Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 maggio 2016, n. 100
Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita', ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 4-bis dell'articolo 104 che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengano definiti, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualita' degli stessi corpi idrici di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto legislativo, nonche' il comma 3 dell'articolo 75 dello stesso decreto, che stabilisce che le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della Parte Terza sono stabilite con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
Visto l'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il relativo allegato 11, recante l'elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure e, in particolare, la misura supplementare di cui al punto XIV) relativa al ravvenamento artificiale delle falde acquifere;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in particolare, l'articolo 4 e l'Allegato 3, parte A, che stabiliscono i criteri per la definizione del buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei;
Visto il documento della Commissione europea Guidance Document No. 31 «Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive»;
Acquisito l'allegato tecnico elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano repertorio n. 232/CSR nella seduta del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 7680 del 6 aprile 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, comma 3 e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, tramite gli interventi di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei al fine del perseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui agli articoli 76 e 77 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 costituiscono misura supplementare ai sensi dell'articolo 116 e del punto XIV) dell'Allegato 11 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale dei corpi idrici sotterranei, in coerenza con le misure atte a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".
La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), e'
pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327.
La Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio (sulla protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento),
e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372.
- Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 4-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
"Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee). - (Omissis).
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1,
l'autorita' competente, al fine del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei,
puo' autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento
artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo'
essere di provenienza superficiale o sotterranea, a
condizione che l'impiego della fonte non comprometta la
realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la
fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di
ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del
Piano di tutela e del Piano di gestione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 75 comma 3, 76 e
77 del citato decreto n. 152 del 2006:
"Art. 75 (Competenze). - (Omissis).
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare previa intesa con
la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi
regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
alla parte terza del presente decreto per adeguarli a
sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
(Omissis)."
"Art. 76. (Disposizioni generali). - 1. Al fine della
tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, la parte terza del presente decreto individua
gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi
idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione per i corpi idrici di cui
all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio
nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in
funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i
processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione
individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una
particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto
sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di
cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli
obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di
qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di
qualita' ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi
idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
i termini di adempimento previsti dalla normativa
previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati
obiettivi di qualita' ambientale e per specifica
destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu'
cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale; l'obbligo di
rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre
2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli
obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita'
ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori
destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di
qualita'."
"Art. 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo
di qualita' ambientale). - 1. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o
parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una
di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di
qualita' ambientale di cui all'articolo 76, comma 4,
lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo
ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i
corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un
ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato di «buono», entro il 31 dicembre
2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto
di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
«sufficiente» di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere
conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati
nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto,
secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa
disposizione della normativa di settore a norma della quale
le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono
riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un
corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche
idromorfologiche di tale corpo, necessarie al
raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano
conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture
portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e'
accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la
produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione
dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano
ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per
motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi
sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che
rappresentino un'opzione significativamente migliore sul
piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il
termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire
gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si
verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi
idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento
del buono stato di qualita' ambientale non possono essere
raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei
seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici
possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i
termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il
miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni
sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli
117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo
corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di
cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le
condizioni naturali non consentano di conseguire gli
obiettivi entro detto periodo;
c) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse
per il miglioramento progressivo entro il termine previsto,
la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo
nella attuazione delle misure, nonche' il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere
riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni
devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono
stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi
rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi
dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socio-economica non
consente di prevedere altre opzioni significativamente
migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il
migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
degli impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate
modifiche minime al loro stato di qualita', tenuto conto
degli impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi
alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le
relative motivazioni figurano espressamente nel piano di
gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di
cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti
ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita
purche' essi non comportino l'ulteriore deterioramento
dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui
alla lettera b) del medesimo comma 7, purche' non sia
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla parte terza del presente decreto in altri corpi
idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela
devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo
idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o
restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli
usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo
idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore
eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni
violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti
ragionevolmente imprevedibili, non da' luogo a una
violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad
impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita'
dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente
articolo in altri corpi idrici non interessati alla
circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le
situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati
ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche
adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico
una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o
imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con
riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera
a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel
corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente
fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle
misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo
aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del
presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle
acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque
superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale
ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il
deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo
sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche
di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno
stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico
superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di
sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per
mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei
piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle
modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti
ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle
alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario
interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la
societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute
umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo
sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o
dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere
conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.".
