Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 maggio 2016 |
Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 14 aprile 2016; Ritenuto necessario stabilire disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento(UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Agricoltore attivo» (di seguito indicato anche come «Agricoltore»): l'agricoltore in attivita' ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; b) «Soggetto gestore» (di seguito indicato anche come «Gestore»): i soggetti di seguito elencati, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione: - cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole; - societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate; - organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori; - consorzi di difesa e loro forme associate; - reti di impresa ai sensi dell'art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituite in prevalenza da imprese agricole. c) «Fondo di mutualizzazione»: il patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto gestore attraverso il quale gli agricoltori affiliati possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai e di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito; d) «Fondo per rischi climatici e sanitari»: il Fondo di mutualizzazione che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, puo' beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; e) «Fondo per la tutela del reddito»: il Fondo di mutualizzazione che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, puo' beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; f) «Domanda di adesione ai Fondi di mutualizzazione»: la richiesta di partecipazione al Fondo di mutualizzazione redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'art. 7 del presente decreto, che regola i rapporti intercorrenti tra il singolo agricoltore ed il soggetto gestore dei Fondi di mutualizzazione; g) «Domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale»: la domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'art. 7 del presente decreto, che consente a ciascun agricoltore aderente ad un Fondo di mutualizzazione di accedere alla copertura mutualistica del Fondo stesso per un periodo annuale o infra-annuale; h) «Autorita' competente»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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| Art. 2
Costituzione dei Fondi di mutualizzazione
1. Le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, le organizzazioni di produttori e le unioni/associazioni di organizzazioni di produttori, i consorzi di difesa, le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole, previo riconoscimento da parte dell'Autorita' competente, possono costituire e gestire Fondi di mutualizzazione. 2. I Fondi possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 3. I Fondi sono costituiti in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
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| Art. 3
Patrimonio e contabilita' dei Fondi di mutualizzazione
1. Il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e' costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti privati, anche diversi dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). 2. I soggetti che abbiano contribuito alla capitalizzazione, anche successiva, del Fondo di mutualizzazione, che non posseggano la qualita' di agricoltore attivo non possono beneficiare degli indennizzi del Fondo, i cui importi vengono successivamente considerati ai fini della misura compensativa di cui all'art. 36 del regolamento(UE) n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 3. La contabilita' relativa ai Fondi di mutualizzazione che beneficiano del sostegno di cui all'art. 2, comma 2, e' tenuta separatamente dalle altre attivita' del Gestore, il quale e' tenuto a rendicontare, entro la data di chiusura del proprio esercizio finanziario, tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attivita' del Fondo medesimo. 4. Il patrimonio dei Fondi di mutualizzazione e' separato rispetto a quello del soggetto gestore. 5. I Fondi hanno una esclusiva funzione mutualistica e non perseguono scopo di lucro. 6. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell'adesione da parte degli aderenti non da' diritto alla restituzione dei contributi versati. La liquidazione del Fondo per scadenza o scioglimento o venire meno del soggetto gestore puo' dare luogo alla ripartizione del capitale tra gli aderenti, secondo il regolamento del Fondo, compatibilmente con la natura giuridica del Gestore e con le disposizioni normative che ne regolano l'attivita'.
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| Art. 4
Entrate e uscite dei Fondi di mutualizzazione
1. Le entrate del Fondo possono essere costituite da: a) versamento dei contributi dei singoli aderenti; b) somme erogate da Istituti di credito a titolo di mutui od altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi; c) contributi erogati da eventuali enti privati; d) contributi di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013; e) risarcimenti assicurativi; f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato. 2. Le uscite del Fondo possono essere costituite da: a) pagamenti degli indennizzi agli aderenti; b) spese di assicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non coperta direttamente dal Fondo; c) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo e per l'accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito degli agricoltori aderenti; d) oneri finanziari.
