Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2016 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERA 14 giugno 2016
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sul
livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche
amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il
settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e' istituita, per la durata di un anno, non prorogabile, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, anche alla luce delle spese pubbliche complessivamente destinate al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei.
2. E' compito della Commissione, in particolare:
a) verificare le risorse finanziarie stanziate ed il loro utilizzo, nonche' la quantita', la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni statali regionali e locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati;
b) effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia, nonche' un'analisi sulle tendenze in atto;
c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di software open source, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilita' e all'interconnessione delle banche di dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del disaster recovery e al livello di accettazione di pagamenti elettronici;
d) monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realta' regionali;
e) esaminare l'esistenza di possibili interventi di razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT.


 
Art. 2

Composizione

1. La Commissione e' composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione, al termine dei propri lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', presenta una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini.


 
Art. 3

Poteri e limiti

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalita' di cui all'articolo 1.
3. La Commissione puo' richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.


 
Art. 4

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.


 
Art. 5

Organizzazione interna

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017, e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Roma, 14 giugno 2016

La Presidente: Boldrini


 
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