Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 2 maggio 2016, n. 100 |
Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita', ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 4-bis dell'articolo 104 che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengano definiti, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualita' degli stessi corpi idrici di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto legislativo, nonche' il comma 3 dell'articolo 75 dello stesso decreto, che stabilisce che le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della Parte Terza sono stabilite con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; Visto l'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il relativo allegato 11, recante l'elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure e, in particolare, la misura supplementare di cui al punto XIV) relativa al ravvenamento artificiale delle falde acquifere; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in particolare, l'articolo 4 e l'Allegato 3, parte A, che stabiliscono i criteri per la definizione del buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei; Visto il documento della Commissione europea Guidance Document No. 31 «Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive»; Acquisito l'allegato tecnico elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano repertorio n. 232/CSR nella seduta del 17 dicembre 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 7680 del 6 aprile 2016;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, comma 3 e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, tramite gli interventi di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei al fine del perseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui agli articoli 76 e 77 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 costituiscono misura supplementare ai sensi dell'articolo 116 e del punto XIV) dell'Allegato 11 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale dei corpi idrici sotterranei, in coerenza con le misure atte a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).". La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. La Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372. - Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: "Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). - (Omissis). 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita' competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei, puo' autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione. (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 75 comma 3, 76 e 77 del citato decreto n. 152 del 2006: "Art. 75 (Competenze). - (Omissis). 3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche. (Omissis)." "Art. 76. (Disposizioni generali). - 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. 2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate. 3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. 4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015: a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»; b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente. 5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015. 6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione. 7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita' ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita'." "Art. 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. 2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado. 3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono», entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di «sufficiente» di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. 4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite. 5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti: 1) sull'ambiente in senso ampio; 2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto; 3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione; 4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; 5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti; b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale. 6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni: a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi: 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015; 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso; 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti; b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121; c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo; c) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani. 7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni: a) la situazione ambientale e socio-economica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico; b) la garanzia che: 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento; 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento; c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento; d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani. 8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purche' non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico. 9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano. 10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non da' luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione; d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi; e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela. 10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui: a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni; 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; 4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.". - Si riporta il testo dell'articolo 116 e l'allegato 11 della parte terza, del citato decreto n. 152, del 2006: "Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalita' per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni. 1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.". "Allegato 11 (Elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi). Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure. Misure di base richieste ai sensi delle seguenti direttive: i) direttiva 76/ 160/CEE sulle acque di balneazione ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE iv) direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso) v) direttiva 85/337/ CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale vi) direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione vii) direttiva 91 / 271 / CEE sul trattamento delle acque reflue urbane viii) direttiva 91 / 414/ CEE sui prodotti fitosanitari ix) direttiva 91 /676/ CEE sui nitrati x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento Elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure. Elenco delle eventuali misure supplementari che le regioni possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico ricadente nel territorio di competenza nell'ambito del programma di misure. i) provvedimenti legislativi ii) provvedimenti amministrativi iii) strumenti economici o fiscali iv) accordi negoziati in materia ambientale v) riduzione delle emissioni vi) codici di buona prassi vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide viii) riduzione delle estrazioni ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccita' x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico xi) progetti di costruzione xii) impianti di desalinizzazione xiii) progetti di ripristino xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere xv) progetti educativi xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione xvii) altre misure opportune.". - Si riporta il testo dell'articolo 4 e dell'allegato 3, parte A, del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2009, n. 79: "Art. 4 (Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee). - 1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell'ambito delle attivita' di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalita' riportate all'Allegato 4, punto 4.1. 2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella 1; b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei; c) lo standard di qualita' delle acque sotterranee o il valore soglia e' superato in uno o piu' siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o piu' sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformita' all'Allegato 5 conferma che: 1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualita' o i valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato; 2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in conformita' al punto 4 dell'Allegato 5; 3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m³/giorno o servono piu' di 50 persone, sono assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento della loro qualita' o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualita' di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 4) la capacita' del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non e' stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento. 3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee. 4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la procedura di cui al comma 2, nonche', qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, la sintesi della valutazione dello stato chimico contenente anche una descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, in considerazione dei superamenti degli standard di qualita' o dei valori soglia per le acque sotterranee nei singoli siti di monitoraggio. 5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono stato chimico in conformita' al comma 2, lettera c), al fine di proteggere gli ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui e' stato superato lo standard di qualita' o il valore soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee." "Allegato 3 (articolo 2, comma 1) (Buono stato delle acque sotterranee). Parte A (Buono stato chimico) Nella Tabella 1 e' riportata la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee. Tabella 1 - definizione del buono stato chimico.
