Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 maggio 2016
Annullamento del decreto 6 marzo 2015 nella parte relativa allo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, della «Nico Trasporti societa' cooperativa», in Roma.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile;
Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Nico Trasporti societa' cooperativa» e' stata sciolta per atto dell'autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile;
Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze della mancata revisione, conclusa in data 8 ottobre 2012 con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento, in quanto l'ultimo bilancio depositato era quello relativo all'esercizio 2009;
Tenuto conto che essendo, appunto, l'ultimo bilancio di esercizio depositato quello relativo al 2009, si prende atto che non si e' verificata la fattispecie prevista dall'art. 223-septiesdecies disp. att. codice civile e, cioe', non si e' verificato il mancato deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni;
Vista l'istanza di riesame datata 26 ottobre 2015 avanzata dal legale rappresentante dell'ente;
Preso atto che, successivamente alla conclusione della revisione, la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione e precisamente con atto del 16 luglio 2014 ha proceduto ad una fusione mediante incorporazione della «Immobiliare Carrara Srl» con socio unico codice fiscale 01622570503 e della «Ecogiovani Srl» con socio unico codice fiscale 01452240508 ed e' attualmente operativa;
Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento e' stato adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni dei fatti, non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - i presupposti della inattivita' dell'ente e del mancato deposito bilancio di esercizio da oltre cinque anni;
Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento manifestato dai destinatari del citato decreto con l'istanza di riesame;
Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela, ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di annullamento del decreto direttoriale 6 marzo 2015, laddove tale decreto determinava, ai sensi degli articoli 2545-septiesdecies e 223-septiesdecies disp. att. codice civile, lo scioglimento senza nomina di liquidatore della «Nico Trasporti societa' cooperativa»;
Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente atto di autotutela viene assunto nei confronti di un provvedimento del 6 marzo 2015;

Decreta:

Il decreto direttoriale 6 marzo 2015 e' annullato, nella parte relativa allo scioglimento senza nomina di liquidatore della «Nico Trasporti societa' cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 10049501009).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 9 maggio 2016

Il direttore generale: Moleti
 
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