- Si riporta il testo dell'articolo 116 e l'allegato 11
della parte terza, del citato decreto n. 152, del 2006:
"Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni,
nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure
costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle
misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali
programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione
all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi
previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e
indica alle regioni le modalita' per il riesame dei
programmi, invitandole ad apportare le necessarie
modifiche, fermo restando il limite costituito dalle
risorse disponibili. Le misure di base e supplementari
devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle
regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire
entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.
1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate
entro tre anni dalla loro approvazione.".
"Allegato 11 (Elenco indicativo delle misure
supplementari da inserire nei programmi).
Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di
misure.
Misure di base richieste ai sensi delle seguenti
direttive:
i) direttiva 76/ 160/CEE sulle acque di balneazione
ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici
iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al
consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE
iv) direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti
(Seveso)
v) direttiva 85/337/ CEE sulla valutazione
dell'impatto ambientale
vi) direttiva 86/278/CEE sulla protezione
dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
vii) direttiva 91 / 271 / CEE sul trattamento delle
acque reflue urbane
viii) direttiva 91 / 414/ CEE sui prodotti
fitosanitari
ix) direttiva 91 /676/ CEE sui nitrati
x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat
xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento
Elenco indicativo delle misure supplementari da
inserire nei programmi di misure.
Elenco delle eventuali misure supplementari che le
regioni possono decidere di adottare all'interno di ciascun
distretto idrografico ricadente nel territorio di
competenza nell'ambito del programma di misure.
i) provvedimenti legislativi
ii) provvedimenti amministrativi
iii) strumenti economici o fiscali
iv) accordi negoziati in materia ambientale
v) riduzione delle emissioni
vi) codici di buona prassi
vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
viii) riduzione delle estrazioni
ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la
promozione di una produzione agricola adeguata alla
situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico
nelle zone colpite da siccita'
x) misure tese a favorire l'efficienza e il
riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie
efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e
tecniche di irrigazione a basso consumo idrico
xi) progetti di costruzione
xii) impianti di desalinizzazione
xiii) progetti di ripristino
xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
xv) progetti educativi
xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
xvii) altre misure opportune.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 e dell'allegato
3, parte A, del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30
(Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2009, n. 79:
"Art. 4 (Procedura di valutazione dello stato chimico
delle acque sotterranee). - 1. Le regioni, ai fini della
valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee,
adottano la procedura di cui al comma 2 e possono
prevedere, nell'ambito delle attivita' di monitoraggio, il
raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le
modalita' riportate all'Allegato 4, punto 4.1.
2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei
sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) sono rispettate le condizioni riportate
all'Allegato 3, Parte A, tabella 1;
b) sono rispettati, per ciascuna sostanza
controllata, gli standard di qualita' ed i valori soglia di
cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei
siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico
sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei;
c) lo standard di qualita' delle acque sotterranee o
il valore soglia e' superato in uno o piu' siti di
monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20
per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico,
per una o piu' sostanze ed un'appropriata indagine svolta
in conformita' all'Allegato 5 conferma che:
1) sulla scorta della valutazione di cui
all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene che le
concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di
qualita' o i valori soglia delle acque sotterranee definiti
rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo
conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo
interessato;
2) le altre condizioni per la valutazione del buono
stato chimico delle acque sotterranee riportate
all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in
conformita' al punto 4 dell'Allegato 5;
3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che
saranno utilizzati per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m³/giorno o
servono piu' di 50 persone, sono assoggettati ad una
protezione tale che impedisca il peggioramento della loro
qualita' o un aumento del livello di trattamento per la
potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di
qualita' di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31;
4) la capacita' del corpo idrico sotterraneo o di
ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei
di sostenere gli usi umani non e' stata danneggiata in
maniera significativa dall'inquinamento.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al
monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati
all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di monitoraggio
rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva
dello stato chimico delle acque sotterranee.