Parte di provvedimento in formato grafico
- I risultati dell'applicazione degli standard di qualita' per i pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto n. 194 del 1995, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000. - Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che gli standard di qualita' in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualita' ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia piu' severi conformemente all'articolo 3 e all'Allegato 3. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attivita' che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92 del decreto n. 152 del 2006. A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in qualsiasi punto di monitoraggio e' indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o piu' condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3. I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi: l'entita' delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l'interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicita' umana, l'ecotossicita', la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo. Tabella 3 - Valori soglia da considerare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nei corpi idrici sotterranei in cui e' dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato chimico. - Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualita' individuato alla tabella 2. - Per i metalli il valore dello standard di qualita' si riferisce alla concentrazione disciolta, cioe' alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm. - Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla concentrazione totale nell'intero campione di acqua. * Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le Regioni, sulla base di una conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima colonna. ** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: <50 mg CaCO3 /l, Classe 2: da 50 a <100 mg CaCO3 /l, Classe 3: da 100 a <200 mg CaCO3 /l e Classe 4: ≥200 mg CaCO3 /l. *** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(ρ-clorofenil)-2-(ρ-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0). **** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti congeneri: 28,52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189. A.2.1 Applicazione degli standard di qualita' ambientale e dei valori soglia 1 La conformita' del valore soglia e dello standard di qualita' ambientale deve essere calcolata attraverso la media dei risultati del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio, ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei. 2 Il limite di rivelabilita' e' definito come la piu' bassa concentrazione di un analita nel campione di prova che puo' essere distinta in modo statisticamente significativo dallo zero o dal bianco. Il limite di rivelabilita' e' calcolato come la somma di 3 volte lo scarto tipo del segnale ottenuto dal bianco e della concentrazione media del bianco. 3 Il limite di quantificazione e' definito come la piu' bassa concentrazione di un analita che puo' essere determinato in modo quantitativo con una determinata incertezza. Il limite di quantificazione e' definito come 3 volte il limite di rivelabilita'. 4 Incertezza di misura: e' il parametro associato al risultato di una misura che caratterizza la dispersione dei valori che possono essere attribuiti al parametro. 5 Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard. 6 I criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o inferiore (k=2) stimata ad un livello pari al valore degli standard di qualita' ambientale e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% dello standard di qualita' ambientale. 7 Ai fini dell'elaborazione della media, nell'eventualita' che un risultato analitico sia inferiore al limite di quantificazione della metodica analitica utilizzata viene utilizzato il 50% del valore del limite di quantificazione. 8 Il paragrafo 7 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi i loro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi casi i risultati inferiori al limite di quantificazione delle singole sostanze sono considerati zero. 9 Nel caso in cui il 90% dei risultati analitici siano sotto il limite di quantificazione non e' effettuata la media dei valori; il risultato e' riportato come «minore del limite di quantificazione». 10 I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle piu' avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo con la norma UNI/ISO/EN 17025. 11 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili riconosciute come appropriate dalla comunita' analitica internazionale. I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e sono validati in accordo con la norma UNI/ISO/EN 17025. 12 a) Per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi della ISO 17025 siano resi disponibili da ISPRA, in collaborazione con IRSA-CNR ed ISS, il monitoraggio sara' effettuato utilizzando le migliori tecniche, sia da un punto di vista scientifico che economico, disponibili. b) I risultati delle attivita' di monitoraggio pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al punto 11, sono utilizzati a titolo conoscitivo.".
