Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 maggio 2016 |
Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identita' elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato"; Vista la legge 6 febbraio 1985, n.15, recante "Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri"; Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" e in particolare l'articolo 10, comma 12-ter, che prevede l'applicazione di un diritto fisso oltre a diritti di segreteria per il rilascio o rinnovo della carta d'identita'; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2002, n. 244, concernente la trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003, recante "Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, nonche' delle ordinazioni, consegne, distribuzione e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A." e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'articolo 5, comma 2, «Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche» che, in combinato disposto con l'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che le pubbliche amministrazioni devono avvalersi, per accettare pagamenti ad esse spettanti a qualsiasi titolo dovuti anche con l'uso delle tecnologie della informazione e della comunicazione, dei servizi erogati dalla piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', per l'interconnessione e interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati; Visto l'art. 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2006 "la carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta di identita' elettronica, classificata carta valori, prevista dall'art. 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; Visto l'art. 7-vicies quater del medesimo decreto-legge n. 7/2005, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che tra l'altro: - pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi; - prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici sono determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2007 n. 113, recante "Modalita' di riassegnazione delle somme derivanti dal rilascio della carta di identita' elettronica"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2008 n. 107, recante "Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identita' elettronica"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed in particolare l'art. 64, relativo ai diritti consolari; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2013 n. 305, recante "Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni"; Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015 n. 302, recante "Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica"; Visto il verbale n. 6 del 17 dicembre 2015 della Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, concernente, tra l'altro, l'approvazione, da parte della predetta Commissione, del prezzo della carta di identita' elettronica nella misura unitaria di euro 13,76, IVA esclusa; Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma 6, del citato decreto-legge n. 7/2005, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Decreta:
Art. 1
1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identita' elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui all'art. 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti. 2. L'importo totale di cui al comma 1, e' riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico - consolari all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica. 3. L'importo totale di cui al comma 1, comprensivo di tutti i diritti spettanti, puo' essere riscosso con modalita' informatiche all'atto della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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| Art. 2
1. Il Ministero dell'interno effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identita' emesse e i relativi versamenti. 2. I corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte d'identita' elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono versati direttamente alla cassa dei comuni: a) sono riversati dai comuni stessi il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di .................... corrispettivo per il rilascio di n. .............. carte d'identita' elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno; b) i predetti importi sono riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto; con il medesimo decreto, sulla base del numero di carte d'identita', comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali e' stato effettuato il versamento da parte dei comuni, si provvede alla riassegnazione delle somme spettanti al Ministero medesimo nella misura e per le finalita' previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni. 3. I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta d'identita' elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della tesoreria del comune stesso. 4. I corrispettivi, comprensivi di IVA, unitamente ai diritti fissi e di segreteria, per il rilascio delle carte d'identita' elettroniche, che sono stati riscossi dai comuni con modalita' informatiche, sono resi disponibili, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contestualmente: a) all'entrata del bilancio dello Stato, per la parte relativa ai corrispettivi, comprensivi di IVA, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' e per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto; la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno, prevista dal comma 2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, avviene - come precisato all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto - sulla base del numero di carte d'identita', comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali e' stato effettuato il versamento da parte dei comuni; b) ai comuni che hanno rilasciato le carte d'identita' elettroniche, per la parte relativa ai diritti fissi e di segreteria, sui conti correnti indicati dagli stessi all'atto dell'adesione alla piattaforma per i pagamenti elettronici. 5. I corrispettivi comprensivi di IVA e i diritti fissi, derivanti dal rilascio delle carte d'identita' elettroniche, riscossi dagli Uffici diplomatico - consolari direttamente o secondo le modalita' di cui all'art.1, comma 3 del presente decreto, affluiscono sui Conti correnti valuta tesoro, per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - capitolo 3746 per il corrispettivo comprensivo di IVA e al Capo XII - capitolo 2121, articolo 03, per i diritti fissi, secondo procedure e nei termini da stabilirsi, congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con successive istruzioni operative, che forniranno anche indicazioni circa le modalita' di espletamento di eventuali ulteriori adempimenti richiesti ai predetti Uffici. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2016
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1588
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