Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 maggio 2016
Disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13 dicembre 2001.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, e successive modifiche, recante modalita' d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 «che modifica il Regolamento (CEE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine» ed in particolare l'art. 1, punto 17 che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, sopprime gli articoli 16, 17 e 18 relativi ad un «Sistema di etichettatura facoltativa» sostituendone l'intestazione al titolo II, sezione II, con la menzione «Etichettatura facoltativa» e introduce l'art. 15-bis «Regole generali» delle informazioni sugli alimenti diverse da quelle obbligatorie previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2001 recante «Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Etichettatura carni bovine»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 recante «Nuove indicazioni e modalita' applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che all'art. 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza;
Visti, in particolare, gli articoli 7 e 8, del richiamato decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che prevedono, tra l'altro, rispettivamente l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli Organismi indipendenti designati, dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina nonche' il monitoraggio delle attivita' delle Organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare depositato presso il Ministero medesimo;
Visto, inoltre, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che affida la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che con nota n. 22600 del 30 agosto 2000, in conformita' a quanto stabilito dal Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio, e' stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale «Autorita' competente» ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;
Considerato, inoltre, che il decreto ministeriale 13 dicembre 2001 fissa, tra l'altro, disposizioni sulla durata temporanea delle autorizzazioni rilasciate ai citati organismi indipendenti di controllo in riferimento al decreto ministeriale 30 agosto 2000, abrogato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2015;
Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 13 dicembre 2001 e formulare una nuova stesura di disposizioni applicative del decreto ministeriale 16 gennaio 2015;
Ritenuto, inoltre, necessario apportare una correzione all'art. 10 (etichette), comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, riguardante l'informazione relativa all'«azienda di allevamento», che risulta riportata erroneamente tra le informazioni per le quali e' necessario il possesso di un disciplinare di etichettatura;
Considerato, altresi' che, per una maggiore efficacia dell'attivita' di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, e' necessario che gli stessi organismi indipendenti autorizzati a svolgere controlli nell'ambito dei disciplinari depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla loro attivita' di controllo e sull'organizzazione di filiera;
Ritenuto, infine, necessario uniformare le procedure di monitoraggio sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine a quelle previste per le produzioni agroalimentari regolamentate di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1

Validita' dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, agli organismi indipendenti di controllo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha validita' triennale.
2. L'autorizzazione puo' essere riconfermata prima della scadenza del termine di cui al comma 1 e previa presentazione di un nuovo piano dei controlli.
 
Art. 2

Obblighi a carico degli Organismi indipendenti
di controllo

1. Gli organismi indipendenti di controlli comunicano le inadempienze gravi riscontrate durante il controllo, sull'applicazione del disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attivita', entro due giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, all'Organizzazione di etichettatura ed entro 15 giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e alla Regione competente. Inoltre, segnalano, tempestivamente, le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. Gli organismi indipendenti di controllo trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) elenco dei soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nominativo e ruolo dei componenti del gruppo ispettivo;
b) frequenze dei controlli;
c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore;
d) elenco delle non conformita' riscontrate e provvedimenti adottati.
 
Art. 3

Banca dati Vigilanza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli obblighi di invio delle informazioni di cui all'art. 2 sono assolti dagli Organismi indipendenti di controllo attraverso il caricamento delle relative informazioni nella Banca dati vigilanza, di seguito (BDV), di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012.
2. L'inserimento delle informazioni nella BDV costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera e), del Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004. La mancata o non corretta comunicazione rappresenta carenza nell'espletamento dei compiti assegnati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
3. Gli Organismi indipendenti di controllo con il popolamento della BDV, assolvono anche gli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
 
Art. 4

Obblighi a carico delle organizzazioni

1. Nelle more dell'attivazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, devono trasmettere al medesimo Ministero, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera.
 
Art. 5

Modifiche all'art. 10
del decreto ministeriale 16 gennaio 2015

1. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) l'allevamento: sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione;»
 
Art. 6

Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 2001 recante «Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II - Etichettatura carni bovine», sono abrogate.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2016

Il Ministro: Martina
 
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