Note all'art. 1: Il testo degli articoli 75, comma 3, 76, 77, 104, comma 4-bis, 116 e l'allegato 11 alla parte terza, del citato decreto-legge n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 30 del 2009: "Art. 7 (Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda: a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose. 3. Fatti salvi eventuali requisiti piu' rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono: a) considerate essere in quantita' e concentrazioni cosi' piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualita' delle acque sotterranee riceventi; b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati; c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualita' dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantita' di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi; d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccita' e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attivita', che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformita' alla normativa vigente, purche' dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 solo se e' in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4. 5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' sostituito dal seguente:«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».". |
| Allegato 1 (articolo 4) Redazione degli elenchi dei corpi idrici sotterranei riceventi e dei corpi idrici donatori da parte delle Regioni e delle Province autonome 1. Individuazione preliminare dei corpi idrici sotterranei idonei a ricevere interventi di ricarica controllata (CISR). Le Regioni e le Province autonome, nell'effettuare la ricognizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), acquisiscono, sulla base della classificazione risultante dai Piani di Gestione e di eventuali altri dati disponibili, validati dalla Autorita' di Bacino di riferimento ed utili a migliorare lo stato conoscitivo, le informazioni sullo stato quantitativo e chimico, dei corpi idrici sotterranei riceventi (CISR), tra cui quelli in stato non «buono» e, tra i corpi idrici sotterranei, quelli in stato buono che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all'allegato 6, al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticita' dal punto di vista quantitativo. In caso di corpi idrici con utilizzazioni idropotabili in atto, le regioni e province autonome individuano a monte delle captazioni idropotabili, le possibili misure volte a proteggere la captazioni idropotabili stesse dall'arrivo di sostanze indesiderate. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra piu' regioni, le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione dei CISR. L'elenco e' aggiornato nel contesto dell'aggiornamento del piano di gestione ed e' pubblicato sui siti regionali e sui siti delle Autorita' di bacino. 2. Individuazione preliminare dei corpi idrici donatori idonei per gli interventi di ricarica controllata (CID). Le risorse idriche potenzialmente utilizzabili per la ricarica, purche' conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, includono: a) acque prelevate da corpi idrici superficiali; b) acque sotterranee derivate da altri corpi idrici sotterranei; La risorsa idrica deve provenire da una fonte affidabile che assicuri quantita' sufficienti e qualita' idonea per il sito oggetto della ricarica. I corpi idrici superficiali di cui al punto a) sono individuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) che presentano adeguati valori di portata, regime idrico perenne e un surplus idrico che garantisca il mantenimento dello stato «buono» Possono essere considerati idonei per i prelievi anche corpi idrici superficiali a carattere torrentizio o intermittente durante i periodi di piena stagionale, quindi con portata fluente superiore al deflusso minimo vitale. I corpi idrici sotterranei di cui alla lettera b) sono individuati tra quelli classificati «in stato buono», ai sensi dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che presentano un bilancio idrico adeguato a sostenere il prelievo senza comprometterne lo stato «buono». Per i corpi idrici donatori condivisi tra piu' regioni le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione. L'elenco dei corpi idrici donatori viene aggiornato nel contesto dell'aggiornamento del piano di gestione di Distretto. B. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei. Fermi restando gli adempimenti di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di procedimenti di Valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dietro presentazione di: 1) un progetto preliminare che deve includere almeno le seguenti informazioni relative al corpo idrico sotterraneo ricevente e al corpo idrico donatore, rispettivamente scelti dagli elenchi di cui ai punti a.1 e a.2: a) informazioni generali sul corpo idrico sotterraneo ricevente (scala del corpo idrico): 1) esplicitazione degli obiettivi degli interventi di ricarica controllata ( miglioramento qualitativo, riequilibrio piezometrico, riattivazione delle risorgive di valle, accumulo stagionale, contrasto dell'intrusione salina, contrasto della subsidenza, vivificazione degli ecosistemi terrestri dipendenti, etc.) corredata dalle informazioni che evidenzino la necessita' dell'intervento (stato quali-quantitativo, tendenza); 2) modello concettuale e bilancio idrico del corpo idrico sotterraneo interessato dall'intervento; 3) ubicazione del sito/siti in cui si prevede di effettuare l'intervento di ricarica controllata e modalita' prescelte (Aree forestali di infiltrazione - AFI, pozzi di infiltrazione, trincee di infiltrazione, dispersione sub superficiale, altro); 4) informazioni sulle interazioni tra acque sotterranee e acque superficiali; 5) caratterizzazione geologica e geochimica del materiale costituente il serbatoio acquifero (zona satura e zona insatura); 6) caratterizzazione geochimica delle acque; 7) esame degli utilizzi in atto e/o prevedibili, con particolare riferimento all'approvvigionamento di acque da destinare al consumo umano. b) dettaglio relativo alle caratteristiche dei siti di ricarica (scala di sito): 1) geomorfologia del sito; stratigrafie del suolo e del sottosuolo; 2) idrologia superficiale e caratteristiche idrogeologiche del sito; 3) attivita' antropiche presenti e potenzialmente interferenti con il sito; 4) disponibilita' e accessibilita' delle aree. c) informazioni sul corpo idrico donatore: 1) nel caso di corpo idrico donatore superficiale: a) analisi delle pressioni e dati sullo stato ecologico (biologico, fisico-chimico, idromorfologico) e chimico; b) dati sulla qualita' chimica, biologica e microbiologica al punto di prelievo; c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie storiche dei valori di portata, dei dati meteo-climatici, prelievi e concessioni, ecc.); d) informazioni su interazioni con corpi idrici sotterranei; e) informazioni sul deflusso minimo vitale. 2) nel caso di corpo idrico donatore sotterraneo: a) modello concettuale dell'acquifero con analisi delle pressioni e stato chimico e quantitativo; b) dati sulla qualita' chimica e microbiologica al punto di prelievo; c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie storiche dei valori di portata sorgiva, dei livelli piezometrici, dei dati meteo-climatici, ruscellamento, evapotraspirazione, infiltrazione, prelievi e concessioni, ecc.); d) informazioni su interazioni con corpi idrici superficiali; e) informazioni su interazioni con altri corpi idrici sotterranei. 2) un progetto definitivo dell'intervento di ricarica redatto anche sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio «ante operam» di cui al punto C. Il progetto definitivo deve riportare le modalita' di realizzazione della ricarica, gli scenari idraulici, idrochimici e socioeconomici derivanti dall'intervento, evidenziando, in particolare: a) per il corpo idrico sotterraneo ricevente: 1) l'andamento dei livelli piezometrici del corpo idrico sotterraneo; 2) l'andamento delle portate delle sorgenti idrogeologicamente connesse al corpo idrico sotterraneo; 3) la capacita' di immagazzinamento; 4) l'andamento temporale dei parametri chimici significativi; 5) le informazioni sul fenomeno della subsidenza e sui benefici che possono derivare da un intervento di ricarica controllata della falda; b) per il sito (o i siti) di ricarica: 1) le caratteristiche pedologiche; 2) le caratteristiche idrogeologiche; 3) la conducibilita' idraulica verticale nella zona insatura e orizzontale nella falda; 4) la prossimita' ad eventuali corsi d'acqua con alveo a quota inferiore rispetto alla piezometrica di riferimento (elementi drenanti); 5) la verifica nel tempo e nello spazio della interazione della ricarica con le eventuali captazioni preesistenti tramite modellizzazione e valutazione delle variazioni della qualita' delle acque. c) per il corpo idrico donatore: 1) la modellazione del prelievo e della sua non interferenza con le altre concessioni gia' in essere. Il progetto definitivo comprende, inoltre: 1) la descrizione tecnica delle opere da realizzare; 2) l'analisi economica dell'intervento comprensiva dei costi ambientali e della risorsa; 3) l'analisi di rischio, includendo il rischio di contaminazione chimica e microbiologica in considerazione degli utilizzi delle acque, con particolare riguardo all'approvvigionamento di acque da destinare