Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 30 marzo 2016, n. 104 |
Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza. |
|
|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri"; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo "Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli Ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle Autorita' degli Stati membri; Visto 1'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che ha istituito il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), con il compito di definire linee guida per rafforzare l'attivita' del personale delle Forze di Polizia dislocate all'estero; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", e, in particolare, l'articolo 2, commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, secondo cui, al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in qualita' di esperti per la sicurezza; Visto l'articolo 2, comma 6-duodecies, del predetto decreto-legge, secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita' di attuazione di cui ai commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, sono definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonche' dell'economia e delle finanze; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo centrale del Capo della missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito della missione medesima e delle sue attivita'; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, attestata con nota prot. n. 15110/1(2) del 7 novembre 2012;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, definisce il numero degli esperti per la sicurezza, nonche' le modalita' di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, relative all'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari degli esperti per la sicurezza, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 6-decies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie): "6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma". "6-undecies Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217". "6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilita' finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita' di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia". "6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza". "6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo".
|
| Art. 2 Impiego degli esperti per la sicurezza
Gli esperti per la sicurezza vengono impiegati sulla base delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Co.P.S.C.I.P.) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, per l'attuazione dei compiti di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e repressione della criminalita', del terrorismo e dei traffici illeciti transnazionali, fra cui, principalmente, il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e la tratta di esseri umani.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Misure urgenti in materia di sicurezza): "Art. 5. Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia. - 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente, per rafforzare l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale e composto da membri di comprovata esperienza e professionalita' nello specifico settore, individuati con successivo atto del presidente. Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere".
|
| Art. 3 Numero degli esperti per la sicurezza
Il numero degli esperti per la sicurezza e' determinato nel limite massimo di cinquanta unita', comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): "Art. 11. Uffici antidroga all'estero - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.". - Per il testo dell'art. 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nelle note all'art. 1.
|
| Art. 4 Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza
1. L'incarico di esperto per la sicurezza puo' essere conferito, sulla base degli atti di pianificazione annuale adottati dal Co.P.S.C.I.P., di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero la Direzione centrale per i servizi antidroga, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 2. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 1 vengono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza, sulla base dei seguenti requisiti: a) comprovata conoscenza di almeno una delle lingue straniere diffuse in ambito INTERPOL; b) sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse; c) profilo professionale caratterizzato, preferibilmente, da attivita' svolta nel settore della cooperazione internazionale o da una pregressa esperienza conseguita in attivita' di contrasto alla criminalita' organizzata o al terrorismo; d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale. 3. Dopo un periodo di servizio non inferiore a un mese prestato presso gli uffici di cui al comma 1, i funzionari e g1i ufficiali di cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, i cui programmi e le modalita' di svolgimento sono definiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423. 4. La Commissione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, integrata da un rappresentante della Direzione centrale della Polizia criminale e da un rappresentante della Direzione centrale per i servizi antidroga, formula per ciascun frequentatore, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, una valutazione di idoneita', anche al fine di verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di esperto per la sicurezza nei diversi contesti linguistici, ambientali od operativi. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolge le funzioni di ufficiale di collegamento all'estero o di esperto antidroga.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423 (Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia): "Art. 11. Colloquio finale dei corsi di aggiornamento. Al termine dei corsi di aggiornamento i frequentatori e gli uditori sostengono dinanzi ad una commissione un colloquio finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del corso. Per la composizione e l'articolazione della commissione, per la formulazione del giudizio nei confronti di ciascun frequentatore o uditore, per il superamento del colloquio e per l'ammissione alla sessione straordinaria, si applicano gli stessi criteri e modalita' previsti per i corsi di alta formazione." Art. 12. Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento. Al termine dei corsi di alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per ciascun frequentatore o uditore una valutazione di idoneita', tenuto conto dei giudizi gia' espressi durante lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio finale. La valutazione complessiva e' formulata classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che abbiano seguito il corso con «segnalato profitto», «con buon profitto», «con sufficiente profitto» ovvero «con insufficiente profitto». Non superano i corsi coloro che sono stati classificati «con insufficiente profitto»".
