Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 7. Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicita' e trasparenza
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.
190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo
di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di
trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della
valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito
istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni
concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed
esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni
sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario
nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti
di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture,
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in
capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le
previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di
adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di
prevenzione della corruzione e della relazione annuale del
responsabile della prevenzione della corruzione, anche
attraverso la modifica della relativa disciplina
legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei
controlli in fase di attuazione, della differenziazione per
settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti
di misurazione e valutazione delle performance nonche'
dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi
rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e
delle responsabilita' dei soggetti interni che intervengono
nei relativi processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di
pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare
le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano
assolti attraverso la pubblicita' totale o parziale di
banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
f) definizione, in relazione alle esigenze connesse
allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri
del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti
amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle
norme sulla trasparenza amministrativa, nonche' dei limiti
derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei
casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e
privati;
g) individuazione dei soggetti competenti
all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli
obblighi di trasparenza;
h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione,
riconoscimento della liberta' di informazione attraverso il
diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque,
indipendentemente dalla titolarita' di situazioni
giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o
di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione
delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e successive modificazioni, con modifiche della
relativa disciplina, mediante l'unificazione o
l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni
centrali e periferiche competenti, e previsione di un
sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato
all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le
Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di
sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano
alle disposizioni normative in materia di accesso, di
procedure di ricorso all'Autorita' nazionale anticorruzione
in materia di accesso civico e in materia di accesso ai
sensi della presente lettera, nonche' della tutela
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive
modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri della Commissione
parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. In attesa della realizzazione del sistema unico
nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il Governo e' delegato ad adottare,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese
relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche
se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle voci di listino per prestazioni
obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei
servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di
almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con
il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio
2001;
b) adozione di un tariffario per le prestazioni
funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base
del costo medio per tipologia di prestazione rilevato
dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al
fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari
almeno al 50 per cento;
c) definizione dei criteri e delle modalita' per
l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di
intercettazione in conseguenza delle innovazioni
scientifiche, tecnologiche e organizzative;
d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese
di intercettazione, anche al fine di velocizzare le
operazioni di pagamento;
e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente
incompatibile con i principi di cui al presente comma.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso
nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo
schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254.
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.

Note all'art. 1:
Si riporta il titolo del citato decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.».
 
ALLEGATO B (articolo 9-bis)


==================================================================
| | | | | Obblighi |
| | | Amm. che | Norma/e | previsti dal |
| | Nome della | detiene la | istitutiva/e | d.lgs. n. 33 |
| | banca dati | banca dati |della banca dati | del 2013 |
+===+==============+============+=================+==============+
| | | | |Art. 15 (tito-|
| | | | |lari di inca- |
| | | | |richi di |
| | | | |collabora- |
| | | | |zione o consu-|
| | | | |lenza); |
| | | | |art. 17 (dati |
| | | | |relativi al |
| | | | |personale non |
| | | | |a tempo |
| | | | |indeter- |
| | | |- Artt. 36, |minato); |
| | | |co. 3, e 53 del |art. 18 (dati |
| | | |d.lgs. n. 165 del|relativi |
| | | |2001; |agli inca- |
| | | |- art. 1, |richi |
| | | |co. 39-40, |conferiti ai |
| | | |della legge |dipendenti |
|1. | Perla PA | PCM-DFP |n. 190 del 2012 |pubblici) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 16, co. |
| | | | |1-2 (dota- |
| | | | |zione orga- |
| | | | |nica e costo |
| | | | |del personale |
| | | | |con rapporto |
| | | | |di lavoro a |
| | | | |tempo indeter-|
| | | | |minato); |
| | | | |art. 17 (dati |
| | | | |relativi al |
| | | | |personale |
| | | | |non a tempo |
| | | | |indeter- |
| | | | |minato); |
| | | | |art. 21, co. 1|
| | | | |(dati sulla |
| | SICO - | | |contratta- |
| | Sistema Cono-| | |zione col- |
| | scitivo del | | |lettiva |
| | personale | | |nazionale); |
| | dipendente | | |art. 21, co. 2|
| | dalle Am- | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |
| | ministra- | |3, e 58-62 del |contratta- |
| | zioni pub- | MEF-RGS |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
|2. | bliche | (IGOP) |2001 |tiva) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 21, co. 1|
| | | | |(dati sulla |
| | | | |contrattazione|
| | | | |collettiva |
| | | | |nazionale); |
| | | | |art. 21, co. 2|
| | Archivio | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |
| | contratti | |5, e 47, co. 8, |contratta- |
| | del settore | |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
|3. | pubblico | ARAN CNEL |del 2001 |tiva) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 22 (dati |
| | | | |relativi ai |
| | | | |soli Enti |
| | | | |locali riguar-|
| | | | |danti enti |
| | | | |pubblici |
| | | | |vigilati, |
| | | | |enti di di- |
| | | | |ritto privato |
| | | | |in controllo |
| | | | |pubblico, |
| | SIQuEL - | | |parteci- |
| |Sistema Infor-| | |pazioni in so-|
| | mativo | |Art. 1, co. 166- |cieta' di |
| | Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- |
|4. | Enti Locali | conti |n. 266 del 2005 |vato) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 22, commi|
| | | | |1 e 2 (dati |
| | | | |relativi a |
| | | | |societa', enti|
| | | | |pubblici e |
| | | | |enti di |
| | | | |diritto pri- |
| | | | |vato parte- |
| | | | |cipati dalle |
| | | | |ammini- |
| | | | |strazioni |
| | | | |pubbliche o |
| | | | |in cui le Am- |
| | | | |ministra- |
| | | | |zioni nomi- |
| | | | |nano propri |
| | | | |rappresen- |
| | | | |tanti negli |
| | | |- Art. 2, co. |organi di go- |
| | | |222, della legge |verno); |
| | | |n. 191 del 2009; |art. 30 |
| | | |- art. 17, co. |(dati rela- |
| | | |3-4, del decreto-|tivi a beni |
| | | |legge n. 90 del |immobili |
| | | |2014, conver- |posseduti o |
| | | |tito, con modifi-|detenuti |
| | | |cazioni, dalla |delle ammini- |
| | Patrimonio | |legge n. 114 del |strazioni |
|5. | della PA | MEF-DT |2014 |pubbliche) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | |- Art. 1, co. 10,| |
| | | |del decreto-legge| |
| | | |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
| | | |convertito, con |(pubblicita' |
| | | |modificazioni, |dei rendi- |
| | Rendiconti | |dalla legge n. |conti dei |
| | dei gruppi | |213 del 2012; |gruppi consi- |
| | consiliari | Corte dei |- d.P.C.M. 21 |liari regio- |
|6. | regionali | conti |dicembre 2012 |nali) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art.29, co. 1 |
| | | | |(bilanci |
| | | | |preventivi |
| | | | |e consuntivi |
| | | | |delle am- |
| | | | |ministrazioni |
| | | | |pubbliche) |
| | | | |Art. 37, |
| | | | |comma 1, |
| | | | |lett. a), b), |
| | | | |c) (informa- |
| | | | |zioni relative|
| | | | |alle procedure|
| | | | |per l'affida- |
| | | | |mento e |
| | | |- Art. 13 della |l'esecuzione |
| | | |legge n. 196 del |di opere e |
| | | |2009; |e lavori) |
| | | |- decreto |Art. 38, |
| | | |del Ministro |Pubblicita' |
| | | |dell'economia e |dei processi |
| | | |delle finanze n. |di pianifi- |
| | | |23411 del 2010; |cazione, |
| | BDAP - Banca | |- d.lgs. n. 229 |realizzazione |
| | Dati Ammini- | |del 2011; |e valutazione |
| | strazioni | |- d.lgs. n. 228 |delle opere |
|7. | Pubbliche | MEF-RGS |del 2011; |pubbliche |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | REMS (Real | | | |
| |Estate Manage-| | | |
| | ment System) | | | |
| |- Sistema di | | | |
| | Gestione | | | |
| | degli Immo- | | |Art. 30 (beni |
| | bili di Pro- | | |immobili e |
| | prieta' Sta- | | |gestione del |
|8. | tale | Demanio | |patrimonio) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 37, co. 1|
| | | | |(informazioni |
| | | | |relative |
| | | | |alle procedure|
| | | | |per l'affida- |
| | | | |mento e |
| | | |- Art. 62-bis |l'esecuzione |
| |BDNCP - Banca | |del d.lgs. n. 82 |di opere |
| | Dati | |del 2005 ; |e lavori |
| | Nazionale | |- art. 6-bis del |pubblici, |
| | Contratti | |d.lgs. n. 163 |servizi e |
|9. | Pubblici | ANAC |del 2006 |forniture) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 37, co. 1|
| | | | |(informazioni |
| | | | |zioni rela- |
| | | | |tive alle |
| | | | |procedure per |
| | | | |l'affidamento |
| | | |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
| | | |122, co. 5 e 128,|di opere e |
| | Servizio | |co. 11, del |lavori pub- |
| | Contratti | |d.lgs. n. 163 |blici, servizi|
|10.| Pubblici | MIT |del 2006 |e forniture) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+