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| Art. 5
Regolamento dei Fondi
1. I soggetti gestori di cui all'art. 8, preventivamente ed ai fini del riconoscimento da parte della Autorita' competente, adottano apposito regolamento che prevede: a) scopo perseguito dal Fondo di mutualizzazione con la espressa indicazione che lo stesso non persegue scopo di lucro; b) durata del Fondo di mutualizzazione non inferiore ad anni cinque; c) modalita' di partecipazione al Fondo dei singoli aderenti nonche' il richiamo ai requisiti di ammissibilita' allo stesso previsti dal presente decreto; d) modalita' di gestione ed amministrazione del Fondo con specifico riferimento all'obbligo di contabilita' separata del Fondo di mutualizzazione rispetto ad eventuali altre attivita' del soggetto gestore e di rendicontazione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita; e) individuazione degli organi che hanno la gestione del Fondo di mutualizzazione e i relativi organi di controllo; f) obbligo di restituzione, da parte degli agricoltori, degli eventuali indennizzi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data di incasso dell'indennizzo; g) durata minima di adesione al Fondo, comunque non inferiore a tre anni; h) modalita' e tempistiche di versamento dei contributi per l'adesione al Fondo e per l'accesso alla copertura mutualistica annuale; i) criteri generali per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito e per la conseguente quantificazione degli indennizzi spettanti agli agricoltori aderenti, con rinvio esplicito, per gli stessi scopi, alle norme di dettaglio che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013; j) limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi; k) obbligo di informativa da parte dei singoli aderenti in ordine alla liquidazione in loro favore di eventuali ulteriori indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati; l) modalita' e tempistiche di assolvimento, da parte del Gestore del Fondo, dell'obbligo di rendicontazione; m) divieto per il singolo aderente di cessione della propria partecipazione al Fondo; n) modalita' e tempistiche relative alle ipotesi di successione nel rapporto tra agricoltore e Fondo di mutualizzazione nonche' clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del rapporto in caso di perdita da parte dell'aderente dei requisiti di cui all'art. 10 del presente decreto, ovvero nella ipotesi di mancato o infedele assolvimento da parte dell'aderente agli obblighi di informativa in capo allo stesso; o) richiamo all'osservanza di quanto previsto dalla legge e dal presente decreto; p) norme applicabili in caso di scioglimento e cessazione del Fondo.
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| Art. 6
Domanda di adesione ai Fondi
1. Ai fini dell'adesione ai Fondi di mutualizzazione, gli agricoltori aderenti sottoscrivono una domanda che prevede necessariamente: a) richiamo espresso al regolamento di cui al precedente art. 5; b) durata dell'adesione comunque non inferiore ad anni 3; c) quota annuale di adesione al Fondo, modalita' e termini di versamento della stessa; d) termini e modalita' di adesione alla copertura mutualistica annuale di cui al successivo art. 7, con rinvio, per le modalita' dettagliate, alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. La domanda di adesione dovra' inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Autorita' competente del soggetto gestore ai sensi del presente decreto.
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| Art. 7
Adesione alla copertura mutualistica annuale
1. Gli agricoltori aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sottoscrivono una domanda di adesione alla copertura mutualistica che specifichi: a) contenuto e durata della copertura mutualistica; b) contributo a carico dell'agricoltore commisurato al rischio, modalita' e termini per il pagamento; c) modalita' e tempistiche di erogazione dell'indennizzo, con la espressa previsione che in caso di pluralita' e concorrenza di domande la liquidazione sara' comunque limitata alla effettiva capienza finanziaria del Fondo; d) obblighi in capo agli aderenti di informativa, nei confronti del Gestore del Fondo, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica. La domanda di copertura mutualistica annuale comprende inoltre tutti i contenuti previsti dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La durata della copertura mutualistica di cui al punto a) e' pari ad un anno solare per i Fondi per la tutela del reddito. Nel caso dei Fondi per rischi climatici e ambientali, la copertura mutualistica puo' avere durata inferiore all'anno solare, in relazione agli specifici cicli colturali delle produzioni oggetto di copertura e puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di adesione alla copertura mutualistica del Fondo.
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| Art. 8
Statuto dei soggetti gestori
1. I soggetti gestori, ai fini del riconoscimento da parte della Autorita' competente, adottano uno statuto, ovvero adeguano lo statuto eventualmente gia' in vigore, in conformita' a quanto prescritto nel presente decreto. 2. Lo statuto indica necessariamente: a) tra gli scopi sociali la gestione di fondi di mutualizzazione; b) le modalita' di istituzione dei fondi di mutualizzazione e gli organi che ne hanno la rappresentanza.