4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto
legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione
di bacino idrografico e nei piani di tutela, la
classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata
secondo la procedura di cui al comma 2, nonche', qualora
ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo
comma 2, la sintesi della valutazione dello stato chimico
contenente anche una descrizione del metodo seguito nella
valutazione finale, in considerazione dei superamenti degli
standard di qualita' o dei valori soglia per le acque
sotterranee nei singoli siti di monitoraggio.
5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato
in buono stato chimico in conformita' al comma 2, lettera
c), al fine di proteggere gli ecosistemi acquatici,
terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee
dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo
rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui e'
stato superato lo standard di qualita' o il valore soglia,
le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno
quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.
152 del 2006, nonche' altre misure derivanti da specifiche
normative che possono essere messe in relazione alla tutela
delle acque sotterranee."
"Allegato 3 (articolo 2, comma 1) (Buono stato delle
acque sotterranee).
Parte A (Buono stato chimico)
Nella Tabella 1 e' riportata la definizione di buono
stato chimico delle acque sotterranee.
Tabella 1 - definizione del buono stato chimico.



Parte di provvedimento in formato grafico

- I risultati dell'applicazione degli standard di
qualita' per i pesticidi ai fini del presente decreto non
pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di
rischio prescritte dal decreto n. 194 del 1995, dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e
dal decreto n. 174 del 2000.
- Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si
considera che gli standard di qualita' in materia possono
impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali
specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del
2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare
un deterioramento significativo della qualita' ecologica o
chimica di tali corpi o un danno significativo agli
ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo
idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia piu' severi
conformemente all'articolo 3 e all'Allegato 3. I programmi
e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si
applicano anche alle attivita' che rientrano nel campo di
applicazione dell'articolo 92 del decreto n. 152 del 2006.
A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico
Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3,
in qualsiasi punto di monitoraggio e' indicativo del
rischio che non siano soddisfatte una o piu' condizioni
concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3.
I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui
seguenti elementi: l'entita' delle interazioni tra acque
sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi
terrestri che dipendono da essi; l'interferenza con
legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri;
la tossicita' umana, l'ecotossicita', la tendenza alla
dispersione, la persistenza e il loro potenziale di
bioaccumulo.
Tabella 3 - Valori soglia da considerare ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto.


Parte di provvedimento in formato grafico

Nei corpi idrici sotterranei in cui e' dimostrata
scientificamente la presenza di metalli e altri parametri
di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale
superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di
fondo costituiscono i valori soglia per la definizione del
buono stato chimico.
- Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori
soglia si applicano tali valori in sostituzione dello
standard di qualita' individuato alla tabella 2.
- Per i metalli il valore dello standard di qualita' si
riferisce alla concentrazione disciolta, cioe' alla fase
disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione
con un filtro da 0,45 µm.
- Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce
alla concentrazione totale nell'intero campione di acqua.
* Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi
acquatici e si applicano ai corpi idrici sotterranei che
alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi
terrestri dipendenti. Le Regioni, sulla base di una
conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale
e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla
colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In
assenza di tale conoscenza, si applicano i valori di cui
alla medesima colonna.
** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia
variano in funzione della durezza dell'acqua classificata
secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: <50 mg
CaCO3 /l, Classe 2: da 50 a <100 mg CaCO3 /l, Classe 3: da
100 a <200 mg CaCO3 /l e Classe 4: ≥200 mg CaCO3 /l.
*** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri
1,1,1-tricloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etano (numero CAS
50-29-3; numero UE 200-024-3),
1,1,1-tricloro-2(ρ-clorofenil)-2-(ρ-clorofenil)etano
(numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2
bis(ρ-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE
200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etano (numero
CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
**** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai
seguenti congeneri: 28,52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110,
114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157,
167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.
A.2.1 Applicazione degli standard di qualita'
ambientale e dei valori soglia
1 La conformita' del valore soglia e dello standard di
qualita' ambientale deve essere calcolata attraverso la
media dei risultati del monitoraggio, riferita al ciclo
specifico di monitoraggio, ottenuti in ciascun punto del
corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei.