|
| Art. 5 Assegnazione degli esperti per la sicurezza
1. I funzionari e gli ufficiali che hanno conseguito la valutazione di idoneita' di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, sono ammessi all'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza in numero corrispondente a quello dei posti da ricoprire. Quelli assegnati temporaneamente agli Uffici di cui all'articolo 4, comma 1, sono ammessi all'esercizio delle medesime funzioni, previo trasferimento presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia o presso la Direzione centrale per i servizi antidroga. 2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza e' adottato, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le Amministrazioni di appartenenza e sulla base delle situazioni emergenti nonche' della specifica professionalita' in relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella sede di destinazione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. L'incarico e' revocabile in qualsiasi momento con analogo provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta del Direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'incarico ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di Polizia di appartenenza. Resta fermo il termine massimo previsto dall'articolo 168, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i funzionari e gli ufficiali che svolgono o hanno gia' espletato l'incarico di esperto ai sensi del medesimo articolo. 5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo 11 del Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale cura il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza, compresi gli aspetti organizzativi, amministrativi, logistici, di gestione, provvedendo anche ai necessari raccordi con la Direzione investigativa antimafia, le competenti Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e con le Forze di Polizia interessate. 6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di assegnazione, individuate dal Co.P.S.C.I.P., gli esperti per la sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione alla disponibilita' di idonei spazi nelle Missioni indicate, possono avvalersi di personale non direttivo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dalla Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 12 del citato DPR n. 423 del 1986, si veda nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "Art. 168. Esperti. - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea". - Per il comma 6-terdecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): "Art. 11. Uffici antidroga all'estero. - Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.".
|
| Art. 6 Uffici degli esperti per la sicurezza
Nel rispetto delle linee di programmazione adottate dal Co.P.S.C.I.P. ed in base agli Accordi bilaterali e multilaterali di polizia, per esigenze relative alle situazioni di particolari aree geografiche, agli esperti per la sicurezza possono essere attribuite funzioni di coordinamento e collegamento operative, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato, fermo restando il numero complessivo di cui all'articolo 3 del presente decreto.
|
| Art. 7 Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari
1. L'esperto per la sicurezza occupa un posto espressamente istituito secondo le procedure previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed assume in loco la qualifica di addetto. 2. Il personale di supporto puo' essere notificato nella lista del personale tecnico ed amministrativo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che indica le specifiche esigenze di servizio che richiedono l'accreditamento. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 4. Con apposito Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti la collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 7: - Per il testo dell' art. 168 del citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 31 del citato DPR n. 18 del 1967: "Art. 31. Composizione e organizzazione degli uffici all'estero. - La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e' svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea. E' vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici". - Per il testo dell'art. 11, comma 5, del citato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 2, comma 6-quaterdecies, del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nelle note all'art. 1.
|
| Art. 8 Rapporto con il Capo Missione
1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero l'esperto per la sicurezza, nel rispetto della sua autonomia operativa e senza pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con il Ministero dell'interno, dipende funzionalmente dal Capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano all'estero. 2. Gli esperti per la sicurezza svolgeranno i loro compiti nel rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei piu' rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro previsti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Ministero dell'interno non assegnera' agli esperti per la sicurezza incarichi operativi o compiti in contrasto con i doveri connessi all'accreditamento. 3. L'esperto per la sicurezza aggiorna regolarmente il Capo Missione su aspetti di carattere generale relativi all'attivita' istituzionale svolta nel Paese di accreditamento; si coordina preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in Italia o nei Paesi di accreditamento; collabora, se richiesto dal Capo Missione, nelle materie di sua competenza, purche' cio' non interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'interno.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 142 del citato D.P.R. n. 18 del 1967: "Art. 142. Comportamento del personale. - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai piu' rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali".
|
| Art. 9 Trattamento economico
1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1961, n. 642 e successive modifiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 marzo 2016
Il Ministro dell'interno Alfano
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016 Interno, foglio n. 1064
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 203 del citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18: "Art. 203. Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione. - Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete: a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte; b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonche' dell'articolo 208". - Il testo della legge 8 luglio 1961, n. 642 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali), e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.
|
|
|
|