 
Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e».

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1. (Principi generali) - 1. La trasparenza e'
intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attivita'
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in
materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di
segreto statistico e di protezione dei dati personali,
concorre ad attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon
andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta'
nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia
delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di
una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le
norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48,
integrano l'individuazione del livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini
di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e
della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresi' esercizio della funzione di
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione.4. Al fine di assicurare il consolidamento e
la confrontabilita' degli indicatori di risultato, le
amministrazioni vigilanti definiscono, per le
amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le
unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna
amministrazione ed unita' locale deve inserire nel proprio
Piano. Tale sistema minimo e' stabilito con decreto del
Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33
del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.».
2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2.(Oggetto) - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo
2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la
pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si
intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e
alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei
documenti, delle informazioni e dei dati concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di
accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza
autenticazione ed identificazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione).
1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge
7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 18. (Riordino della disciplina delle
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina
in materia di partecipazioni societarie delle
amministrazioni pubbliche e' adottato al fine prioritario
di assicurare la chiarezza della disciplina, la
semplificazione normativa e la tutela e promozione della
concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei
regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
all'articolo 16:
a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle
attivita' svolte, agli interessi pubblici di riferimento,
alla misura e qualita' della partecipazione e alla sua
natura diretta o indiretta, alla modalita' diretta o
mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento,
nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al
principio di proporzionalita' delle deroghe rispetto alla
disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di
organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', ridefinizione della disciplina,
delle condizioni e dei limiti per la costituzione di
societa', l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni
societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il
perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici
per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la
gestione di servizi di interesse economico generale;
applicazione dei principi della presente lettera anche alle
partecipazioni pubbliche gia' in essere;
c) precisa definizione del regime delle responsabilita'
degli amministratori delle amministrazioni partecipanti
nonche' dei dipendenti e degli organi di gestione e di
controllo delle societa' partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli
interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la
salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei
requisiti e della garanzia di onorabilita' dei candidati e
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle societa', anche al fine di garantirne l'autonomia
rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli
acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli
alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al
contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di
cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione
oggettivi, rapportati al valore anche economico dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi o
negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso
economico variabile degli amministratori in considerazione
dell'obiettivo di migliorare la qualita' del servizio
offerto ai cittadini e tenuto conto della congruita' della
tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza
attraverso l'unificazione, la completezza e la massima
intelligibilita' dei dati economico-patrimoniali e dei
principali indicatori di efficienza, nonche' la loro
pubblicita' e accessibilita';
g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di consolidamento delle partecipazioni nei
bilanci degli enti proprietari;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e
istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle
medesime esigenze di disciplina e controllo;
i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con
bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi
forma, tra amministrazione pubblica e societa' partecipate
secondo i criteri di parita' di trattamento tra imprese
pubbliche e private e operatore di mercato;
m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti
locali:
1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e
funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure
per la scelta del modello societario e per
l'internalizzazione nonche' di procedure, limiti e
condizioni per l'assunzione, la conservazione e la
razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al
numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di
gestione;
2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di
interesse economico generale, individuazione di un numero
massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino
obblighi di liquidazione delle societa', nonche'
definizione, in conformita' con la disciplina dell'Unione
europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad
assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad
evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche
attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle
carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di
controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il
raggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza,
efficacia ed economicita', anche attraverso la riduzione
dell'entita' e del numero delle partecipazioni e
l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo
sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e
societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione,
nel sito internet degli enti locali e delle societa'
partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e
di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali
che consentano il confronto, anche ai fini del
rafforzamento e della semplificazione dei processi di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e
delle societa' partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la
mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e
riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle
amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in
materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti
a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi
di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle
societa' partecipate;
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli
interni previsti dal testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli
obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa'
partecipate nei confronti degli enti locali soci,
attraverso specifici flussi informativi che rendano
analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali
del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e
gli standard di qualita', per ciascun servizio o attivita'
svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei compiti
affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione
di appositi schemi di contabilita' separata.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformita' con i principi di proporzionalita' e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.».

Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3. (Pubblicita' e diritto alla conoscibilita')
- 1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
accesso civico, ivi compresi quelli oggetto e di
pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa
vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli,
di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli
ai sensi dell'articolo 7.
1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali nel caso in
cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera
adottata, previa consultazione pubblica, in conformita' con
i principi di proporzionalita' e di semplificazione, e
all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui
soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i
dati, le informazioni e i documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina
vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'
sostituita con quella di informazioni riassuntive,
elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai
dati e ai documenti nella loro integrita' e' disciplinato
dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con
il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi
di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione, in
relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione
organizzativa e alle attivita' svolte, prevedendo in
particolare modalita' semplificate per i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e
collegi professionali.».
 
Art. 5

Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS - DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e
inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter

1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico). - 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.».
3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dal
presente decreto:
«Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) - 1.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico
identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti
e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa
per via telematica secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i
documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso
fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel
caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
di accoglimento della richiesta di accesso civico
nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i
casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne
da' comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti
non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto,
il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli
uffici della relativa amministrazione informazioni
sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o
di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a),
il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per
un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso
la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente puo' proporre ricorso al tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni
delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo'
altresi' presentare ricorso al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,
l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso
si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
del Difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere
del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,
il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame
ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore
civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto,
il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di
cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso
degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
Si riporta il testo dell'articolo 116 del citato
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art. 116. (Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi) - 1. Contro le determinazioni e contro il
silenzio sulle istanze di accesso ai documenti
amministrativi, nonche' per la tutela del diritto di
accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
trasparenza il ricorso e' proposto entro trenta giorni
dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si
applica l' articolo 49. Il termine per la proposizione di
ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di
accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo'
essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso principale,
previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza
separatamente dal giudizio principale, ovvero con la
sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai giudizi di impugnazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme
sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
Si riporta il testo dell'articolo 162, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 162. (Altre fattispecie)
1. (Omissis).
2-bis. In caso di trattamento di dati personali
effettuato in violazione delle misure indicate
nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate
nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di
una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi
di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura
ridotta.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto
nazionale di statistica":
«Art. 3. (Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica)
(Omissis).
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
degli uffici di statistica costituiti ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri
uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di
cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono
sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che
si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla
comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato
delibera altresi', su proposta del presidente, il programma
statistico nazionale.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 4. (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita',
alle modalita' del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono
i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in
uno o piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 9. (Disposizioni per la tutela del segreto
statistico) - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni
statistiche comprese nel programma statistico nazionale da
parte degli uffici di statistica non possono essere
esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne
possa trarre alcun riferimento relativamente a persone
identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi
statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere
comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo
modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile
dell'amministrazione nella quale e' inserito lo ufficio di
statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17,
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non
rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli
estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti
certificativi di rapporti, provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.».
Si riporta il testo dell'articolo 27 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 27. (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi) - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' e'
composta da dieci membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i
professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di
diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di
esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei
presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute
consecutive ne determina la decadenza
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. ».
 
Art. 7

Inserimento dell'articolo 7-bis

1. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.».

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8. (Decorrenza e durata dell'obbligo di
pubblicazione) - 1. I documenti contenenti atti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale
dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai
sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre
l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,
comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi
dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base
di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze
di semplificazione e delle richieste di accesso, determina,
anche su proposta del Garante per la protezione dei dati
personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del
dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33
del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualita' delle informazioni di cui all'articolo 6.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.».

Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9. (Accesso alle informazioni pubblicate nei
siti) - 1. Ai fini della piena accessibilita' delle
informazioni pubblicate, nella home page dei siti
istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata
«Amministrazione trasparente», al cui interno sono
contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati
ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare
eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo'
essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla
sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati,
informazioni o documenti, assicurando la qualita' delle
informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad
impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all'interno della sezione
«Amministrazione trasparente».
2. (abrogato).».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.»;
e) il comma 7 e' abrogato;
f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d) e' soppressa.

Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10. (Coordinamento con il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione) - 1. Ogni amministrazione
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5
della legge n. 190 del 2012, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.
2. (abrogato).
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un obiettivo strategico di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di
obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009
alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di
ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito
di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. (abrogato).
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione
trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo
14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) (soppressa).».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «, previsto dalla legge o comunque adottato,»;
2) dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione».

Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12. (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
atti di carattere normativo e amministrativo generale) - 1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui
propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella
banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione,
l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le
direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla
legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi
compresi i codici di condotta, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012,
i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione.
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle
amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale
uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per
la pubblicazione riepilogativa su base temporale in
un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza
del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 46.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge
regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' di competenza
dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli
atti e dei testi ufficiali aggiornati.».
La legge 11 dicembre 1984, n. 839 (Norme sulla Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1984, n.
345.
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.

Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13. (Obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni) - 1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati
relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di
ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli
uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini
della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle
caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle
di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali.».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»;
b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.».

Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali) - 1. Con riferimento ai titolari di incarichi
politici, anche se non di carattere elettivo, di livello
statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti
locali pubblicano i seguenti documenti e informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della
legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima
legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente
al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni
caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni
di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi
dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e
per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione
presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale
l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun
dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli
obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati
pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il
cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio
sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei
suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale
ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di
successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al
comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni
organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi
dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per
gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato
il solo curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui
ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei
soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,
che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o
del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e
documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.».
Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge
5 luglio 1982, n. 441(Disposizioni per la pubblicita' della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e
di cariche direttive di alcuni enti):
«Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri
del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei
deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di
presidenza della Camera di appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su
beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione
a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di societa', con l'apposizione della formula «sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero»;
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e
le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della
cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 ,
relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma
precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la
dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonche'
dei figli e dei parenti entro il secondo grado di
parentela, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della
Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo
comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a
depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della
Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del
primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla
cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o
dalla comunicazione della nomina.
Art. 3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile
per la presentazione della dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i
soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare
un'attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del
medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento
annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.
Art. 4. Entro tre mesi successivi alla cessazione
dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono
tenuti a depositare una dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1
del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo
l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla
scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a
depositare una copia della dichiarazione annuale relativa
ai redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si
applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato
dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.».
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale":
«Art. 13. (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate) - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale) - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 17. (Funzioni dei dirigenti)
1. (Omissis).
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo
2103 del codice civile.».
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
«Art. 4-bis. (Disposizioni per la funzionalita'
operativa delle Agenzie fiscali)
1. (Omissis).
2. In relazione all'esigenza di garantire il buon
andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i
dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di
funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura
selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari
della terza area, con un'esperienza professionale di almeno
cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a
quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali
indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non
annullate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le funzioni relative agli
uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i
connessi poteri di adozione di atti, escluse le
attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto
della specificita' della preparazione, dell'esperienza
professionale e delle capacita' richieste a seconda delle
diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita'
gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa
degli uffici interessati, per una durata non eccedente
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle
responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle
deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari
delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo
di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in
essere, nuove posizioni organizzative ai sensi
dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. (Omissis).».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e
inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»;
b) al comma 1,
1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole « amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche'» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle societa' controllate). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le societa' a controllo pubblico, nonche' le societa' in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e' condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi). - 1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita' informatiche ed e' inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorita' che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonche' gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.».

Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la
titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto, di consulenza o di collaborazione, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento di incarichi, di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i
quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e
per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica
consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati
di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto
al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la
responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata
all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il
pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta,
fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di
cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione
dell'incarico.
5. (abrogato).».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 22, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
(Omissis).
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441 , si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441 , alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 14, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53. (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi)
(Omissis).
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art. 30. (Azione di condanna)
1. L'azione di condanna puo' essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di
giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio
dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di
centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se
il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza,
anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela
previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo.».
Si riporta il testo degli articoli 1 e 10 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94):
«Art. 1. (Albo degli amministratori giudiziari)
1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito
l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito
denominato: «Albo».
2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in
una sezione di esperti in gestione aziendale.»
«Art. 10. (Regolamento)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli
amministratori giudiziari;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione
dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da
parte del Ministero.».
Si riporta il testo degli articoli 110 e 38 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 110. (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata) - 1. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio
Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro
dell'interno.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei
medesimi procedimenti; accertamento della consistenza,
della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei
predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione
dell'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari
per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni
confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di
commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.»
«Art. 38. (Compiti dell'Agenzia) - 1. Fino al decreto
di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice
delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la
migliore utilizzazione del bene in vista della sua
destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere al
tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando
ritenga che essi possono recare pregiudizio alla
destinazione o all'assegnazione del bene.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i
provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli
di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione
straordinaria.
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado,
l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, la
quale puo' farsi coadiuvare, sotto la propria
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti
qualificati, retribuiti secondo le modalita' previste per
l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al
tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico.
L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga
revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente. L'incarico
puo' essere conferito all'amministratore giudiziario gia'
nominato dal tribunale.
4. In caso di mancato conferimento dell'incarico
all'amministratore giudiziario gia' nominato, il tribunale
provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e
all'approvazione del rendiconto della gestione.
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo
grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da
parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio
sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del
provvedimento.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di
trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili
professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con
decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro
della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni del presente decreto relative
all'amministratore giudiziario si applicano anche
all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa
attribuite ai sensi del comma 3.».
Si riporta il testo dell'articolo 28 del Regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore)
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di
interessi con il fallimento.
Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze
dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto
comma.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un
registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti
di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei
liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi'
annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di
omologazione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il
registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
accessibile al pubblico.».
Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 32.(Misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione) - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita'
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.,
346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad
un'impresa aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture,
nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un
concessionario di lavori pubblici o ad un contraente
generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente in
relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,
alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato
d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e'
conferita a soggetti in possesso di curricula che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano
comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che
dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione
giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori
nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in
apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere
soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di
impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione
antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno
e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con
decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2,
alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di
svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e
modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
al sistema di controllo interno e agli organi
amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto
privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto
diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio
sanitario nazionale.».
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.».

Note all'art. 15:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16. (Obblighi di pubblicazione concernenti la
dotazione organica e il costo del personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato) - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione
organica e al personale effettivamente in servizio e al
relativo costo, con particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente,
i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del
personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate
forme di pubblicita' dei processi di mobilita' dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche
attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei
soggetti interessati.».
Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 60. (Controllo del costo del lavoro)
1. (Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una
relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i
risultati della gestione del personale, con riferimento
agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di
programmazione. La mancata presentazione del conto e della
relativa relazione determina, per l'anno successivo a
quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma
sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI),
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani
(UNCEM), per via telematica.
(Omissis).».
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «articolato per aree professionali,» sono soppresse.

Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17. (Obblighi di pubblicazione dei dati
relativi al personale non a tempo indeterminato) - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi
al personale con rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i
dati relativi al costo complessivo del personale di cui al
comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico.».
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. Al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 17:
Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18. (Obblighi di pubblicazione dei dati
relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici) -
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri
dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico.».
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte»;
b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate» sono soppresse.

Note all'art. 18:
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19. (Bandi di concorso) - 1. Fermi restando gli
altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono
costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.».
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;
b) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20. (Obblighi di pubblicazione dei dati
relativi alla valutazione della performance e alla
distribuzione dei premi al personale) - 1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri
definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della
performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e
i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata,
al fine di dare conto del livello di selettivita'
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi,
nonche' i dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per
i dipendenti.
3. (abrogato).».
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e».

Note all'art. 20:
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
dati sulla contrattazione collettiva) - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,
che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni
autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in
esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in
materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati,
anche in relazione alle richieste dei cittadini.».
Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 40-bis. (Controlli in materia di contrattazione
integrativa) - 1. Il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies,
sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso
tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta
di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
della performance individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le
ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi'
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei
conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni
del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli
organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione»;
2) alla lettera a) le parole «e finanziati dall'Amministrazione medesima ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»;
3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti»;
c) al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione interessata» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.».

Note all'art. 21:
Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 22. (Obblighi di pubblicazione dei dati
relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle
partecipazioni in societa' di diritto privato) - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna
amministrazione pubblica aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati,
istituiti, vigilati o finanziati dalla amministrazione
medesima nonche' di quelli per i quali l'amministrazione
abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle
attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone
l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque
denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'
svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo
pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo
da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti
costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o
dei componenti degli organi o quelli che ricevono un
finanziamento per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano
i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al
precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di oneri di
motivazione analitica e obblighi di dismissione,
costituzione di societa' a partecipazione pubblica,
acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite,
gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo
pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18
della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione
sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il
relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il
collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui
al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei
dati relativi agli enti e delle societa' di cui al comma 1,
e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a
qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata ad esclusione dei pagamenti che le
amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di
obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro
favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle
categorie di cui al comma 1 lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di
controllo promuovono l'applicazione dei principi di
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte
delle societa' direttamente controllate nei confronti delle
societa' indirettamente controllate dalle medesime
amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei confronti delle societa',
partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.».
Per i riferimenti all'articolo 18 della citata legge 7
agosto 2015, n. 124, si rimanda alle note all'articolo 3.
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) la lettera a) e' soppressa;
2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis»;
3) la lettera c) e' soppressa;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 22:
Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi) - 1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in
distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con
particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di:
a) (soppressa).
b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (soppressa).
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi
degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (abrogato).».
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91.
Si riporta il testo degli articoli 11 e 15 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento) - 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'articolo 10,
l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in
cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo
e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
5.»
Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico» sono soppresse.

Note all'art. 23:
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26. (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati) - 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241
del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.».
Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici) - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui
le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
Per l'articolo 30 del citato decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, si rimanda alle note all'articolo 14.
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province».

Note all'art. 24:
Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28. (Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi
consiliari regionali e provinciali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le
province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con
evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun
gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'
pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di
controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la
riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da
assegnare nel corso dell'anno 4. E' esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo,
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di
disagio economico-sociale degli interessati.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 1. (Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
delle regioni)
(Omissis).
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
(Omissis).».
 
Art. 25

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 25:
Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 29. (Obblighi di pubblicazione del bilancio,
preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti
il monitoraggio degli obiettivi) - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla
loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di
previsione e a quello consuntivo in forma sintetica,
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilita' e comprensibilita'.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un
portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di
cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato
tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7,
secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del
2011.».
Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91:
«Art. 19. (Principi generali) - 1. Le amministrazioni
pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al
bilancio consuntivo, presentano un documento denominato
"Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di
seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli
obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne
l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di
interventi realizzati.
2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma
di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai
principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli
stessi programmi del bilancio per il triennio della
programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori
individuati per quantificare tali obiettivi, nonche' la
misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare
i risultati conseguiti.
3. Il Piano e' coerente con il sistema di obiettivi ed
indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le
amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note
integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11,
lettera a), e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Al fine di assicurare il consolidamento e la
confrontabilita' degli indicatori di risultato, le
amministrazioni vigilanti definiscono, per le
amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le
unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna
amministrazione ed unita' locale deve inserire nel proprio
Piano. Tale sistema minimo e' stabilito con decreto del
Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."
«Art. 22. (Monitoraggio degli obiettivi e indicatori)
- 1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in
accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano e'
integrato con le risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli
eventuali scostamenti. I destinatari e le modalita' di
divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 20.
2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e
gli indicatori selezionati, nonche' i valori obiettivo per
l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco
temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase
di previsione. Il Piano e' aggiornato in corrispondenza di
ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che
attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la
soppressione di obiettivi gia' raggiunti oppure oggetto di
ripianificazione.».
 
Art. 26

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».

Note all'art. 26:
Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 30.(Obblighi di pubblicazione concernenti i beni
immobili e la gestione del patrimonio) - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano le informazioni identificative
degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonche' i
canoni di locazione o di affitto.».
 
Art. 27

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».

Note all'art. 27:
Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 27. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
dati relativi ai controlli sull'organizzazione e
sull'attivita' dell'amministrazione) - 1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi
indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati
personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la
relazione degli organi di revisione amministrativa e
contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte
dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
 
Art. 28

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»;
2) alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato» sono soppresse;
3) la lettera b) e' abrogata.

Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 32. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
servizi erogati) - 1. Le pubbliche amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi
o il documento contenente gli standard di qualita' dei
servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia
finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel
tempo;
b) (abrogata).».
 