2 Il limite di rivelabilita' e' definito come la piu'
bassa concentrazione di un analita nel campione di prova
che puo' essere distinta in modo statisticamente
significativo dallo zero o dal bianco. Il limite di
rivelabilita' e' calcolato come la somma di 3 volte lo
scarto tipo del segnale ottenuto dal bianco e della
concentrazione media del bianco.
3 Il limite di quantificazione e' definito come la piu'
bassa concentrazione di un analita che puo' essere
determinato in modo quantitativo con una determinata
incertezza. Il limite di quantificazione e' definito come 3
volte il limite di rivelabilita'.
4 Incertezza di misura: e' il parametro associato al
risultato di una misura che caratterizza la dispersione dei
valori che possono essere attribuiti al parametro.
5 Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso
numero di decimali usato nella formulazione dello standard.
6 I criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di
analisi applicati sono basati su un'incertezza di misura
del 50% o inferiore (k=2) stimata ad un livello pari al
valore degli standard di qualita' ambientale e su di un
limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% dello
standard di qualita' ambientale.
7 Ai fini dell'elaborazione della media,
nell'eventualita' che un risultato analitico sia inferiore
al limite di quantificazione della metodica analitica
utilizzata viene utilizzato il 50% del valore del limite di
quantificazione.
8 Il paragrafo 7 non si applica alle sommatorie di
sostanze, inclusi i loro metaboliti e prodotti di reazione
o degradazione. In questi casi i risultati inferiori al
limite di quantificazione delle singole sostanze sono
considerati zero.
9 Nel caso in cui il 90% dei risultati analitici siano
sotto il limite di quantificazione non e' effettuata la
media dei valori; il risultato e' riportato come «minore
del limite di quantificazione».
10 I metodi analitici da utilizzare per la
determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del
presente Allegato fanno riferimento alle piu' avanzate
tecniche di impiego generale. Tali metodi sono tratti da
raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello
nazionale o a livello internazionale e validati in accordo
con la norma UNI/ISO/EN 17025.
11 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato
attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a
livello nazionale e internazionale si applicano le migliori
tecniche disponibili a costi sostenibili riconosciute come
appropriate dalla comunita' analitica internazionale. I
metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano
prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e
sono validati in accordo con la norma UNI/ISO/EN 17025.
12 a) Per le sostanze per cui non sono presenti metodi
analitici normalizzati, in attesa che metodi analitici
validati ai sensi della ISO 17025 siano resi disponibili da
ISPRA, in collaborazione con IRSA-CNR ed ISS, il
monitoraggio sara' effettuato utilizzando le migliori
tecniche, sia da un punto di vista scientifico che
economico, disponibili.
b) I risultati delle attivita' di monitoraggio
pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al punto 11,
sono utilizzati a titolo conoscitivo.".

Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 75, comma 3, 76, 77, 104, comma
4-bis, 116 e l'allegato 11 alla parte terza, del citato
decreto-legge n. 152, del 2006, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto legislativo n. 30 del 2009:
"Art. 7 (Misure per prevenire o limitare le immissioni
di inquinanti nelle acque sotterranee). - 1. Ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di
limitare le immissioni di inquinanti nelle acque
sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli
articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
le regioni assicurano che il programma di misure stabilito
conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto
legislativo comprenda:
a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed
immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze
pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano
le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di
quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti
tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a
9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) tutte le misure necessarie per limitare gli
scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee
di sostanze non considerate pericolose di cui al citato
Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di
altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un
deterioramento ed una significativa e duratura tendenza
all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque
sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene
conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori
tecniche disponibili.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, e' riportato all'Allegato
2 del presente decreto un elenco indicativo minimo di
sostanze pericolose.
