Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 marzo 2016, n. 104
Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri";
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo "Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli Ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle Autorita' degli Stati membri;
Visto 1'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che ha istituito il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), con il compito di definire linee guida per rafforzare l'attivita' del personale delle Forze di Polizia dislocate all'estero;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", e, in particolare, l'articolo 2, commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, secondo cui, al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in qualita' di esperti per la sicurezza;
Visto l'articolo 2, comma 6-duodecies, del predetto decreto-legge, secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita' di attuazione di cui ai commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, sono definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonche' dell'economia e delle finanze;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo centrale del Capo della missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito della missione medesima e delle sue attivita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, attestata con nota prot. n. 15110/1(2) del 7 novembre 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, definisce il numero degli esperti per la sicurezza, nonche' le modalita' di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, relative all'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari degli esperti per la sicurezza, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.


Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 6-decies a
6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
"6-decies. Al fine di completare l'azione di
contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le
condotte illecite, anche transnazionali, ad essa
riconducibili, nonche' al fine di incrementare la
cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione
degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal
termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del
presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza
puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, secondo le procedure e le modalita'
previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e
ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza,
nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al
comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti
di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A
tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168,
comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle
ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza
nominati ai sensi del presente comma".
"6-undecies Ferme restando le dipendenze e le
competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui
al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia della Direzione
centrale della polizia criminale del Dipartimento della
pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attivita'
finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al
medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal
Comitato per la programmazione strategica per la
cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217".
"6-duodecies. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di
assicurare la compatibilita' finanziaria della presente
disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono
definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le
modalita' di attuazione dei commi da 6-decies a
6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla
individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla
frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso
la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia".
"6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza
ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di due
volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare
complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti
gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle
rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia
di appartenenza".
"6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione
dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti
delle disponibilita' di cui all'articolo 11, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' attraverso lo
stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di
cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia
a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei
commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo".

 
Art. 2
Impiego degli esperti per la sicurezza

Gli esperti per la sicurezza vengono impiegati sulla base delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Co.P.S.C.I.P.) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, per l'attuazione dei compiti di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e repressione della criminalita', del terrorismo e dei traffici illeciti transnazionali, fra cui, principalmente, il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e la tratta di esseri umani.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 12
novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Misure urgenti in materia
di sicurezza):
"Art. 5. Potenziamento della cooperazione
internazionale di polizia. - 1. Al fine di potenziare
l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di
tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa
riconducibili, nonche' al fine di incrementare la
cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione
degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di
indirizzo strategico, aggiornate annualmente, per
rafforzare l'attivita' del personale delle Forze di polizia
dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione
del patrimonio informativo disponibile e dello scambio
info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia
criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il Comitato per la
programmazione strategica per la cooperazione
internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice
direttore generale della pubblica sicurezza - direttore
centrale della polizia criminale e composto da membri di
comprovata esperienza e professionalita' nello specifico
settore, individuati con successivo atto del presidente.
Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la
corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun
genere".

 
Art. 3
Numero degli esperti per la sicurezza

Il numero degli esperti per la sicurezza e' determinato nel limite massimo di cinquanta unita', comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza):
"Art. 11. Uffici antidroga all'estero - 1. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, personale appartenente alla Direzione
centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in
qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e
informazione in vista della promozione della cooperazione
contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita',
riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione
centrale per i servizi antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione
internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire
uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i
Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la
condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti
delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale
della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi)
in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese
riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un
miliardo) per le spese di carattere funzionale
relativamente al 1990.".
- Per il testo dell'art. 2, comma 6-quaterdecies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nelle note
all'art. 1.