Art. 29

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole "dei pagamenti»" sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».

Note all'art. 29:
Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 33. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
tempi di pagamento dell'amministrazione) - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture, denominato «indicatore annuale di tempestivita'
dei pagamenti», nonche' l'ammontare complessivo dei debiti
e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno
2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto,
denominato «indicatore trimestrale di tempestivita' dei
pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono
elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un
portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare sentita la Conferenza unificata.».
 
Art. 30

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»;
b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa;
c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.

Note all'art. 30:
Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 35. (Obblighi di pubblicazione relativi ai
procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei
dati) - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono
pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione
del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i
documenti da allegare all'istanza e la modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo
dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli
uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le
modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono
ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa
del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale
rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione puo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo'
concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato
per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia'
disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con le informazioni di cui
all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale;
n) (soppressa).
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere
l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli
o formulari. L'amministrazione non puo' respingere
l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti,
e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in
un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito
istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) (soppressa).
c) (soppressa).».
Si riporta il testo degli articoli 43, 71 e 72 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A)":
«Art. 43 (L-R) (Accertamenti d'ufficio) - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente. (L)
3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente
per via telematica. (L)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza. (R).
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale. (R)"
«Art. 71. (R) (Modalita' dei controlli) - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
(R).
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
(R)»
«Art. 72. (L) (Responsabilita' in materia di
accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) - 1.
Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,
dei controlli di cui all'articolo 71 e della
predisposizione delle convenzioni quadro di cui
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attivita' volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite
dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione.».
 
Art. 31

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».

Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dal
presente decreto:
«Art. 37. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione
ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di
pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti,
attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente
alla parte lavori.».
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 32, della
citata legge 6 novembre 2012, n. 190:
«32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma
16, lettera b), del presente articolo, le stazioni
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri
siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto
del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti
sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali
informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica
nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
individua con propria deliberazione le informazioni
rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in
parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
(Omissis).».
Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note all'articolo 22.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
«Art. 2.(Comunicazione dei dati) - 1. I dati
anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle
opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati
di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal
decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai
soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno
trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito
denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche.».
 
Art. 32

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da: «tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.».

Note all'art. 32:
Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38. (Pubblicita' dei processi di
pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche) - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse
le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i
loro nominativi.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente
gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche'
le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli
indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso
o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di
uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione,
che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei
propri siti web istituzionali al fine di consentirne una
agevole comparazione.
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di
cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.».
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 1.(Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici) - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti) - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228:
«Art. 2. (Documento pluriennale di pianificazione) -
1. Al fine di migliorare la qualita' della programmazione e
ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni
Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione
d'impatto ambientale previste dalla normativa comunitaria,
predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di
seguito "Documento", che include e rende coerenti tutti i
piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di
propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale
dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo
lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al
successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima
Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni
infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la
metodologia e le risultanze della procedura di valutazione
e di selezione delle opere da realizzare e individua le
priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i
criteri per le valutazioni ex post degli interventi
individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex
post gia' effettuate.
3. Il Documento e' redatto anche in linea con quanto
previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti
del Documento nei contratti di programma che stipulano con
le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate
derivanti dall'adozione del Documento.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta
utile del Comitato, previa positiva conclusione
dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene
data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora
la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda
seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione
dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere
all'approvazione del Documento, recependo eventuali
osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri
trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una
relazione sullo stato di attuazione del Documento nella
quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche
in coerenza con le risorse disponibili a legislazione
vigente, congruamente motivati.
7.
8.».
 
Art. 33

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.»;
b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».

Note all'art. 33:
Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 41. (Trasparenza del servizio sanitario
nazionale) - 1. Le amministrazioni e gli enti del servizio
sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi
comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere,
le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che
svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano
altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a
tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti
per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono
la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte
le informazioni e i dati concernenti le procedure di
conferimento degli incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche'
degli incarichi di responsabile di dipartimento e di
strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli
avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, si
applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo
15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1,
lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco
delle strutture sanitarie private accreditate. Sono
altresi' pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di
pubblicita' previsti dalla normativa vigente fra i
requisiti necessari all'accreditamento delle strutture
sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e
private che erogano prestazioni per conto del servizio
sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una
apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di
formazione delle liste di attesa, il tempi di attesa
previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna
tipologia di prestazione erogata.».
 
Art. 34

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.».

Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 43. (Responsabile per la trasparenza) - 1.
All'interno di ogni amministrazione il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.
190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo
e' indicato nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita'
di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche'
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale
anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
2. (abrogato).
3. I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il
responsabile della trasparenza controllano e assicurano la
regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge 6 novembre 2012, n. 190:
« 7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.».
 
Art. 35

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione».

Note all'art. 35:
Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 44. (Compiti degli organismi indipendenti di
valutazione) - 1. L'organismo indipendente di valutazione
verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e quelli
indicati nel Piano della performance, valutando altresi'
l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati
alla misurazione e valutazione delle performance, nonche'
l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi
all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia
organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della
trasmissione dei dati.».
 
Art. 36

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione,» e le parole «la CIVIT», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»;
b) al comma 1, le parole «l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.»;
c) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.».

Note all'art. 36:
Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 45.(Compiti dell'Autorita' nazionale
anticorruzione) - 1. L'autorita' nazionale anticorruzione
controlla l'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle amministrazioni
pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non
superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto,
all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla
normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o
atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza.
2. L'autorita' nazionale anticorruzione controlla
l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui puo'
chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto
all'interno delle amministrazioni. L'autorita' nazionale
anticorruzione puo' inoltre chiedere all'organismo
indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni
sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. L'autorita' nazionale anticorruzione puo' inoltre
avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di
cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
L'Autorita' nazionale anticorruzione segnala l'illecito
all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell'amministrazione interessata ai fini dell' attivazione
del procedimento disciplinare a carico del responsabile
della pubblicazione o del dirigente tenuto alla
trasmissione delle informazioni. L'autorita' nazionale
anticorruzione segnala altresi' gli inadempimenti ai
vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del
caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilita'. L'autorita' nazionale
anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti.
L'autorita' nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e
rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto,
pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i
quali non si e' proceduto alla pubblicazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 55-bis, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 55-bis. (Forme e termini del procedimento
disciplinare)
(Omissis).
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e'
piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella
quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
(Omissis).».
 