3. Fatti salvi eventuali requisiti piu' rigorosi
fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore,
le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1
gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che
sono:
a) considerate essere in quantita' e concentrazioni
cosi' piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro
pericolo di deterioramento della qualita' delle acque
sotterranee riceventi;
b) le conseguenze di incidenti o di circostanze
naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere
previsti, evitati o attenuati;
c) considerate come tecnicamente impossibili da
prevenire o limitare senza ricorrere a misure che
aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualita'
dell'ambiente nel suo complesso o a misure
sproporzionatamente onerose per rimuovere quantita' di
inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti
controllare la loro percolazione negli stessi;
d) il risultato degli interventi nelle acque
superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di
inondazioni e siccita' e ai fini della gestione delle acque
e delle vie navigabili, anche a livello internazionale;
tali attivita', che comprendono ad esempio, le escavazioni,
il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti
in acqua superficiale, sono condotte in conformita' alla
normativa vigente, purche' dette immissioni non
compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali
di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152
del 2006.
4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 3 solo se e' in atto un
efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi
dell'Allegato 4.
5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui
al comma 3, informano tempestivamente il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e' sostituito dal seguente:«3. In deroga a
quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e,
per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del
Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni
possono autorizzare lo scarico di acque risultanti
dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche
profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti
ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le
modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere
altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,
per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla
separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni
sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi.».".
 
Allegato 1
(articolo 4)
Redazione degli elenchi dei corpi idrici sotterranei riceventi e dei
corpi idrici donatori da parte delle Regioni e delle Province
autonome
1. Individuazione preliminare dei corpi idrici sotterranei idonei a ricevere interventi di ricarica controllata (CISR).
Le Regioni e le Province autonome, nell'effettuare la ricognizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), acquisiscono, sulla base della classificazione risultante dai Piani di Gestione e di eventuali altri dati disponibili, validati dalla Autorita' di Bacino di riferimento ed utili a migliorare lo stato conoscitivo, le informazioni sullo stato quantitativo e chimico, dei corpi idrici sotterranei riceventi (CISR), tra cui quelli in stato non «buono» e, tra i corpi idrici sotterranei, quelli in stato buono che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all'allegato 6, al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticita' dal punto di vista quantitativo.
In caso di corpi idrici con utilizzazioni idropotabili in atto, le regioni e province autonome individuano a monte delle captazioni idropotabili, le possibili misure volte a proteggere la captazioni idropotabili stesse dall'arrivo di sostanze indesiderate.
Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra piu' regioni, le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione dei CISR.
L'elenco e' aggiornato nel contesto dell'aggiornamento del piano di gestione ed e' pubblicato sui siti regionali e sui siti delle Autorita' di bacino. 2. Individuazione preliminare dei corpi idrici donatori idonei per gli interventi di ricarica controllata (CID).
Le risorse idriche potenzialmente utilizzabili per la ricarica, purche' conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, includono:
a) acque prelevate da corpi idrici superficiali;
b) acque sotterranee derivate da altri corpi idrici sotterranei;
La risorsa idrica deve provenire da una fonte affidabile che assicuri quantita' sufficienti e qualita' idonea per il sito oggetto della ricarica.
I corpi idrici superficiali di cui al punto a) sono individuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) che presentano adeguati valori di portata, regime idrico perenne e un surplus idrico che garantisca il mantenimento dello stato «buono» Possono essere considerati idonei per i prelievi anche corpi idrici superficiali a carattere torrentizio o intermittente durante i periodi di piena stagionale, quindi con portata fluente superiore al deflusso minimo vitale.
I corpi idrici sotterranei di cui alla lettera b) sono individuati tra quelli classificati «in stato buono», ai sensi dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che presentano un bilancio idrico adeguato a sostenere il prelievo senza comprometterne lo stato «buono».
Per i corpi idrici donatori condivisi tra piu' regioni le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione.
L'elenco dei corpi idrici donatori viene aggiornato nel contesto dell'aggiornamento del piano di gestione di Distretto. B. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei.
