;
Vista la valutazione del 5 novembre 2015 effettuata dalla societa' Patrigest S.p.a. per gli immobili oggetto di apporto al comparto 8-quater del Fondo nel quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il piu' probabile valore di mercato, alla data del 5 novembre 2015 pari ad € 76.624.000,00 ed il piu' probabile valore di apporto pari ad € 60.750.000,00, al netto dello sconto di apporto di circa il 20,72%;
Vista la nota n. 2015/22794/CG del 21 dicembre 2012 con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che, in base a quanto riportato nel verbale n. 2015/22397/CG del 15 dicembre 2015 redatto dalla Commissione per la verifica delle valutazioni tecnico-economico-estimative, e nell'elaborato prot. 2015/22451/CG del 15 dicembre 2015, denominato «Riepilogo ed osservazioni», il Presidente della Commissione ha ritenuto accettabile il valore complessivo di € 60.750.000,00;
Vista la nota n. 2015/22979/DGP del 23 dicembre 2015 con la quale l'Agenzia del demanio fornisce i richiesti chiarimenti sui dati catastali indicati nel perimetro di conferimento trasmesso dalla Invimit Sgr con la nota del 27 novembre 2015;
Vista la nota n. 201673534/DGP-SOT del 3 marzo 2016 con la quale l'Agenzia del demanio precisa che, rispetto a quanto comunicato da Invimit con nota n. U3365/15 del 27 novembre 2015, in seguito a verifiche svolte con il Ministero della difesa e Invimit, si e' reso necessario rettificare il perimetro degli immobili oggetto di conferimento al comparto 8-quater che, pertanto, risulta sostanzialmente piu' ampio per il compendio «Magazzini di Baggio»;
Vista la nota n. 8535 dell'8 marzo 2016 con la quale il Ministero della difesa precisa che, «relativamente al sedime dei Magazzini di Baggio di Milano, gli alloggi di servizio di via Forze Armate n. 180 e via Olivieri n. 8 non rientrano tra i beni di previsto trasferimento al fondo immobiliare»; chiede, pertanto, «di emendare anche il testo del decreto in oggetto, eliminando i riferimenti alle verifiche d'interesse culturale decretate dal MIBACT per le suddette palazzine alloggi»;
Visto il decreto direttoriale del 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2016 con il quale l'Agenzia del demanio individua i beni immobili di proprieta' dello Stato denominati «Piazza d'Armi, via delle Forze Armate, Milano» e «Magazzini di Baggio, via delle Forze Armate, Milano»;
Vista la nota del 4 aprile 2016 dell'Agenzia del demanio con cui e' stata trasmessa la tabella con le particelle catastali oggetto di apporto al comparto 8-quater;
Vista la nota del 20 aprile 2016 con la quale Invimit ha trasmesso la nota dell'esperto indipendente Patrigest S.p.a. del 19 aprile 2016, recante la correzione di refusi - presenti nella relazione di stima del 5 novembre 2015 - riguardanti gli identificativi catastali e le superfici fondiarie degli immobili «Piazza d'Armi» e «Magazzini di Baggio»;
Considerato che il diverso perimetro degli immobili oggetto di conferimento non incide sul valore della perizia effettuata dall'esperto indipendente in data 5 novembre 2015, che comprende, tra l'altro, l'intero compendio «Piazza d'Armi e Magazzini di Baggio», come precisato nella nota Invimit del 20 aprile 2016;
Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;
Preso atto che, per gli immobili «Piazza d'Armi» in Milano, «Caserma Romagnoli» in Padova, non sussiste interesse culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, come risulta, rispettivamente, dalle note del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 10 dicembre 2009 (Direzione regionale della Lombardia) e del 16 ottobre 2014 (Direzione regionale del Veneto);
Preso atto che per l'immobile «Caserma di Saluzzo» in Torino e' stata rilasciata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione regionale del Piemonte, con provvedimento n. 505/2014 del 28 ottobre 2014, l'autorizzazione all'alienazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 42/2004;
Preso atto che per l'immobile «Palazzo Rinaldi» in Padova, con provvedimento del 30 ottobre 2014, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione regionale del Veneto, e' stata rilasciata autorizzazione all'alienazione, con la condizione che il bene alienato non potra' essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004; inoltre, il trasferimento del bene dovra' rispettare prescrizioni e condizioni indicate nel citato provvedimento, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 42/2004;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351, sono individuati gli immobili di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, per il conferimento al comparto 8-quater del fondo immobiliare «i3-Stato/Difesa» a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli immobili sono conferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio citati in premessa, a condizione che siano stati inseriti tra i cespiti valutati dall'esperto indipendente.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3-Stato/Difesa-comparto 8-quater» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore complessivo degli immobili pari a € 60.750.000,00, come stimato dall'esperto indipendente nominato dalla Societa' e congruito dall'apposita Commissione dell'Agenzia del demanio, diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad € 50.000,00.
Le quote emesse dal comparto 8-quater del fondo «i3 - Stato/Difesa» sono sottoscritte in unica soluzione dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal Regolamento. Le quote sottoscritte sono rappresentate da certificati immessi in un certificato cumulativo del comparto 8-quater, rappresentativo di una pluralita' di quote appartenenti a piu' titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.
Nel caso in cui il fondo «i3-Stato/Difesa-comparto 8-quater» non raggiunga, nel termine di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, dalla sua istituzione, l'ammontare minimo di sottoscrizioni, previsto dal Regolamento, si procedera' alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione degli immobili allo Stato. La revoca e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.
 
Art. 4

Il fondo immobiliare «i3-Stato/Difesa-comparto 8-quater» sara' immesso nel possesso giuridico degli immobili all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della Societa' di apposito verbale di consegna. La Societa', ai sensi del comma 8-quinquies dell'art. 33, si fara' carico delle attivita' di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvedera' alle conseguenti attivita' di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarita' del diritto sull'Immobile.
 
Art. 5

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 13 maggio 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1375
 
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