Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2016
Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2016.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012 in virtu' del quale per le medesime finalita' di cui al comma 380, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2016 per l'anno 2016, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale;
Considerato che la dotazione del predetto Fondo per l'anno 2016 e' assicurata per 2.768,8 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni e che, corrispondentemente, nell'esercizio 2016 e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), terzo periodo, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' incrementata di 3.767,45 milioni ed il successivo comma 380-sexies nella parte in cui stabilisce che l'incremento e' ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI, relativo all'anno 2015, derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli;
Visto l'art. 1, comma 380-septies, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
a) della Regione siciliana e della regione Sardegna e' determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater e' determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015;
Visto l'art. 1, comma 380-octies, della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune;
Visto l'art. 1, comma 380-quater della legge n. 228 del 2012 il quale prevede per l'anno 2016 che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 30 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 15 marzo 2016;
Visto il citato comma 380-quater dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al primo periodo dello stesso comma 380-quater non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter;
Visto l'art. 1, comma 380-quater, ultimo periodo della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che per gli anni 2015 e 2016 l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante «Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario» integrativo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015;
Visto l'art. 1, comma 380-sexies, secondo periodo, della legge n. 228 del 2012, che prevede che a decorrere dall'anno 2016 una quota del Fondo di solidarieta' comunale, pari ad 80 milioni di euro, e' accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), settimo periodo, della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che, al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, non inferiore a 30 milioni di euro, e' destinata a incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;
Visto l'art. 1, comma 763, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che in considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia e' attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni per l'anno 2016, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale relativamente alla quota da ripartire sulla base dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3) dell'art. 1, comma 380-ter, lettera b) della legge n. 228 del 2012;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° dicembre 2014 e 10 settembre 2015, con i quali sono stati determinati, rispettivamente per l'anno 2014 e per l'anno 2015, gli importi complessivi, le modalita' di alimentazione e i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna;
Considerato che lo stanziamento del capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo al Fondo di solidarieta' comunale deve essere integrato nel 2016, con apposite variazioni di bilancio, di 60 milioni di euro provenienti dal capitolo 1316 e di 268.491.386 euro provenienti dal capitolo 1368 del medesimo stato di previsione ai fini della corretta imputazione delle predette somme ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 17, lettera b) della legge n. 208 del 2015;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali il 24 marzo 2016, ai sensi della lettera b) del comma 380-ter dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016

1. Per l'anno 2016 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota di cui all'art. 1, comma 380-ter, lettera a), primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alimentata da una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, pari a 2.768,8 milioni per l'anno 2016;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 380-ter, lettera a), secondo periodo, della legge n. 228 del 2012, destinata a compensare i comuni dei minori introiti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 10, 13, 14, 15, 16, 53 e 54 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
2. Per l'anno 2016 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) sono prededotti i seguenti importi:
a) 30 milioni di cui all'art. 1, comma 380-ter, lettera a), settimo periodo, della legge n. 228 del 2012, destinati a incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della legge 2 dicembre 2000 n. 388;
b) 30 milioni di cui all'art. 1, comma 380-ter, lettera a), settimo periodo, della legge n. 228 del 2012, destinati ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) 80,0 milioni di cui all'art. 1, comma 380-sexies, secondo periodo, della legge n. 228 del 2012, destinati ai comuni per i quali il riparto della quota di cui alla lettera b) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
d) 9 milioni di cui all'art. 1, comma 763, della legge n. 208 del 2015, destinati al comune di Campione d'Italia.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), alimentata attraverso una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, comma 380-ter, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, e' stabilita nel complessivo importo di 6.442.721.947,09 euro, di cui 344.970.349,46 euro derivanti dall'ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari degli enti di cui all'art. 7, comma 4.
2. Relativamente all'importo di euro 344.970.349,46 di cui al comma 1 e' prioritariamente acquisito all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di 148.948.765,18 euro e la rimanente somma di 196.021.584,28 euro e' assegnata al capitolo 1365 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Ai sensi del citato art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012 e ai fini della formazione del Fondo di solidarieta' comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna pari, complessivamente, a 2.768,8 milioni, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune e' indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per i comuni delle
regioni a statuto ordinario

