Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 maggio 2016 |
Estensione del decreto 30 luglio 2015 concernente le attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo, a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli Nas. |
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IL MINISTRO
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e in particolare l'art. 8; Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, recante «Istituzione del Nucleo dei carabinieri antisofisticazioni (NAS) di Foggia», e, in particolare, l'art. 5 relativo alle attribuzioni del Comando carabinieri per la tutela della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2009, n. 102; Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2015, recante «Attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS Carabinieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2015, n. 199. Considerato che il Comando carabinieri per la tutela della salute opera sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
1. Le disposizioni del decreto 30 luglio 2015 citato in premessa si applicano, ove compatibili, anche agli Ufficiali e Marescialli dell'Arma dei Carabinieri in possesso di laurea di primo livello, i quali, previa selezione, abbiano frequentato un corso di formazione teorico e pratico di livello universitario della durata complessiva minima di 300 ore frontali e abbiano svolto un periodo di tirocinio di almeno 6 mesi presso i reparti dipendenti del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
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| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 2016
Il Ministro: Lorenzin
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