Fermi restando gli adempimenti di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di procedimenti di Valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dietro presentazione di:
1) un progetto preliminare che deve includere almeno le seguenti informazioni relative al corpo idrico sotterraneo ricevente e al corpo idrico donatore, rispettivamente scelti dagli elenchi di cui ai punti a.1 e a.2:
a) informazioni generali sul corpo idrico sotterraneo ricevente (scala del corpo idrico):
1) esplicitazione degli obiettivi degli interventi di ricarica controllata ( miglioramento qualitativo, riequilibrio piezometrico, riattivazione delle risorgive di valle, accumulo stagionale, contrasto dell'intrusione salina, contrasto della subsidenza, vivificazione degli ecosistemi terrestri dipendenti, etc.) corredata dalle informazioni che evidenzino la necessita' dell'intervento (stato quali-quantitativo, tendenza);
2) modello concettuale e bilancio idrico del corpo idrico sotterraneo interessato dall'intervento;
3) ubicazione del sito/siti in cui si prevede di effettuare l'intervento di ricarica controllata e modalita' prescelte (Aree forestali di infiltrazione - AFI, pozzi di infiltrazione, trincee di infiltrazione, dispersione sub superficiale, altro);
4) informazioni sulle interazioni tra acque sotterranee e acque superficiali;
5) caratterizzazione geologica e geochimica del materiale costituente il serbatoio acquifero (zona satura e zona insatura);
6) caratterizzazione geochimica delle acque;
7) esame degli utilizzi in atto e/o prevedibili, con particolare riferimento all'approvvigionamento di acque da destinare al consumo umano.
b) dettaglio relativo alle caratteristiche dei siti di ricarica (scala di sito):
1) geomorfologia del sito; stratigrafie del suolo e del sottosuolo;
2) idrologia superficiale e caratteristiche idrogeologiche del sito;
3) attivita' antropiche presenti e potenzialmente interferenti con il sito;
4) disponibilita' e accessibilita' delle aree.
c) informazioni sul corpo idrico donatore:
1) nel caso di corpo idrico donatore superficiale:
a) analisi delle pressioni e dati sullo stato ecologico (biologico, fisico-chimico, idromorfologico) e chimico;
b) dati sulla qualita' chimica, biologica e microbiologica al punto di prelievo;
c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie storiche dei valori di portata, dei dati meteo-climatici, prelievi e concessioni, ecc.);
d) informazioni su interazioni con corpi idrici sotterranei;
e) informazioni sul deflusso minimo vitale.
2) nel caso di corpo idrico donatore sotterraneo:
a) modello concettuale dell'acquifero con analisi delle pressioni e stato chimico e quantitativo;
b) dati sulla qualita' chimica e microbiologica al punto di prelievo;
c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie storiche dei valori di portata sorgiva, dei livelli piezometrici, dei dati meteo-climatici, ruscellamento, evapotraspirazione, infiltrazione, prelievi e concessioni, ecc.);
d) informazioni su interazioni con corpi idrici superficiali;
e) informazioni su interazioni con altri corpi idrici sotterranei.
2) un progetto definitivo dell'intervento di ricarica redatto anche sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio «ante operam» di cui al punto C.
Il progetto definitivo deve riportare le modalita' di realizzazione della ricarica, gli scenari idraulici, idrochimici e socioeconomici derivanti dall'intervento, evidenziando, in particolare: a) per il corpo idrico sotterraneo ricevente:
1) l'andamento dei livelli piezometrici del corpo idrico sotterraneo;
2) l'andamento delle portate delle sorgenti idrogeologicamente connesse al corpo idrico sotterraneo;
3) la capacita' di immagazzinamento;
4) l'andamento temporale dei parametri chimici significativi;
5) le informazioni sul fenomeno della subsidenza e sui benefici che possono derivare da un intervento di ricarica controllata della falda;
b) per il sito (o i siti) di ricarica:
1) le caratteristiche pedologiche;
2) le caratteristiche idrogeologiche;
3) la conducibilita' idraulica verticale nella zona insatura e orizzontale nella falda;
4) la prossimita' ad eventuali corsi d'acqua con alveo a quota inferiore rispetto alla piezometrica di riferimento (elementi drenanti);
5) la verifica nel tempo e nello spazio della interazione della ricarica con le eventuali captazioni preesistenti tramite modellizzazione e valutazione delle variazioni della qualita' delle acque.
c) per il corpo idrico donatore:
1) la modellazione del prelievo e della sua non interferenza con le altre concessioni gia' in essere.