Art. 37

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico»;
b) al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'» sono sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,».

Note all'art. 37:
Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 46. (Responsabilita' derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione
e di accesso civico) - 1. L'inadempimento agli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis, costituiscono elemento di valutazione della
responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.».
 
Art. 38

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»;
c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».

Note all'art. 38:
Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 47. (Sanzioni per la violazione degli obblighi
di trasparenza per casi specifici) - 1. La mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
nei confronti del dirigente che non effettua la
comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico
della finanza pubblica, nonche' nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al
medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei
dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita'
nazionale anticorruzione disciplina con proprio
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni.».
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329.
 
Art. 39

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' nazionale anticorruzione»;
b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' nazionale anticorruzione»;
c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli standard, i modelli e gli schemi»;
d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2-bis,».

Note all'art. 39:
Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 48. (Norme sull'attuazione degli obblighi di
pubblicita' e trasparenza) - 1. L'Autorita' nazionale
anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard
per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione
della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, individua modelli e schemi standard per
l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma
1 sono adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la
Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, e l'ISTAT.
4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma
3 recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze
di uniformita' delle modalita' di codifica e di
rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici,
della loro confrontabilita' e della loro successiva
rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie
di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni
diffuse, individuando, in particolare, i necessari
adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri
regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche
sostitutivi, le competenze professionali richieste per la
gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e
correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia
interesse.
5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis,
nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli
standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.».
 
Art. 40

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 33 del 2013

1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attivita' istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche».

Note all'art. 40:
Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 52. (Modifiche alla legislazione vigente) - 1.
Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono
inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri
regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti
della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri
provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti
della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni
capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai
50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai
consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del
coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi
vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge
non separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il
secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
amministrazioni contengono i dati di cui al decreto
legislativo recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso»
sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la
parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di
violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole:
«documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «,
nonche' per la tutela del diritto di accesso civico
connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;
d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:
«l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto,
la pubblicazione»;
e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo
la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e
violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».
4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, le parole da "e i soggetti" fino
a "attivita' istituzionale" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che
realizzano opere pubbliche".
5. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende
riferito all'articolo 10.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
«Art. 1. (Ambito di applicazione) - 1. Le
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i soggetti
destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello
Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche,
nell'ambito della propria attivita' istituzionale sono
tenute a:
a) detenere ed alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente le informazioni anagrafiche,
finanziarie, fisiche e procedurali relative alla
pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di
attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi
complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo
stato di avanzamento delle opere;
b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di
registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a
ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione
delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa
evidenza e tracciabilita';
c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di
quanto specificato nell'ambito del decreto di cui
all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la
comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica
e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli
enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, ai fini dell'inoltro
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei
finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli
obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al
presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini
dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del
Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare gia' nella
fase di presentazione ed in tutte le successive
transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.
136. Il Codice identificativo di gara non puo' essere
rilasciato dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di
contratti finalizzati alla realizzazione di progetti
d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di
progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.».
 
Art. 41

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.»;
d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa;
e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»;
h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;
i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma 16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure di contrasto,»;
j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio del»;
k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio dei»;
l) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.».

Note all'art. 41:
Si riporta il testo dell'articolo 1, dal comma 1 al
comma 14, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione) - 1. In attuazione dell'articolo
6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione.
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con
le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi
del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico; (5)
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai
commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui
contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.
2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato
sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha
durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione
dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare
l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attivita' degli enti, individua i
principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e
contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di
adozione e attuazione delle misure di contrasto alla
corruzione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e
dalle regole sulla trasparenza dell'attivita'
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero
la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza citati.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione
e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e
internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per
la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) (soppressa).
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei
dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.
6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini
della predisposizione del piano triennale per la
prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta,
fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli
enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano
formulati e adottati nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione
verifica, anche ai fini della validazione della Relazione
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga
conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di
cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal
fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui
al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel
Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali e'
piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative misure
di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti,
elaborate nell'esercizio delle competenze previste
dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita'
individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai
sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto
dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti
tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali
relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e
della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente,
dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e'
piu' elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi,
anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica
e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del
fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza
del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile
individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore
alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei
mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi
di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del
Piano. La violazione, da parte dei dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste
dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15
dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi
del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo
indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati
dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo
lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga
opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.".
Per l'articolo 8, comma 1, del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle note
all'articolo 6.
Per l'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi nelle note
all'articolo 3.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Per l'articolo 15 della citata legge 7 agosto 1990, n.
241, vedasi nelle note all'articolo 22.
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190):
«Art. 15. (Vigilanza sul rispetto delle disposizioni
in materia di inconferibilita' e incompatibilita' nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico)
(Omissis).
3. Il provvedimento di revoca dell'incarico
amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al
soggetto cui sono state affidate le funzioni di
responsabile, comunque motivato, e' comunicato
all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro trenta
giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora
rilevi che la revoca sia correlata alle attivita' svolte
dal responsabile in materia di prevenzione della
corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa
efficace.».
Per l'articolo 21 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, vedasi nelle note all'articolo 13.
 
