Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2016
Fondo di solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. (Decreto n. 95440).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali aventi ad oggetto la costituzione, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, di fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dal Titolo I dello stesso decreto legislativo materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visti gli articoli da 27 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano una nuova disciplina dei fondi di solidarieta' gia' disciplinati dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale vengono abrogati i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i commi 20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012;
Visto l'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui le parti hanno convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 28 giugno 2012, n. 92;
Considerata l'avvertita necessita' delle parti sociali firmatarie dell'accordo del 6 marzo 2014 di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale in considerazione delle specificita' delle attivita' svolte caratterizzate da forte stagionalita';
Considerato che l'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede l'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo per i Fondi di solidarieta' non conformi a quanto stabilito dall'art. 26, comma 7, il quale prevede che l'istituzione dei Fondi e' obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti;
Considerato che l'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI fa riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all'intero settore a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale;
Considerato che la volonta' delle parti espressa nell'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge n. 92 del 2012, risulta conforme alal disciplina di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del fondo

1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, di seguito denominato Fondo.
 
Art. 2
Finalita' e campo di applicazione

1. Il Fondo e' volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. Il Fondo assicura a favore dei lavoratori dei Gruppi di cui al comma 1 la prestazione dell'assegno ordinario di cui all'art. 5.
 
Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da sei esperti di cui tre esperti designati da A.N. G.O.P.I. e tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 6 marzo 2014, aventi i requisiti di competenza, di assenza di conflitto di interesse e di onorabilita' di cui agli art. 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Il comitato amministratore si compone, altresi', di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita e non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i suoi componenti.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato amministratore aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il procedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
 
Art. 4
Compiti del comitato amministratore

1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
 
Art. 5
Prestazioni

1. Il Fondo provvede all'erogazione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. L'assegno ordinario richiede che la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo ai sensi dell'art. 8, comma 1.
3. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali.
4. Per la prestazione di cui al comma 1 e' dovuto a carico del Fondo, alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione.
5. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. I Gruppi che fanno ricorso alla prestazione di cui al comma 1 non possono in nessun caso coinvolgere piu' di 40 unita' lavorative all'anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata di cui all'art. 30 del decreto legislativo 148 del 2015.
 
Art. 6
Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore sulla base del criterio di cui al comma 1, lettera a).
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'Inps dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
 
Art. 7
Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
 
Art. 8
Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alla prestazione di cui all'art. 5 e' subordinato ad una comunicazione dell'A.N. G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessita' di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.
2. Entro sette giorni dalla comunicazione viene organizzato un incontro tra dell'A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.
3. Il confronto tra le organizzazioni sindacali dovra' concludersi entro i successivi sette giorni.
 
Art. 9
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 18 aprile 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro foglio n. 1955
 
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