Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 108
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia nazionale per l'occupazione;
Visto l'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'adozione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformita' dei quali lo statuto deve essere adottato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Statuto dell'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro

1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2568


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta l'art. 1, comma 4, della legge 10 dicembre
2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonche' in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro):
«Art. 1. (Omissis).
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per
l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella
definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione
dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali
in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e
ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici
e privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che
prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il
collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano
anche conto delle buone pratiche realizzate a livello
regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia
e gli enti che, a livello centrale e territoriale,
esercitano competenze in materia di incentivi
all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o
beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di
incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione,
secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione
professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di
strumenti di segmentazione dell'utenza basati
sull'osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di
lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
- Si riporta l'art. 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 4 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro). - 1. E' istituita, a
decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2016, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al
cui funzionamento si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione
vigente. Per quanto non specificamente previsto dal
presente decreto, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica,
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,
contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta
gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a
395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le
qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti di cui
al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica
e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale,
con funzioni di direttore generale, e sette posizioni
dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a
quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si
applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva
dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto
Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL
la direzione generale per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e' soppressa e i relativi posti
funzione di un dirigente di livello generale e cinque
dirigenti di livello non generale sono trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due
uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione
generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e
comunicazione nonche' dalla direzione generale per le
politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il
bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.
6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere
ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale,
avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo
Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni
affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri
di funzionamento. Conseguentemente, il contributo
istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai
risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e'
trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali
oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni del personale delle aree
funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale
per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno
2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non
puo' procedere a nuove assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite
al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura
degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le
componenti accessorie della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima
applicazione e fino alla definizione di un piano logistico
generale relativo agli enti coinvolti nella
riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione si
provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal
Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL
all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
corso, nonche' delle modalita' e procedure di
trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da
relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i
pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli
dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto di opzione per il
regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti
trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente
contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad
esaurimento con applicazione del contratto collettivo
nazionale di provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al
successivo comma 11 sono determinate le conseguenti
riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui
all'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del
2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo sono apportate, entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le conseguenti modifiche al decreto di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in relazione alla individuazione della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma
2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi
dell'art. 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono
adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della
finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e' nominato il
presidente dell'ANPAL di cui al successivo art. 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL
subentra nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro
S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore
unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza
del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A.
Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta
il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house
di Italia Lavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle
azioni di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in
sede di aumento del capitale sociale, ne' i diritti di
prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere alcun
altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti
messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in
possesso di specifici requisiti di professionalita' e
competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della
formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero
enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo
delle politiche del lavoro, dell'occupazione e
dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14,
comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
l'ANPAL si avvale dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie
logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito
con:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione
allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e
controllo;
b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria
collaborazione con l'Istituto, in relazione allo
svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata
dei sistemi informativi;
c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in
materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle
persone con disabilita' da lavoro;
d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita'
istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e ai criteri
direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 300 del 1999.».
 
Allegato

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 1.

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

1. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.
L'ANPAL e' sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. L'attivita' dell'ANPAL e' disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto.
3. L'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero.
4. L'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611.


 
Art. 2.

Fini istituzionali

1. L'ANPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro.
2. L'ANPAL si conforma e provvede all'attuazione:
a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale cosi' come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


 
Art. 3

Poteri ministeriali di vigilanza

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente statuto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprime il parere preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, sui seguenti atti dell'ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto istitutivo;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi europei gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di gestione.


 
Art. 4.

Organizzazione e funzionamento

1. Con propri regolamenti, approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l'ANPAL disciplina:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture;
b) l'amministrazione e la contabilita'.


 
Art. 5.

Organi

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo, sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente e' nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo. Il relativo incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.
3. Il consiglio di amministrazione, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, e' composto dal presidente e da due membri, di cui uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Il compenso dei consiglieri di amministrazione e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, e' composto da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalita', almeno quinquennale, nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, i quali non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.
5. Il collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo, e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Due membri del collegio sono in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 6.

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ANPAL e, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo, svolge le seguenti funzioni:
a) presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno;
b) puo' assistere alle sedute del consiglio di vigilanza;
c) in caso di necessita' e urgenza, sotto la sua responsabilita', puo' adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta utile. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi;
d) sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9 comma 2, all'articolo 11, comma 1, lettera e), all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del decreto istitutivo.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio di amministrazione con maggiore anzianita' complessiva nella funzione, o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.


 
Art. 7.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL, conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo e in particolare:
a) approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo;
b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili;
d) adotta i regolamenti di contabilita' e di organizzazione, sulla base della proposta del direttore generale;
e) delibera sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilita' e di amministrazione;
f) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del decreto istitutivo e in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, determina gli obiettivi annuali di Italia Lavoro e le modalita' di verifica del raggiungimento dei risultati. Con le medesime modalita' puo' emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.;
g) delibera su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte all'anno.
3. Su specifici argomenti, e dandone previa informazione agli altri membri del consiglio, il presidente ha facolta' di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.
L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni mezzo idoneo.
4. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti. Possono essere oggetto di discussione argomenti non posti preventivamente all'ordine del giorno solo se individuati all'unanimita' dei componenti del consiglio.
5. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti di telecomunicazione che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.
6. Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d).
7. Delle sedute del consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale.


 
Art. 8.

Attribuzioni del consiglio di vigilanza

1. Il consiglio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni:
a) formula proposte sulle linee di indirizzo generale al consiglio di amministrazione;
b) propone gli obiettivi strategici al consiglio di amministrazione;
c) vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.


 
Art. 9.

Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica. In particolare:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
d) redige le relazioni di propria competenza;
e) svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti tutti e tre i membri.
3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5.
4. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, alle sedute del collegio dei revisori si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5.
5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ANPAL.


 
Art. 10.

Attribuzioni del direttore generale

1. Il direttore generale, scelto secondo le modalita' previste all'articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
b) propone al consiglio di amministrazione i regolamenti di contabilita' e di organizzazione;
c) da' attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione;
d) puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso;
e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL e consistenza degli organici, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, all'attribuzione degli incarichi ai dirigenti e ne effettua la valutazione;
g) esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione, e tutti gli atti gestionali non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti;
2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 11.

Dirigenza

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto istitutivo e come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti dell'ANPAL:
a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove previsto dal regolamento di contabilita', i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale;
f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal regolamento di organizzazione.


 
Art. 12.
Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'ANPAL si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance nonche' del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


 
Art. 13.

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

1. L'ANPAL e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale in un numero non superiore a 7 unita', nonche' in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
2. Con il medesimo regolamento di organizzazione, sono disciplinati il numero degli uffici e l'individuazione dei compiti, favorendo il decentramento delle responsabilita' operative.


 
Art. 14.

Bilancio dell'ANPAL

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene trasmesso dal presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il regolamento di contabilita' definisce le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.
2. Entro il 15 aprile il direttore, trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i dieci giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione.
4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ANPAL entro dieci giorni dall'approvazione.


 
Art. 15.

Mezzi finanziari dell'ANPAL

1. Le entrate dell'ANPAL sono costituite:
a) dalle risorse di cui all'articolo 5 del decreto istitutivo;
b) dalle risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni di personale avvenute negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenute nell'anno 2015, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) dalle risorse derivanti dal trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo;
d) dalle risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo;
e) dalle eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL espressamente assegnate dalla legge o derivanti da altri proventi patrimoniali o di gestione.


 
Art. 16.

Modifiche allo statuto

1. Le modifiche allo Statuto dell'ANPAL sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.


 
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