Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 108 |
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia nazionale per l'occupazione; Visto l'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'adozione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformita' dei quali lo statuto deve essere adottato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. 2. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2568
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta l'art. 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro): «Art. 1. (Omissis). 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita', anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome; c) istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni; i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima; m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonche' operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale; r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito; s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita'; t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro; v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica; z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i); aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.». - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». - Si riporta l'art. 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 4 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro). - 1. E' istituita, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. 3. L'ANPAL e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti di cui al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri. 5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonche' dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari. 6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e' trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non puo' procedere a nuove assunzioni. 7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione. 8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL. 9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. 10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. 11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi dell'art. 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica. 12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo art. 6. 13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni. 15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno. 16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con: a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo; b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi; c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita' da lavoro; d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante. 18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.». |
| Allegato
STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Art. 1.
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
1. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. L'ANPAL e' sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. L'attivita' dell'ANPAL e' disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto. 3. L'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero. 4. L'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611.
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| Art. 2.
Fini istituzionali
1. L'ANPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro. 2. L'ANPAL si conforma e provvede all'attuazione: a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale cosi' come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
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| Art. 3
Poteri ministeriali di vigilanza
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente statuto. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprime il parere preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, sui seguenti atti dell'ANPAL: a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto istitutivo; c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi europei gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di gestione.
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| Art. 4.
Organizzazione e funzionamento
1. Con propri regolamenti, approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l'ANPAL disciplina: a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture; b) l'amministrazione e la contabilita'.
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| Art. 5.
Organi
1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo, sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di vigilanza; d) il collegio dei revisori. 2. Il presidente e' nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo. Il relativo incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL. 3. Il consiglio di amministrazione, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, e' composto dal presidente e da due membri, di cui uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Il compenso dei consiglieri di amministrazione e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il consiglio di vigilanza, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, e' composto da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalita', almeno quinquennale, nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, i quali non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. 5. Il collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo, e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Due membri del collegio sono in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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| Art. 6.
Attribuzioni del presidente
1. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ANPAL e, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo, svolge le seguenti funzioni: a) presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno; b) puo' assistere alle sedute del consiglio di vigilanza; c) in caso di necessita' e urgenza, sotto la sua responsabilita', puo' adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta utile. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi; d) sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9 comma 2, all'articolo 11, comma 1, lettera e), all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del decreto istitutivo. 2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio di amministrazione con maggiore anzianita' complessiva nella funzione, o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.
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| Art. 7.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL, conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo e in particolare: a) approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo; b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili; d) adotta i regolamenti di contabilita' e di organizzazione, sulla base della proposta del direttore generale; e) delibera sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilita' e di amministrazione; f) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del decreto istitutivo e in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, determina gli obiettivi annuali di Italia Lavoro e le modalita' di verifica del raggiungimento dei risultati. Con le medesime modalita' puo' emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.; g) delibera su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno. 2. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte all'anno. 3. Su specifici argomenti, e dandone previa informazione agli altri membri del consiglio, il presidente ha facolta' di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni mezzo idoneo. 4. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti. Possono essere oggetto di discussione argomenti non posti preventivamente all'ordine del giorno solo se individuati all'unanimita' dei componenti del consiglio. 5. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti di telecomunicazione che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente. 6. Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d). 7. Delle sedute del consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale.
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| Art. 8.
Attribuzioni del consiglio di vigilanza
1. Il consiglio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni: a) formula proposte sulle linee di indirizzo generale al consiglio di amministrazione; b) propone gli obiettivi strategici al consiglio di amministrazione; c) vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.
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| Art. 9.
Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica. In particolare: a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) accerta periodicamente la consistenza di cassa; d) redige le relazioni di propria competenza; e) svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti tutti e tre i membri. 3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5. 4. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, alle sedute del collegio dei revisori si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5. 5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ANPAL.
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| Art. 10.
Attribuzioni del direttore generale
1. Il direttore generale, scelto secondo le modalita' previste all'articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni: a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo; b) propone al consiglio di amministrazione i regolamenti di contabilita' e di organizzazione; c) da' attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione; d) puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso; e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL e consistenza degli organici, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica; f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, all'attribuzione degli incarichi ai dirigenti e ne effettua la valutazione; g) esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione, e tutti gli atti gestionali non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti; 2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
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| Art. 11.
Dirigenza
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto istitutivo e come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti dell'ANPAL: a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove previsto dal regolamento di contabilita', i relativi poteri di spesa; b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale; f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal regolamento di organizzazione.
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| Art. 12. Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. L'ANPAL si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance nonche' del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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| Art. 13.
Principi generali di organizzazione e di funzionamento
1. L'ANPAL e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale in un numero non superiore a 7 unita', nonche' in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione. 2. Con il medesimo regolamento di organizzazione, sono disciplinati il numero degli uffici e l'individuazione dei compiti, favorendo il decentramento delle responsabilita' operative.
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| Art. 14.
Bilancio dell'ANPAL
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene trasmesso dal presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il regolamento di contabilita' definisce le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio. 2. Entro il 15 aprile il direttore, trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i dieci giorni successivi. 3. Entro il 30 aprile, il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. 4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ANPAL entro dieci giorni dall'approvazione.
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| Art. 15.
Mezzi finanziari dell'ANPAL
1. Le entrate dell'ANPAL sono costituite: a) dalle risorse di cui all'articolo 5 del decreto istitutivo; b) dalle risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni di personale avvenute negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenute nell'anno 2015, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; c) dalle risorse derivanti dal trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo; d) dalle risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo; e) dalle eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL espressamente assegnate dalla legge o derivanti da altri proventi patrimoniali o di gestione.
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| Art. 16.
Modifiche allo statuto
1. Le modifiche allo Statuto dell'ANPAL sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
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