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| Art. 9 Requisiti minimi per il riconoscimento dei soggetti gestori e cause di esclusione
1. Ai fini del riconoscimento dei soggetti gestori, l'Autorita' competente valuta, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda: a) la non ricorrenza delle condizioni ostative previste al comma 4 del presente articolo; b) la conformita' dello Statuto, e del regolamento ai requisiti indicati nel presente decreto; c) per i Fondi per la stabilizzazione del reddito, il rispetto dei seguenti requisiti dimensionali minimi del Fondo: i. adesione di almeno 150 agricoltori; oppure ii. adesione di almeno 50 agricoltori e un volume d'affari complessivo, calcolato come somma del volume d'affari di ciascun aderente, non inferiore a 10 milioni di euro nell'esercizio fiscale precedente alla presentazione della domanda. d) per i Fondi per i rischi climatici e ambientali, il rispetto del seguente requisito dimensionale minimo in termini di dimensione del Fondo: adesione di almeno 700 agricoltori. L'adesione degli agricoltori e' comprovata dalla sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 6. 2. La conformita' dello statuto del Soggetto Gestore e del regolamento del Fondo, costituisce requisito essenziale ai fini del riconoscimento. Qualunque modifica a tali atti intervenuta, per qualunque causa, a seguito del riconoscimento, deve essere comunicata all'Autorita' competente che, entro il termine di sessanta giorni, provvedera' a verificare l'eventuale perdita dei requisiti per il riconoscimento. 3. Il mancato rispetto dei requisiti minimi di dimensione di cui al comma 1, lettere c) e d), per due annualita' consecutive comporta la revoca del riconoscimento. 4. Non possono essere autorizzati alla gestione dei Fondi di mutualizzazione i soggetti: a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative; b) il cui rappresentante legale o i cui amministratori o dirigenti o organi di controllo siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero siano stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione, ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; c) destinatari dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. 5. I soggetti gestori attestano, al momento della presentazione della richiesta sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in una delle ipotesi previste al precedente comma 4. 6. Nel caso in cui si riscontrassero le condizioni di esclusione di cui al comma 4, o le condizioni di esclusione di cui al comma 1, anche successivamente all'avvenuto riconoscimento, l'Autorita' competente dispone la revoca, o il diniego del riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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| Art. 10
Adesione ai Fondi
1. L'adesione ai Fondi di mutualizzazione e' volontaria. 2. Il Gestore valuta le richieste di adesione al Fondo di mutualizzazione anche al fine di determinare, e comunicare al soggetto interessato, la quota annuale di adesione che lo stesso sara' tenuto a versare ai fini della partecipazione al Fondo medesimo. 3. Non sono ammessi al Fondo i soggetti: a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative alla ammissione; b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Pubblica amministrazione che incidono sulla moralita' professionale. La non ammissibilita' opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di societa' in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di societa' con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di societa' o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima; c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La non ammissibilita' opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di societa' in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di societa' con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di societa' o di consorzio; d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. 4. Al momento della presentazione della domanda di adesione al Fondo, i soggetti interessati producono al soggetto gestore, sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 3 ostative alla ammissione al Fondo. 5. Ferme restando le sanzioni derivanti dalla applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo previsto in favore dell'agricoltore, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 3, lo stesso decadra' dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.
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| Art. 11 Riconoscimento degli indennizzi per i Fondi per rischi climatici e sanitari
1. Al verificarsi di uno degli eventi indicati all'art. 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, previo riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per la tutela dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia effettuata dall'aderente nei termini e secondo le modalita' definite dal regolamento del Fondo, procede alla erogazione in favore dell'aderente dell'indennizzo spettante. 2. Il Gestore del Fondo, prima di procedere alla erogazione dell'indennizzo, verifica le richieste pervenute dai soggetti interessati, anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformita' con quanto previsto dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, tra l'altro al fine di valutare se l'evento abbia comportato una perdita della produzione superiore ai limiti di cui al comma 5. 3. Il Fondo di mutualizzazione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, anche nella ricorrenza di piu' richieste, procede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul conto del Fondo, ferma restando la possibilita' del Fondo di mutualizzazione di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura degli indennizzi da erogare. 4. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, i soggetti gestori possono prevedere che l'erogazione in favore dei singoli beneficiari avvenga in maniera contestuale e secondo date predeterminate in maniera tale da potere ripartire in favore degli aderenti, ed in maniera proporzionale tra gli stessi, le risorse disponibili nel Fondo prescindendo, quindi, dalla data in cui il singolo aderente ha denunciato l'evento dal quale deriva il diritto al beneficio. 5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo non puo' comunque essere superiore al 100 per cento della perdita. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovra compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati. 6. Ai fini dell'accertamento dei danni subiti da ciascun aderente e della quantificazione degli indennizzi, i Fondi per i rischi climatici e sanitari seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti, anche di tipo informatico, previsti ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013.
