Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 maggio 2016
Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:
il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto l'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto dell'uva da vino a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da condizioni climatiche avverse, da animali, da fitopatie o da infestazioni parassitarie;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2 comma 5-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che «I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno»;
Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;
Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto - del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III, riguardante la gestione del rischio;
Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano Assicurativo Individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Considerato il decreto 2 dicembre 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015 registrazione n. 4339, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, con il quale sono stati individuati i prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;
Considerato il decreto 7 marzo 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2016 registrazione n. 707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 aprile 2016, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;
Considerato il piano assicurativo 2016, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016 al n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016;
Esaminate le richieste di determinazione di ulteriori prezzi pervenute da parte degli Organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 7 marzo 2016 soprarichiamato;
Esaminate le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) trasmesse con nota 27 aprile 2016, relative alle voci di prezzo richieste per le quali e' stato possibile rilevarne le quotazioni di mercato, nonche' in ordine alla segnalazione di alcuni errori materiali riscontrati nel decreto 7 marzo 2016 citato;
Ritenuto di parametrare per l'anno 2016 gli importi massimi, entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2013 al 2015 e trasmessi da Ismea con nota 27 aprile 2016, riferiti alle produzioni vegetali e zootecniche;
Ritenuto inoltre opportuno provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nell'elenco prezzi approvato con decreto 7 marzo 2016 citato;

Decreta:

Art. 1
Prezzi delle produzioni vegetali, degli allevamenti e delle strutture
assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione per l'anno 2016

1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti gli ulteriori prezzi unitari massimi 2016 per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016, in attuazione del Piano assicurativo agricolo 2016, citato nelle premesse, e riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali e zootecniche, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o di adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative degli stessi e alle condizioni locali di mercato.
3. Il Codice indicato nella seconda colonna delle tabelle allegate al presente decreto e ai decreti 2 dicembre 2015 e 7 marzo 2016, citati nelle premesse, caricato nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015 citato in premessa, trova rispondenza nel piano assicurativo individuale (PAI) o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tale riferimento, comprensivo dell'ID Varieta', indicato nella quinta colonna delle tabelle allegate al presente decreto, dovra' essere riscontrabile anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.
4. Per il riso da seme, ove non indicato nell'elenco, il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte dell'Autorita' di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020 e dell'Organismo pagatore competente.
5. Per le produzioni biologiche, ove non indicato nell'elenco, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza o di adesione al fondo di mutualizzazione deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1645


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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