Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 109 |
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'adozione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro; Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformita' dei quali lo statuto deve essere adottato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro
1. E' approvato lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2569
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta l'art. 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro): «Art. 1. - (Omissis). 7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali: (Omissis) l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.». - Si riporta l'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». - Si riporta l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 2 (Funzioni e attribuzioni). - 1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.». |
| Allegato 1
Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro
Art. 1.
Ispettorato nazionale del lavoro
1. L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile. 2. L'Ispettorato e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dalla legge. 3. L'attivita' dell'Ispettorato e' disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto. 4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo. 5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo.
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| Art. 2.
Fini istituzionali
1. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL e le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo.
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| Art. 3.
Organi
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo, sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: a) il direttore; b) il Consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori. 2. L'incarico di direttore dell'Ispettorato, affidato con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato. 3. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e professionalita', almeno quinquennale, nell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Un componente ciascuno e' indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. 4. Il collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto istitutivo, e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio e' nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. 5. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ispettorato.
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| Art. 4.
Competenze del direttore
1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato e ne e' responsabile. Il direttore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare: a) presenta al Consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro; b) adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato; c) stipula la convenzione di cui all'articolo 9; d) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti; e) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 9, le scelte strategiche dell'ispettorato; f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la sottoscrizione dei protocolli di cui agli articoli 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto istitutivo; h) definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro ai sensi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo. 2. Il direttore e' responsabile dell'attivita' e dei risultati conseguiti dall'ispettorato, anche sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 9. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il direttore puo' nominare un dirigente di ufficio dirigenziale generale quale suo vicario per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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| Art. 5.
Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo: a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di euro; b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; c) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ispettorato. 3. Su specifici argomenti, il presidente ha facolta' di invitare ad assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare. 4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta ovvero, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni mezzo utile. 5. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno tre membri. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimita'. 6. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente. 7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente piu' anziano di nomina e, a parita' di anzianita' nella nomina, dal piu' anziano di eta'. 8. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di colui che lo presiede. 9. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale.
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| Art. 6.
Competenze e funzionamento del collegio dei revisori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2. I membri del collegio assistono, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6. 3. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti tutti e tre i componenti. 4. I componenti partecipano alle sedute del collegio, ove possibile, a distanza, fruendo di collegamenti telematici, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6. 5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ispettorato.
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| Art. 7.
Dirigenza
1. I dirigenti dell'Ispettorato: a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa; b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
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| Art. 8. Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. L'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance nonche' del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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| Art. 9.
Convenzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo e dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attivita' ad essa demandate e con particolare riferimento alla attivita' di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni. 2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresi': a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ispettorato; b) le strategie per il miglioramento dei servizi; c) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; d) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. 3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.
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| Art. 10.
Poteri ministeriali di vigilanza
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo 1, comma 3, del decreto istitutivo e dell'articolo 1, comma 2, del presente statuto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza e il potere ispettivo sull'ispettorato. Detti poteri comprendono, in particolare, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attivita' dell'ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie, l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere.
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| Art. 11.
Mezzi finanziari
1. Le entrate dell'Ispettorato sono costituite dalle risorse individuate ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo e da eventuali risorse aggiuntive derivanti da compensi per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.
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| Art. 12.
Bilancio dell'Ispettorato
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo definisce le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio. 2. Entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i dieci giorni successivi. 3. Entro il 30 aprile, il direttore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo e' elemento di valutazione dell'operato del direttore. 4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ispettorato entro dieci giorni dall'approvazione. 5. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo disciplinano in dettaglio le modalita' di redazione del bilancio dell'ispettorato.
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| Art. 13.
Personale
1. Ferme restando le responsabilita' vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Ispettorato uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo e ai codici di comportamento di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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