 
Art. 4
Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza

1. L'incarico di esperto per la sicurezza puo' essere conferito, sulla base degli atti di pianificazione annuale adottati dal Co.P.S.C.I.P., di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero la Direzione centrale per i servizi antidroga, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 1 vengono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza, sulla base dei seguenti requisiti:
a) comprovata conoscenza di almeno una delle lingue straniere diffuse in ambito INTERPOL;
b) sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse;
c) profilo professionale caratterizzato, preferibilmente, da attivita' svolta nel settore della cooperazione internazionale o da una pregressa esperienza conseguita in attivita' di contrasto alla criminalita' organizzata o al terrorismo;
d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale.
3. Dopo un periodo di servizio non inferiore a un mese prestato presso gli uffici di cui al comma 1, i funzionari e g1i ufficiali di cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, i cui programmi e le modalita' di svolgimento sono definiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423.
4. La Commissione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, integrata da un rappresentante della Direzione centrale della Polizia criminale e da un rappresentante della Direzione centrale per i servizi antidroga, formula per ciascun frequentatore, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, una valutazione di idoneita', anche al fine di verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di esperto per la sicurezza nei diversi contesti linguistici, ambientali od operativi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolge le funzioni di ufficiale di collegamento all'estero o di esperto antidroga.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del D.P.R.
11 giugno 1986, n. 423 (Approvazione del regolamento della
Scuola di perfezionamento per le forze di polizia):
"Art. 11. Colloquio finale dei corsi di aggiornamento.
Al termine dei corsi di aggiornamento i frequentatori e gli
uditori sostengono dinanzi ad una commissione un colloquio
finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del corso.
Per la composizione e l'articolazione della commissione,
per la formulazione del giudizio nei confronti di ciascun
frequentatore o uditore, per il superamento del colloquio e
per l'ammissione alla sessione straordinaria, si applicano
gli stessi criteri e modalita' previsti per i corsi di alta
formazione."
Art. 12. Valutazione finale complessiva dei corsi di
alta formazione e aggiornamento. Al termine dei corsi di
alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per
ciascun frequentatore o uditore una valutazione di
idoneita', tenuto conto dei giudizi gia' espressi durante
lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio
finale. La valutazione complessiva e' formulata
classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che
abbiano seguito il corso con «segnalato profitto», «con
buon profitto», «con sufficiente profitto» ovvero «con
insufficiente profitto». Non superano i corsi coloro che
sono stati classificati «con insufficiente profitto»".

 
Art. 5
Assegnazione degli esperti per la sicurezza

1. I funzionari e gli ufficiali che hanno conseguito la valutazione di idoneita' di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, sono ammessi all'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza in numero corrispondente a quello dei posti da ricoprire. Quelli assegnati temporaneamente agli Uffici di cui all'articolo 4, comma 1, sono ammessi all'esercizio delle medesime funzioni, previo trasferimento presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia o presso la Direzione centrale per i servizi antidroga.
2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza e' adottato, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le Amministrazioni di appartenenza e sulla base delle situazioni emergenti nonche' della specifica professionalita' in relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella sede di destinazione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. L'incarico e' revocabile in qualsiasi momento con analogo provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta del Direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'incarico ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di Polizia di appartenenza. Resta fermo il termine massimo previsto dall'articolo 168, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i funzionari e gli ufficiali che svolgono o hanno gia' espletato l'incarico di esperto ai sensi del medesimo articolo.
5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo 11 del Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale cura il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza, compresi gli aspetti organizzativi, amministrativi, logistici, di gestione, provvedendo anche ai necessari raccordi con la Direzione investigativa antimafia, le competenti Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e con le Forze di Polizia interessate.
6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di assegnazione, individuate dal Co.P.S.C.I.P., gli esperti per la sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione alla disponibilita' di idonei spazi nelle Missioni indicate, possono avvalersi di personale non direttivo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dalla Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.


Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 12 del citato DPR n. 423 del
1986, si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 168 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri):
"Art. 168. Esperti. - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali
esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa
farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad
esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti
pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo'
utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di
trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un
ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un
posto espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste. Resta
fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento
economico a quello di primo consigliere, attualmente
ricoperto dai singoli interessati, sino al termine
definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari
livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui
all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente
articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli
affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del
Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per
il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici,
anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi
sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti
piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli
otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi
momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli
esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati
fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo. Gli esperti che
l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a
norma del presente articolo non possono complessivamente
superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da
destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione
delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge
all'espletamento di particolari compiti relativi alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale
nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
- Per il comma 6-terdecies del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza):
"Art. 11. Uffici antidroga all'estero. - Il
Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, personale appartenente alla Direzione
centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in
qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e
informazione in vista della promozione della cooperazione
contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita',
riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione
centrale per i servizi antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione
internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire
uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i
Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la
condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti
delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale
della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi)
in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese
riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un
miliardo) per le spese di carattere funzionale
relativamente al 1990.".