1. Ai fini del riparto della quota di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2016 ai comuni delle regioni a statuto ordinario:
a) il valore di riferimento per ciascun comune del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015 e' individuato in misura pari agli importi calcolati al lordo dell'applicazione per l'anno 2015 dei meccanismi perequativi di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012. I valori di cui al periodo precedente sono incrementati degli importi derivanti dal ripristino per l'anno 2016 della quota accantonata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, determinati in proporzione alla base di riferimento di cui all'art. 2 del medesimo decreto, al netto delle somme utilizzate per le rettifiche di valori del medesimo decreto;
b) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 2015 e' pari agli importi di cui all'elenco A allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015;
c) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016 e' pari agli importi indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per l'anno 2016 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata, per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, la somma algebrica tra il valore di riferimento di cui alla lettera a) del comma 1 e la differenza tra i valori di cui alla lettera c) e la lettera b) del medesimo comma 1.
3. All'importo risultante dal calcolo di cui al comma 2 sono applicate in modo proporzionale le riduzioni conseguenti alla prededuzione degli importi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), determinati per ciascun comune in modo proporzionale alla base di riferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, il 30 per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) relativa per l'anno 2016 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' accantonata e redistribuita ai medesimi comuni sulla base delle capacita' fiscali e dei fabbisogni standard, secondo la metodologia approvata in Conferenza Stato - citta' e autonomie locali nella seduta del 24 marzo 2016.
5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi 2, 3 e 4 e' riportato nell'allegato 2.
6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2016 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.
 
Art. 4
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per i comuni della
Regione siciliana e della regione Sardegna

1. Ai fini del riparto della quota di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2016 ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna:
a) il valore di riferimento per ciascun comune del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015 e' individuato in misura pari agli importi calcolati al lordo dell'applicazione per l'anno 2015 dei meccanismi perequativi di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012. I valori di cui al periodo precedente sono incrementati degli importi derivanti dal ripristino per l'anno 2016 della quota accantonata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, determinati in proporzione alla base di riferimento di cui all'art. 2 del medesimo decreto, al netto delle somme utilizzate per le rettifiche di valori del medesimo decreto;
b) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 2015 e' pari agli importi di cui all'elenco A allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015;
c) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016 e' pari agli importi indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per l'anno 2016 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata, per i singoli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la somma algebrica tra il valore di riferimento di cui alla lettera a) del comma 1 e la differenza tra i valori di cui alla lettera c) e la lettera b) del medesimo comma 1.
3. All'importo risultante dal calcolo di cui al comma 2 sono applicate in modo proporzionale le riduzioni conseguenti alla prededuzione degli importi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), determinati per ciascun comune in modo proporzionale alla base di riferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015.
4. Per i singoli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi 2 e 3 e' riportato nell'allegato 2.
 
Art. 5
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e attribuzione quota
del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c)

1. La quota del Fondo solidarieta' comunale per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a 3.767,45 milioni e' ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario ed i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2 e 3 pari complessivamente a 3.692.276.856,22 euro.
2. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) non ripartita, pari a 75.173.143,78 euro, e' distribuita con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, per le medesime finalita' di cui al comma 1.
3. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) e' attribuita ai comuni beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 380-sexies, secondo periodo, della legge n. 228 del 2012, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 4.
 
Art. 6
Accantonamento

1. Per l'anno 2016 e' costituito un accantonamento di € 15.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale.
2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali entro il 31 ottobre 2016.
3. La quota da imputare a ciascun comune ai fini dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alla base di riferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015.
 
Art. 7
Determinazione della quota di Fondo di solidarieta' per l'anno 2016
relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna la somma algebrica del valore di cui all'allegato 2 e del valore di cui all'allegato 3, colonna 5, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1.
2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 6, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna 2.
3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2016 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale, riportato all'allegato 4, colonna 3.
4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2016 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato all'allegato 4, colonna 4. In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.
5. Ove l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
 
Art. 8
Compensazioni finanziarie per l'anno 2016

1. Per l'anno 2016 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 7, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 9
Erogazioni di risorse per l'anno 2016

1. Per l'anno 2016, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo solidarieta' comunale in base all'art. 7, al netto delle detrazioni di cui all'art. 8, in due rate da corrispondere la prima entro il mese di giugno 2016 e la seconda entro il mese di ottobre 2016, comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
Art. 10
Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2016 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 4, o derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2016. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1302
 
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