IL CAPO DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 con la quale il medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato per ulteriori centottanta giorni; Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015; Visto il regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; Vista la decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione europea del 10 settembre 2015 con cui e' concesso un contributo di euro 56.026.300,00 a valere sul Fondo dell'Unione europea per finanziare interventi connessi agli eventi calamitosi verificatisi in Italia, ivi compresi gli eventi in rassegna; Vista la nota REI/49452 dell'8 ottobre 2015 con cui, su richiesta delle regioni interessate, ivi compresa la Regione Lombardia a cui e' stato riconosciuto un contributo pari ad euro 7.395.679,00, si trasmettono all'IGRUE gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione europea a valere sul Fondo di solidarieta' dell'Unione europea; Considerato che tali risorse sono state gia' trasferite sulla contabilita' speciale n. 5940, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015; Ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire il complessivo ed unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate in relazione all'evento di cui trattasi, autorizzando un'apposita rimodulazione e integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato nominato con OCDPC n. 226/15, alla luce delle risorse stanziate dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea, e finalizzato alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario volte al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna compatibili con le finalita' ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il predetto fondo; Acquisita l'intesa della Regione Lombardia; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Contributi finanziari del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea
1. Per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' di cui in premessa, si provvede anche con i contributi finanziari concessi ai sensi del regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 gia' trasferiti sulla contabilita' speciale n. 5940 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, si provvede alla rimodulazione ed integrazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 226 del 3 marzo 2015, da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, indicando le misure finanziate con i contributi del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea nei limiti e secondo le modalita' di cui al citato regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. 3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quelli derivanti dal regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2016
Il Capo del dipartimento: Curcio |