Il progetto definitivo comprende, inoltre:
1) la descrizione tecnica delle opere da realizzare;
2) l'analisi economica dell'intervento comprensiva dei costi ambientali e della risorsa;
3) l'analisi di rischio, includendo il rischio di contaminazione chimica e microbiologica in considerazione degli utilizzi delle acque, con particolare riguardo all'approvvigionamento di acque da destinare a consumo umano;
4) il piano di gestione e manutenzione;
5) il piano del monitoraggio e di controllo di cui al successivo punto C;
6) il piano di emergenza.
Il progetto definitivo deve includere la descrizione dei sistemi di monitoraggio e controllo adottati dal proponente, con controlli periodici delle ARPA/APPA, finalizzati al:
completamento della caratterizzazione del sito precedentemente all'intervento;
monitoraggio post operam finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento e alla individuazione di eventuali effetti indesiderati;
monitoraggio di «prima allerta» sul corpo idrico donatore a monte della derivazione per poter interrompere la ricarica in caso di transito di sostanze indesiderate o di modificazioni quantitative del corpo idrico donatore (es. portata inferiore al minimo deflusso vitale).
I parametri da considerare, i valori soglia e le frequenze del monitoraggio, in aggiunta a quelle gia' previste dal monitoraggio operativo per quel corpo idrico, deriveranno dall'analisi di rischio di cui al punto 3.
Il monitoraggio quali-quantitativo delle acque destinate alla ricarica, predisposto a monte e a valle delle opere di infiltrazione, deve, inoltre, consentire la valutazione dei benefici raggiunti dalle misure di ricarica controllata, sia in termini di riequilibrio quantitativo che in termini di dinamica chimica delle acque nel sottosuolo.
La configurazione minima del sistema di monitoraggio e controllo deve prevedere:
1) portate fluviali;
2) piezometria della falda acquifera in un adeguato numero di punti ed eventuali portate sorgive ad essa connesse;
3) parametri chimici e fisici atti a definire lo stato qualitativo dei corpi idrici coinvolti. C. Sistema di monitoraggio e controllo.
1) Monitoraggio ante operam:
deve essere definita una rete di monitoraggio progettata specificamente per l'intervento, con punti a monte e a valle sia del sito/siti di ricarica, sia del sito/siti di prelievo. La finalita' di questa fase e' sia di definire il livello di base chimico e quantitativo su cui valutare l'efficacia dell'intervento, sia di ottimizzare la progettazione definitiva dell'intervento stesso. Il monitoraggio ante operam deve avere una durata di almeno 12 mesi e frequenza almeno mensile.
2. Monitoraggio post operam:
il monitoraggio post operam si deve basare sulla stessa rete di cui al punto 1 (ante operam) e deve essere finalizzato sia a valutare l'efficacia dell'intervento, sia ad individuare un eventuale deterioramento dello stato del corpo idrico ricevente e/o del corpo idrico donatore.
Le risultanze del monitoraggio sono trasmesse con frequenza almeno annuale all'Autorita' concedente l'autorizzazione.
Nei casi in cui i corpi idrici oggetto di interventi siano interessati da approvvigionamenti idro-potabili i risultati dei monitoraggio, insieme ad ogni altra informazione utile ai fini dell'analisi di rischio e contaminazione chimica e microbiologica, sono trasmessi alle Aziende unita' sanitarie locali territorialmente competenti cui spetta il giudizio di idoneita' d'uso dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 31/2001.
3. Monitoraggio di prima allerta:
le infrastrutture per la ricarica controllata devono essere dotate, a monte del punto di derivazione, di un sistema di monitoraggio ad elevata frequenza o in continuo mediante, ad esempio, sonde multiparametriche, atto a misurare variazioni significative di variabili chimico-fisiche rappresentative. Tale sistema deve essere realizzato in modo da organizzare protocolli gestionali per l'interruzione (automatica e manuale) del flusso idrico di ricarica entro tempi tali da prevenire ogni impatto. Anche per le problematiche inerenti a fasi di scarsita' idrica dovra' essere previsto un monitoraggio di prima allerta che avra' comunque una dinamica differente a seguito del fenomeno in osservazione.
