Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2016 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 10 maggio 2016
Regolamento concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilita' finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalita' di trasmissione dei dati, ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti di informativa e di disclosure (requisiti di 3° pilastro). (Provvedimento n. 21).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 47-quater, comma 5, 210, 216-sexies, 222 e 222-bis;
Visti gli articoli 35 e 254 della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 304 e 305;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza conformemente alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visti gli articoli 8, 16, 32, 35 e 36 del regolamento (UE) N. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/79/CE della Commissione;
Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di informativa ai fini della stabilita' finanziaria e gli allegati tecnici A, B e C;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
b) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione;
c) «allegato tecnico A»: l'allegato tecnico A alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa a fini di stabilita' finanziaria;
d) «allegato tecnico B»: l'allegato tecnico B alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa a fini di stabilita' finanziaria.


 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
b) alle sedi secondarie insediate nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;
c) alle ultime societa' controllanti italiane di cui all'art. 210 del Codice.


 
Art. 4
Criteri generali per l'identificazione delle entita' soggette agli
obblighi di informativa

1. Le entita' soggette agli obblighi di informativa sono:
a) le entita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) il cui totale delle attivita' come risultante dal bilancio consolidato di solvibilita' supera i 12 miliardi di euro;
b) le entita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), il cui totale delle attivita' come risultante dal bilancio di solvibilita' supera i 12 miliardi di euro, che non facciano parte di un gruppo gia' soggetto all'informativa di cui alla lettera a);
c) le altre entita' individuate e tempestivamente informate tramite comunicazione dall'IVASS, rilevanti a fini di stabilita' finanziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) non si applicano alle entita' che fanno parte di un gruppo che gia' comunica le informazioni conformemente alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa ai fini di stabilita' finanziaria e alle relative norme di attuazione nazionali.
3. Nei casi in cui sia utilizzato il metodo della deduzione e dell'aggregazione per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita', di cui all'art. 216-sexies e relative disposizioni di attuazione del Codice, esclusivamente o in combinazione con il metodo basato sul bilancio consolidato di cui al medesimo articolo, l'IVASS valuta la soglia indicata nel comma 1, lettera a) considerando il totale delle attivita' del gruppo rilevato nel bilancio ai fini di solvibilita' e le attivita' delle imprese per le quali e' stato impiegato il metodo della deduzione e dell'aggregazione.
4. Le imprese di cui all'art. 3 cui e' stato concesso di limitare le informazioni di vigilanza sulla base dell'art. 47-quater, comma 5 del Codice, non sono tenute a fornire le informazioni quantitative di cui agli articoli 8 e 9 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione, 10 e 11 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le sedi secondarie di Stati terzi.
5. Le entita' non soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di un esercizio finanziario comunicano un totale delle attivita' risultante dal bilancio di solvibilita' di oltre 13 miliardi di euro, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal terzo trimestre dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verifica il superamento della soglia.
6. Le entita' non soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che, alla fine di due esercizi finanziari consecutivi, comunicano un totale delle attivita' risultante dal bilancio di solvibilita' tra 12 miliardi di euro e 13 miliardi di euro, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal terzo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui si verifica il superamento della soglia.
7. Le entita' soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di un esercizio finanziario comunicano un totale delle attivita' risultante dal bilancio di solvibilita' inferiore a 11 miliardi di euro, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal primo trimestre dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verifica il mancato raggiungimento della soglia.
8. Le entita' soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di due esercizi finanziari consecutivi comunicano un totale delle attivita' risultante dal bilancio di solvibilita' tra 11 miliardi di euro e 12 miliardi di euro, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal primo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui si verifica il mancato raggiungimento della soglia.


 
Art. 5

Valuta

1. Tutti i dati definiti come tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza che richiede la conversione di qualsiasi altra valuta nella valuta di segnalazione.
2. Nell'esprimere il valore delle attivita' e delle passivita' denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, tale valore e' convertito nella valuta di segnalazione al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale il tasso e' disponibile nel periodo di riferimento cui si riferisce l'attivita' o la passivita'.
3. Nell'esprimere il valore di qualsiasi ricavo o costo, il valore e' convertito nella valuta di segnalazione utilizzando la base di conversione utilizzata per fini contabili.
4. La conversione in valuta di segnalazione e' calcolata applicando il tasso di cambio dalla stessa fonte utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione in caso di informativa a livello individuale o per il bilancio consolidato in caso di informativa a livello di gruppo, salvo se diversamente richiesto dall'IVASS.


