Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 marzo 2016
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale cinese, funzionanti presso il Convitto Nazionale «V. Emanuele II» di Roma e presso il Convitto Nazionale «Umberto I» di Torino. (Decreto n. 145).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte nei corsi del previgente ordinamento;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del nuovo ordinamento;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato, che ha abrogato l'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 139/2003, dettando nuove disposizioni sulla medesima prova scritta;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Visto l'accordo tra Italia e Repubblica popolare cinese del 4 luglio 2005, e, in particolare, l'art. 3 relativo al riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie;
Considerato che, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Lazio del 5 agosto 2009, e' stata autorizzata presso il Convitto Nazionale «V. Emanuele II» di Roma l'attivazione del «Liceo Scientifico ad opzione internazionale cinese»;
Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 10 febbraio 2014, relativa al liceo scientifico presso il convitto Nazionale «V. Emanuele II» di Roma;
Considerato che, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte del 30 ottobre 2015, e' stata autorizzata «ora per allora», a partire dall'anno scolastico 2011/2012, presso il convitto Nazionale Umberto I di Torino l'attivazione del «Liceo Scientifico internazionale con opzione di lingua cinese»;
Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 5 novembre 2015, relativa all'attivazione del corso di lingua cinese presso il Convitto Nazionale «Umberto I» di Torino;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n. 36 concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2015/2016;
Visto il decreto ministeriale di pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2015/2016;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di dettare disposizioni per la sezioni di liceo scientifico ad opzione internazionale cinese ad indirizzo scientifico, attualmente attiva presso il Convitto Nazionale «V. Emanuele II» di Roma e presso il Convitto «Umberto I» di Torino.

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Per l'anno scolastico 2015/2016 si autorizza lo svolgimento della sessione di esame di Stato per la sezione del liceo scientifico ad opzione internazionale cinese, attivata presso il Convitto Nazionale «V. Emanuele II» di Roma e presso il Convitto «Umberto I» di Torino.


 
Art. 2

Validita' del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale cinese ad indirizzo scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore cinesi (tranne per alcune discipline che hanno requisiti specifici) alle stesse condizioni degli studenti cinesi, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.


 
Art. 3

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni che valutano gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza del commissario interno di cinese per la lingua e la letteratura cinese e del commissario interno della materia veicolata in lingua cinese (Storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della materia veicolata in lingua cinese (Storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della materia veicolata in lingua cinese, un commissario interno di altra materia. Resta inteso che il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella materia veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di valutazione delle prove una sola proposta di punteggio. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu' approssimato.
2. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esame.


 
Art. 4

Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale cinese, attesa la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.


 
Art. 5

Prove di esame

1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio:
1) la prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 139/2003 (durata sei ore);
2) la seconda prova scritta, disciplinata dal decreto ministeriale n. 10/2015, per l'indirizzo scientifico (durata massima della prova indicata in calce alla prova medesima) verte su matematica;
3) la terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000;
4) la quarta prova scritta, in lingua cinese, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, concerne la lingua e letteratura cinese. Saranno valutate competenze di comprensione e produzione. I candidati esamineranno un testo e lo tradurranno in italiano. Il testo sara' corredato di domande a risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiedera' una maggiore elaborazione (durata quattro ore);
5) il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, tenendo conto che, ai sensi della legge n. 425/1997, in relazione al colloquio, la commissione non puo' operare per aree disciplinari. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio sara' completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla commissione, sui contenuti del programma dell'ultimo anno della materia storia veicolata in lingua cinese.


 
Art. 6

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.
2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alla disciplina oggetto della quarta prova scritta (Lingua cinese).


 
Art. 7

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame presso le sezioni ad opzione internazionale cinese, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. A tal fine, il compenso previsto per il commissario interno e' suddiviso tra i due commissari nominati per la stessa materia.


 
Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale di pari data, relativo ai corsi sperimentali.
Roma, 7 marzo 2016

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1057


 
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