Art. 42

Disposizioni transitorie

1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Note all'art. 42:
Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge
7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 17. (Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - 1. I decreti
legislativi per il riordino della disciplina in materia di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono
adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
cui all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche
di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare
l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno
avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni
pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di
un adeguato accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino
l'accertamento della capacita' dei candidati di utilizzare
e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni
teoriche, con possibilita' di svolgere unitariamente la
valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a
diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le
amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o
aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti
territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate
partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di
valutazione uniformi, per assicurare omogeneita'
qualitativa e professionale in tutto il territorio
nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle
modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con
la predisposizione di strumenti volti a garantire
l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo
svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicita'
sui temi di concorso e di forme di preselezione dei
componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
reclutamento del personale degli enti locali a livello
provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali,
in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle
graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al
presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme
transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano
state approvate e pubblicate entro la data di entrata in
vigore della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea
per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della
lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di
partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile
dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita' definite
dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17,
comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo
nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi
generali e di parametri di riferimento in grado di
orientare la programmazione delle assunzioni anche in
relazione agli interventi di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di
coordinamento e di controllo del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri in relazione alle assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto
tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del
presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo
delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di
supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle
funzioni di misurazione e valutazione della performance e
nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa
stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della
funzione di assistenza ai fini della contrattazione
integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione
integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento
della funzione di consulenza in materia di contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse dalla
contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito e la parita' di trattamento tra categorie omogenee,
nonche' di accelerare le procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori
pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per
malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire
l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della relativa
competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli
accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e con la previsione del
prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle
assunzioni, differenziati in base agli effettivi
fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle
associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi
derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione
degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro
previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione
annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla
Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per
l'impiego territorialmente competente della comunicazione
relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di
copertura della quota di riserva prevista dalla normativa
vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie,
caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
p) previsione della facolta', per le
amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio
generazionale mediante la riduzione su base volontaria e
non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione
del personale in procinto di essere collocato a riposo,
garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad
integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilita' di
conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale,
consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse
effettivamente accertate a seguito della conseguente minore
spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo
personale, nel rispetto della normativa vigente in materia
di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui
alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o
maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle
amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica
come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di
spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione
dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli
dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione
indipendente del livello di efficienza e qualita' dei
servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
a standard di riferimento e confronti; riduzione degli
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione
specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad
accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di
espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione
disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra
indirizzo politico-amministrativo e gestione e del
conseguente regime di responsabilita' dei dirigenti,
attraverso l'esclusiva imputabilita' agli stessi della
responsabilita' amministrativo-contabile per l'attivita'
gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle
amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e
concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano della
potesta' legislativa in materia di lavoro del proprio
personale dipendente, nel rispetto della disciplina
nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento
alla normativa volta al contenimento del costo del
personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui
alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in
ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina,
da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200
dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei
processi di inserimento, definendone i compiti con
particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento
ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo
di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni
pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
territorialmente competente, non solo della comunicazione
relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori
disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva
prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli
normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche,
nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di
avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da parte
del centro per l'impiego territorialmente competente.
2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente
articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante
l'adozione di uno o piu' decreti legislativi secondo la
procedura di cui all'articolo 16, purche' i decreti siano
adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le
cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti
sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la
gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno,
non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 421 a
428, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"421. La dotazione organica delle citta'
metropolitane e delle province delle regioni a statuto
ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa
del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della
legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto
conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla
medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e
al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le
province, con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i predetti enti possono deliberare una
riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al
comma 420 del presente articolo. Per le unita'
soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a
428 del presente articolo.
422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e
criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli
osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1,
comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti
di cui al comma 421 del presente articolo e quello da
destinare alle procedure di mobilita', nel rispetto delle
forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa
vigente.
423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il
supporto delle societa' in house delle amministrazioni
centrali competenti, piani di riassetto organizzativo,
economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al
comma 421. In tale contesto sono, altresi', definite le
procedure di mobilita' del personale interessato, i cui
criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i
tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del
personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto
dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze
funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa
ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario
delle procedure di mobilita' e' prioritariamente
ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in
via subordinata con le modalita' di cui al comma 425. Si
applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7
aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2016.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015
e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. E'
fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle
limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le
procedure concorsuali per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale in possesso di titoli di studio
specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei
servizi educativi e scolastici, con esclusione del
personale amministrativo, in caso di esaurimento delle
graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita'
soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure
professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
numero delle unita' di personale ricollocato o
ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.
426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da
421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto
dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al
superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre
2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal
predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle
risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano
dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle
procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni
possono procedere alla proroga dei contratti a tempo
determinato interessati alle procedure di cui al presente
periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
427. Nelle more della conclusione delle procedure di
mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo
personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane
e le province con possibilita' di avvalimento da parte
delle regioni e degli enti locali attraverso apposite
convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di
consentire il regolare funzionamento dei servizi per
l'impiego anche le regioni possono avvalersi della
previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresi', ove
necessario, all'imputazione ai programmi operativi
regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi
strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A
conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi
da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di
altre forme, anche convenzionali, di affidamento di
funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti
locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del
relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o
affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il
personale interessato ai processi di mobilita' di cui ai
commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato,
presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le citta'
metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a
definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali
a tempo parziale del personale non dirigenziale con
maggiore anzianita' contributiva. Esclusivamente in caso di
mancato completo assorbimento del personale in soprannumero
e a conclusione del processo di mobilita' tra gli enti di
cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni
dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.».
 
Art. 43

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
a) l'articolo 4;
b) l'articolo 11;
c) l'articolo 24;
d) l'articolo 25;
e) l'articolo 34;
f) l'articolo 39, comma 1, lettera b);
g) l'articolo 42, comma 1, lettera d).
1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 e' abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, e' soppressa.
3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati.
4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.

Note all'art. 43:
Il testo degli articoli 4, 11, 24, 25, 34, 39, comma 1,
lettera b), e 42, comma 1, lettera d), abrogati o comunque
modificati dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento per la
disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di
natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
L. 15 marzo 1997, n. 59), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.
Il testo dell'articolo 1, comma 611, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014) , modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Il testo dell'articolo 1, commi 675 e 676, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016) , abrogati dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30
 
Art. 44

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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