 
Art. 6

Principi generali nella preparazione dei dati

1. Le entita' di cui all'art. 3 comma 1, lettera c), comunicano le informazioni di cui agli articoli 8 e 9 con la massima diligenza possibile, bilanciando l'impegno richiesto con l'accuratezza delle informazioni fornite, compatibilmente con quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettere a) e b) comunicano le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 con la massima diligenza possibile, bilanciando la diligenza richiesta con l'accuratezza delle informazioni fornite, compatibilmente con quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
3. Le imprese di cui all'art. 3 garantiscono che i dati comunicati riflettano la migliore valutazione della condizione finanziaria e operativa corrente dell'entita' oggetto di segnalazione e si basino sulle informazioni piu' aggiornate a loro disposizione, tenendo conto che:
a) le informazioni presentate potrebbero essere state sottoposte a controlli interni della qualita' in misura minore di quanto necessario per l'informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale;
b) in base al principio della significativita', tutte le operazioni rilevanti siano contemplate dall'informativa;
c) le semplificazioni impiegate nella preparazione dei dati per l'informativa secondo il presente Titolo sono, per quanto possibile, utilizzate in modo coerente nel corso del tempo, a meno che non siano introdotte modifiche per ridurre le discrepanze descritte al comma 5;
d) le semplificazioni aventi un effetto rilevante sulle informazioni riportate siano comunicate all'IVASS.
4. Le imprese di cui all'art. 3 si adoperano per garantire, per quanto a loro conoscenza, l'assenza di errori o omissioni che porterebbero a una valutazione di vigilanza dell'entita' sostanzialmente diversa.
5. Le imprese di cui all'art. 3 si adoperano per migliorare i processi aziendali al fine di ridurre nel tempo le discrepanze ricorrenti tra l'informativa secondo il presente regolamento e l'informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale.
6. Nei casi in cui le informazioni presentate ai fini della stabilita' finanziaria siano soggette a modifiche e non siano identiche all'informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale, l'IVASS puo' chiedere informazioni sul metodo di calcolo dei dati oggetto di segnalazione e puo' richiedere dati aggiornati.


 
Art. 7
Informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di
solvibilita'

1. Le entita' garantiscono che le informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilita' forniscano una buona approssimazione del suo vero livello. I dati trimestrali relativi al requisito patrimoniale di solvibilita' possono essere aggiornati solo in relazione agli elementi piu' volatili, mentre l'estrapolazione dei dati annuali e' accettabile per altri elementi del requisito patrimoniale di solvibilita'.
2. Poiche' gli elementi di rischio di mercato dovrebbero essere i piu' volatili, le entita' ricalcolano il modulo di rischio di mercato o dei suoi componenti piu' volatili, al fine di comunicare il requisito patrimoniale di solvibilita' sulla base della massima diligenza possibile.
3. Se sono utilizzate approssimazioni e semplificazioni, le entita' garantiscono che i dati comunicati riflettano la migliore valutazione della condizione finanziaria corrente dell'entita', in linea con l'art. 6.
4. L'IVASS puo' richiedere un ricalcolo completo del requisito patrimoniale di solvibilita' se esistono elementi che inducono a ritenere che il profilo di rischio dell'entita' e' cambiato significativamente dalla data in cui il requisito patrimoniale di solvibilita' e' stato calcolato integralmente l'ultima volta e comunicato a fini di vigilanza prudenziale.
5. Nei casi in cui le informazioni comunicate indichino il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilita' o del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 222 e 222-bis del Codice, l'IVASS tiene conto del fatto che le informazioni comunicate in virtu' del presente regolamento possano costituire dati preliminari soggetti a revisione.
6. Nei casi di cui al comma 5, l'IVASS puo' richiedere dati aggiornati e confermati.


 
Art. 8

Informazioni quantitative annuali a livello di gruppo

1. Le entita' di cui all'art. 3 comma 1, lettera c) presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:
a) il modello S.01.01.12 dell'allegato tecnico A, specificando il contenuto dell'invio, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilita' di gruppo, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;
b) il modello S.01.02.04 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza, specificando le informazioni di base sull'entita' e il contenuto dell'informativa in generale, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilita' di gruppo, seguendo le istruzioni di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza;
c) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'art. 216-sexies del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-sexies del Codice, il modello S.14.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni specifiche sull'analisi delle obbligazioni vita, compresi i contratti di assicurazione sulla vita e le rendite derivanti dai contratti non vita, per gruppi di rischi omogenei definiti dall'entita', seguendo le istruzioni contenute nel modello S.14.01 dell'allegato tecnico B;
d) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'art. 216-sexies del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-sexies del Codice, il modello S.38.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla durata delle riserve tecniche, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.38.01 dell'allegato tecnico B;
e) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'art. 216-sexies del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-sexies del Codice, il modello S.40.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla ripartizione del risultato economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.40.01 dell'allegato tecnico B.


