Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 marzo 2016
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 142).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri»;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte del previgente ordinamento;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del nuovo ordinamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato, che ha abrogato l'art. 2 del citato decreto 23 aprile 2003, n.139, dettando nuove disposizioni sulla medesima prova scritta;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 aprile 2005, n. 14, concernente modalita' di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
Visto l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalaureat francese;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95 con cui vengono dettate norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto ESABAC, per lo svolgimento dell'esame di Stato ESABAC con il rilascio del doppio diploma italiano e francese;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n. 36, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2015/2016;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni, per l'anno scolastico 2015/2016, per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali del previgente ordinamento - ancora residualmente funzionanti ad esaurimento nell'anno scolastico 2015/2016 - gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, nonche' nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico 2015/2016, lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, nelle more di un progressivo allineamento ai nuovi ordinamenti, nonche' nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999.


 
Art. 2

Candidati esterni

1. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato nei percorsi ordinari del nuovo ordinamento.
2. Nei corsi sperimentali quadriennali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, attesa la peculiarita' di tali corsi, i candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato; per le stesse ragioni non e' consentita l'ammissione agli esami di Stato di alunni con abbreviazione di un anno per merito.


 
Art. 3

Validita' dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Con il decreto ministeriale 36/2016, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2015/2016, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale del nuovo e del previgente ordinamento, sono indicati i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
2. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi sperimentali del previgente ordinamento, autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994 e confermati dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale n. 234/2000, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari del previgente ordinamento.
3. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, hanno pari valore a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari riferiti ai percorsi di cui al vigente ordinamento.


 
Art. 4

Documento del consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe del 15 maggio, previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, fornendo indicazioni anche con riferimento alla predisposizione della terza prova scritta, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.


 
Art. 5

Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, tuttora in vigore per i corsi del previgente ordinamento limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, e per i corsi ordinari del nuovo ordinamento dal decreto ministeriale 29 maggio 2015, n. 319, le commissioni d'esame possono procedere alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari.
2. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto n. 358/1998 per il previgente ordinamento e dal predetto decreto n. 319/2015 per il nuovo ordinamento.


 
Art. 6

Adempimenti preliminari delle commissioni

1. Nelle scuole statali e paritarie, in cui si svolgono corsi sperimentali, le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
esame del documento del consiglio di classe, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.


 
Art. 7

Prove d'esame

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni del previgente e del nuovo ordinamento le prove vertono sulle discipline, i relativi programmi di insegnamento e, a seconda della tipologia del nuovo ordinamento, le linee guida e le indicazioni nazionali.
2. Per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2015/2016, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate nel decreto ministeriale n. 36/2016; le altre materie attribuite ai commissari interni sono individuate dal consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 6 del 2007, che individua le modalita' e i termini dell'affidamento delle materie ai commissari interni ed esterni.
3. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
4. Per l'anno scolastico 2015/2016, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.
5. La seconda prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 10/2015. Per quanto riguarda la modalita' di svolgimento, si terra' conto delle indicazioni contenute nella Circolare n. 1 del 29 febbraio 2015.
6. Per l'anno scolastico 2015/2016, nei corsi sperimentali della liuteria, la disciplina oggetto della seconda prova scritta potra' avere, nel caso sia di tipo laboratoriale, anche la durata di tre giorni.
7. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale sperimentale del previgente ordinamento presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252, comma 8 del decreto legislativo n. 297/1994. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame. L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, facente parte integrante del diploma.
8. Per l'anno scolastico 2015/2016, per i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione degli adulti, che, sulla base del patto formativo individuale o che in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti, siano stati esonerati nella classe terminale dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonche' il colloquio.
9. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016.
10. Nei corsi di sperimentazione quinquennale di nuovo ordinamento, pervenuti nell'anno scolastico 2015-2016 al quarto anno e, pertanto, non ancora ad esame di Stato, gli alunni abbreviatari possono sostenere l'esame di Stato, tenendo conto del programma di lavoro effettivamente svolto, con assegnazione a una commissione del corso di nuovo ordinamento corrispondente.


 
Art. 8

Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalaureat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che regola gli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).
2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarita' del corso di studi in questione (art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 95/2013).


 
Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi ordinari.
Roma, 7 marzo 2016

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1054


 
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