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| Art. 12 Riconoscimento degli indennizzi per i Fondi per la tutela del reddito
1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'art. 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito della denuncia dell'aderente nei termini e secondo le modalita' fissate dal regolamento del Fondo, e previa verifica dell'ammissibilita' della richiesta da parte dei competenti organi, il Fondo procede all'erogazione dell'indennizzo. La verifica di ammissibilita' e' svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformita' con le norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui all'art. 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovra compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati. 3. Il Fondo di mutualizzazione, ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, anche nella ricorrenza di piu' richieste, puo' comunque esclusivamente procedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul conto del Fondo, ferma restando la possibilita' del Fondo di mutualizzazione di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura degli indennizzi da erogare. 4. Ai fini dell'accertamento del drastico calo del reddito subito da ciascun aderente e della quantificazione dell'indennizzo spettante, i Fondi per la tutela del reddito seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti, anche di tipo informatico, previsti ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013.
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| Art. 13
Gestione del patrimonio dei Fondi
1. I soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto possono contrarre obbligazioni, anche nei confronti di terzi, nei limiti di quanto strettamente necessario alla attivita' del Fondo, alla capitalizzazione dello stesso, alla gestione del patrimonio confluito ed alla eventuale liquidazione degli indennizzi. 2. Il ricorso del gestore a finanziamenti o mutui, esclusivamente finalizzato alla liquidazione degli indennizzi, non puo' comunque superare il valore del 200 per cento del capitale presente nel Fondo al momento della richiesta; la contrazione di finanziamenti e mutui non puo' prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 36 mesi. 3. Le risorse del Fondo sono gestite tramite un unico conto corrente dedicato. 4. I soggetti gestori dei Fondi possono investire, secondo i medesimi criteri di cui al comma 1, parte delle disponibilita' finanziarie degli stessi quantificate all'inizio di ciascun anno in: - depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A; - titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione europea, da organismi sovrannazionali.
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| Art. 14
Irregolarita' nella gestione dei Fondi
1. Nello svolgimento della attivita' di gestione dei Fondi di mutualizzazione disciplinati dal presente decreto, i gestori sono sottoposti al controllo ed alle verifiche da parte dell'Autorita' competente. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 2, 3 e 7, qualora venissero accertate gravi irregolarita' da parte dei soggetti gestori relativamente alla attivita' del Fondo, puo' essere disposta la revoca del riconoscimento. 3. La violazione da parte dei soggetti gestori degli obblighi di rendicontazione e di gestione separata del Fondo, comporta la revoca del riconoscimento per la gestione del Fondo. 4. Ferme restando le sanzioni derivanti dalla applicazione delle norme europee e nazionali, in caso di revoca del riconoscimento per la gestione dei Fondi, o comunque in caso di accertate irregolarita' nella procedura di liquidazione degli indennizzi ai propri aderenti, o di accertata carenza dei presupposti, seppure dichiarati, per l'ottenimento del contributo pubblico di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ferme restando le procedure di recupero previste dalla legge, il gestore e' tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con la applicazione degli interessi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data di avvenuto incasso dell'indennizzo percepito.
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| Art. 15
Scioglimento dei Fondi
1. In presenza di scioglimento o venir meno del soggetto gestore, ovvero di inattivita' del Fondo per un periodo di tre anni, l'Autorita' competente revoca il riconoscimento di cui all'art. 2.
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| Art. 16
Disposizioni finali
1. L'Autorita' competente, sentite le regioni, adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori e la gestione dei Fondi, in conformita' al presente decreto. Roma, 5 maggio 2016
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1644
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