 
Art. 6
Uffici degli esperti per la sicurezza

Nel rispetto delle linee di programmazione adottate dal Co.P.S.C.I.P. ed in base agli Accordi bilaterali e multilaterali di polizia, per esigenze relative alle situazioni di particolari aree geografiche, agli esperti per la sicurezza possono essere attribuite funzioni di coordinamento e collegamento operative, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato, fermo restando il numero complessivo di cui all'articolo 3 del presente decreto.


 
Art. 7
Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari

1. L'esperto per la sicurezza occupa un posto espressamente istituito secondo le procedure previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed assume in loco la qualifica di addetto.
2. Il personale di supporto puo' essere notificato nella lista del personale tecnico ed amministrativo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che indica le specifiche esigenze di servizio che richiedono l'accreditamento.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
4. Con apposito Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti la collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Note all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 168 del citato D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 31 del citato DPR n. 18
del 1967:
"Art. 31. Composizione e organizzazione degli uffici
all'estero. - La composizione, per numero e qualificazione
del personale, e l'organizzazione di ciascuna
rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare
di I categoria sono determinate dall'azione specifica che
rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area
a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della
rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e'
svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come
tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. Al
servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari e' adibito esclusivamente personale di ruolo e a
contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo
quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di
missione temporanea. E' vietato il conferimento a titolo
onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di
qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di
qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto puo'
essere disposto con decreto del Ministro, su motivata
proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali
esigenze. Restano ferme le norme che disciplinano
l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti
militari, navali ed aeronautici".
- Per il testo dell'art. 11, comma 5, del citato D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle nota all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 2, comma 6-quaterdecies, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda
nelle note all'art. 1.

 
Art. 8
Rapporto con il Capo Missione

1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero l'esperto per la sicurezza, nel rispetto della sua autonomia operativa e senza pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con il Ministero dell'interno, dipende funzionalmente dal Capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano all'estero.
2. Gli esperti per la sicurezza svolgeranno i loro compiti nel rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei piu' rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro previsti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Ministero dell'interno non assegnera' agli esperti per la sicurezza incarichi operativi o compiti in contrasto con i doveri connessi all'accreditamento.
3. L'esperto per la sicurezza aggiorna regolarmente il Capo Missione su aspetti di carattere generale relativi all'attivita' istituzionale svolta nel Paese di accreditamento; si coordina preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in Italia o nei Paesi di accreditamento; collabora, se richiesto dal Capo Missione, nelle materie di sua competenza, purche' cio' non interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'interno.


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 142 del citato D.P.R.
n. 18 del 1967:
"Art. 142. Comportamento del personale. - Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri e' tenuto a
comportarsi con particolare discrezione e riservatezza.
Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare
in special modo la sua condotta sia in privato che in
ufficio e in pubblico ai piu' rigorosi principi di
disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori
doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o
dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e
degli usi locali".

 
Art. 9
Trattamento economico

1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1961, n. 642 e successive modifiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2016

Il Ministro dell'interno
Alfano

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016 Interno, foglio n. 1064


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 203 del citato D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18:
"Art. 203. Trattamento delle persone estranee
all'Amministrazione. - Alle persone estranee
all'Amministrazione degli affari esteri in servizio
all'estero ai sensi del presente decreto compete: a) se
incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I
categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173,
174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello
previsto dal titolo II della presente parte; b) se occupano
un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento
previsto dai titoli I e II della presente parte ad
esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2,
nonche' dell'articolo 208".
- Il testo della legge 8 luglio 1961, n. 642
(Trattamento economico del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero
presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso
enti, comandi od organismi internazionali), e' stato
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.

 
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