a consumo umano; 4) il piano di gestione e manutenzione; 5) il piano del monitoraggio e di controllo di cui al successivo punto C; 6) il piano di emergenza. Il progetto definitivo deve includere la descrizione dei sistemi di monitoraggio e controllo adottati dal proponente, con controlli periodici delle ARPA/APPA, finalizzati al: completamento della caratterizzazione del sito precedentemente all'intervento; monitoraggio post operam finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento e alla individuazione di eventuali effetti indesiderati; monitoraggio di «prima allerta» sul corpo idrico donatore a monte della derivazione per poter interrompere la ricarica in caso di transito di sostanze indesiderate o di modificazioni quantitative del corpo idrico donatore (es. portata inferiore al minimo deflusso vitale). I parametri da considerare, i valori soglia e le frequenze del monitoraggio, in aggiunta a quelle gia' previste dal monitoraggio operativo per quel corpo idrico, deriveranno dall'analisi di rischio di cui al punto 3. Il monitoraggio quali-quantitativo delle acque destinate alla ricarica, predisposto a monte e a valle delle opere di infiltrazione, deve, inoltre, consentire la valutazione dei benefici raggiunti dalle misure di ricarica controllata, sia in termini di riequilibrio quantitativo che in termini di dinamica chimica delle acque nel sottosuolo. La configurazione minima del sistema di monitoraggio e controllo deve prevedere: 1) portate fluviali; 2) piezometria della falda acquifera in un adeguato numero di punti ed eventuali portate sorgive ad essa connesse; 3) parametri chimici e fisici atti a definire lo stato qualitativo dei corpi idrici coinvolti. C. Sistema di monitoraggio e controllo. 1) Monitoraggio ante operam: deve essere definita una rete di monitoraggio progettata specificamente per l'intervento, con punti a monte e a valle sia del sito/siti di ricarica, sia del sito/siti di prelievo. La finalita' di questa fase e' sia di definire il livello di base chimico e quantitativo su cui valutare l'efficacia dell'intervento, sia di ottimizzare la progettazione definitiva dell'intervento stesso. Il monitoraggio ante operam deve avere una durata di almeno 12 mesi e frequenza almeno mensile. 2. Monitoraggio post operam: il monitoraggio post operam si deve basare sulla stessa rete di cui al punto 1 (ante operam) e deve essere finalizzato sia a valutare l'efficacia dell'intervento, sia ad individuare un eventuale deterioramento dello stato del corpo idrico ricevente e/o del corpo idrico donatore. Le risultanze del monitoraggio sono trasmesse con frequenza almeno annuale all'Autorita' concedente l'autorizzazione. Nei casi in cui i corpi idrici oggetto di interventi siano interessati da approvvigionamenti idro-potabili i risultati dei monitoraggio, insieme ad ogni altra informazione utile ai fini dell'analisi di rischio e contaminazione chimica e microbiologica, sono trasmessi alle Aziende unita' sanitarie locali territorialmente competenti cui spetta il giudizio di idoneita' d'uso dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 31/2001. 3. Monitoraggio di prima allerta: le infrastrutture per la ricarica controllata devono essere dotate, a monte del punto di derivazione, di un sistema di monitoraggio ad elevata frequenza o in continuo mediante, ad esempio, sonde multiparametriche, atto a misurare variazioni significative di variabili chimico-fisiche rappresentative. Tale sistema deve essere realizzato in modo da organizzare protocolli gestionali per l'interruzione (automatica e manuale) del flusso idrico di ricarica entro tempi tali da prevenire ogni impatto. Anche per le problematiche inerenti a fasi di scarsita' idrica dovra' essere previsto un monitoraggio di prima allerta che avra' comunque una dinamica differente a seguito del fenomeno in osservazione. Riguardo alle variabili controllate sia nel corpo idrico donatore che in quello ricevente, dovranno essere preventivamente definiti i criteri, che verranno riportati nel piano di emergenza, per i quali si dovra' procedere all'interruzione del prelievo idrico e della ricarica controllata. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) corpo idrico donatore: corpo idrico da cui provengono le acque con le quali viene effettuato l'intervento di ricarica controllata del corpo idrico sotterraneo ricevente; b) corpo idrico sotterraneo ricevente: corpo idrico sotterraneo sottoposto ad intervento di ricarica controllata con acque ritenute idonee ai sensi del presente decreto; c) ricarica controllata: intervento finalizzato al ravvenamento del corpo idrico sotterraneo, attraverso l'immissione diretta o indiretta di acque provenienti da corpi idrici donatori, allo scopo di innalzare il livello piezometrico dell'acquifero e di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale; d) immissione diretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente senza processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo; e) immissione indiretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente mediante processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo. |