Riguardo alle variabili controllate sia nel corpo idrico donatore che in quello ricevente, dovranno essere preventivamente definiti i criteri, che verranno riportati nel piano di emergenza, per i quali si dovra' procedere all'interruzione del prelievo idrico e della ricarica controllata.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) corpo idrico donatore: corpo idrico da cui provengono le acque con le quali viene effettuato l'intervento di ricarica controllata del corpo idrico sotterraneo ricevente;
b) corpo idrico sotterraneo ricevente: corpo idrico sotterraneo sottoposto ad intervento di ricarica controllata con acque ritenute idonee ai sensi del presente decreto;
c) ricarica controllata: intervento finalizzato al ravvenamento del corpo idrico sotterraneo, attraverso l'immissione diretta o indiretta di acque provenienti da corpi idrici donatori, allo scopo di innalzare il livello piezometrico dell'acquifero e di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale;
d) immissione diretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente senza processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo;
e) immissione indiretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente mediante processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo.
 
Art. 3
Criteri generali per la ricarica controllata
dei corpi idrici sotterranei

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo' essere autorizzata la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei in stato non «buono» e dei corpi idrici sotterranei in stato «buono», che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all'allegato 6 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticita' dal punto di vista quantitativo.
2. Per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei, purche' il prelievo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale o non peggiori lo stato dei corpi idrici donatori, puo' essere ammesso:
a) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici superficiali classificati in buono stato chimico e nel rispetto dei parametri chimici e chimico-fisici compresi nella definizione dello stato ecologico, con specifico riferimento ai parametri e relativi standard di qualita' ambientale di cui, rispettivamente, alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella 1/B del paragrafo A.2.7 del medesimo allegato, selezionati secondo i criteri indicati ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 dell'allegato 1 allo stesso decreto, nonche' alla tabella 4.1.2/a del paragrafo A.4.1 e alla tabella 4.2.2/a del paragrafo A.4.2 del medesimo allegato.
b) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici sotterranei in buono stato chimico sulla base dei parametri e valori limite di cui alla tabella 3 dell'Allegato 3 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' sulla base dei limiti relativi alle sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione di cui alla tabella 2 del medesimo allegato.

Note all'art. 3:
Il testo degli articoli 76 e 77, del citato
decreto-legge n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse. Il testo del citato decreto legislativo n. 152
del 2006 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O.
 
Art. 4

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata
dei corpi idrici sotterranei

1. Le Regioni e le Province autonome:
a) individuano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, i corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;
b) individuano i corpi idrici superficiali e sotterranei idonei al prelievo delle acque per interventi di ricarica controllata.
2. Le Regioni e le Province autonome trasmettono gli elenchi dei corpi idrici, di cui al comma 1, alle Autorita' di Bacino distrettuali territorialmente competenti, le quali provvedono, coerentemente con la pianificazione di bacino, ad inserire i predetti elenchi nei piani di gestione dei distretti idrografici, predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Non sono tenute agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le Regioni e le Province autonome che non intendono includere gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 nel proprio programma di misure, ai sensi dell'articolo 116 e del punto XIV) dell'allegato 11 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. L'intervento di ricarica controllata e' soggetto agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando che con il termine «acque freatiche» contenuto nelle medesime norme si indica l'insieme delle acque sotterranee.
5. Il provvedimento di autorizzazione alla ricarica controllata rilasciato dalle Regioni e Province autonome prevede, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato 1, Parti B e C, le modalita' tecniche di esecuzione dell'intervento e indica le attivita' di monitoraggio, da adottarsi da parte del titolare dell'autorizzazione stessa, finalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni disposte al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale per il corpo idrico ricevente e il mantenimento dello stato del corpo idrico donatore, secondo i criteri definiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 2016

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1585

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 117, comma 2-bis,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette). - (Omissis).
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
(Omissis).".
- Il testo dell'articolo 116 e del punto XIV
dell'allegato 11 alla parte terza, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
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