Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 giugno 2016
Modifica del testo dell'etichetta allegata al decreto del 23 marzo 2016 di ri-registrazione del prodotto fitosanitario OXI-COP-DEL n. reg. 15736, a base di ossicloruro di rame, sulla base del dossier COC 35 WG Phoenix di Allegato III.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto del 23 marzo 2016 con il quale e' stato ri-registrato il prodotto fitosanitario OXI-COP-DEL n. reg. 15736, dell'impresa Phoenix Del S.r.l. con sede legale a Padova in via Venezia n. 9/A;
Considerato che l'etichetta allegata al suddetto decreto riporta erroneamente nel paragrafo campi, dosi e modalita' d'impiego per la coltura actininia, la frase:
«contro Marciume bruno del colletto (Phytophthora fragariae), Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Maculatura angolare (Xanthomonas fragariae), Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 110-140 g/hl (1,1-1,4 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.»
modalita' relative alla coltura della fragola che e' stata eliminata dall'etichetta. Ritenuto di modificare l'etichetta di cui trattasi eliminando la suddetta frase.

Decreta:

E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario OXI-COP-DEL n. reg. 15736, dell'impresa Phoenix Del S.r.l. con sede legale a Padova in via Venezia n. 9/A con l'eliminazione della frase inserita nel paragrafo, dosi e modalita' d'impiego per la coltura actininia:
«contro Marciume bruno del colletto (Phytophthora fragariae), Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Maculatura angolare (Xanthomonas fragariae), Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 110-140 g/hl (1,1-1,4 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.»
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni.»
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2016

Il direttore generale: Ruocco


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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