 
Art. 9

Informazioni quantitative trimestrali a livello di gruppo

1. Le entita' di cui all'art. 3 comma 1, lettera c) presentano ogni trimestre all'IVASS le seguenti informazioni:
a) il modello S.01.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'invio, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilita' di gruppo, seguendo le istruzioni contenuto nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;
b) il modello S.01.02.04 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'entita' e il contenuto dell'informativa in generale, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilita' di gruppo. Per la compilazione l'entita' segue le istruzioni di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza;
c) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'art. 216-sexies del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-sexies del Codice, il modello S.02.01.02 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza, indicando le informazioni sul bilancio, seguendo le istruzioni dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza;
d) indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilita' di gruppo, il modello S.05.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni su premi, sinistri e spese, applicando i principi di valutazione e di rilevazione utilizzati nel bilancio dell'impresa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.05.01 dell'allegato tecnico B, per quanto riguarda ogni area di attivita' di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/35;
e) indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilita' di gruppo, il modello S.06.02.04 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza, fornendo un elenco di attivita' analitico, seguendo le istruzioni di cui all'allegato III regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza;
f) indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilita' di gruppo, il modello S.23.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sui fondi propri, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.23.01 dell'allegato tecnico B, compresi i fondi propri di base e i fondi propri accessori;
g) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'art. 216-sexies del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-sexies del Codice, il modello S.25.04.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sul requisito patrimoniale di solvibilita', seguendo le istruzioni contenute nel modello S.25.04 dell'allegato tecnico B;
h) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'art. 216-sexies del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-sexies del Codice, il modello S.41.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulle estinzioni anticipate, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.41.01 dell'allegato tecnico B.
2. In occasione delle comunicazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, le entita' di cui all'art. 3 comma 1, lettera c) presentano all'IVASS, unitamente alle informazioni di cui al comma precedente relative al secondo e al quarto trimestre, le informazioni di cui al modello S.39.01.11 dell'allegato tecnico A, compilato tenuto conto delle istruzioni contenute nel modello S.39.01 dell'allegato tecnico B.


 
Art. 10

Informazioni quantitative annuali a livello individuale

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:
a) il modello S.01.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto della presentazione, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;
b) il modello S.01.02.01 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'impresa di assicurazione e riassicurazione e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza;
c) il modello S.14.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando informazioni specifiche sull'analisi degli impegni derivanti dai contratti vita, compresi i contratti di assicurazione vita e le rendite derivanti da contratti non vita, per gruppi di rischi omogenei definiti dall'impresa di assicurazione e di riassicurazione, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.14.01 dell'allegato tecnico B;
d) il modello S.38.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla durata delle riserve tecniche, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.38.01 dell'allegato tecnico B;
e) il modello S.40.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla ripartizione del conto economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.40.01 dell'allegato tecnico B.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:
a) il modello S.01.01.14 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'invio, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;
b) il modello S.01.02.07 dell'allegato III degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, indicando le informazioni di base sulla sede secondaria assicurativa di Stati terzi e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato IV degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi.


 
Art. 11

Informazioni quantitative trimestrali
a livello individuale

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) presentano ogni trimestre all'IVASS le informazioni seguenti:
a) il modello S.01.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'informativa trasmessa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;
b) il modello S.01.02.01 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'impresa di assicurazione e di riassicurazione e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza;
c) il modello S.25.04.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sul requisito patrimoniale di solvibilita', seguendo le istruzioni contenute nel modello S.25.04 dell'allegato tecnico B;
d) il modello S.41.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulle estinzioni anticipate, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.41.01 dell'allegato tecnico B.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) presentano ogni trimestre all'IVASS le informazioni seguenti:
a) il modello S.01.01.15 dell'allegato tecnico A indicando il contenuto dell'informativa trasmessa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;
b) il modello S.01.02.07 dell'allegato III degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, indicando le informazioni di base sulla sede secondaria assicurativa di Stati terzi e il contenuto dell'informativa in generale.
3. In occasione delle comunicazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, le entita' di cui all'art. 3 comma 1, lettere a) e b) presentano all'IVASS, unitamente alle informazioni di cui ai commi precedenti relative al secondo e al quarto trimestre, le informazioni di cui al modello S.39.01.11 dell'allegato tecnico A, compilato tenuto conto delle istruzioni contenute nel modello S.39.01 dell'allegato tecnico B.


 
Art. 12

Termini per la trasmissione dei dati

1. Dopo il periodo transitorio di tre anni successivo all'attuazione della direttiva Solvency II, le imprese di cui all'art. 3 presentano l'insieme delle informazioni quantitative definite negli articoli 8 e 9 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e negli articoli 10 e 11 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione entro 7 settimane dalla fine del periodo di riferimento.
2. Durante il periodo transitorio di tre anni successivo all'entrata in vigore della direttiva Solvency II, il termine definito nel comma 1 viene prorogato:
a) di 3 settimane (cioe' entro 10 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2016;
b) di 2 settimane (cioe' entro 9 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2017;
c) di 1 settimana (cioe' entro 8 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2018.


 
Art. 13

Prima trasmissione dell'informativa

1. Le entita' di cui all'art. 3 trasmettono l'informativa di cui al presente Regolamento con riferimento al primo trimestre del 2016.


 
Art. 14

Formati per la trasmissione dell'informativa

1. Le entita' di cui all'art. 3 trasmettono le informazioni per via elettronica, nei formati e modelli per lo scambio di dati stabiliti dall'IVASS, e nel rispetto delle seguenti specifiche:
a) i dati definiti come tipo «monetario» sono espressi in unita' senza decimali, ad eccezione del modello S.06.02 espresso in unita' con due decimali;
b) i dati definiti come tipo «percentuale» sono espressi in unita' con quattro decimali;
c) i dati definiti come tipo «intero» sono espressi in unita' senza decimali.
2. Le entita' di cui all'art. 3 utilizzano i formati e i modelli pubblicati dall'EIOPA per comunicare le informazioni.


 
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2016

p. Il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco


 
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