Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 maggio 2016
Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa di Barolo».


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 20 e l'art. 23 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento e la relazione tra marchi ed indicazioni geografiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 e successive modifiche;
Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Grappa di Barolo», presentata dall'Istituto Grappa Piemonte;
Verificata la conformita' della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 maggio 2010

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Grappa di Barolo» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2016

Il Capo del dipartimento: Blasi
 
Allegato A

SCHEDA TECNICA
Indicazione geografica «GRAPPA DI BAROLO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa di Barolo.
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.
La denominazione «Grappa di Barolo» e' riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare, elaborata ed imbottigliata in impianti situati nella Regione Piemonte.
2. Descrizione della bevanda spiritosa.
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria.
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 % della quantita' totale di alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata a meno di 86% vol.; e' autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100% vol.;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa di Barolo» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene.
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 40% vol.;
non e' aromatizzata, sono esclusi anche i metodi di produzione con aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti.
c) Zona geografica interessata.
Iintero territorio della Regione Piemonte.
d) Metodo di produzione della bevanda interessata.
La «Grappa di Barolo» e' ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di materie prime in ottimo stato di conservazione. Le vinacce fermentate provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG.
Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino atto a produrre Barolo DOCG nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcol proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino atto a diventare Barolo DOCG puo' avvenire mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.
La distillazione delle vinacce fermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del prodotto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino atto a produrre la denominazione d'origine Barolo DOCG avviate alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.
Nella preparazione della grappa «Grappa di Barolo» e' consentita l'aggiunta di:
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa di Barolo» sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi, in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Regione Piemonte. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. E' consentito altresi' l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa di Barolo» invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.
La storia della grappa prodotta nella regione Piemonte affonda le sue radici a diversi secoli fa. Nei territori piemontesi ampiamente coltivati a vigneto, l'arte distillatoria era una pratica diffusa in ogni classe sociale: gli alambicchi erano presenti nelle residenze nobiliari e nelle grandi aziende agricole e la bevanda ottenuta, chiamata prima semplicemente acquavite, poi branda e infine grappa, era apprezzata e consumata da sovrani e contadini. Nel tempo l'attivita' della distillazione nella regione e' stata regolamentata e sottoposta a tassazione specifica a testimonianza dell'interesse e del commercio di cui godeva. Si e' assistito all'evoluzione delle tecniche di lavorazione: i primi alambicchi erano a fuoco diretto, poi sono stati messi a punto le caldaiette, il sistema a bagnomaria e infine l'alambicco continuo. Nel corso del tempo le nuove tecniche hanno affiancato via via le piu' antiche e la loro coesistenza continua oggi a preservare e valorizzare una tradizione artigiana che otteniene prodotti di grande qualita' che presentano gli aromi e i sapori dei grandi vitigni piemontesi. Nel diciannovesimo secolo numerose testimonianze storiche narrano che Camillo Benso Conte di Cavour, protagonista della politica di quel tempo, gradiva molto il distillato che proveniva dalle vinacce ottenute dalla lavorazione delle uve dei suoi vigneti. Si dice che al castello di Grinzane egli giudicasse severamente la qualita' del distillato. In quel periodo, come oggi, il vitigno Nebbiolo era diffuso in tutto il Piemonte ed offriva vini con caratteristiche differenti a seconda dei terreni. Nel secolo successivo la qualita' superiore delle uve Nebbiolo di una particolare zona dell'albese e' stata rivelata, identificata e di conseguenza anche la grappa prodotta con le vinacce di quelle uve ha acquisito particolare notorieta'. Nel 1966, il vino Barolo ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento della denominazione d'origine ed e' iniziato ufficialmente, allo stesso tempo, anche la valorizzazione dell'acquavite ottenuta dalle rispettive vinacce che si e' diffusa come «Grappa di Barolo» prima ancora che una norma ne stabilisse l'utilizzo, ed ha raggiunto notorieta' ed apprezzamento sul mercato quale eccellenza piemontese, ricercata in tutto il mondo insieme al relativo vino. Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 la «Grappa di Barolo» e' stata iscritta per la prima volta nell'allegato II delle denominazioni geografiche comunitarie delle bevande spiritose.
Per la «Grappa di Barolo» la provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l'uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alle quantita' acquistate, alle quantita' giornaliere utilizzate e alle quantita' di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato. Le vinacce provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare (D.P.R. 23 aprile 1966). In particolare le uve, vinificate nel rispetto delle specifiche norme di elaborazione, provengono dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo presenti nella zona di produzione delimitata e allevati secondo le condizioni colturali tradizionali della zona, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
f) Disposizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali.
Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 146 - 15 giugno 1966) e successive modifiche.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura.
La «Grappa di Barolo», deve essere etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:
il termine «Grappa di Barolo» puo' essere completato dal riferimento al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco; l'alambicco a bagnomaria puo' essere specificato come «Bagnomaria piemontese»;
e' vietato utilizzare i simboli e le diciture DOCG e DOP sia in sigla che per esteso.
h) Nome e indirizzo del richiedente.
Istituto Grappa Piemonte, Piazza Medici n. 8 - 14100 Asti.
 
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