| Art. 3 Criteri generali per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo' essere autorizzata la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei in stato non «buono» e dei corpi idrici sotterranei in stato «buono», che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all'allegato 6 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticita' dal punto di vista quantitativo. 2. Per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei, purche' il prelievo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale o non peggiori lo stato dei corpi idrici donatori, puo' essere ammesso: a) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici superficiali classificati in buono stato chimico e nel rispetto dei parametri chimici e chimico-fisici compresi nella definizione dello stato ecologico, con specifico riferimento ai parametri e relativi standard di qualita' ambientale di cui, rispettivamente, alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella 1/B del paragrafo A.2.7 del medesimo allegato, selezionati secondo i criteri indicati ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 dell'allegato 1 allo stesso decreto, nonche' alla tabella 4.1.2/a del paragrafo A.4.1 e alla tabella 4.2.2/a del paragrafo A.4.2 del medesimo allegato. b) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici sotterranei in buono stato chimico sulla base dei parametri e valori limite di cui alla tabella 3 dell'Allegato 3 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' sulla base dei limiti relativi alle sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione di cui alla tabella 2 del medesimo allegato.
Note all'art. 3: Il testo degli articoli 76 e 77, del citato decreto-legge n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. Il testo del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. |
| Art. 4
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei
1. Le Regioni e le Province autonome: a) individuano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, i corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata; b) individuano i corpi idrici superficiali e sotterranei idonei al prelievo delle acque per interventi di ricarica controllata. 2. Le Regioni e le Province autonome trasmettono gli elenchi dei corpi idrici, di cui al comma 1, alle Autorita' di Bacino distrettuali territorialmente competenti, le quali provvedono, coerentemente con la pianificazione di bacino, ad inserire i predetti elenchi nei piani di gestione dei distretti idrografici, predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Non sono tenute agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le Regioni e le Province autonome che non intendono includere gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 nel proprio programma di misure, ai sensi dell'articolo 116 e del punto XIV) dell'allegato 11 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. L'intervento di ricarica controllata e' soggetto agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando che con il termine «acque freatiche» contenuto nelle medesime norme si indica l'insieme delle acque sotterranee. 5. Il provvedimento di autorizzazione alla ricarica controllata rilasciato dalle Regioni e Province autonome prevede, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato 1, Parti B e C, le modalita' tecniche di esecuzione dell'intervento e indica le attivita' di monitoraggio, da adottarsi da parte del titolare dell'autorizzazione stessa, finalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni disposte al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale per il corpo idrico ricevente e il mantenimento dello stato del corpo idrico donatore, secondo i criteri definiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 2016
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1585
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 117, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette). - (Omissis). 2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni. (Omissis).". - Il testo dell'articolo 116 e del punto XIV dell'allegato 11 alla parte terza, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. |
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